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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1363/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.7.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Mastropierro;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Mastropierro,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 14.7.1997
(anno 1997, atto n. 135, parte II, serie A); Per_
- dall'unione sono nati (il 19.12.1998) e (il 31.5.2005), maggiorenni. Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale, condotta in locazione, resterà nella disponibilità del , con i tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, con impegno della CP_1 [...]
a lasciare detta casa entro dicembre 2024 e con la pattuizione che, finché vi Pt_1 permane, il pagherà interamente il canone di locazione e le utenze ma non dovrà CP_1 corrispondere quanto concordato a titolo di mantenimento della coniuge, che viene stabilito in € 160,00, oltre aggiornamento Istat, e che sarà versato, salvo quanto appena indicato, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di separazione;
il si obbliga a CP_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 ancora indipendente economicamente, la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi direttamente allo stesso, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, dichiarazione di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 24.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il CP_1
14.7.1997 (anno 1997, atto n. 135, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.7.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Mastropierro;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Mastropierro,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 14.7.1997
(anno 1997, atto n. 135, parte II, serie A); Per_
- dall'unione sono nati (il 19.12.1998) e (il 31.5.2005), maggiorenni. Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale, condotta in locazione, resterà nella disponibilità del , con i tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, con impegno della CP_1 [...]
a lasciare detta casa entro dicembre 2024 e con la pattuizione che, finché vi Pt_1 permane, il pagherà interamente il canone di locazione e le utenze ma non dovrà CP_1 corrispondere quanto concordato a titolo di mantenimento della coniuge, che viene stabilito in € 160,00, oltre aggiornamento Istat, e che sarà versato, salvo quanto appena indicato, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di separazione;
il si obbliga a CP_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 ancora indipendente economicamente, la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi direttamente allo stesso, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, dichiarazione di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 24.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il CP_1
14.7.1997 (anno 1997, atto n. 135, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana