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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5038/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto “appalto”
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Quinto De Santis, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Strada Montevile n. 36 L/5, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione;
Attori
e
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Romina Pecci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bastia
Umbra (PG), Piazza Cavour n. 18, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
Convenuto
e nei confronti di
pagina 1 di 14 (P. I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Controparte_4
Molinari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del
Verzaro n. 53, come da procura rilasciata in calce alla relata di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] rappresentando di essere proprietari dell'immobile sito in Controparte_1
Perugia, Strada Montevile 36/L5 e di aver affidato alla società
[...]
nell'ambito di lavori di ampliamento dei locali Controparte_1 CP_1 eseguiti nell'estate del 2012, la parte relativa ai lavori impiantistici ed idraulici.
Hanno lamentato che nell'inverno 2012, all'interno dei nuovi locali realizzati, si verificava un fenomeno di risalita dell'acqua dal basso verso l'alto, che causava il distacco di verniciatura e di intonaco sia internamente che esternamente.
Al fine di arrestare il fenomeno di risalita dell'acqua, venivano realizzati una serie di interventi fino a che, nel marzo-aprile 2014, dopo aver aperto un tombino di accesso alla valvola anti-reflusso installata dalla società convenuta ed aver constato che essa era chiusa, si procedeva alla sua apertura e si verificava, nei mesi a seguire, la cessazione del fenomeno di risalita dell'acqua.
Gli attori hanno poi dato atto che, in data 30/07/2014, veniva effettuato un sopralluogo alla presenza del legale rappresentante della
[...]
il quale ammetteva la responsabilità della convenuta Controparte_1
Dopo aver dedotto di aver sostenuto spese per complessivi euro 32.000, per identificare la causa dei fenomeni di risalita, per contrastarli ed infine per ripristinare le opere murarie interne ed esterne, gli attori hanno domandato la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché ai danni conseguenti al disagio arrecato agli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 27/04/2017, si è costituita in giudizio Controparte_1
pagina 2 di 14 la quale, salvo la prova sui danni, ha confermato la Controparte_1 rappresentazione dei fatti di parte attrice, ammettendo che, per errore, gli operatori della convenuta non avevano aperto la valvola anti-reflusso e che questa aveva dato luogo ai fenomeni infiltrativi.
Ha rappresentato di aver provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia non ha Controparte_3 proceduto alla liquidazione dei danni lamentati.
Ha quindi chiesto di chiamare in causa per essere Controparte_3 tenuta indenne dalla pretesa attorea.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 24/05/2017, il precedente giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della terza e ha rinviato all'udienza del 17/12/2018.
Si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità della chiamata in garanzia da parte della società convenuta per non aver parte convenuta dato prova del contratto di assicurazione, nonché dell'operatività della garanzia rispetto all'evento denunciato, essendosi la
[...] limitata a produrre solo il verbale di Controparte_1 sopralluogo del 10/09/2014 e senza, peraltro, aver provveduto a denunciare il sinistro dando la propria rappresentazione dei fatti, essendosi invece limitata ad inoltrare alla compagnia di assicurazioni solo la lettera di contestazione redatta a cura dell'avvocato di parte attrice.
Nel merito, ha contestato la rappresentazione dei fatti offerta da parte attrice e confermata da parte convenuta circa la causazione del fenomeno di risalita per opera della chiusura della valvola anti-reflusso, sostenendo, invece, che dagli accertamenti svolti dal perito di fiducia dell'assicurazione era emerso che la causa della risalita dell'acqua era da imputarsi ad un difetto di progettazione del sistema di smaltimento delle acque piovane del piazzale, sottodimensionato rispetto alle quantità da smaltire, nonché allo schiacciamento del tubo di drenaggio.
Ha anche sostenuto che non era verosimile che fossero stati effettuati importanti interventi edili volti a risolvere il problema delle infiltrazioni senza che nessuno si pagina 3 di 14 fosse accorto che la causa delle infiltrazioni dipendeva dalla mancata apertura di una valvola, posta in un pozzetto agevolmente ispezionabile.
Ha infine contestato l'ammontare dei danni richiesti e la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni per il grave disagio subito dagli attori.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria di trattazione, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, sul presupposto che il danno lamentato discende da un inadempimento di Parte_3 le ulteriori memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di
[...] prova per testi e C.T.U.
All'udienza dell'08/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice, “in via principale perché la convenuta venga condannata a pagare la somma di euro 32.000,00 o in subordine la somma di euro
24.364,36 oltre rivalutazione monetaria dal 2014 al saldo così come accertato dal CTU;
in via subordinata istruttoria, perché venga disposto il richiamo del
CTU per i motivi di cui alle note di udienza del 16/07/2024 cui da intendersi per trascritte e tutto con vittoria di spese”;
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione, ovvero: “si conclude pertanto perché la domanda, così come formulata e salvo prova sui danni, venga accolta e comunque che la
Compagnia rilevi indenne la convenuta da ogni Controparte_3 somma che l'istante dovrà pagare agli attori con vittoria di spese legali”;
- la terza chiamata, come da foglio di precisazione delle conclusioni del
07/10/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,: - in via preliminare, istruttoria: disporsi la rinnovazione totale della perizia o, in stretto subordine, il richiamo del C.T.U. Ing. per i motivi già esposti Per_1 all'udienza del 16/07/2024; - nel merito: - in via principale: respingere la domanda di garanzia in quanto inammissibile nei termini della sua formulazione e comunque perché infondata e non provata;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della
[...]
e di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Controparte_1
pagina 4 di 14 dichiarare la società comparente tenuta a risarcire i danni effettivamente subiti e provati dagli attori da porre in nesso causale con la presunta responsabilità della al netto della franchigia Controparte_1 prevista dal contratto di assicurazione, ponendo quest'ultima a carico della ditta assicurata;
con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice
1.1. La domanda di parte attrice è fondata nei termini che seguono.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la società
[...]
nell'eseguire lavori idraulici presso l'abitazione di Controparte_1 proprietà degli attori in relazione ad un'opera di ampliamento, ha lasciato chiusa la valvola anti-reflusso dalla medesima installata per impedire la risalita dell'acqua.
Ciò è stato dimostrato dalla testimonianza di – artigiano che ha Testimone_1 eseguito lavori edili nel cantiere degli attori, sulla cui attendibilità non si ha ragione di dubitare – il quale ha dichiarato di essere stato convocato dagli attori, in quanto costruttore della struttura, per verificare le cause dell'allagamento e di aver constatato che vi era un coperchio di un pozzetto a vista sul pavimento che nascondeva una valvola anti-reflusso, la quale, al momento del sopralluogo del teste, risultava essere chiusa. Il teste ha aggiunto, altresì, che, nel momento in cui la valvola è stata aperta, si è avvertito forte il rumore del deflusso idrico.
La terza chiamata assume l'inattendibilità del teste in quanto responsabile dell'esecuzione non a regola d'arte delle opere edili di ampliamento e in ragione della contraddittorietà estrinseca della propria deposizione rispetto alla documentazione fotografica allegata alla relazione a firma dell'Ing. (foto Per_2
1, 2, 3).
Nel dettaglio, a detta della compagnia di assicurazione, l'inattendibilità del teste risulterebbe evidente dall'aver egli dichiarato di aver realizzato un foro nel pavimento dello studio della nuova abitazione mediante sezionamento di una pagina 5 di 14 mattonella e foraggio del massetto, nonostante la documentazione fotografica richiamata dimostri, invece, come alcuna pavimentazione fosse stata installata.
Ebbene, a parere del Tribunale l'incongruenza messa in luce dalla difesa della terza chiamata non inficia l'attendibilità della testimonianza, atteso che le foto allegate alla relazione dell'Ing. rappresentano solo una porzione di Per_2 stanza, senza che vi sia evidenza alcuna che la stanza fotografata fosse lo studio ove il teste ha dichiarato di aver eseguito il foro.
A ciò si aggiunga che la relazione dell'Ing. è datata 8/03/2013 e, quindi, Per_2 antecedente al dedotto sopralluogo mediante cui è stata scoperta la chiusura della valvola del marzo/aprile 2014, con la conseguenza che ben potrebbe, nel frattempo, era stata anche eseguita anche la pavimentazione.
D'altra parte, è stato accertato dal CTU che la fine dei lavori risale al 9/09/2013, sicché è ragionevole ritenere che, a quella data, fosse stata realizzata anche la pavimentazione.
Non solo.
Va anche evidenziato come pochi mesi dopo la scoperta della chiusura della valvola, l'ampliamento risultava senz'altro completo sia internamente che esternamente, mancando solo nel bagno il montaggio degli accessori (cfr. pag. 2 della relazione dell'Ing. llegata alla seconda memoria di parte attrice). Per_3
In ogni caso, se anche il teste avesse dichiarato di aver sezionato una mattonella ove invece la pavimentazione non era stata ancora realizzata, tale incongruenza è più ragionevolmente ascrivibile ad un errore nel ricordare un fatto - peraltro di non particolare rilevanza rispetto alla questione della chiusura della valvola – accaduto a notevole distanza di tempo dall'assunzione della testimonianza.
È stato anche dimostrato il fenomeno di allagamento denunciato dagli attori, avendo i testi sentiti confermato di aver constatato il fenomeno di risalita dell'acqua presso l'ampliamento degli attori.
In particolare, oltre al teste dell'allagamento ha riferito anche il Testimone_1 teste dipendente della società convenuta al tempo Testimone_2 dell'esecuzione delle opere idrauliche presso l'immobile degli attori, il teste
[...]
dipendente della società convenuta al tempo dell'esecuzione delle opere Tes_3
pagina 6 di 14 idrauliche presso l'immobile degli attori e il teste , artigiano che ha Testimone_4 eseguito i lavori elettrici presso il cantiere degli attori.
Peraltro, il fenomeno di risalita dell'acqua è anche ben visibile dalle fotografie allegate alla relazione tecnica predisposta dall'Ing. e allegata alla seconda Per_2 memoria di parte attrice.
Provata, quindi, la chiusura della valvola e il fenomeno di risalita dell'acqua, resta ora da accertare se quest'ultimo sia in connessione causale con la mancata apertura della valvola anti-reflusso.
Sul punto, dirimente è quanto accertato dal Consulente tecnico dell'ufficio incarico allo scopo.
Il CTU – le cui valutazioni si pongono a base della decisione in quanto logiche, coerenti e frutto di un'attenta disamina degli atti di causa – ha avuto modo di accertare che il fenomeno di risalita dell'acqua è dipeso dal fatto che la valvola anti-reflusso installata era chiusa, causando ristagno dell'acqua meteorica nel terreno delle fondazioni dell'ampliamento (cfr. pag. 18 della relazione peritale).
Il CTU ha poi evidenziato che la circostanza, come si legge nella relazione dell'Ing.
che già a circa dieci mesi dall'inizio dei lavori fossero stati avvertiti Per_2 cedimenti che avevano reso necessaria l'installazione di otto micropali collegati alla fondazione lascia ragionevolmente supporre che le caratteristiche di fondazione non fossero inizialmente mutate a causa del ristagno dell'acqua.
Ad avviso del CTU, i cedimenti a breve termine potrebbero essere dipesi dai primi spostamenti della base d'imposta della fondazione e/o dalla parziale consolidazione degli strati causati dalla progressiva applicazione dei carichi durante la fase di edificazione.
Il fatto, però, che i cedimenti del terreno possano essere dipesi dagli spostamenti della base di imposta delle fondazioni e/o dalla parziale consolidazione degli strati causati dalla progressiva applicazione dei carichi durante la fase di edificazione non esclude – come pare sostenere la terza chiamata – che il fenomeno di risalita dell'acqua sia dipeso dalla chiusura della valvola.
La chiusura della valvola, infatti, ha determinato senz'altro la risalita dell'acqua e, quindi, l'allagamento dei locali oggetto di ampliamento.
pagina 7 di 14 Il CTU, nella propria relazione tecnica, esclude, invece, che la necessità di consolidare la struttura con i micropali sia dipesa dalla saturazione del terreno a causa del ristagno dell'acqua determinato dalla chiusura della valvola, sostenendo che il detto consolidamento – in ragione delle tempistiche assolutamente ristrette con le quali si sono manifestati i cedimenti – avrebbe dovuto essere posto in essere prima ancora dell'edificazione dell'ampliamento.
Il CTU, quindi, trae come conseguenza di siffatta analisi che le spese per il consolidamento dei micropali non possono essere addebitate alla convenuta, non essendo causalmente riconducibili alla negligenza alla stessa imputata di non aver provveduto all'apertura della valvola.
Allo stesso modo, il CTU esclude dal computo delle spese da addebitarsi alla convenuta anche quelle relative alla sostituzione del tubo di drenaggio, trovato schiacciato presumibilmente da materiale inerte sopra posizionato, atteso che anche siffatte spese non sono correlate alla mancata apertura della valvola.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, il CTU ha quantificato i danni in euro
24.364,36 oltre IVA e oneri di legge in quanto dovuti.
Sulla predetta somma va poi applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, calcolata dall'entrata in vigore del Prezziario Regionale Umbria sulla scorta del quale è stato quantificato il danno sino alla data della sentenza, sicché la somma spettante a parte attrice ammonta ad euro 29.529,60 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
La terza chiamata assume, tuttavia, la non imputabilità del dedotto inadempimento alla società convenuta, sull'assunto che sarebbe inverosimile che nessuno si sia mai accorto della chiusura della valvola, soprattutto in ragione del fatto che, dopo l'installazione avvenuta nel 2012, sono stati eseguiti ulteriori lavori di demolizione e scavo, nonché è stata posta in essere la sostituzione del tubo di drenaggio, in occasione della quale la valvola ben avrebbe potuto essere stata chiusa e mai più riaperta.
Ebbene, l'assunto della terza chiamata – meramente ipotetico – non può essere condiviso.
La responsabilità dell'apertura della valvola è, senza dubbio, di chi ha eseguito le opere idrauliche e ha provveduto ad installarla, ovvero la società convenuta,
pagina 8 di 14 sicché dimostrato che la valvola era chiusa e che la chiusura della valvola è in correlazione causale con l'accertato fenomeno di risalita dell'acqua, era onere di parte convenuta e, conseguentemente, della terza chiamata dimostrare che la società convenuta al momento dell'installazione della valvola aveva provveduto alla sua apertura.
Peraltro, la tesi sostenuta dalla terza chiamata risulta – essa sì – inverosimile, atteso che il fenomeno di risalita dell'acqua è senz'altro antecedente alla scoperta dello schiacciamento del tubo di drenaggio ed è continuato anche dopo la sostituzione del tubo.
Il fenomeno di risalita, infatti, risulta avvenuto nell'inverno del 2012, tanto che le infiltrazioni di acqua sui muri e sul massetto sono già rappresentate nelle fotografie allegate alla perizia dell'Ing. del 16/03/2013, mentre lo Per_2 schiacciamento del tubo di drenaggio è stato riscontrato nella primavera del 2013
(cfr. cronologia dei fatti svolta dal CTU a pag. 8 della sua relazione).
Risulta poi che l'intervento di sostituzione del tubo schiacciato non è stato risolutivo del fenomeno di risalita dell'acqua, ciò dimostrando, da un lato, che le infiltrazioni di acqua non erano cagionate dallo schiacciamento del tubo e, dall'altro, che la valvola anti-reflusso, essendosi dette infiltrazioni manifestate anche antecedentemente alla scoperta di detto schiacciamento, non poteva che essere chiusa già prima dell'intervento di sostituzione del tubo schiacciato.
Del tutto irrilevanti sono, poi, le deduzioni della compagnia assicurativa in ordine all'anomalia del comportamento processuale di parte convenuta che ha aderito alla domanda di parte attrice riconoscendosi responsabile e al fatto che vi sarebbe condivisione da parte dei legali di parte attrice e parte convenuta dell'ufficio in cui svolgono la professione.
Si tratta, infatti, di considerazioni che, in ragione della prova del danno e della responsabilità della società convenuta, assumono i caratteri di mere illazioni più che di validi argomenti volti a confutare la fondatezza della domanda attorea.
1.2. Non spetta, invece, a parte attrice il risarcimento dei danni per il grave disagio subito, di cui è stata chiesta la liquidazione in via equitativa.
pagina 9 di 14 Parte attrice, infatti, non ha nemmeno chiarito la natura di siffatti ulteriori danni che assume aver subito, se patrimoniale o non patrimoniale, e nulla argomenta su cosa sia consistito il grave disagio lamentato.
Difettano, pertanto, sufficienti allegazioni, oltre che prove, che possano portare al riconoscimento di siffatta voce di danno.
2. Sulla domanda di manleva
2.1. Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa in forza del contratto con la medesima stipulato per la responsabilità civile.
La compagnia assicurativa sostiene, dal canto suo, che la propria chiamata in causa sia inammissibile o comunque infondata in quanto la società convenuta non avrebbe provveduto a dare riscontro della sussistenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile e del fatto che l'evento denunciato rientra nel rischio assicurato, così come non avrebbe provveduto a denunciare formalmente il sinistro esponendo personalmente lo svolgimento dei fatti.
La domanda di manleva è fondata.
La sussistenza del rapporto assicurativo deve dirsi incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. stante il comportamento processuale della terza chiamata che mai ha negato di avere in essere con la società convenuta un rapporto di assicurazione, lamentando piuttosto solo la mancata produzione in giudizio da parte della società convenuta del contratto di assicurazione.
Non solo.
Il rapporto assicurativo è comunque dimostrato dal comportamento extraprocessuale della compagnia di assicurazione che ha provveduto ad istruire la pratica per poi respingere la richiesta di indennizzo in ragione dell'asserita riconducibilità del sinistro allo schiacciamento della tubazione a seguito della posa in opera della pavimentazione e all'errata progettazione della rete idrica/fognaria, oltre che per la mancata denuncia da parte della ditta CP_1
[...]
È evidente, infatti, che, se alcun contratto di assicurazione fosse stato mai stipulato tra le parti, difficilmente la compagnia di assicurazione avrebbe istruito la pratica e avrebbe rigettato la richiesta di indennizzo per i motivi esposti nella pagina 10 di 14 missiva del 15/05/2015, in cui è, peraltro, riportato anche il numero di polizza
DB97041 (cfr. doc. 2 della terza chiamata).
Anche la lamentata mancata prova da parte della società convenuta del fatto che l'evento occorso rientra nel rischio assicurato è, alla luce del comportamento extraprocessuale e processuale della compagnia assicurativa, infondata.
In primo luogo, va evidenziato come nella richiamata missiva con la quale la compagnia di assicurazione ha respinto la richiesta di indennizzo quest'ultima non ha eccepito l'inoperatività della polizza sull'assunto di un'asserita assenza di copertura per l'evento occorso, avendo piuttosto la compagnia lamentato la non riconducibilità dell'evento occorso all'attività di impresa e, quindi, alla responsabilità del proprio assicurato, oltre che alla mancanza di una formale denuncia.
In secondo luogo, risulta prodotto dalla stessa compagnia assicurativa l'estratto delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti relative alla responsabilità civile (cfr. doc. 8 prodotto dalla terza chiamata con la terza memoria istruttoria).
In tale documento si legge, all'art.
7.1 che “la società si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”.
Ebbene, facendo proprio l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, si osserva che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. ex multis, Cass. Sez.
3, 23/01/2018, n. 1558, Rv. 647582).
pagina 11 di 14 Risulta, allora, dimostrato che la mancata apertura della valvola da parte della società convenuta rientra nel rischio assicurato, avendo la società convenuta stipulato un contratto di assicurazione finalizzato alla copertura dei danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di impresa.
Sarebbe, allora, stato onere della compagnia assicurativa allegare e provare che il contratto di assicurazione conteneva clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali) che non consentono di considerare l'evento verificatosi ricompreso nei rischi indennizzabili.
Sul punto, la compagnia di assicurazione, al di là del lamentato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurato, si è limitata genericamente a contestare che l'evento verificatosi non rientra tra i rischi inclusi in quanto il danno deriva da inadempimento contrattuale e non da illecito aquiliano.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che siffatta interpretazione delle condizioni generali di contratto non sia condivisibile in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile deve intendersi estesa tanto ai danni cagionati da inadempimento contrattuale quanto ai danni cagionati da illecito aquiliano, rientrando entrambe le tipologie di danno nell'ambito di quelli “involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”, senza che si possa ragionevolmente distinguere in ragione del tipo di relazione che si instaura tra il danneggiato e il danneggiante.
Da ultimo, non si ritiene di condividere nemmeno la doglianza della compagnia di assicurazione in ordine all'asserita mancata denuncia del sinistro da parte della società convenuta, per non aver questa inoltrato una propria denuncia di sinistro dando una personale versione dei fatti denunciati e per essersi invece limitata a trasmettere la denuncia del sinistro inviatale dall'Avvocato della controparte.
L'art. 1913 c.c., infatti, fa riferimento alla necessità che l'assicurato dia avviso del sinistro, senza prevedere alcuna formula particolare per la presentazione della denuncia.
Ne discende che anche l'inoltro della denuncia trasmessa dal danneggiato all'assicurato è idonea a costituire valido avviso all'assicurazione.
pagina 12 di 14 Né, d'altra parte, la compagnia di assicurazione ha tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine per la presentazione della denuncia, essendosi piuttosto limitata a lamentare - e peraltro solo nella comparsa conclusionale - che l'asserita mancata presentazione di una formale denuncia di sinistro impediva alla società assicurata finanche di dimostrare che la stessa non fosse incorsa nelle decadenze di cui all'art. 1913 e 1915 c.c.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, la garanzia assicurativa deve dirsi operativa e la società terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze risarcitorie derivanti dall'accoglimento della domanda proposta da parte attrice.
Sul punto, va poi precisato che, in difetto di allegazioni e documentazione che dimostri l'entità del massimale di polizza nonché l'esistenza e l'entità di una franchigia - di cui era onerata la compagnia di assicurazione -, quest'ultima dovrà essere condannata a tenere indenne la società convenuta dell'intero importo liquidato.
3. Sulle spese di lite
L'accoglimento della domanda attorea depone per la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e con applicazione della riduzione massima in ragione del comportamento processuale della convenuta che non ha contestato la propria responsabilità.
Le spese di c.t.u. sono poste interamente a carico di parte convenuta.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata, il Tribunale ritiene, stante la resistenza della compagnia di assicurazione alla domanda di manleva poi rivelatasi fondata, di condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e con applicazione della riduzione massima in ragione del pregio dell'attività difensiva svolta da parte convenuta.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_1 danno per l'importo di euro 29.529,60 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nei confronti di e che liquida in Parte_1 Parte_2 euro 4.618,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi;
- Pone le spese di CTU integralmente a carico di Controparte_1 come liquidate con separato decreto;
[...]
- In accoglimento della domanda di manleva, condanna Controparte_3
a tenere indenne delle
[...] Controparte_1 somme che quest'ultima è tenuta a pagare in forza dei precedenti capi del dispositivo della sentenza;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che liquida in euro Controparte_1
4.618,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 6 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto “appalto”
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Quinto De Santis, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Strada Montevile n. 36 L/5, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione;
Attori
e
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Romina Pecci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bastia
Umbra (PG), Piazza Cavour n. 18, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
Convenuto
e nei confronti di
pagina 1 di 14 (P. I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Controparte_4
Molinari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del
Verzaro n. 53, come da procura rilasciata in calce alla relata di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] rappresentando di essere proprietari dell'immobile sito in Controparte_1
Perugia, Strada Montevile 36/L5 e di aver affidato alla società
[...]
nell'ambito di lavori di ampliamento dei locali Controparte_1 CP_1 eseguiti nell'estate del 2012, la parte relativa ai lavori impiantistici ed idraulici.
Hanno lamentato che nell'inverno 2012, all'interno dei nuovi locali realizzati, si verificava un fenomeno di risalita dell'acqua dal basso verso l'alto, che causava il distacco di verniciatura e di intonaco sia internamente che esternamente.
Al fine di arrestare il fenomeno di risalita dell'acqua, venivano realizzati una serie di interventi fino a che, nel marzo-aprile 2014, dopo aver aperto un tombino di accesso alla valvola anti-reflusso installata dalla società convenuta ed aver constato che essa era chiusa, si procedeva alla sua apertura e si verificava, nei mesi a seguire, la cessazione del fenomeno di risalita dell'acqua.
Gli attori hanno poi dato atto che, in data 30/07/2014, veniva effettuato un sopralluogo alla presenza del legale rappresentante della
[...]
il quale ammetteva la responsabilità della convenuta Controparte_1
Dopo aver dedotto di aver sostenuto spese per complessivi euro 32.000, per identificare la causa dei fenomeni di risalita, per contrastarli ed infine per ripristinare le opere murarie interne ed esterne, gli attori hanno domandato la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché ai danni conseguenti al disagio arrecato agli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 27/04/2017, si è costituita in giudizio Controparte_1
pagina 2 di 14 la quale, salvo la prova sui danni, ha confermato la Controparte_1 rappresentazione dei fatti di parte attrice, ammettendo che, per errore, gli operatori della convenuta non avevano aperto la valvola anti-reflusso e che questa aveva dato luogo ai fenomeni infiltrativi.
Ha rappresentato di aver provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia non ha Controparte_3 proceduto alla liquidazione dei danni lamentati.
Ha quindi chiesto di chiamare in causa per essere Controparte_3 tenuta indenne dalla pretesa attorea.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 24/05/2017, il precedente giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della terza e ha rinviato all'udienza del 17/12/2018.
Si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità della chiamata in garanzia da parte della società convenuta per non aver parte convenuta dato prova del contratto di assicurazione, nonché dell'operatività della garanzia rispetto all'evento denunciato, essendosi la
[...] limitata a produrre solo il verbale di Controparte_1 sopralluogo del 10/09/2014 e senza, peraltro, aver provveduto a denunciare il sinistro dando la propria rappresentazione dei fatti, essendosi invece limitata ad inoltrare alla compagnia di assicurazioni solo la lettera di contestazione redatta a cura dell'avvocato di parte attrice.
Nel merito, ha contestato la rappresentazione dei fatti offerta da parte attrice e confermata da parte convenuta circa la causazione del fenomeno di risalita per opera della chiusura della valvola anti-reflusso, sostenendo, invece, che dagli accertamenti svolti dal perito di fiducia dell'assicurazione era emerso che la causa della risalita dell'acqua era da imputarsi ad un difetto di progettazione del sistema di smaltimento delle acque piovane del piazzale, sottodimensionato rispetto alle quantità da smaltire, nonché allo schiacciamento del tubo di drenaggio.
Ha anche sostenuto che non era verosimile che fossero stati effettuati importanti interventi edili volti a risolvere il problema delle infiltrazioni senza che nessuno si pagina 3 di 14 fosse accorto che la causa delle infiltrazioni dipendeva dalla mancata apertura di una valvola, posta in un pozzetto agevolmente ispezionabile.
Ha infine contestato l'ammontare dei danni richiesti e la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni per il grave disagio subito dagli attori.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria di trattazione, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, sul presupposto che il danno lamentato discende da un inadempimento di Parte_3 le ulteriori memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di
[...] prova per testi e C.T.U.
All'udienza dell'08/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice, “in via principale perché la convenuta venga condannata a pagare la somma di euro 32.000,00 o in subordine la somma di euro
24.364,36 oltre rivalutazione monetaria dal 2014 al saldo così come accertato dal CTU;
in via subordinata istruttoria, perché venga disposto il richiamo del
CTU per i motivi di cui alle note di udienza del 16/07/2024 cui da intendersi per trascritte e tutto con vittoria di spese”;
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione, ovvero: “si conclude pertanto perché la domanda, così come formulata e salvo prova sui danni, venga accolta e comunque che la
Compagnia rilevi indenne la convenuta da ogni Controparte_3 somma che l'istante dovrà pagare agli attori con vittoria di spese legali”;
- la terza chiamata, come da foglio di precisazione delle conclusioni del
07/10/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,: - in via preliminare, istruttoria: disporsi la rinnovazione totale della perizia o, in stretto subordine, il richiamo del C.T.U. Ing. per i motivi già esposti Per_1 all'udienza del 16/07/2024; - nel merito: - in via principale: respingere la domanda di garanzia in quanto inammissibile nei termini della sua formulazione e comunque perché infondata e non provata;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della
[...]
e di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Controparte_1
pagina 4 di 14 dichiarare la società comparente tenuta a risarcire i danni effettivamente subiti e provati dagli attori da porre in nesso causale con la presunta responsabilità della al netto della franchigia Controparte_1 prevista dal contratto di assicurazione, ponendo quest'ultima a carico della ditta assicurata;
con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice
1.1. La domanda di parte attrice è fondata nei termini che seguono.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la società
[...]
nell'eseguire lavori idraulici presso l'abitazione di Controparte_1 proprietà degli attori in relazione ad un'opera di ampliamento, ha lasciato chiusa la valvola anti-reflusso dalla medesima installata per impedire la risalita dell'acqua.
Ciò è stato dimostrato dalla testimonianza di – artigiano che ha Testimone_1 eseguito lavori edili nel cantiere degli attori, sulla cui attendibilità non si ha ragione di dubitare – il quale ha dichiarato di essere stato convocato dagli attori, in quanto costruttore della struttura, per verificare le cause dell'allagamento e di aver constatato che vi era un coperchio di un pozzetto a vista sul pavimento che nascondeva una valvola anti-reflusso, la quale, al momento del sopralluogo del teste, risultava essere chiusa. Il teste ha aggiunto, altresì, che, nel momento in cui la valvola è stata aperta, si è avvertito forte il rumore del deflusso idrico.
La terza chiamata assume l'inattendibilità del teste in quanto responsabile dell'esecuzione non a regola d'arte delle opere edili di ampliamento e in ragione della contraddittorietà estrinseca della propria deposizione rispetto alla documentazione fotografica allegata alla relazione a firma dell'Ing. (foto Per_2
1, 2, 3).
Nel dettaglio, a detta della compagnia di assicurazione, l'inattendibilità del teste risulterebbe evidente dall'aver egli dichiarato di aver realizzato un foro nel pavimento dello studio della nuova abitazione mediante sezionamento di una pagina 5 di 14 mattonella e foraggio del massetto, nonostante la documentazione fotografica richiamata dimostri, invece, come alcuna pavimentazione fosse stata installata.
Ebbene, a parere del Tribunale l'incongruenza messa in luce dalla difesa della terza chiamata non inficia l'attendibilità della testimonianza, atteso che le foto allegate alla relazione dell'Ing. rappresentano solo una porzione di Per_2 stanza, senza che vi sia evidenza alcuna che la stanza fotografata fosse lo studio ove il teste ha dichiarato di aver eseguito il foro.
A ciò si aggiunga che la relazione dell'Ing. è datata 8/03/2013 e, quindi, Per_2 antecedente al dedotto sopralluogo mediante cui è stata scoperta la chiusura della valvola del marzo/aprile 2014, con la conseguenza che ben potrebbe, nel frattempo, era stata anche eseguita anche la pavimentazione.
D'altra parte, è stato accertato dal CTU che la fine dei lavori risale al 9/09/2013, sicché è ragionevole ritenere che, a quella data, fosse stata realizzata anche la pavimentazione.
Non solo.
Va anche evidenziato come pochi mesi dopo la scoperta della chiusura della valvola, l'ampliamento risultava senz'altro completo sia internamente che esternamente, mancando solo nel bagno il montaggio degli accessori (cfr. pag. 2 della relazione dell'Ing. llegata alla seconda memoria di parte attrice). Per_3
In ogni caso, se anche il teste avesse dichiarato di aver sezionato una mattonella ove invece la pavimentazione non era stata ancora realizzata, tale incongruenza è più ragionevolmente ascrivibile ad un errore nel ricordare un fatto - peraltro di non particolare rilevanza rispetto alla questione della chiusura della valvola – accaduto a notevole distanza di tempo dall'assunzione della testimonianza.
È stato anche dimostrato il fenomeno di allagamento denunciato dagli attori, avendo i testi sentiti confermato di aver constatato il fenomeno di risalita dell'acqua presso l'ampliamento degli attori.
In particolare, oltre al teste dell'allagamento ha riferito anche il Testimone_1 teste dipendente della società convenuta al tempo Testimone_2 dell'esecuzione delle opere idrauliche presso l'immobile degli attori, il teste
[...]
dipendente della società convenuta al tempo dell'esecuzione delle opere Tes_3
pagina 6 di 14 idrauliche presso l'immobile degli attori e il teste , artigiano che ha Testimone_4 eseguito i lavori elettrici presso il cantiere degli attori.
Peraltro, il fenomeno di risalita dell'acqua è anche ben visibile dalle fotografie allegate alla relazione tecnica predisposta dall'Ing. e allegata alla seconda Per_2 memoria di parte attrice.
Provata, quindi, la chiusura della valvola e il fenomeno di risalita dell'acqua, resta ora da accertare se quest'ultimo sia in connessione causale con la mancata apertura della valvola anti-reflusso.
Sul punto, dirimente è quanto accertato dal Consulente tecnico dell'ufficio incarico allo scopo.
Il CTU – le cui valutazioni si pongono a base della decisione in quanto logiche, coerenti e frutto di un'attenta disamina degli atti di causa – ha avuto modo di accertare che il fenomeno di risalita dell'acqua è dipeso dal fatto che la valvola anti-reflusso installata era chiusa, causando ristagno dell'acqua meteorica nel terreno delle fondazioni dell'ampliamento (cfr. pag. 18 della relazione peritale).
Il CTU ha poi evidenziato che la circostanza, come si legge nella relazione dell'Ing.
che già a circa dieci mesi dall'inizio dei lavori fossero stati avvertiti Per_2 cedimenti che avevano reso necessaria l'installazione di otto micropali collegati alla fondazione lascia ragionevolmente supporre che le caratteristiche di fondazione non fossero inizialmente mutate a causa del ristagno dell'acqua.
Ad avviso del CTU, i cedimenti a breve termine potrebbero essere dipesi dai primi spostamenti della base d'imposta della fondazione e/o dalla parziale consolidazione degli strati causati dalla progressiva applicazione dei carichi durante la fase di edificazione.
Il fatto, però, che i cedimenti del terreno possano essere dipesi dagli spostamenti della base di imposta delle fondazioni e/o dalla parziale consolidazione degli strati causati dalla progressiva applicazione dei carichi durante la fase di edificazione non esclude – come pare sostenere la terza chiamata – che il fenomeno di risalita dell'acqua sia dipeso dalla chiusura della valvola.
La chiusura della valvola, infatti, ha determinato senz'altro la risalita dell'acqua e, quindi, l'allagamento dei locali oggetto di ampliamento.
pagina 7 di 14 Il CTU, nella propria relazione tecnica, esclude, invece, che la necessità di consolidare la struttura con i micropali sia dipesa dalla saturazione del terreno a causa del ristagno dell'acqua determinato dalla chiusura della valvola, sostenendo che il detto consolidamento – in ragione delle tempistiche assolutamente ristrette con le quali si sono manifestati i cedimenti – avrebbe dovuto essere posto in essere prima ancora dell'edificazione dell'ampliamento.
Il CTU, quindi, trae come conseguenza di siffatta analisi che le spese per il consolidamento dei micropali non possono essere addebitate alla convenuta, non essendo causalmente riconducibili alla negligenza alla stessa imputata di non aver provveduto all'apertura della valvola.
Allo stesso modo, il CTU esclude dal computo delle spese da addebitarsi alla convenuta anche quelle relative alla sostituzione del tubo di drenaggio, trovato schiacciato presumibilmente da materiale inerte sopra posizionato, atteso che anche siffatte spese non sono correlate alla mancata apertura della valvola.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, il CTU ha quantificato i danni in euro
24.364,36 oltre IVA e oneri di legge in quanto dovuti.
Sulla predetta somma va poi applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, calcolata dall'entrata in vigore del Prezziario Regionale Umbria sulla scorta del quale è stato quantificato il danno sino alla data della sentenza, sicché la somma spettante a parte attrice ammonta ad euro 29.529,60 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
La terza chiamata assume, tuttavia, la non imputabilità del dedotto inadempimento alla società convenuta, sull'assunto che sarebbe inverosimile che nessuno si sia mai accorto della chiusura della valvola, soprattutto in ragione del fatto che, dopo l'installazione avvenuta nel 2012, sono stati eseguiti ulteriori lavori di demolizione e scavo, nonché è stata posta in essere la sostituzione del tubo di drenaggio, in occasione della quale la valvola ben avrebbe potuto essere stata chiusa e mai più riaperta.
Ebbene, l'assunto della terza chiamata – meramente ipotetico – non può essere condiviso.
La responsabilità dell'apertura della valvola è, senza dubbio, di chi ha eseguito le opere idrauliche e ha provveduto ad installarla, ovvero la società convenuta,
pagina 8 di 14 sicché dimostrato che la valvola era chiusa e che la chiusura della valvola è in correlazione causale con l'accertato fenomeno di risalita dell'acqua, era onere di parte convenuta e, conseguentemente, della terza chiamata dimostrare che la società convenuta al momento dell'installazione della valvola aveva provveduto alla sua apertura.
Peraltro, la tesi sostenuta dalla terza chiamata risulta – essa sì – inverosimile, atteso che il fenomeno di risalita dell'acqua è senz'altro antecedente alla scoperta dello schiacciamento del tubo di drenaggio ed è continuato anche dopo la sostituzione del tubo.
Il fenomeno di risalita, infatti, risulta avvenuto nell'inverno del 2012, tanto che le infiltrazioni di acqua sui muri e sul massetto sono già rappresentate nelle fotografie allegate alla perizia dell'Ing. del 16/03/2013, mentre lo Per_2 schiacciamento del tubo di drenaggio è stato riscontrato nella primavera del 2013
(cfr. cronologia dei fatti svolta dal CTU a pag. 8 della sua relazione).
Risulta poi che l'intervento di sostituzione del tubo schiacciato non è stato risolutivo del fenomeno di risalita dell'acqua, ciò dimostrando, da un lato, che le infiltrazioni di acqua non erano cagionate dallo schiacciamento del tubo e, dall'altro, che la valvola anti-reflusso, essendosi dette infiltrazioni manifestate anche antecedentemente alla scoperta di detto schiacciamento, non poteva che essere chiusa già prima dell'intervento di sostituzione del tubo schiacciato.
Del tutto irrilevanti sono, poi, le deduzioni della compagnia assicurativa in ordine all'anomalia del comportamento processuale di parte convenuta che ha aderito alla domanda di parte attrice riconoscendosi responsabile e al fatto che vi sarebbe condivisione da parte dei legali di parte attrice e parte convenuta dell'ufficio in cui svolgono la professione.
Si tratta, infatti, di considerazioni che, in ragione della prova del danno e della responsabilità della società convenuta, assumono i caratteri di mere illazioni più che di validi argomenti volti a confutare la fondatezza della domanda attorea.
1.2. Non spetta, invece, a parte attrice il risarcimento dei danni per il grave disagio subito, di cui è stata chiesta la liquidazione in via equitativa.
pagina 9 di 14 Parte attrice, infatti, non ha nemmeno chiarito la natura di siffatti ulteriori danni che assume aver subito, se patrimoniale o non patrimoniale, e nulla argomenta su cosa sia consistito il grave disagio lamentato.
Difettano, pertanto, sufficienti allegazioni, oltre che prove, che possano portare al riconoscimento di siffatta voce di danno.
2. Sulla domanda di manleva
2.1. Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa in forza del contratto con la medesima stipulato per la responsabilità civile.
La compagnia assicurativa sostiene, dal canto suo, che la propria chiamata in causa sia inammissibile o comunque infondata in quanto la società convenuta non avrebbe provveduto a dare riscontro della sussistenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile e del fatto che l'evento denunciato rientra nel rischio assicurato, così come non avrebbe provveduto a denunciare formalmente il sinistro esponendo personalmente lo svolgimento dei fatti.
La domanda di manleva è fondata.
La sussistenza del rapporto assicurativo deve dirsi incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. stante il comportamento processuale della terza chiamata che mai ha negato di avere in essere con la società convenuta un rapporto di assicurazione, lamentando piuttosto solo la mancata produzione in giudizio da parte della società convenuta del contratto di assicurazione.
Non solo.
Il rapporto assicurativo è comunque dimostrato dal comportamento extraprocessuale della compagnia di assicurazione che ha provveduto ad istruire la pratica per poi respingere la richiesta di indennizzo in ragione dell'asserita riconducibilità del sinistro allo schiacciamento della tubazione a seguito della posa in opera della pavimentazione e all'errata progettazione della rete idrica/fognaria, oltre che per la mancata denuncia da parte della ditta CP_1
[...]
È evidente, infatti, che, se alcun contratto di assicurazione fosse stato mai stipulato tra le parti, difficilmente la compagnia di assicurazione avrebbe istruito la pratica e avrebbe rigettato la richiesta di indennizzo per i motivi esposti nella pagina 10 di 14 missiva del 15/05/2015, in cui è, peraltro, riportato anche il numero di polizza
DB97041 (cfr. doc. 2 della terza chiamata).
Anche la lamentata mancata prova da parte della società convenuta del fatto che l'evento occorso rientra nel rischio assicurato è, alla luce del comportamento extraprocessuale e processuale della compagnia assicurativa, infondata.
In primo luogo, va evidenziato come nella richiamata missiva con la quale la compagnia di assicurazione ha respinto la richiesta di indennizzo quest'ultima non ha eccepito l'inoperatività della polizza sull'assunto di un'asserita assenza di copertura per l'evento occorso, avendo piuttosto la compagnia lamentato la non riconducibilità dell'evento occorso all'attività di impresa e, quindi, alla responsabilità del proprio assicurato, oltre che alla mancanza di una formale denuncia.
In secondo luogo, risulta prodotto dalla stessa compagnia assicurativa l'estratto delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti relative alla responsabilità civile (cfr. doc. 8 prodotto dalla terza chiamata con la terza memoria istruttoria).
In tale documento si legge, all'art.
7.1 che “la società si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”.
Ebbene, facendo proprio l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, si osserva che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. ex multis, Cass. Sez.
3, 23/01/2018, n. 1558, Rv. 647582).
pagina 11 di 14 Risulta, allora, dimostrato che la mancata apertura della valvola da parte della società convenuta rientra nel rischio assicurato, avendo la società convenuta stipulato un contratto di assicurazione finalizzato alla copertura dei danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di impresa.
Sarebbe, allora, stato onere della compagnia assicurativa allegare e provare che il contratto di assicurazione conteneva clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali) che non consentono di considerare l'evento verificatosi ricompreso nei rischi indennizzabili.
Sul punto, la compagnia di assicurazione, al di là del lamentato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurato, si è limitata genericamente a contestare che l'evento verificatosi non rientra tra i rischi inclusi in quanto il danno deriva da inadempimento contrattuale e non da illecito aquiliano.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che siffatta interpretazione delle condizioni generali di contratto non sia condivisibile in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile deve intendersi estesa tanto ai danni cagionati da inadempimento contrattuale quanto ai danni cagionati da illecito aquiliano, rientrando entrambe le tipologie di danno nell'ambito di quelli “involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”, senza che si possa ragionevolmente distinguere in ragione del tipo di relazione che si instaura tra il danneggiato e il danneggiante.
Da ultimo, non si ritiene di condividere nemmeno la doglianza della compagnia di assicurazione in ordine all'asserita mancata denuncia del sinistro da parte della società convenuta, per non aver questa inoltrato una propria denuncia di sinistro dando una personale versione dei fatti denunciati e per essersi invece limitata a trasmettere la denuncia del sinistro inviatale dall'Avvocato della controparte.
L'art. 1913 c.c., infatti, fa riferimento alla necessità che l'assicurato dia avviso del sinistro, senza prevedere alcuna formula particolare per la presentazione della denuncia.
Ne discende che anche l'inoltro della denuncia trasmessa dal danneggiato all'assicurato è idonea a costituire valido avviso all'assicurazione.
pagina 12 di 14 Né, d'altra parte, la compagnia di assicurazione ha tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine per la presentazione della denuncia, essendosi piuttosto limitata a lamentare - e peraltro solo nella comparsa conclusionale - che l'asserita mancata presentazione di una formale denuncia di sinistro impediva alla società assicurata finanche di dimostrare che la stessa non fosse incorsa nelle decadenze di cui all'art. 1913 e 1915 c.c.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, la garanzia assicurativa deve dirsi operativa e la società terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze risarcitorie derivanti dall'accoglimento della domanda proposta da parte attrice.
Sul punto, va poi precisato che, in difetto di allegazioni e documentazione che dimostri l'entità del massimale di polizza nonché l'esistenza e l'entità di una franchigia - di cui era onerata la compagnia di assicurazione -, quest'ultima dovrà essere condannata a tenere indenne la società convenuta dell'intero importo liquidato.
3. Sulle spese di lite
L'accoglimento della domanda attorea depone per la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e con applicazione della riduzione massima in ragione del comportamento processuale della convenuta che non ha contestato la propria responsabilità.
Le spese di c.t.u. sono poste interamente a carico di parte convenuta.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata, il Tribunale ritiene, stante la resistenza della compagnia di assicurazione alla domanda di manleva poi rivelatasi fondata, di condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e con applicazione della riduzione massima in ragione del pregio dell'attività difensiva svolta da parte convenuta.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_1 danno per l'importo di euro 29.529,60 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nei confronti di e che liquida in Parte_1 Parte_2 euro 4.618,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi;
- Pone le spese di CTU integralmente a carico di Controparte_1 come liquidate con separato decreto;
[...]
- In accoglimento della domanda di manleva, condanna Controparte_3
a tenere indenne delle
[...] Controparte_1 somme che quest'ultima è tenuta a pagare in forza dei precedenti capi del dispositivo della sentenza;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che liquida in euro Controparte_1
4.618,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 6 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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