Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1985, n. 1672
CASS
Sentenza 26 febbraio 1985

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La concisa, ma esauriente, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non è prescritta dalla legge (art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ.) a pena di nullità della sentenza, con la conseguenza che la carenza di detta esposizione può riverberarsi sulla validità della sentenza solo quando la renda inidonea al raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), impedendo cioè di individuare, con sufficiente certezza, gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni. ( V 1428/76, mass n 380141).*

Ove il contratto di lavoro preveda il prolungamento del comporto per malattia in ipotesi di "ricaduta", è il lavoratore - e non più il datore di lavoro - che deve fornire la prova della ricaduta che funge da eccezionale elemento giustificatore dell'allungamento del normale periodo di comporto. ( V 5296/83, mass n 430202; ( V 6163/83, mass n 430953).*

Commentario1

  • 1Cassazione Civile sez. Lavoro: Sentenza n. 10045 del 15/11/1996
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 ottobre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1985, n. 1672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1672
Data del deposito : 26 febbraio 1985

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