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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 303/2018 R.G.A.C.
tra
, in persona del titolare p.t. (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Pagano e Donato Santoro, P.IVA_1
in virtù di mandato a margine del ricorso e decreto ingiuntivo n. 17/2016 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Montemilone (PZ), al
Corso Cavour, n. 70
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Aldo Melchionda, giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, al Piazzale L. Rizzo, n. 12
appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1055/2017 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta Parte_1
chiedeva ed otteneva il pagamento della somma di € 5.702,28 quale corrispettivo per la fornitura di infissi in favore della ditta AO Rappresentanze di NG AO come da fattura del 18.12.2014.
Avverso detto decreto proponeva opposizione , impugnando e CP_1
contestando la ricostruzione avversa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
175/2016. In particolare, contestava sia l'esistenza stessa di un contratto che l'effettiva fornitura del materiale di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Si costituiva la ditta contestando tutto Parte_1
quanto contrariamente affermato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio di primo grado, istruito documentalmente, si è concluso con la sentenza n. 1055/2017 con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo revocandolo e condannando , legale rappresentante della Parte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la produzione documentale depositata dal creditore opposto non fosse sufficiente a fornire la prova della stipulazione tra le parti del contratto sottolineando l'insufficienza della fattura in un ordinario giudizio di cognizione. Ha ribadito il rigetto delle istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione non vertendo sull'esistenza di un rapporto contrattuale.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione la ditta Parte_1
chiedendo anzitutto l'ammissione delle prove orali non
[...]
consentite nel corso del giudizio di primo grado.
2 Ha censurato la decisione di prime cure assumendo la possibilità di provare l'esistenza del contratto anche a mezzo di prove orali ed anche in via presuntiva chiedendo perciò la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
Il giudizio d'appello è stato istruito previo interrogatorio formale di CP_1
ed assunzione di prove testimoniali ed è stato trattenuto in decisione in data
[...]
4 giugno 2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello va rigettato perché infondato.
All'esito delle prove orali assunte nel corso del presente giudizio, difatti, non può ritersi raggiunta la prova in ordine all'esecuzione della prestazione ed alla correlativa consistenza della pretesa creditoria, non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine alla consegna di tutta la merce indicata nella fattura per cui è causa.
Come già argomentato dal primo giudice, la fattura costituisce titolo idoneo solo nel procedimento monitorio e non già nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena nell'ambito del quale, invece, la prova in ordine all'effettività ed alla consistenza del materiale fornito non è stata raggiunta. Non sono state prodotte bolle di accompagnamento, ricevute di consegna e neppure quietanze attestanti l'avvenuta consegna degli infissi e del quantitativo di merce consegnata.
Sul punto non si rivelano decisive neanche le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio.
Anzitutto, nessun conforto può trarsi dall'interrogatorio formale assunto all'udienza del 15.01.2019 essendo state negate le circostanze oggetto dello stesso.
Del pari, non sono decisive le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio.
Il teste (udienza del 16.04.2019) pur avendo Testimone_1
inizialmente affermato che “(…) di questi infissi una parte sono stati ritirati direttamente dal sig. ed una parte sono stati consegnati dalla Ditta Lucana CP_1
Infissi al sig. , ma non so dove”, successivamente ha specificato che CP_1
3 “(…) in particolare ricordo che il ritirò in mia presenza un portoncino di CP_1
alluminio ma non ricordo l'epoca in cui ciò è avvenuto. Preciso inoltre che per quanto concerne la consegna dell'altro materiale al sig. , tale circostanza mi è CP_1
stata riferita da ”. Così non fornendo elementi utili a ritenere provata Parte_2
la consegna del materiale di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Del pari, si sono rivelate insufficienti anche le dichiarazioni rese dal teste
, escusso nella medesima udienza, il quale ha dichiarato che: “gli infissi Testimone_2
indicati nella fattura sono stati consegnati da me e dal titolare della ditta in Potenza, Via
Santa Maria” senza tuttavia poter riferire con certezza se la merce consegnata corrispondesse o meno a quella oggetto dell'ordine di consegna. Aggiungeva infatti che “non sono in grado di riferire se le forniture di cui alla fattura 175/14 furono tutte oggetto della consegna effettuata da me, ovvero solo in parte. Non so dire se la persona che ritirò il materiale in Santa Maria firmò una ricevuta di consegna”.
D'altra parte, un eventuale valore probante della fattura per cui è causa ai fini della prova dell'esistenza di un accordo tra le parti avrebbe richiesto, piuttosto, la prova dell'accettazione della fattura, ovvero la prova della sua annotazione nelle scritture contabili di parte opponente (cfr. Cass. n. 1444/2024 e n. 3581/2024) non rivelandosi perciò sufficienti, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, i libri contabili prodotti dall'appellante sin dalla fase monitoria.
Il quadro probatorio così ricostruito, a fronte dell'espressa contestazione svolta dal debitore opponente in ordine all'esistenza del contratto ed alla sua esecuzione, non consente perciò di addivenire ad una riforma della sentenza impugnata che, pertanto, va confermata.
Per le ragioni esposte non sussistono i presupposti di una condanna per lite temeraria come pure avanzata dall'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.906,00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 303/2018 R.G.A.C.
tra
, in persona del titolare p.t. (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Pagano e Donato Santoro, P.IVA_1
in virtù di mandato a margine del ricorso e decreto ingiuntivo n. 17/2016 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Montemilone (PZ), al
Corso Cavour, n. 70
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Aldo Melchionda, giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, al Piazzale L. Rizzo, n. 12
appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1055/2017 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta Parte_1
chiedeva ed otteneva il pagamento della somma di € 5.702,28 quale corrispettivo per la fornitura di infissi in favore della ditta AO Rappresentanze di NG AO come da fattura del 18.12.2014.
Avverso detto decreto proponeva opposizione , impugnando e CP_1
contestando la ricostruzione avversa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
175/2016. In particolare, contestava sia l'esistenza stessa di un contratto che l'effettiva fornitura del materiale di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Si costituiva la ditta contestando tutto Parte_1
quanto contrariamente affermato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio di primo grado, istruito documentalmente, si è concluso con la sentenza n. 1055/2017 con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo revocandolo e condannando , legale rappresentante della Parte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la produzione documentale depositata dal creditore opposto non fosse sufficiente a fornire la prova della stipulazione tra le parti del contratto sottolineando l'insufficienza della fattura in un ordinario giudizio di cognizione. Ha ribadito il rigetto delle istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione non vertendo sull'esistenza di un rapporto contrattuale.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione la ditta Parte_1
chiedendo anzitutto l'ammissione delle prove orali non
[...]
consentite nel corso del giudizio di primo grado.
2 Ha censurato la decisione di prime cure assumendo la possibilità di provare l'esistenza del contratto anche a mezzo di prove orali ed anche in via presuntiva chiedendo perciò la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
Il giudizio d'appello è stato istruito previo interrogatorio formale di CP_1
ed assunzione di prove testimoniali ed è stato trattenuto in decisione in data
[...]
4 giugno 2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello va rigettato perché infondato.
All'esito delle prove orali assunte nel corso del presente giudizio, difatti, non può ritersi raggiunta la prova in ordine all'esecuzione della prestazione ed alla correlativa consistenza della pretesa creditoria, non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine alla consegna di tutta la merce indicata nella fattura per cui è causa.
Come già argomentato dal primo giudice, la fattura costituisce titolo idoneo solo nel procedimento monitorio e non già nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena nell'ambito del quale, invece, la prova in ordine all'effettività ed alla consistenza del materiale fornito non è stata raggiunta. Non sono state prodotte bolle di accompagnamento, ricevute di consegna e neppure quietanze attestanti l'avvenuta consegna degli infissi e del quantitativo di merce consegnata.
Sul punto non si rivelano decisive neanche le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio.
Anzitutto, nessun conforto può trarsi dall'interrogatorio formale assunto all'udienza del 15.01.2019 essendo state negate le circostanze oggetto dello stesso.
Del pari, non sono decisive le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio.
Il teste (udienza del 16.04.2019) pur avendo Testimone_1
inizialmente affermato che “(…) di questi infissi una parte sono stati ritirati direttamente dal sig. ed una parte sono stati consegnati dalla Ditta Lucana CP_1
Infissi al sig. , ma non so dove”, successivamente ha specificato che CP_1
3 “(…) in particolare ricordo che il ritirò in mia presenza un portoncino di CP_1
alluminio ma non ricordo l'epoca in cui ciò è avvenuto. Preciso inoltre che per quanto concerne la consegna dell'altro materiale al sig. , tale circostanza mi è CP_1
stata riferita da ”. Così non fornendo elementi utili a ritenere provata Parte_2
la consegna del materiale di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Del pari, si sono rivelate insufficienti anche le dichiarazioni rese dal teste
, escusso nella medesima udienza, il quale ha dichiarato che: “gli infissi Testimone_2
indicati nella fattura sono stati consegnati da me e dal titolare della ditta in Potenza, Via
Santa Maria” senza tuttavia poter riferire con certezza se la merce consegnata corrispondesse o meno a quella oggetto dell'ordine di consegna. Aggiungeva infatti che “non sono in grado di riferire se le forniture di cui alla fattura 175/14 furono tutte oggetto della consegna effettuata da me, ovvero solo in parte. Non so dire se la persona che ritirò il materiale in Santa Maria firmò una ricevuta di consegna”.
D'altra parte, un eventuale valore probante della fattura per cui è causa ai fini della prova dell'esistenza di un accordo tra le parti avrebbe richiesto, piuttosto, la prova dell'accettazione della fattura, ovvero la prova della sua annotazione nelle scritture contabili di parte opponente (cfr. Cass. n. 1444/2024 e n. 3581/2024) non rivelandosi perciò sufficienti, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, i libri contabili prodotti dall'appellante sin dalla fase monitoria.
Il quadro probatorio così ricostruito, a fronte dell'espressa contestazione svolta dal debitore opponente in ordine all'esistenza del contratto ed alla sua esecuzione, non consente perciò di addivenire ad una riforma della sentenza impugnata che, pertanto, va confermata.
Per le ragioni esposte non sussistono i presupposti di una condanna per lite temeraria come pure avanzata dall'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.906,00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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