Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9894 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marisa Carrus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
12/01/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villanova Monteleone.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/05/2013 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Villanova Monteleone, anno 2013, numero 3, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Villanova Monteleone, il 26 Maggio 2013, registrato presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di
Villanova Monteleone, atto n.
3 - Parte II - Serie C - Anno 2013.
B) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale secondo i termini di cui alla legge sull'affidamento condiviso, curarli ed istruirli e manterranno con gli stessi rapporti equilibrati e continuativi, adottando congiuntamente tutte le decisioni essi riguardanti ed esercitando la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
C) I minori, manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare sita in
Quartu Sant'Elena, nella Via Livorno, 10, presso la quale vivranno con il padre signor , al quale, in ragione della convivenza con i Controparte_1 figli minori, verrà assegnata la casa familiare a decorrere dal mese di
Gennaio 2025, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora Pt_1
D) Salvo diverso accordo tra i genitori, i minori staranno con la madre presso la casa dei nonni materni dalla domenica mattina al lunedì sera.
Pag. 2 di 4 Durante le vacanze estive la potrà tenere con sé i minori per due Pt_1 settimane anche non consecutive da concordare preventivamente con il entro il mese di giugno. CP_1
I genitori gestiranno consensualmente il diritto di visita della signora Pt_1 durante le festività di Natale e Pasqua.
E) Nel periodo di tempo dal 16 Febbraio 2025 al 2 Marzo 2025, in ragione della momentanea assenza del signor dovuta a motivi di salute, i minori CP_1 staranno con la madre, la quale, limitatamente a questo periodo di tempo, potrà stare con gli stessi direttamente presso l'abitazione familiare sita in
Quartu Sant'Elena, nella Via Livorno 10.
F) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto nei confronti dei minori nei rispettivi tempi di permanenza.
In ragione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso il padre,
l'assegno unico universale verrà percepito, a decorrere dal mese di gennaio
2025 nella misura del 100% dal signor , così come verrà Controparte_1 integralmente percepita dal signor l'indennità di frequenza, essendo CP_1 erogata nell'interesse del minore . Per_2
Al reperimento di un'occupazione lavorativa stabile, la signora Pt_1 provvederà a contribuire al mantenimento dei minori in maniera fissa.
G) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% come elencate nelle linee guida del CNF, ed in particolare secondo il seguente elenco:
- spese mediche che non richiedono il preventivo assenso: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza
Pag. 3 di 4 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni).
In relazione alle spese straordinarie da concordare la signora a fronte Pt_1 di una richiesta scritta avanzata dal signor (a mezzo mail), Controparte_1 entro 5 giorni, dal ricevimento della richiesta, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, in difetto del quale il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso di quanto anticipato, previa esibizione della documentazione attestante le spese sostenute, dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla loro ricezione.
H) Saranno integralmente a carico della signora le spese degli eventuali Pt_1 viaggi dei minori per recarsi presso il nuovo domicilio della madre, in Roma.
I) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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