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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.484 del 2025 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] C.F._1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Montanino (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pompei (NA), alla C.F._2 via Parroco Federico, n. 35
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
, rappresentata e difesa, come in atti Controparte_2
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, la ricorrente in epigrafe impugnava la intimazione di pagamento n. 1002024900847333400, e, con funzione recuperatoria, gli avvisi di addebito n. 40020210003601402000 e n. 40020220006366010000, ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, deducendone il carattere indebito e chiedendone l'annullamento, avendo cessato ogni attività ed essendo venuto meno il presupposto impositivo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute.
L' deduceva lo sgravio degli avvisi impugnati. CP_1
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** La ricorrente ha proposto opposizione parziale avverso l'l'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 1002024900847333400, emessa dall' e Controparte_3 avente ad oggetto, tra le altre cose, n. 2 avvisi di addebito emessi dall' . CP_1
Gli avvisi di addebito n. 40020210003601402000 e n. 40020220006366010000 sono relativi a contributi somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno 2019- CP_1
2020-2021, per un importo complessivamente pari ad euro 10.292,73 per Contributi IVS. L' ha comunicato che gli avvisi di addebito n. 40020210003601402000 e n. CP_1
40020220006366010000, regolarmente notificati alla ricorrente (all.ti nn. 1-4), risultano annullati per cessata attività al 30.09.2017 (all. n. 5 – sgravio).
1 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto sgravio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la infondatezza della pretesa dell' , rilevato che il provvedimento CP_1 di sgravio è successivo al deposito del ricorso, ma antecedente alla notifica dello stesso, le spese di lite devono essere compensate per 1/3 (atteso che l'ente si è attivato, ancora prima della notifica dell'atto introduttivo), per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e sono poste a carico delle parti convenute, in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
previa compensazione delle spese nella misura di 1/3, condanna l' e l CP_1 Controparte_2
, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata
[...] in € 1.798, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, 29.4.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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