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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12129/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069855219000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12129/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250069855219000, notificata in data 31/03/2025 con il quale l'Agenzia, chiedeva al contribuente il versamento dell'importo di € 44,25, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019; eccepiva l'avvenuto pagamento del bollo a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella.
Si costituiva la società concessionaria che chiedeva di manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività e, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente ha effettivamente provato l'estinzione del debito tributario mediante modalità satisfattiva, ovvero l'avvenuto pagamento;
la conseguenza è che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio vengono poste a carico di entrambi i litisconsorti, non avendo l'agenzia delle entrate
RISCOSSIONE fornito la dovuta collaborazione per la risoluzione della vicenda processuale che, in qualità di concessionario, non può non riguardarla.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento degli atti impugnati;
2) condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Napoli 20 gennaio 2026 Il giudice
Dr Mario De Simone
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12129/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069855219000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12129/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250069855219000, notificata in data 31/03/2025 con il quale l'Agenzia, chiedeva al contribuente il versamento dell'importo di € 44,25, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019; eccepiva l'avvenuto pagamento del bollo a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella.
Si costituiva la società concessionaria che chiedeva di manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività e, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente ha effettivamente provato l'estinzione del debito tributario mediante modalità satisfattiva, ovvero l'avvenuto pagamento;
la conseguenza è che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio vengono poste a carico di entrambi i litisconsorti, non avendo l'agenzia delle entrate
RISCOSSIONE fornito la dovuta collaborazione per la risoluzione della vicenda processuale che, in qualità di concessionario, non può non riguardarla.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento degli atti impugnati;
2) condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Napoli 20 gennaio 2026 Il giudice
Dr Mario De Simone