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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2369/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DI BENEDETTO MICHELA
E
TE FA con il patrocinio dell'Avv. DI BENEDETTO MICHELA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., parzialmente modificata nelle note scritte in sostituzione della udienza del 6.6.2024 e ribadita con note depositate in data 16.12.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22/06/2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a) pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e TT ST, in Parte_1 Roma, in data 27 luglio 2020; b) ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 00050, parte 1, serie 29, anno 2020, l'emananda sentenza;
c) in ordine alla ex-casa familiare di Roma, Via Bisaccia n.197, la stessa rimarrà nella piena disponibilità
e vi resterà ad abitare la moglie, di cui è proprietaria in via esclusiva, alla stessa rimanendo ugualmente affidato anche tutto quanto nella suddetta abitazione contenuto e non asportato dal marito;
d) in ordine al rispettivo mantenimento, ciascun coniuge provvederà a sé stesso essendo entrambi economicamente indipendenti;
e) oltre a tale ultima disposizione, i coniugi dichiarano di voler regolamentare, come segue, i rapporti patrimoniali tra loro: il marito si obbliga sin d'ora a trasferire alla moglie la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in RD (Rm), Lungomare Tor
San Lorenzo n.116, di proprietà esclusiva, riservando per sé il diritto di abitazione;
trasferimento da formalizzare successivamente con atto pubblico da stipulare dinanzi a un Notaio scelto da entrambi i coniugi o dalla sola sig.ra entro giorni trenta (30) dalla pubblicazione della sentenza Parte_1 dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile contratto il 27.7.2020, da parte del Tribunale di
Roma. IDENTIFICAZIONE del predetto immobile: a) INDIRIZZO: RD (Rm), Lungomare Tor
San Lorenzo n.116, sc. B1, int. 103b) DATI CATASTALI: Comune di RD (M213) (Rm), Foglio
53, Particella 4236, Cat. A/2, Classe 3, Consistenza vani 2, R.C. € 247,90, Superficie totale mq 33, e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor ST TT. f) Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di proprietà di cui al precedente punto “e” verrà posto in essere al dichiarato ed espresso fine di comporre e risolvere la crisi coniugale in atto e l'accordo così raggiunto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della medesima crisi coniugale. g) in ordine alla collocazione, affidamento e cura dei due cani della coppia, il maschio di nome e la femmina di nome di razza FO Bull Terrier, di proprietà della signora Per_1 Per_2
gli stessi sono affidati e continueranno a vivere nella ex-casa familiare di Roma, Via Parte_1
Bisaccia n.197, con la signora Il sig. TT potrà prenderli e tenerli con sé quando vorrà, Parte_1 previo avviso telefonico di almeno un giorno alla signora h) in ordine alle spese relative Parte_1 alla ordinaria cura, crescita e assistenza sanitaria di e le stesse rimarranno a carico del Per_1 Per_2 coniuge che avrà con sé gli animali in quel momento;
mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i suddetti animali saranno ripartite al 50%. La polizza ASSURPOL attivata per Per_1
e a copertura della responsabilità civile e sanitaria, pari a € 72,00 annui, sarà a carico del sig. Per_2
TT”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
FA TE, in Roma, in data 27.7.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune (anno 2020, atto n.00050, serie
29, parte 1), alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 11.2.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2369/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DI BENEDETTO MICHELA
E
TE FA con il patrocinio dell'Avv. DI BENEDETTO MICHELA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., parzialmente modificata nelle note scritte in sostituzione della udienza del 6.6.2024 e ribadita con note depositate in data 16.12.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22/06/2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a) pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e TT ST, in Parte_1 Roma, in data 27 luglio 2020; b) ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 00050, parte 1, serie 29, anno 2020, l'emananda sentenza;
c) in ordine alla ex-casa familiare di Roma, Via Bisaccia n.197, la stessa rimarrà nella piena disponibilità
e vi resterà ad abitare la moglie, di cui è proprietaria in via esclusiva, alla stessa rimanendo ugualmente affidato anche tutto quanto nella suddetta abitazione contenuto e non asportato dal marito;
d) in ordine al rispettivo mantenimento, ciascun coniuge provvederà a sé stesso essendo entrambi economicamente indipendenti;
e) oltre a tale ultima disposizione, i coniugi dichiarano di voler regolamentare, come segue, i rapporti patrimoniali tra loro: il marito si obbliga sin d'ora a trasferire alla moglie la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in RD (Rm), Lungomare Tor
San Lorenzo n.116, di proprietà esclusiva, riservando per sé il diritto di abitazione;
trasferimento da formalizzare successivamente con atto pubblico da stipulare dinanzi a un Notaio scelto da entrambi i coniugi o dalla sola sig.ra entro giorni trenta (30) dalla pubblicazione della sentenza Parte_1 dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile contratto il 27.7.2020, da parte del Tribunale di
Roma. IDENTIFICAZIONE del predetto immobile: a) INDIRIZZO: RD (Rm), Lungomare Tor
San Lorenzo n.116, sc. B1, int. 103b) DATI CATASTALI: Comune di RD (M213) (Rm), Foglio
53, Particella 4236, Cat. A/2, Classe 3, Consistenza vani 2, R.C. € 247,90, Superficie totale mq 33, e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor ST TT. f) Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di proprietà di cui al precedente punto “e” verrà posto in essere al dichiarato ed espresso fine di comporre e risolvere la crisi coniugale in atto e l'accordo così raggiunto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della medesima crisi coniugale. g) in ordine alla collocazione, affidamento e cura dei due cani della coppia, il maschio di nome e la femmina di nome di razza FO Bull Terrier, di proprietà della signora Per_1 Per_2
gli stessi sono affidati e continueranno a vivere nella ex-casa familiare di Roma, Via Parte_1
Bisaccia n.197, con la signora Il sig. TT potrà prenderli e tenerli con sé quando vorrà, Parte_1 previo avviso telefonico di almeno un giorno alla signora h) in ordine alle spese relative Parte_1 alla ordinaria cura, crescita e assistenza sanitaria di e le stesse rimarranno a carico del Per_1 Per_2 coniuge che avrà con sé gli animali in quel momento;
mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i suddetti animali saranno ripartite al 50%. La polizza ASSURPOL attivata per Per_1
e a copertura della responsabilità civile e sanitaria, pari a € 72,00 annui, sarà a carico del sig. Per_2
TT”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
FA TE, in Roma, in data 27.7.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune (anno 2020, atto n.00050, serie
29, parte 1), alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 11.2.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi