Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, gia' esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, e' ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal passaggio i dipendenti gia' destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonche' gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette societa' ex concessionarie.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, gia' esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, e' ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal passaggio i dipendenti gia' destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonche' gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette societa' ex concessionarie.