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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 5946/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 09:45
Dott.ssa NN D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROMOLI ADRIANA;
presente
Appellato/i
I Controparte_1
Avv./Avv.ti NARDELLA MELINDA;
presente
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa NN D'Avino RG. 5946/ 2019
Prosecuzione al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa NN D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. 3621/2019 emessa il 15.02.2019 -pubblicata in pari data e non notificata- il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile iscritta al n. di R.G. 45913/13
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' Controparte_2
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per l'errata
[...] prestazione professionale conseguente all'intervento chirurgico di osteosintesi al quale era stato sottoposto, a seguito di incidente, in data 17.12.03, con applicazione di placche e viti, a seguito dell'incidente stradale in data 15.12.03 per “frattura plurimìframmentaria dell'epifisi prossimale della tibia sinistra”; e, quindi, che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno della pretesa l'appellante indicava i seguenti elementi in fatto:
a distanza di circa quattro mesi dall'intervento, periodo in cui l'appellante era stato sottoposto presso la medesima struttura sanitaria a medicazioni e controlli, in data 11.04.2004 veniva rilevata la presenza di materiale purulento sulla ferita e, a seguito idi ricovero era risultata la presenza di
“Staphylococcus aureus resistente alla penicillina”;
-in data 15.04.04 veniva, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi e veniva da subito iniziato (sin dal 17.04.2004) un trattamento antibiotico mirato, anche all'esito della consulenza infettivologica eseguita dal Prof. Per_1
-in data 07.06.2004 il sig. veniva dimesso per proseguire, con Pt_1 gestione ambulatoriale, la terapia antibiotica (Ciproxin e Rifadin per os) a domicilio;
-seguivano, presso la medesima struttura, controlli ambulatoriali programmati -tutti documentati anche dalle ricevute di spese- ed esami, quali la scintigrafia con granulociti marcati, che evidenziava la presenza di un “processo infettivo a carico della tibia sn”, oltre che di processi di natura
“artropatica-degenerativa”;
-in ragione di tali complicanze, il sig. veniva sottoposto ad ulteriori Pt_1 interventi chirurgici presso altri nosocomi, così da ottenere la guarigione soltanto nell'anno 2008, ossia dopo la rimozione chirurgica di alcuni frammenti ossei rimasti inclusi nel tessuto sottocutaneo. L'attore deduceva, pertanto, che l'infezione nosocomiale e la conseguente osteomielite era stata contratta presso il reparto di ortopedia del convenuto, quale conseguenza delle CP_1 prestazioni da questi erogate e, quindi, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, stante, peraltro, l'infruttuoso tentativo bonario di soluzione della questione anche all'esito della perizia stragiudiziale in contraddittorio effettuata ante causam. Presentava quindi le seguenti conclusioni:
“accertata la responsabilità di natura contrattuale dell'
[...] nella determinazione dell'evento dannoso Controparte_2 descritto in premessa, condannarla, per l'effetto, all'integrale risarcimento del danno biologico nonché del danno morale, del danno estetico ed alla vita di relazione cagionato al sig. Parte_2
in euro 221.745,95 o nella somma diversa, maggiore o
[...] minore, che verrà ritenuta provata”
Si costituiva il convenuto, deducendo che l'intervento CP_1 chirurgico era perfettamente riuscito e che non sussisteva il nesso causale tra la patologia infettiva manifestatasi a distanza di circa quattro mesi dall'intervento e la prestazione degli operatori sanitari della convenuta, ma anzi sostenendo un comportamento negligente del che non si sarebbe presentato -se non con molto ritardo- Pt_1 alle visite programmate dopo le dimissioni del 07.06.2004 e, comunque, dopo la medicazione del 30.09.2004, così da vanificare l'operato dei sanitari.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza appellata, dal seguente dispositivo:
“ 1) respinge la domanda di parte attrice proposta nei Parte_2 confronti dell' ; Controparte_2
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del 50% delle spese di lite, che liquida per tale quota in euro 1500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
compensa la restante quota delle spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice”.”
2. Il procedimento di appello.
La parte appellante impugnava la citata sentenza di primo grado ravvisando le seguenti censure:
1. la contaminazione della ferita non è riferibile, in termini di maggior probabilità, ad un'origine comunitaria ben potendo essere, invero, di origine nosocomiale, evidenziando che l'iter patologico che ha portato alle attuali condizioni cliniche è stato quello di una infezione da un ceppo di staphylococcus aureus resistente alla penicillina e non di uno sensibile alla meticillina, come erroneamente sostenuto nella CTU e come invero si evince dall'esame colturale del 19.4.2004 e dalla consulenza infettivologica del 23.4.2004 presenti in cartella clinica.
2. la bonifica mediante lavaggio del focolaio di frattura per diminuirne il carico batterico, contrariamente a quanto ritenuto dai CTU, non è stata praticata in modo diligente ed efficace, come confermato dal fatto che la guarigione dalla suppurazione della ferita avvenne solo dopo la rimozione, successiva a numerose medicazioni, di frammenti ossei rimasti inclusi nel tessuto sottocutaneo lasciati dopo il primo intervento di riduzione di mezzi di sintesi, che hanno costituito un focolaio di infezione latente, che poi si è successivamente manifestato;
3. la scelta dei sanitari di effettuare un intervento di osteosintesi con utilizzo di viti e placche in presenza di una frattura pluriframmentaria esposta, cioè aperta e con sospetto focolaio infettivo e, quindi, maggiormente soggetta, se richiusa a contatto con i mezzi di sintesi, allo sviluppo di infezioni batteriche, come del resto si è verificato;
4. non è stata per nulla provata la correttezza e l'adeguatezza della condotta professionale dei sanitari della struttura appellata nel complesso delle prestazioni sanitarie effettuate.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte adita, in riforma all'appellata sentenza del Tribunale di Roma, In via principale e nel merito – accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, previa rinnovazione della CTU medico legale, con nomina, come previsto dall'attuale normativa “Gelli”, di un medico legale e di uno specialista ortopedico, per i profili di censura già evidenziati nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nel presente atto e per ogni altro motivo che la Corte Giudicante riterrà di giustizia;
- conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire all'attore, odierno appellante, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza degli errori medici sopra specificati, nella misura da quantificarsi in corso di causa sulla base delle valutazioni medico legali che risulteranno dalla CTU richiesta in rinnovazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari sia del presente giudizio che di quello di primo grado. In via istruttoria. Disporre la rinnovazione della CTU”.
Si costituiva il appellato, deducendo l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione e delle pretese dell'appellante, istandone per la reiezione. In particolare, ribadiva la condotta non diligente dell'appellato, allorché al Signor in data 16.07.2004 veniva prescritto di presentarsi Pt_1 al controllo dopo una settimana, mentre il medesimo si ripresentava solo in data 30.09.2004, data in cui veniva prescritto al Signor di Pt_1 ripresentarsi per il controllo dopo un mese mentre il medesimo si portava a visita solo in data 08.02.2005, ossia dopo ben 4 mesi. Evidenziava altresì l'appellato l'insussistenza probatoria delle affermazioni in fatto dell'appellante.
3. La decisione della Corte
L'appello non merita accoglimento.
Sul primo punto di appello va evidenziato, come correttamente dedotto dalla parte appellata ed indicato nella relazione peritale resa in primo grado, che lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA), è un qualsiasi ceppo di Staphylococcus aureus che si è evoluto sviluppando una resistenza agli antibiotici beta- lattamici. Viceversa, i ceppi sensibili a questi antibiotici sono classificati come Staphylococcus aureus meticillino-sensibili, o MSSA. In particolare il perito evidenzia che “La suscettibilità o la resistenza alla meticillina caratterizza proprio la suddivisione, utilizzata sul piano clinico da decenni, dei ceppi cosiddetti MSSA (Meticillin Sensitive Staphylococcus Aureus) da quelli MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus). Sono proprio questi ultimi (MRSA) ad essere isolati nella maggior parte delle infezioni nosocomiali… Per quanto esposto nel punto A, il ceppo isolato nel sig.
appartiene al gruppo dei e tale fatto rende poco probabile Pt_1 CP_3 dal punto di vista statistico, l'origine ospedaliera dell'infezione. L'ipotesi più verosimile è quella proprio di una contaminazione profonda della ferita durante o subito dopo l'incidente e che né la toilette chirurgica né la profilassi antibiotica operate al Pronto Soccorso del CP_1 CP_2 seppur correttamente eseguite, sono riuscite a sterilizzare.”
Rappresenta inoltre il perito che non è dimostrabile che la presenza di frammenti ossei all'interno della ferita possa aver contribuito alla mancata guarigione.
La relazione peritale resa in primo grado risulta completa e tecnicamente logica, né sussistono elementi idonei a sostenere che sia viziata da errore.
In merito l'appellante non indica le fonti delle sue affermazioni, laddove non motiva la deduzione per cui “l'iter patologico che ha portato alle attuali condizioni cliniche è stato quello di una infezione da un ceppo di staphylococcus aureus resistente alla penicillina e non di uno sensibile alla meticillina”, laddove la meticellina è un antibiotico appartenente alla classe delle pennicelline.
Ne consegue quindi che nessun errore in merito risulta provato o motivato nella relazione peritale disposta in primo grado e non va accolta la domanda di nuova CTU, esplorativa rispetto alla richiesta non adeguatamente motivata, per i motivi indicati.
In merito ai punti due e tre dell'impugnazione, deve dedursi altresì che la tesi difensiva dell'appellante, secondo cui l'utilizzo di un fissatore esterno avrebbe ridotto il rischio infettivo, non è supportata da alcuna prova, trattandosi di semplice deduzione priva di riscontro;
è altresì priva di riscontro la permanenza di frammenti ossei, non asportati, nella ferita.
Va altresì evidenziato che risulta documentalmente provato che l'appellante non abbia svolto le visita mediche disposte dal policlinico, né risulta in alcun modo provato il contrario, come preteso dall'appellante. Ne consegue che l'adempimento solo parziale del paziente alle prescrizioni mediche e/o ad un tempo di assunzione del primo trattamento antibiotico, comporta, come evidenziato dal CTU nominato in primo grado, l'impossibilità di imputare il fatto a negligenze mediche. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno computate avendo riguardo ai minimi tariffari, data la decisione secondo il modulo semplificato, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con difficoltà bassa e detratta la fase istruttoria, non tenutasi.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza sopra indicata così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa NN D'Avino
R.G. 5946/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 09:45
Dott.ssa NN D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROMOLI ADRIANA;
presente
Appellato/i
I Controparte_1
Avv./Avv.ti NARDELLA MELINDA;
presente
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa NN D'Avino RG. 5946/ 2019
Prosecuzione al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa NN D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. 3621/2019 emessa il 15.02.2019 -pubblicata in pari data e non notificata- il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile iscritta al n. di R.G. 45913/13
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' Controparte_2
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per l'errata
[...] prestazione professionale conseguente all'intervento chirurgico di osteosintesi al quale era stato sottoposto, a seguito di incidente, in data 17.12.03, con applicazione di placche e viti, a seguito dell'incidente stradale in data 15.12.03 per “frattura plurimìframmentaria dell'epifisi prossimale della tibia sinistra”; e, quindi, che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno della pretesa l'appellante indicava i seguenti elementi in fatto:
a distanza di circa quattro mesi dall'intervento, periodo in cui l'appellante era stato sottoposto presso la medesima struttura sanitaria a medicazioni e controlli, in data 11.04.2004 veniva rilevata la presenza di materiale purulento sulla ferita e, a seguito idi ricovero era risultata la presenza di
“Staphylococcus aureus resistente alla penicillina”;
-in data 15.04.04 veniva, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi e veniva da subito iniziato (sin dal 17.04.2004) un trattamento antibiotico mirato, anche all'esito della consulenza infettivologica eseguita dal Prof. Per_1
-in data 07.06.2004 il sig. veniva dimesso per proseguire, con Pt_1 gestione ambulatoriale, la terapia antibiotica (Ciproxin e Rifadin per os) a domicilio;
-seguivano, presso la medesima struttura, controlli ambulatoriali programmati -tutti documentati anche dalle ricevute di spese- ed esami, quali la scintigrafia con granulociti marcati, che evidenziava la presenza di un “processo infettivo a carico della tibia sn”, oltre che di processi di natura
“artropatica-degenerativa”;
-in ragione di tali complicanze, il sig. veniva sottoposto ad ulteriori Pt_1 interventi chirurgici presso altri nosocomi, così da ottenere la guarigione soltanto nell'anno 2008, ossia dopo la rimozione chirurgica di alcuni frammenti ossei rimasti inclusi nel tessuto sottocutaneo. L'attore deduceva, pertanto, che l'infezione nosocomiale e la conseguente osteomielite era stata contratta presso il reparto di ortopedia del convenuto, quale conseguenza delle CP_1 prestazioni da questi erogate e, quindi, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, stante, peraltro, l'infruttuoso tentativo bonario di soluzione della questione anche all'esito della perizia stragiudiziale in contraddittorio effettuata ante causam. Presentava quindi le seguenti conclusioni:
“accertata la responsabilità di natura contrattuale dell'
[...] nella determinazione dell'evento dannoso Controparte_2 descritto in premessa, condannarla, per l'effetto, all'integrale risarcimento del danno biologico nonché del danno morale, del danno estetico ed alla vita di relazione cagionato al sig. Parte_2
in euro 221.745,95 o nella somma diversa, maggiore o
[...] minore, che verrà ritenuta provata”
Si costituiva il convenuto, deducendo che l'intervento CP_1 chirurgico era perfettamente riuscito e che non sussisteva il nesso causale tra la patologia infettiva manifestatasi a distanza di circa quattro mesi dall'intervento e la prestazione degli operatori sanitari della convenuta, ma anzi sostenendo un comportamento negligente del che non si sarebbe presentato -se non con molto ritardo- Pt_1 alle visite programmate dopo le dimissioni del 07.06.2004 e, comunque, dopo la medicazione del 30.09.2004, così da vanificare l'operato dei sanitari.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza appellata, dal seguente dispositivo:
“ 1) respinge la domanda di parte attrice proposta nei Parte_2 confronti dell' ; Controparte_2
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del 50% delle spese di lite, che liquida per tale quota in euro 1500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
compensa la restante quota delle spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice”.”
2. Il procedimento di appello.
La parte appellante impugnava la citata sentenza di primo grado ravvisando le seguenti censure:
1. la contaminazione della ferita non è riferibile, in termini di maggior probabilità, ad un'origine comunitaria ben potendo essere, invero, di origine nosocomiale, evidenziando che l'iter patologico che ha portato alle attuali condizioni cliniche è stato quello di una infezione da un ceppo di staphylococcus aureus resistente alla penicillina e non di uno sensibile alla meticillina, come erroneamente sostenuto nella CTU e come invero si evince dall'esame colturale del 19.4.2004 e dalla consulenza infettivologica del 23.4.2004 presenti in cartella clinica.
2. la bonifica mediante lavaggio del focolaio di frattura per diminuirne il carico batterico, contrariamente a quanto ritenuto dai CTU, non è stata praticata in modo diligente ed efficace, come confermato dal fatto che la guarigione dalla suppurazione della ferita avvenne solo dopo la rimozione, successiva a numerose medicazioni, di frammenti ossei rimasti inclusi nel tessuto sottocutaneo lasciati dopo il primo intervento di riduzione di mezzi di sintesi, che hanno costituito un focolaio di infezione latente, che poi si è successivamente manifestato;
3. la scelta dei sanitari di effettuare un intervento di osteosintesi con utilizzo di viti e placche in presenza di una frattura pluriframmentaria esposta, cioè aperta e con sospetto focolaio infettivo e, quindi, maggiormente soggetta, se richiusa a contatto con i mezzi di sintesi, allo sviluppo di infezioni batteriche, come del resto si è verificato;
4. non è stata per nulla provata la correttezza e l'adeguatezza della condotta professionale dei sanitari della struttura appellata nel complesso delle prestazioni sanitarie effettuate.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte adita, in riforma all'appellata sentenza del Tribunale di Roma, In via principale e nel merito – accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, previa rinnovazione della CTU medico legale, con nomina, come previsto dall'attuale normativa “Gelli”, di un medico legale e di uno specialista ortopedico, per i profili di censura già evidenziati nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nel presente atto e per ogni altro motivo che la Corte Giudicante riterrà di giustizia;
- conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire all'attore, odierno appellante, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza degli errori medici sopra specificati, nella misura da quantificarsi in corso di causa sulla base delle valutazioni medico legali che risulteranno dalla CTU richiesta in rinnovazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari sia del presente giudizio che di quello di primo grado. In via istruttoria. Disporre la rinnovazione della CTU”.
Si costituiva il appellato, deducendo l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione e delle pretese dell'appellante, istandone per la reiezione. In particolare, ribadiva la condotta non diligente dell'appellato, allorché al Signor in data 16.07.2004 veniva prescritto di presentarsi Pt_1 al controllo dopo una settimana, mentre il medesimo si ripresentava solo in data 30.09.2004, data in cui veniva prescritto al Signor di Pt_1 ripresentarsi per il controllo dopo un mese mentre il medesimo si portava a visita solo in data 08.02.2005, ossia dopo ben 4 mesi. Evidenziava altresì l'appellato l'insussistenza probatoria delle affermazioni in fatto dell'appellante.
3. La decisione della Corte
L'appello non merita accoglimento.
Sul primo punto di appello va evidenziato, come correttamente dedotto dalla parte appellata ed indicato nella relazione peritale resa in primo grado, che lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus - MRSA), è un qualsiasi ceppo di Staphylococcus aureus che si è evoluto sviluppando una resistenza agli antibiotici beta- lattamici. Viceversa, i ceppi sensibili a questi antibiotici sono classificati come Staphylococcus aureus meticillino-sensibili, o MSSA. In particolare il perito evidenzia che “La suscettibilità o la resistenza alla meticillina caratterizza proprio la suddivisione, utilizzata sul piano clinico da decenni, dei ceppi cosiddetti MSSA (Meticillin Sensitive Staphylococcus Aureus) da quelli MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus). Sono proprio questi ultimi (MRSA) ad essere isolati nella maggior parte delle infezioni nosocomiali… Per quanto esposto nel punto A, il ceppo isolato nel sig.
appartiene al gruppo dei e tale fatto rende poco probabile Pt_1 CP_3 dal punto di vista statistico, l'origine ospedaliera dell'infezione. L'ipotesi più verosimile è quella proprio di una contaminazione profonda della ferita durante o subito dopo l'incidente e che né la toilette chirurgica né la profilassi antibiotica operate al Pronto Soccorso del CP_1 CP_2 seppur correttamente eseguite, sono riuscite a sterilizzare.”
Rappresenta inoltre il perito che non è dimostrabile che la presenza di frammenti ossei all'interno della ferita possa aver contribuito alla mancata guarigione.
La relazione peritale resa in primo grado risulta completa e tecnicamente logica, né sussistono elementi idonei a sostenere che sia viziata da errore.
In merito l'appellante non indica le fonti delle sue affermazioni, laddove non motiva la deduzione per cui “l'iter patologico che ha portato alle attuali condizioni cliniche è stato quello di una infezione da un ceppo di staphylococcus aureus resistente alla penicillina e non di uno sensibile alla meticillina”, laddove la meticellina è un antibiotico appartenente alla classe delle pennicelline.
Ne consegue quindi che nessun errore in merito risulta provato o motivato nella relazione peritale disposta in primo grado e non va accolta la domanda di nuova CTU, esplorativa rispetto alla richiesta non adeguatamente motivata, per i motivi indicati.
In merito ai punti due e tre dell'impugnazione, deve dedursi altresì che la tesi difensiva dell'appellante, secondo cui l'utilizzo di un fissatore esterno avrebbe ridotto il rischio infettivo, non è supportata da alcuna prova, trattandosi di semplice deduzione priva di riscontro;
è altresì priva di riscontro la permanenza di frammenti ossei, non asportati, nella ferita.
Va altresì evidenziato che risulta documentalmente provato che l'appellante non abbia svolto le visita mediche disposte dal policlinico, né risulta in alcun modo provato il contrario, come preteso dall'appellante. Ne consegue che l'adempimento solo parziale del paziente alle prescrizioni mediche e/o ad un tempo di assunzione del primo trattamento antibiotico, comporta, come evidenziato dal CTU nominato in primo grado, l'impossibilità di imputare il fatto a negligenze mediche. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno computate avendo riguardo ai minimi tariffari, data la decisione secondo il modulo semplificato, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con difficoltà bassa e detratta la fase istruttoria, non tenutasi.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza sopra indicata così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa NN D'Avino