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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/08/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
RG 20017/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
) parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Rizzo.
PARTE RICORRENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv. Carmela Puglisi.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall , per aver esercitato l'attività senza aver Controparte_1 notificato la prescritta SCIA.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento, in subordine l'applicazione del minimo della sanzione, con il beneficio della rateizzazione.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni che si esaminano di seguito.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza opposta e del verbale presupposto per l'inesistenza della violazione contestata.
Deduce che di non aver esercitato l'attività di trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari come contestato, atteso che i prodotti ittici posseduti non erano destinati né alla distribuzione, nè alla commercializzazione bensì soltanto al sostentamento personale. Argomenta in proposito che, a seguito di una battuta di pesca effettuata nella mattinata sull'imbarcazione, ivi regolarmente imbarcato in qualità di mozzo, nel far ritorno presso l'abitazione sostava il proprio mezzo in prossimità di un supermercato per provvedere alla spesa personale come da scontrini prodotti.
Dalla documentazione depositata dall resistente si ricava che il verbale presupposto CP_1 all'ordinanza per cui è opposizione, elevato dalla Compagnia dei Carabinieri di Lipari a seguito della verifica svolta in data 16 aprile 2013, attesta la condotta per aver esercitato l'attività di commercio di prodotti ittici su aree pubbliche con esposizione in vendita di un esemplare di specie ittica denominata “aluzzo” del peso di circa Kg 1, nonchè Kg 2 di misto pesce (scorfani, tordi, perchie) e Kg 1 di mennole, sul mezzo Piaggio Porter, senza aver notificato alle autorità competenti la dichiarazione di inizio attività (SCIA).
Valutati detti dati, devono assumersi le risultanze riportate in seno al verbale presupposto a prova dell'effettiva sussistenza dell'illecito, oggetto del contenuto sanzionatorio di cui all'ordinanza.
Si osserva incidentalmente come secondo ferma giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento offrono piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che attestino accertati o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022).
2 Dovrà dunque essere asseverata l'accertata esposizione su area pubblica sull'automezzo in oggetto dei prodotti ittici descritti, non potendosi al riguardo introdurre deduzioni contrarie, se non in termini di querela di falso.
La ricostruzione del fatto operata dai militi ai fini della contestazione può essere condivisa per elevato grado di ragionevolezza e verosimiglianza, non superato da argomenti né prova contraria.
Si osserva come la presenza in strada del mezzo per ragioni diverse dalla vendita secondo quanto esposto dal deducente che, impegnato nella mattinata in una battuta di pesca, al termine, nel far rientro a casa, avrebbe collocato il proprio automezzo nella pubblica via, esponendo ivi il pesce sul furgone, nel frangente di provvedere alla spesa nell'antistante supermercato, non potrà essere assunta. Esposizione al pubblico, così apertamente sul pianale del mezzo, che appunto non trova invero logica giustificazione oltre la vendita, dovendosi, per converso, ritenere una diversa e più riservata collocazione e custodia, qualora il pesce fosse stato effettivamente riservato al consumo privato e per un fabbisogno proprio.
Sull'argomento peraltro, parte ricorrente non deduce alcun elemento di prova a suffragio, non potendosi assegnare valore dirimente allo scontrino in atti che peraltro non aiuta a poter collocare l'acquisto in termini certi nel contesto di tempo e di luogo della contestazione, né riferirlo al fatto del ricorrente.
Ricorre pertanto l'illecito di cui al Regolamento 852/2004 CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” che per quanto di interesse, sancisce che ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente secondo le modalità prescritte dalla stessa ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che segua una qualsiasi delle fasi di produzione trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti notificandole tra l'altro qualsiasi cambiamento significativo.
A tenore della richiamata normativa, l'attività per cui è contestazione in difetto di una previa comunicazione all'autorità, integra compiutamente, dunque, gli estremi della condotta tipica.
Corretto risulta il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato a norma del decreto legislativo n. 193/2007 indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta, ed in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, a tenore del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua
3 una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000”.
Congrua si giudica la determinazione della sanzione in euro 3.000,00, in misura del minimo edittale, secondo il postulato più favorevole previsto a norma dell'art. 16 della legge 689/1981.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, in misura dei minimi attesa l'assenza di peculiari questioni di fatto o diritto, si liquidano come infra, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 39/18 emessa dall Controparte_1
in data 8.2.2018.
[...]
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio liquidate in euro 852,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 12 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
) parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Rizzo.
PARTE RICORRENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv. Carmela Puglisi.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall , per aver esercitato l'attività senza aver Controparte_1 notificato la prescritta SCIA.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento, in subordine l'applicazione del minimo della sanzione, con il beneficio della rateizzazione.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni che si esaminano di seguito.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza opposta e del verbale presupposto per l'inesistenza della violazione contestata.
Deduce che di non aver esercitato l'attività di trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari come contestato, atteso che i prodotti ittici posseduti non erano destinati né alla distribuzione, nè alla commercializzazione bensì soltanto al sostentamento personale. Argomenta in proposito che, a seguito di una battuta di pesca effettuata nella mattinata sull'imbarcazione, ivi regolarmente imbarcato in qualità di mozzo, nel far ritorno presso l'abitazione sostava il proprio mezzo in prossimità di un supermercato per provvedere alla spesa personale come da scontrini prodotti.
Dalla documentazione depositata dall resistente si ricava che il verbale presupposto CP_1 all'ordinanza per cui è opposizione, elevato dalla Compagnia dei Carabinieri di Lipari a seguito della verifica svolta in data 16 aprile 2013, attesta la condotta per aver esercitato l'attività di commercio di prodotti ittici su aree pubbliche con esposizione in vendita di un esemplare di specie ittica denominata “aluzzo” del peso di circa Kg 1, nonchè Kg 2 di misto pesce (scorfani, tordi, perchie) e Kg 1 di mennole, sul mezzo Piaggio Porter, senza aver notificato alle autorità competenti la dichiarazione di inizio attività (SCIA).
Valutati detti dati, devono assumersi le risultanze riportate in seno al verbale presupposto a prova dell'effettiva sussistenza dell'illecito, oggetto del contenuto sanzionatorio di cui all'ordinanza.
Si osserva incidentalmente come secondo ferma giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento offrono piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che attestino accertati o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022).
2 Dovrà dunque essere asseverata l'accertata esposizione su area pubblica sull'automezzo in oggetto dei prodotti ittici descritti, non potendosi al riguardo introdurre deduzioni contrarie, se non in termini di querela di falso.
La ricostruzione del fatto operata dai militi ai fini della contestazione può essere condivisa per elevato grado di ragionevolezza e verosimiglianza, non superato da argomenti né prova contraria.
Si osserva come la presenza in strada del mezzo per ragioni diverse dalla vendita secondo quanto esposto dal deducente che, impegnato nella mattinata in una battuta di pesca, al termine, nel far rientro a casa, avrebbe collocato il proprio automezzo nella pubblica via, esponendo ivi il pesce sul furgone, nel frangente di provvedere alla spesa nell'antistante supermercato, non potrà essere assunta. Esposizione al pubblico, così apertamente sul pianale del mezzo, che appunto non trova invero logica giustificazione oltre la vendita, dovendosi, per converso, ritenere una diversa e più riservata collocazione e custodia, qualora il pesce fosse stato effettivamente riservato al consumo privato e per un fabbisogno proprio.
Sull'argomento peraltro, parte ricorrente non deduce alcun elemento di prova a suffragio, non potendosi assegnare valore dirimente allo scontrino in atti che peraltro non aiuta a poter collocare l'acquisto in termini certi nel contesto di tempo e di luogo della contestazione, né riferirlo al fatto del ricorrente.
Ricorre pertanto l'illecito di cui al Regolamento 852/2004 CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” che per quanto di interesse, sancisce che ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente secondo le modalità prescritte dalla stessa ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che segua una qualsiasi delle fasi di produzione trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti notificandole tra l'altro qualsiasi cambiamento significativo.
A tenore della richiamata normativa, l'attività per cui è contestazione in difetto di una previa comunicazione all'autorità, integra compiutamente, dunque, gli estremi della condotta tipica.
Corretto risulta il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato a norma del decreto legislativo n. 193/2007 indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta, ed in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, a tenore del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua
3 una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000”.
Congrua si giudica la determinazione della sanzione in euro 3.000,00, in misura del minimo edittale, secondo il postulato più favorevole previsto a norma dell'art. 16 della legge 689/1981.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, in misura dei minimi attesa l'assenza di peculiari questioni di fatto o diritto, si liquidano come infra, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 39/18 emessa dall Controparte_1
in data 8.2.2018.
[...]
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio liquidate in euro 852,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 12 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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