Art. 16. Casi di cancellazione dall'albo.
La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, e' pronunciata con provvedimento motivato:
a) su domanda dell'iscritto;
b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art.4.
Non puo' essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, e' pronunciata con provvedimento motivato:
a) su domanda dell'iscritto;
b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art.4.
Non puo' essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.