Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5268 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) con il proc. dom. avv. to Marco Parte_1 C.F._1
Pisapia, delega in atti
-attore- contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Roberto Casaula, delega in atti
-convenuta-
e
(C.F. ) CP_2 C.F._2
-convenuta contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva che in data 13.8.2019, mentre a bordo del suo motociclo UC
PE (tg EJ28422) stava percorrendo la SS18 in direzione Salerno-Vietri sul pagina 1 di 6
accostata al margine destro della carreggiata, aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra per occupare gli stalli di una struttura alberghiera.
Sosteneva quindi l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione CP_2
del sinistro ed instava a che questa fosse condannata, in solido con la compagnia assicurativa, alla refusione in suo favore dei seguenti danni materiali: (i) € 2.685,00
(oltre iva) per le preventivate spese di riparazione del motoveicolo (al netto dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicurativa (ii) € 200,00 pari al valore del casco andato distrutto.
Riferiva poi di aver riportato lesioni personali da cui gli erano derivati: una invalidità permanente dell'11% una invalidità temporanea totale di 90 giorni;
una invalidità temporanea parziale al 50% di 90 giorni;
Esponeva infine spese mediche per € 7.212,90.
Dava atto, quanto ai danni non patrimoniali, di aver già ricevuto un ulteriore acconto da parte di i € 1.750,00 (in data 23.12.2020, cfr. doc. 15) e concludeva per la condanna, in via solidale, dei convenuti al risarcimento in suo favore della somma residua di € 38.984,00.
Se veniva dichiarata contumace all'udienza del 26.1.2022 unitamente CP_2
alla compagnia quest'ultima si costituiva dopo lo spirare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (concessi alla predetta udienza) in data 19.4.2022 e pertanto la dichiarazione di sua contumacia va revocata.
La nominata società contestava sia l'esclusiva responsabilità dell'assicurata nella causazione dell'incidente che il quantum debeatur e concludeva per il rigetto della domanda ritenendo satisfattive le somme già corrisposte all'attore.
Esaurita l'istruttoria ed espletata consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del pagina 2 di 6 18.12.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
L'istruttoria condotta ha invero confermato sia la dinamica del sinistro esposta dal danneggiato - e per la quale l'urto tra i due veicoli sarebbe avvenuto a seguito della repentina svolta a sinistra della autovettura Fiat Punto tg. EC343YB, compiuta dal conducente della predetta autovettura, senza attivare gli indicatori di direzione e senza assicurarsi che nessuno sopravvenisse dallo stesso senso di marcia, al fine di parcheggiare negli stalli della struttura alberghiera posti sul margine opposto della carreggiata (cfr. teste Testimone_1
verb. ud. 12.4.2023) - che i danni riportati dal motociclo (peraltro documentati sub doc.
22).
Riguardo questo secondo aspetto, infatti, i testi sentiti hanno concordemente riferito che a seguito dell'urto il veicolo condotto dall'attore era rovinato violentemente al suolo, scarrocciando sulla corsia di sinistra e riportando ingenti danni alla carrozzeria ed al telaio nella parte anteriore e laterale destra (cfr. testi cit. e Tes_1 Testimone_2
verb. ud. 28.6.2023).
Deve allora affermarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa.
Se da un lato, infatti, la condotta tenuta dalla ha integrato la violazione dell'art. CP_2
154 del Codice della Strada (per il quale i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli
pagina 3 di 6 stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi), dall'altro, non vi è alcun elemento dal quale evincere, nemmeno in via presuntiva, che la velocità tenuta dal o la sua condotta alla guida abbiano esplicato una incidenza causale Pt_1
nello scontro de quo, e ciò alla luce delle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi citati.
E' noto infatti che in tema di responsabilità nella circolazione stradale non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Non vi sono pertanto margini per affermare alcuna concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in oggetto.
Con riferimento al quantum debeatur va rilevato quanto segue.
In data 24.9.2029, la compagnia convenuta ha liquidato in favore dell'attore la somma di € 2.685,00 per i danni materiali riportati dal motociclo (cfr. doc. 6) pari a quasi la metà dell'importo preventivato (doc. 5) di € 5.711,45 (iva compresa) in ragione del concorso di colpa attribuito al danneggiato. Venuto meno tale presupposto, all'attore deve essere pertanto riconosciuto l'intero importo di € 5.711,45 (iva compresa) portato dal preventivo citato.
Il danno al casco è stato invece confermato dal teste e può essere Testimone_3
liquidato in via equitativa in € 200,00.
Il consulente incaricato (con indagine compiuta e qui condivisa anche alla luce delle repliche fornite dal ctu alle osservazioni del ctp attoreo) ha poi concluso nel senso di riconoscere al (cfr. f. 14 relazione dott. del 21.3.2024): Pt_1 Persona_1
una Invalidità Temporanea Totale di giorni 68; una Invalidità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30;
pagina 4 di 6 una ITP al 25% di giorni 30; una Invalidità Permanente pari al 3,5%; spese mediche per € 6841,95.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti, deve farsi allora applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazione e degli importi per la liquidazione del danno di cui al
D.M. 16/7/2024, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2024, con decorrenza aprile
2024.
All'attore possono quindi essere riconosciuti a titolo risarcimento del danno biologico i seguenti importi:
€ 3.438,70 per IP al 3,5%;
€ 3.756,32 per ITT per giorni 68
€ 828,60 per ITP al 50% per giorni 30;
€ 414,30 per ITP al 25% per giorni 30;
L'importo complessivo € 8.437,92 non può essere aumentato, ex art. 139, comma 3,
CDA, in ragione del fatto che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dal ctu escludendo ogni condizionamento della stessa sullo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana né sul piano lavorativo, né relazionale e tanto meno a livello di attività hobbistica (cfr. foglio 12 rel. cit.) e considerando che l'unico disagio patito dal danneggiato era stato quello della immobilizzazione dell'arto (cfr. foglio 13).
Pertanto, la sofferenza psico-fisica patita non fu di particolare intensità, bensì quella normalmente legata a lesioni del tipo in oggetto.
In conclusione, quindi, all'attore può essere liquidata, all'attualità, la somma complessiva di € 17.569,47 [importo ottenuto dal danno biologico (al netto dell'acconto rivalutato) devalutato alla data dell'evento sommato al danno patrimoniale (al netto dell'acconto) il tutto rivalutato ad oggi], oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di pagina 5 di 6 entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_2
sinistro per cui è causa;
condanna e in solido tra loro, al pagamento CP_2 Controparte_1
in favore di , a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, della Parte_1
somma calcolata all'attualità di € 17.569,47, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto
(13.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna e in solido tra loro, alla refusione CP_2 Controparte_1
in favore dell'avv. Marco Pisapia, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e delle parti convenute, dall'altro, nella misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto dell'8.1.2025.
Così deciso in Salerno, lì 10.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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