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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2187/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Iannello, giusto Parte_1 mandato in atti,
- Attore/opponente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Antonia Polizzotto, Controparte_1 giusto mandato in atti,
- Convenuta/opposta –
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24/5/2023 l'Ing. Parte_1 premettendo che con atto di precetto notificato il 14/1/2022 la Controparte_1 intimava al medesimo di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di € 1.706.516,85 oltre agli interessi di mora come da titoli e, comunque, entro i limiti massimi consentiti dalla Legge
n.108/96, dall'8/2/2013 al soddisfo, che in virtù di detto titolo la con Controparte_1 atto notificato il 24-25/02/2022 aveva poi promosso dinanzi all'intestato Tribunale di Trani pignoramento presso terzi per il recupero del suddetto credito, che la Controparte_1 fondava la titolarità del credito azionato sul fatto che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di varia natura, di titolarità della era divenuta titolare del relativo credito, come da avviso Controparte_2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'8/8/2017,
1 proponeva opposizione avverso l'esecuzione incoata nei suoi confronti, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
All'udienza del 31/3/2023 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'opponente e fissava il termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente promuoveva il presente giudizio di merito, ribadendo l'eccezione di difetto di prova della titolarità del credito in capo alla e di legittimazione ad Controparte_1 agire della medesima nonché la contestazione in merito all'ammontare del credito azionato.
Costituendosi ritualmente in giudizio con comparsa del 20/6/2023 la creditrice opposta
[...]
e, per essa, la mandataria eccepiva e rilevava che Controparte_1 CP_3
l'opposizione proposta dal debitore esecutato, introdotta in sede di merito con l'atto di citazione notificato il 24/5/2023, era palesemente infondata in fatto ed in diritto e, contestandone in toto il contenuto, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 28/3/2024 il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art.189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
§§§§§§§§
La domanda attorea, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
L'attore, nella sua opposizione, contesta la riconducibilità del credito a quelli oggetto di cessione, senza mettere in discussione l'esistenza della cessione stessa.
A riguardo si osserva che, nel caso di specie trattasi di cessioni di credito avvenute in blocco, secondo l'articolata previsione normativa.
In caso di cessione in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di
2 dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Si è, pur tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, altresì, affermato che in tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
3 sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie la società convenuta ha dato prova dell'avvenuta cessione, nonché della posizione debitoria dell'attore, risultando, in tal modo accertata la stessa sussistenza del relativo contratto e dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
Ne deriva pertanto, che l'azione esecutiva avviata dalla è legittima e Controparte_1 fondata, con il conseguente rigetto delle pretese attoree, che risultano non provate e meramente dilatorie.
Infine, questo Giudice ritiene superfluo esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, idonea a dirimere l'intera controversia.
Alla luce di quanto innanzi, si appalesa privo di fondamento la domanda attorea, che quindi deve essere rigettata, con conseguenza anche in ordine alle spese.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma il pignoramento presso terzi proposto da nel giudizio Controparte_1 esecutivo mobiliare n. 326/2023 RGE;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore dell'opponente, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 18.977,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.000.001,00 ed Euro 2.000.000,00, nei valori minimi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Binetti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2187/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Iannello, giusto Parte_1 mandato in atti,
- Attore/opponente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Antonia Polizzotto, Controparte_1 giusto mandato in atti,
- Convenuta/opposta –
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24/5/2023 l'Ing. Parte_1 premettendo che con atto di precetto notificato il 14/1/2022 la Controparte_1 intimava al medesimo di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di € 1.706.516,85 oltre agli interessi di mora come da titoli e, comunque, entro i limiti massimi consentiti dalla Legge
n.108/96, dall'8/2/2013 al soddisfo, che in virtù di detto titolo la con Controparte_1 atto notificato il 24-25/02/2022 aveva poi promosso dinanzi all'intestato Tribunale di Trani pignoramento presso terzi per il recupero del suddetto credito, che la Controparte_1 fondava la titolarità del credito azionato sul fatto che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di varia natura, di titolarità della era divenuta titolare del relativo credito, come da avviso Controparte_2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'8/8/2017,
1 proponeva opposizione avverso l'esecuzione incoata nei suoi confronti, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
All'udienza del 31/3/2023 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'opponente e fissava il termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente promuoveva il presente giudizio di merito, ribadendo l'eccezione di difetto di prova della titolarità del credito in capo alla e di legittimazione ad Controparte_1 agire della medesima nonché la contestazione in merito all'ammontare del credito azionato.
Costituendosi ritualmente in giudizio con comparsa del 20/6/2023 la creditrice opposta
[...]
e, per essa, la mandataria eccepiva e rilevava che Controparte_1 CP_3
l'opposizione proposta dal debitore esecutato, introdotta in sede di merito con l'atto di citazione notificato il 24/5/2023, era palesemente infondata in fatto ed in diritto e, contestandone in toto il contenuto, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 28/3/2024 il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art.189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche.
§§§§§§§§
La domanda attorea, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
L'attore, nella sua opposizione, contesta la riconducibilità del credito a quelli oggetto di cessione, senza mettere in discussione l'esistenza della cessione stessa.
A riguardo si osserva che, nel caso di specie trattasi di cessioni di credito avvenute in blocco, secondo l'articolata previsione normativa.
In caso di cessione in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di
2 dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Si è, pur tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, altresì, affermato che in tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
3 sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie la società convenuta ha dato prova dell'avvenuta cessione, nonché della posizione debitoria dell'attore, risultando, in tal modo accertata la stessa sussistenza del relativo contratto e dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
Ne deriva pertanto, che l'azione esecutiva avviata dalla è legittima e Controparte_1 fondata, con il conseguente rigetto delle pretese attoree, che risultano non provate e meramente dilatorie.
Infine, questo Giudice ritiene superfluo esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, idonea a dirimere l'intera controversia.
Alla luce di quanto innanzi, si appalesa privo di fondamento la domanda attorea, che quindi deve essere rigettata, con conseguenza anche in ordine alle spese.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma il pignoramento presso terzi proposto da nel giudizio Controparte_1 esecutivo mobiliare n. 326/2023 RGE;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore dell'opponente, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 18.977,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.000.001,00 ed Euro 2.000.000,00, nei valori minimi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Binetti
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