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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro e previdenza La dott.ssa LI MA, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 25.11.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 4490/25 R.G. Lavoro cui è stato riunito il proc. 5380/25,
TRA
, , rappresentate e difese dall'avv. Lucia Parte_1 Parte_2
Rambone, elettivamente domiciliate come in atti. RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Librino, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di dio n. 25. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi, depositati in data 24.2.25 e 5.3.25, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, le ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell'Amministrazione resistente, immesse in ruolo con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati nei rispettivi ricorsi, giusta previsione del C.C.N.L del personale delle del Parte_3
07/04/1999. Hanno esposto di essere turniste, svolgendo la rispettiva prestazione lavorativa su un turno articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00; di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
di avere svolto, in qualità di turnisti, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni indicati nei fogli di servizio. Hanno precisato che per tale attività trova applicazione l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018 che ha sostituito l'art. 9 c. 6 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo Parte_3 compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di essere creditrici, rispettivamente, quanto alla dell'importo di Pt_1 euro € 1.099,36 per il periodo dal 1.6.2022 al 30.05.2023 e dal 1.05.2024 al 31.8.2024 e quanto alla dell'importo di euro € 3.894,84 per il periodo Pt_2 dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e dal 1.5.2024 al 31.5.2024, somme calcolate secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016- 2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29 che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001; di avere contabilizzato i crediti pretesi come da conteggi allegati ai ricorsi;
che in particolare l' ha pagato CP_1 per entrambe il compenso dovuto solo per il periodo dal 1.6.2023 al 30.4.2024; che pertanto hanno richiesto il pagamento dei crediti per i periodi rimanenti con pec del 8.11.2024. Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 hanno invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla loro tesi. Hanno concluso chiedendo, ciascuno, di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto delle ricorrenti alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Direttore, Suo legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda indicata nei rispettivi ricorsi, al pagamento delle in favore della ricorrente per i periodi dal 1.6.2022 al 30.5.2023 e dal Pt_1
1.5.2024 al 31.8.2024 dell'importo di € 1.099,36, e della ricorrente per i Pt_2 periodi dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e dal 1.5.2024 al 31.5.2024 dell'importo di euro € 3.894,84, oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte
2 resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. Costituitasi in entrambi i procedimenti con il medesimo difensore, la
[...] ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_4 domande per violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. nonchè la decadenza dai rispettivi diritti e la prescrizione dei crediti vantati. Ha contestato i punti C, D, E e F dei ricorsi;
ha rimarcato che per i periodi di cui ai ricorsi sono già state liquidate alle ricorrenti tutte le ore eccedenti l'orario ordinario di servizio rese in straordinario debitamente autorizzate;
che dal consuntivo dei periodi di riferimento non si rilevano eccedenze orarie equivalenti a turni, e che, anzi, quanto alla ricorrente
, nel 2023, ha chiuso con debito orario;
sempre con riguardo a tale Pt_2 ricorrente, ha evidenziato che nulla è dovuto in relazione alla giornata del 25 aprile 2020 avendo ella osservato il turno 7-14 il quale è stato marcato senza causalizzazione e quindi come lavoro ordinario e che il turno 14-20 che è stato correttamente marcato con il codice dello straordinario e già liquidato come tale sul cedolino di maggio 2020, così come per la giornata del 25 aprile 2023 in cui il turno 14-20 è stato correttamente marcato con il codice dello straordinario e già liquidato come tale sul cedolino di maggio 2023; ha contestato la quantificazione relativa al quantum della maggiorazione pretesa del 30%, e della aliquota oraria. Ha concluso quanto a entrambe le memorie, chiedendo dichiararsi
“l'inammissibilità e/o, in ogni caso per l'infondatezza delle domande attoree, e, comunque, per il rigetto delle domande tutte di cui al ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti come sopra indicata, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in quanto i ricorsi contengono la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate, avendo consentito alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi stessi. Del pari, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza basata sul fatto che i
3 compensi rivendicati non sarebbero stati richiesti nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi letterale della norma consente pertanto di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 8.11.24.
Va inoltre respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto le domande comprendono crediti maturati, per la ricorrente dal 1.6.2022 al 30.05.2023 e Pt_1 dal 1.05.2024 al 31.8.2024 e per la ricorrente dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e Pt_2 dal 1.5.2024 al 31.5.2024, laddove l'atto interruttivo consiste nella lettera di messa in mora notificata a mezzo pec, risalente al 8.11.2024 per entrambe le ricorrenti, sicché detta notifica ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti.
Quanto al merito, le domande sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza Per_1 resa nel proc. 11737/2023, dr. Dell'Erario).
La questione controversa riguarda la richiesta delle ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turniste, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da esse percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti
4 disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato nei ricorsi e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo le parti ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al CP_3 personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista. Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore
5 rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
6 "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle
7 specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_1 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti
8 orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene che, in caso di ore rese in un Controparte_3 giorno festivo infrasettimanale eccedenti l'ordinario turno di servizio autorizzate dai sovraordinati ha sempre dato la possibilità al dipendente di richiedere al coordinatore (cosiddetto caposala) il recupero della festività o in alternativa il pagamento dello straordinario. Deve ritenersi tuttavia che il mancato esercizio della scelta nel tempo indicato dalla norma non implichi l'inconfigurabilità del diritto a ottenere la prestazione economica in luogo di quella del recupero orario.
Del resto, le ricorrenti non hanno optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la convenuta non ha, a sua volta, provato che esse abbiano avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Quanto al sostenuto debito orario relativamente alla ricorrente , va Pt_2 affermato che l'istituto del compenso per turno festivo infrasettimanale non può essere compensato con l'eventuale debito orario del lavoratore, avendo gli istituti richiamati due nature diverse.
9 In particolare, non può essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. ( v. in tal senso sentenza n. 950/25 Trib. Nocera Inferiore). Pertanto, sussiste il diritto delle ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dalle ricorrenti e allegati in ai ricorsi, che sono estratti dalla pagina personale delle dipendenti, come evidenziato dalla stessa convenuta, essendo pertanto infondata l'eccezione in ordine all'onere probatorio. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dalle ricorrenti, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Pur essendo indicato nel cedolino paga di aprile 2023, quanto alla , un Pt_2
“compenso per lavoro straordinario festivo”, non è possibile inferire con certezza, ai fini dell'eventuale sottrazione del relativo importo, se si faccia riferimento alla giornata lavorata del 25.4.23, posto che, per come evincibile dall'elenco timbrature di quel mese prodotto dalla ricorrente, costei ha coperto anche altre giornate di turno festivo in quel mese;
in relazione, invece, alla eccezione che concerne la giornata del 25.4.2020, nulla deve osservarsi, non trattandosi di giorno lavorato per cui è richiesta. Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, i ricorsi devono essere accolti. Va quindi disposta la condanna dell convenuta al pagamento in favore CP_3 delle ricorrenti e , rispettivamente, delle Parte_1 Parte_2 somme di € 1.099,36 e di € 3.894,84 oltre per entrambe interessi legali dalla messa in mora (per entrambe, 8.11.24) al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come
10 modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi, condanna l Controparte_3 convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore delle ricorrenti e , rispettivamente e nell'ordine Parte_1 Parte_2 sopra indicato, degli importi di euro € € 1.099,36 e di € 3.894,84, oltre per ciascuno di esse interessi legali dal 8.11.24 al saldo;
condanna l convenuta al pagamento Controparte_3 delle spese di lite, liquidando dette spese in € 1.910,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 5.12.25 Il Giudice del lavoro
Dr. LI MA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro e previdenza La dott.ssa LI MA, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 25.11.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 4490/25 R.G. Lavoro cui è stato riunito il proc. 5380/25,
TRA
, , rappresentate e difese dall'avv. Lucia Parte_1 Parte_2
Rambone, elettivamente domiciliate come in atti. RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Librino, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di dio n. 25. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi, depositati in data 24.2.25 e 5.3.25, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, le ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell'Amministrazione resistente, immesse in ruolo con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati nei rispettivi ricorsi, giusta previsione del C.C.N.L del personale delle del Parte_3
07/04/1999. Hanno esposto di essere turniste, svolgendo la rispettiva prestazione lavorativa su un turno articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00; di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
di avere svolto, in qualità di turnisti, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni indicati nei fogli di servizio. Hanno precisato che per tale attività trova applicazione l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018 che ha sostituito l'art. 9 c. 6 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo Parte_3 compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di essere creditrici, rispettivamente, quanto alla dell'importo di Pt_1 euro € 1.099,36 per il periodo dal 1.6.2022 al 30.05.2023 e dal 1.05.2024 al 31.8.2024 e quanto alla dell'importo di euro € 3.894,84 per il periodo Pt_2 dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e dal 1.5.2024 al 31.5.2024, somme calcolate secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016- 2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29 che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001; di avere contabilizzato i crediti pretesi come da conteggi allegati ai ricorsi;
che in particolare l' ha pagato CP_1 per entrambe il compenso dovuto solo per il periodo dal 1.6.2023 al 30.4.2024; che pertanto hanno richiesto il pagamento dei crediti per i periodi rimanenti con pec del 8.11.2024. Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 hanno invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla loro tesi. Hanno concluso chiedendo, ciascuno, di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto delle ricorrenti alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Direttore, Suo legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda indicata nei rispettivi ricorsi, al pagamento delle in favore della ricorrente per i periodi dal 1.6.2022 al 30.5.2023 e dal Pt_1
1.5.2024 al 31.8.2024 dell'importo di € 1.099,36, e della ricorrente per i Pt_2 periodi dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e dal 1.5.2024 al 31.5.2024 dell'importo di euro € 3.894,84, oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte
2 resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. Costituitasi in entrambi i procedimenti con il medesimo difensore, la
[...] ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_4 domande per violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. nonchè la decadenza dai rispettivi diritti e la prescrizione dei crediti vantati. Ha contestato i punti C, D, E e F dei ricorsi;
ha rimarcato che per i periodi di cui ai ricorsi sono già state liquidate alle ricorrenti tutte le ore eccedenti l'orario ordinario di servizio rese in straordinario debitamente autorizzate;
che dal consuntivo dei periodi di riferimento non si rilevano eccedenze orarie equivalenti a turni, e che, anzi, quanto alla ricorrente
, nel 2023, ha chiuso con debito orario;
sempre con riguardo a tale Pt_2 ricorrente, ha evidenziato che nulla è dovuto in relazione alla giornata del 25 aprile 2020 avendo ella osservato il turno 7-14 il quale è stato marcato senza causalizzazione e quindi come lavoro ordinario e che il turno 14-20 che è stato correttamente marcato con il codice dello straordinario e già liquidato come tale sul cedolino di maggio 2020, così come per la giornata del 25 aprile 2023 in cui il turno 14-20 è stato correttamente marcato con il codice dello straordinario e già liquidato come tale sul cedolino di maggio 2023; ha contestato la quantificazione relativa al quantum della maggiorazione pretesa del 30%, e della aliquota oraria. Ha concluso quanto a entrambe le memorie, chiedendo dichiararsi
“l'inammissibilità e/o, in ogni caso per l'infondatezza delle domande attoree, e, comunque, per il rigetto delle domande tutte di cui al ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti come sopra indicata, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in quanto i ricorsi contengono la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate, avendo consentito alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi stessi. Del pari, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza basata sul fatto che i
3 compensi rivendicati non sarebbero stati richiesti nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi letterale della norma consente pertanto di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 8.11.24.
Va inoltre respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto le domande comprendono crediti maturati, per la ricorrente dal 1.6.2022 al 30.05.2023 e Pt_1 dal 1.05.2024 al 31.8.2024 e per la ricorrente dal 1.4.2021 al 30.5.2023 e Pt_2 dal 1.5.2024 al 31.5.2024, laddove l'atto interruttivo consiste nella lettera di messa in mora notificata a mezzo pec, risalente al 8.11.2024 per entrambe le ricorrenti, sicché detta notifica ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti.
Quanto al merito, le domande sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza Per_1 resa nel proc. 11737/2023, dr. Dell'Erario).
La questione controversa riguarda la richiesta delle ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turniste, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da esse percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti
4 disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato nei ricorsi e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo le parti ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al CP_3 personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista. Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore
5 rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
6 "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle
7 specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_1 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti
8 orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene che, in caso di ore rese in un Controparte_3 giorno festivo infrasettimanale eccedenti l'ordinario turno di servizio autorizzate dai sovraordinati ha sempre dato la possibilità al dipendente di richiedere al coordinatore (cosiddetto caposala) il recupero della festività o in alternativa il pagamento dello straordinario. Deve ritenersi tuttavia che il mancato esercizio della scelta nel tempo indicato dalla norma non implichi l'inconfigurabilità del diritto a ottenere la prestazione economica in luogo di quella del recupero orario.
Del resto, le ricorrenti non hanno optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la convenuta non ha, a sua volta, provato che esse abbiano avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Quanto al sostenuto debito orario relativamente alla ricorrente , va Pt_2 affermato che l'istituto del compenso per turno festivo infrasettimanale non può essere compensato con l'eventuale debito orario del lavoratore, avendo gli istituti richiamati due nature diverse.
9 In particolare, non può essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. ( v. in tal senso sentenza n. 950/25 Trib. Nocera Inferiore). Pertanto, sussiste il diritto delle ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dalle ricorrenti e allegati in ai ricorsi, che sono estratti dalla pagina personale delle dipendenti, come evidenziato dalla stessa convenuta, essendo pertanto infondata l'eccezione in ordine all'onere probatorio. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dalle ricorrenti, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Pur essendo indicato nel cedolino paga di aprile 2023, quanto alla , un Pt_2
“compenso per lavoro straordinario festivo”, non è possibile inferire con certezza, ai fini dell'eventuale sottrazione del relativo importo, se si faccia riferimento alla giornata lavorata del 25.4.23, posto che, per come evincibile dall'elenco timbrature di quel mese prodotto dalla ricorrente, costei ha coperto anche altre giornate di turno festivo in quel mese;
in relazione, invece, alla eccezione che concerne la giornata del 25.4.2020, nulla deve osservarsi, non trattandosi di giorno lavorato per cui è richiesta. Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, i ricorsi devono essere accolti. Va quindi disposta la condanna dell convenuta al pagamento in favore CP_3 delle ricorrenti e , rispettivamente, delle Parte_1 Parte_2 somme di € 1.099,36 e di € 3.894,84 oltre per entrambe interessi legali dalla messa in mora (per entrambe, 8.11.24) al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come
10 modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi, condanna l Controparte_3 convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore delle ricorrenti e , rispettivamente e nell'ordine Parte_1 Parte_2 sopra indicato, degli importi di euro € € 1.099,36 e di € 3.894,84, oltre per ciascuno di esse interessi legali dal 8.11.24 al saldo;
condanna l convenuta al pagamento Controparte_3 delle spese di lite, liquidando dette spese in € 1.910,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 5.12.25 Il Giudice del lavoro
Dr. LI MA
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