CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.29/2025
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.29/2025
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Tortolini del foro di Terni ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come da procure Email_1 in calce all'atto di appello Appellante
e
Contumace Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex art.702 bis cpc n.3647/22 del Tribunale di
Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: -in via pregiudiziale e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata n.3647/2022 del 7 dicembre 2022, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; in via preliminare:
a) in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata
n.3647/2022 del 7 dicembre 2022 nei confronti dell'appellante ex art. 354 cpc con rimessione della causa al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato affinchè disponga la rinnovazione della notifica come previsto dall'art. 164 II comma cpc a cura della ricorrente, oggi appellata, attesa la nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuato ad un indirizzo ove l'appellante non era più residente da diversi mesi come risulta dal certificato storico di residenza prodotto;
b) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 DL 132/2014.
In via subordinata e nel merito: in accoglimento delle doglianze evidenziate dall'odierna appellante, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda dell Controparte_2 [...] nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della sig.ra , Parte_1 ridurre la somma che la stessa dovrà sostenere ad € 4.392,00 comprensiva di IVA, per il motivo di cui al punto 4.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza in data 9/10/25 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente, con ordinanza del 4/11/25 veniva fissata l'udienza del 18/12/25 per la discussione della causa ai sensi dell'art. e in quella sede la stessa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso l'ordinanza Parte_1
n. 3647/22 con cui il Tribunale di Perugia l'aveva condannata al pagamento della provvigione di euro
5.124,00 oltre IVA in favore dell'agenzia immobiliare affermando Controparte_1 di aver avuto cognizione del procedimento n.3470/22 svoltosi a suo carico innanzi al Tribunale di
Perugia solo in data 16/7/24 quando l' le aveva notificato l'avviso di Controparte_3 liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni per mancata registrazione dell'ordinanza del
Tribunale: ciò in quanto – e questo era il primo motivo di appello qui proposto – il ricorso ex art.702 bis cpc introduttivo di quel giudizio le era stato notificato presso l'indirizzo di Via delle Poggiole n.8 in Castelgiorgio, sua precedente residenza nella quale tuttavia non viveva più già dal 3/6/22 come attestavano le risultanze di cui al proprio certificato storico di residenza che depositava in questa sede.
Con il secondo motivo di appello, poi, la deduceva comunque l'improcedibilità della causa Parte_1 innanzi al Tribunale per mancato esperimento da parte dell'agenzia immobiliare ricorrente del tentativo di mediazione obbligatorio e, con gli ulteriori motivi di appello illustrava, nel merito, le sue argomentazioni circa la non debenza della provvigione ex adverso richiesta.
La , pur ritualmente citata in questa sede, non si costituiva. Controparte_1 La Corte, udita anche la discussione all'udienza del 18/12/25, rileva che il primo motivo di appello è fondato: la ha prodotto agli atti il proprio certificato storico di residenza rilasciato dal Parte_1
Comune di Porano da cui risulta che la stessa, sin dal 3/6/22, come da lei dedotto, si era trasferita dalla sua abitazione sita nel Comune di Castelgiorgio, nel Comune, appunto, di Porano all'indirizzo di Viale Europa n.11; ne consegue che quando l'agenzia immobiliare le aveva notificato il ricorso ex art.702 bis cpc presso l'indirizzo di Via Poggiole n.8 in Castelgiogio – con CAD inviato il 16/9/22 e compiuta giacenza attestata dalle Poste il 26/9/22 – ella era già residente altrove.
Né risulta agli atti alcun altro elemento idoneo a far ritenere che l'appellante avesse comunque ricevuto la notifica in questione in Castelgiorgio.
Ne consegue l'erroneità della dichiarazione di contumacia della effettuata dal primo Parte_1
Giudice e la nullità della sentenza pronunciata nei suoi confronti.
L'art.354, comma 1, cpc prevede che in tal caso gli atti debbano essere rimessi al Tribunale onde consentire la celebrazione del giudizio di I grado nel contraddittorio con la Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- dichiara la nullità dell'ordinanza n.3647/22 del Tribunale di Perugia nei confronti di Parte_1
[...]
- letto l'art.354, commi 1 e 2, cpc dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Perugia, con termine perentorio di mesi tre a decorrere dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 in questa sede dalla che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 1458,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 18/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.29/2025
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Tortolini del foro di Terni ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come da procure Email_1 in calce all'atto di appello Appellante
e
Contumace Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex art.702 bis cpc n.3647/22 del Tribunale di
Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: -in via pregiudiziale e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata n.3647/2022 del 7 dicembre 2022, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; in via preliminare:
a) in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata
n.3647/2022 del 7 dicembre 2022 nei confronti dell'appellante ex art. 354 cpc con rimessione della causa al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato affinchè disponga la rinnovazione della notifica come previsto dall'art. 164 II comma cpc a cura della ricorrente, oggi appellata, attesa la nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuato ad un indirizzo ove l'appellante non era più residente da diversi mesi come risulta dal certificato storico di residenza prodotto;
b) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 DL 132/2014.
In via subordinata e nel merito: in accoglimento delle doglianze evidenziate dall'odierna appellante, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda dell Controparte_2 [...] nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della sig.ra , Parte_1 ridurre la somma che la stessa dovrà sostenere ad € 4.392,00 comprensiva di IVA, per il motivo di cui al punto 4.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza in data 9/10/25 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente, con ordinanza del 4/11/25 veniva fissata l'udienza del 18/12/25 per la discussione della causa ai sensi dell'art. e in quella sede la stessa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso l'ordinanza Parte_1
n. 3647/22 con cui il Tribunale di Perugia l'aveva condannata al pagamento della provvigione di euro
5.124,00 oltre IVA in favore dell'agenzia immobiliare affermando Controparte_1 di aver avuto cognizione del procedimento n.3470/22 svoltosi a suo carico innanzi al Tribunale di
Perugia solo in data 16/7/24 quando l' le aveva notificato l'avviso di Controparte_3 liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni per mancata registrazione dell'ordinanza del
Tribunale: ciò in quanto – e questo era il primo motivo di appello qui proposto – il ricorso ex art.702 bis cpc introduttivo di quel giudizio le era stato notificato presso l'indirizzo di Via delle Poggiole n.8 in Castelgiorgio, sua precedente residenza nella quale tuttavia non viveva più già dal 3/6/22 come attestavano le risultanze di cui al proprio certificato storico di residenza che depositava in questa sede.
Con il secondo motivo di appello, poi, la deduceva comunque l'improcedibilità della causa Parte_1 innanzi al Tribunale per mancato esperimento da parte dell'agenzia immobiliare ricorrente del tentativo di mediazione obbligatorio e, con gli ulteriori motivi di appello illustrava, nel merito, le sue argomentazioni circa la non debenza della provvigione ex adverso richiesta.
La , pur ritualmente citata in questa sede, non si costituiva. Controparte_1 La Corte, udita anche la discussione all'udienza del 18/12/25, rileva che il primo motivo di appello è fondato: la ha prodotto agli atti il proprio certificato storico di residenza rilasciato dal Parte_1
Comune di Porano da cui risulta che la stessa, sin dal 3/6/22, come da lei dedotto, si era trasferita dalla sua abitazione sita nel Comune di Castelgiorgio, nel Comune, appunto, di Porano all'indirizzo di Viale Europa n.11; ne consegue che quando l'agenzia immobiliare le aveva notificato il ricorso ex art.702 bis cpc presso l'indirizzo di Via Poggiole n.8 in Castelgiogio – con CAD inviato il 16/9/22 e compiuta giacenza attestata dalle Poste il 26/9/22 – ella era già residente altrove.
Né risulta agli atti alcun altro elemento idoneo a far ritenere che l'appellante avesse comunque ricevuto la notifica in questione in Castelgiorgio.
Ne consegue l'erroneità della dichiarazione di contumacia della effettuata dal primo Parte_1
Giudice e la nullità della sentenza pronunciata nei suoi confronti.
L'art.354, comma 1, cpc prevede che in tal caso gli atti debbano essere rimessi al Tribunale onde consentire la celebrazione del giudizio di I grado nel contraddittorio con la Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- dichiara la nullità dell'ordinanza n.3647/22 del Tribunale di Perugia nei confronti di Parte_1
[...]
- letto l'art.354, commi 1 e 2, cpc dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Perugia, con termine perentorio di mesi tre a decorrere dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 in questa sede dalla che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 1458,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 18/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)