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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2024, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 443/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MARINCOLO SILVIA ROSA
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) P_ C.F._2
Con l'Avv. FORNASINI MARIA ELENA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione personale.
Con l'ordinanza del 27.11.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con il ricorso in epigrafe chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1 moglie, , con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 20.12.2008 (atto P_ trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), n. 33, Parte
II, Serie A). Dall'unione nascevano (il 10.7.2011) e (il 26.11.2013). Allegava essersi Per_1 Per_2 deteriorati i rapporti tra i coniugi ed essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. Chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, con affido condiviso dei minori, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita della madre e mantenimento diretto dei minori con spese straordinarie al 50 % tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso, con assegno Unico interamente a proprio favore.
- Si costituiva il 13.3.2024 contestando quanto allegato dal coniuge, aderendo alla P_ domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e chiedendo l'affido condiviso dei minori, il collocamento prevalente presso di sé, con assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre, e la statuizione in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di € 150,00 a figlio, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con assegno unico interamente a proprio favore. Chiedeva, inoltre, la statuizione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT o di € 500,00, sempre rivalutabili
ISTAT, in caso di mancata assegnazione della casa familiare.
- Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 16.4.2024 e venivano sentite.
All'esito il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava per i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. che venivano emessi in pari data con nomina di C.T.U. viste le difficoltà emerse nel rapporto tra la madre e i minori.
- All'esito del deposito della relazione, i difensori delle parti comparivano all'udienza del 29.10.2024 e chiedevano breve rinvio per formalizzare l'eventuale deposito di note congiunte.
- Successivamente, visto l'intervenuto raggiungimento di un accordo, il Giudice con ordinanza del
27.11.2024 tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
- Il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
- A detta domanda la resistente ha aderito.
- Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
- L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
- Le condizioni concordate tra le parti di cui alle note congiunte del 27.11.2024 non presentano profili di illegittimità e rispondono all'interesse della prole oltre a essere conformi ai risultati dell'istruttoria espletata.
- Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a CASTELFRANCO Parte_1
VENETO (TV) il 23/09/1977) e (n. a MAROSTICA (VI) il 14/02/1979), P_ matrimonio contratto il 20/12/2008 e trascritto al n. 33, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Romano D'Ezzelino (VI), alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano:
“a. Pronuncia di separazione delle parti;
b. Affido congiunto dei figli minori a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
c. Collocamento prevalente dei minori presso il padre.
d. Assegnazione della casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, al padre, dando atto che la stessa è già stata rilasciata dalla madre. Per_ e. Quanto alle modalità di visita dei minori, la madre potrà vedere i figli e ogni qual volta lo desideri, Per_2 previo accordo con il padre e comunque indicativamente con le seguenti modalità: la madre potrà vedere i minori a weekend alternati dal venerdì sera all'uscita dal lavoro, con doppio pernotto e riaccompagnamento dal padre la domenica entro le ore 21:00; il padre provvederà ad accompagnare i figli presso l'abitazione dei nonni materni il venerdì sera dopo cena, alle ore 20.00; mentre la madre accompagnerà i figli presso la casa del padre la domenica sera.
I minori trascorreranno inoltre:
- Festività Natalizie: il 25 e il 26 dicembre alternati negli anni: anni pari con la madre, anni dispari con il padre.
Negli anni pari di competenza materna, il padre accompagnerà i figli a casa della madre il 24 dicembre verso le ore
20.00. La madre accompagnerà i figli a casa del padre il 26 dicembre alle ore 20.00;
- in alternanza negli anni 1° gennaio e il 6 gennaio. Nello specifico anni pari di competenza paterna e anni dispari di competenza materna. Negli anni dispari i minori staranno con la madre se possibile anche il 31 dicembre sera e il 5 gennaio sera. Se il giorno successivo al 1° gennaio e al 6 gennaio è festivo i minori rimarranno con la madre, altrimenti verranno accompagnati a casa del padre alla sera (salvo diversi accordi tra le parti).
- Festività Pasquali: come per le festività natalizie i genitori si accordano di calendarizzare solo i giorni di festa. Negli anni dispari la Pasqua sarà di competenza paterna, negli anni pari di competenza materna. Viceversa, per quanto riguarda il giorno di Pasquetta. Si precisa che, qualora la Pasqua sia di competenza materna (anni pari) i minori staranno con la madre dal sabato pomeriggio. Il genitore che ha avuto i figli a Pasqua si farà carico di accompagnare i minori a casa dell'altro genitore il giorno di Pasquetta alle ore 9.30 (salvo diversi accordi tra le parti).
- Ferie estive: i minori trascorreranno le vacanze estive, nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30 aprile o comunque il prima possibile. Ciascun genitore dovrà informare l'altro dove intende condurre i figli in ferie (anche per una sola notte fuori casa), fornendo l'indirizzo esatto almeno una
3 settimana prima della data della partenza. In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta sarà alternata negli anni: negli anni dispari la precedenza sarà paterna, negli anni pari materna.
- Festività infrasettimanali: le festività infrasettimanali, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto (inglobato alle ferie),
1° novembre, 8 dicembre verranno così distribuite: 1° maggio, 2 giugno e 8 dicembre di competenza materna;
25 aprile e 1° novembre di competenza paterna. Le festività di competenza materna se precedono o seguono un suo weekend si accorperanno ad esso.
- Videochiamate: le videochiamate verranno fatte fare ai minori dal genitore che ha con sé i figli, nella fascia oraria tra le 20.30 e le 21.00.
Quando il sig. ha il turno pomeridiano dalle 14.00 alle 22.00 nella fascia oraria sopra indicata sarà la Pt_1
Per_ madre ad effettuare la telefonata o videochiamata sul cellulare di Si consiglia ai genitori di effettuare una telefonata o videochiamata solamente quando entrambi i figli o uno dei due non abbia incontrato o (non sia stato) con l'altro genitore. Qualora vi siano delle difficoltà nel chiamare l'altro genitore per impegni o imprevisti di diversa natura, dovrà essere comunicato, ad esempio, tramite messaggio che la chiamata dovrà necessariamente in via eccezionale essere anticipata, posticipata o non verrà effettuata. Considerando l'età dei minori è possibile che necessitino di inviare in autonomia dei messaggi al genitore assente in quel turno di frequentazione. Il genitore che li riceve limiterà per quanto possibile e opportuno la comunicazione messaggistica per evitare di interferire con i turni di frequentazione dell'altro genitore.
f. Condivisione e attuazione delle altre indicazioni di cui alla C.T.U. del Dott. Per_3
g. I coniugi concordano per l'assegnazione del 100% dell'assegno unico per i figli e/o ogni altro contributo statale al Sig.
. Pt_1
h. Con decorrenza dal mese di novembre 2024, la RA verserà entro il giorno 15 di ogni mese al Signor P_
, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo di euro € 200,00 (€ 100,00 a figlio), oltre aggiornamento Parte_1
ISTAT;
i. Le spese straordinarie - come da Protocollo del Tribunale di Treviso - vengono poste al 60 % a carico del Signor Pt_1
e al 40 % a carico della RA , con decorrenza dal deposito del ricorso;
[...] P_
j. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
k. Spese di lite compensate tra le parti”.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite interamente compensate.
- Spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 15.10.2024, definitivamente a carico al 50 % di ciascuna parte.
Così deciso a Treviso, nella camera di consiglio del 03/12/2024
Il Presidente
4 dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera
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