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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli -------Giudice
Dott. ssa Valentina Lisi ------- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 887/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il 26 aprile Parte_1 CodiceFiscale_1 1978, residente in ON (SI), loc. Monte Amiata Scalo n. 29,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in Buonconvento (SI), Via Roma n. 34
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Scialla del Foro di Siena, C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ON C.F._3 (SI), Via Cialdini n. 99, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 10.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.03.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, i ricorrenti esponevano: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario in ON (SI) il 31 agosto 2002; che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9 parte 2 S. A dell'anno 2002 come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la casa familiare è fissata in ON (SI), loc. Monte Amiata Scalo n. 29 e che questa è di proprietà di entrambi coniugi, nella misura di ½ (un mezzo) ciascuno, come risulta da contratto di compravendita del 30 luglio 2004 a rogito del Notaio rep. n. 443, trascritto a Siena il 4 agosto 2004 al n. Per_1
5.635 del registro particolare;
che entrambi i coniugi risultano attualmente occupati, come impiegata e come impiegato Parte_2 Parte_1 agricolo;
che entrambi i coniugi sono titolari, nella misura di ½ (un mezzo), ciascuno del conto corrente bancario n. 0000/2943, presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., filiale di ON;
che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I ricorrenti dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Nelle note scritte, depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.06.2025, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
Art. I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Art. II. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione. La casa coniugale, che è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi con pari quota di ½ (un mezzo) ciascuno, è stata acquistata in data 30 luglio 2004, con un mutuo bancario intestato ad entrambi. Al riguardo, e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si accordano come segue: - si impegna a trasferire, a mezzo atto notarile, a Parte_2
, entro il termine improrogabile del 30 settembre 2025, senza Parte_1 corrispettivo alcuno, la propria quota pari a ½ (un mezzo) della proprietà sull'abitazione coniugale, sita nel Comune di ON (SI), loc. Monte Amiata Scalo n. 29 e precisamente: appartamento della consistenza di 6,5 vani catastali, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di ON, sezione A ON, foglio 266, particella 31, categoria A/4, classe 3, vani 6,5, rendita euro 419,62. -
, a fronte del trasferimento della proprietà della quota pari a ½ (un Parte_1 mezzo) da parte del coniuge, a mezzo atto notarile, procederà ad accollarsi tutti gli obblighi derivanti dal suddetto contratto di mutuo ipotecario, tenendo indenne
da ogni e qualsiasi obbligo da esso derivante, con conseguente Parte_2 liberazione di quest'ultima dall'obbligazione ad esso sottostante, obbligandosi ad adempiere a tutto quanto richiesto al fine di ottenere detta liberazione da parte della Banca mutuante. In relazione all'attribuzione patrimoniale patrimoniali di cui sopra, i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. Art. III. Pt_1
e sono cointestatari del conto corrente bancario n.
[...] Parte_2 0000/2943, presso Banca Intesa San Paolo S.p.a, filiale di ON. Entrambi i coniugi concordano di dividere al 50% l'importo complessivamente risultante da tale conto e di estinguerlo provvedendo alla sua chiusura.
Art. IV. I coniugi dichiarano che resteranno titolari esclusivi dei veicoli e degli strumenti finanziari a loro esclusivamente intestati.
Art. V. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economico-patrimoniale e null'altro hanno reciprocamente da richiedere o pretendere.
Art. VI. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, di conseguenza rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di mantenimento.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 10.03.2025 senza formulare conclusioni scritte.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio concordatario in ON (SI) il 31 agosto 2002, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9 parte 2 S. A dell'anno 2002, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.6.2025
La Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi