Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4038/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELTRAMI SANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale rg n. 5308/2023 in cui è stata emessa in data 8.11.2023 la sentenza di separazione n. 1911/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
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- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castelfranco Emilia, alla Via Giorgio De
Chirico n. 13, alla GN , la quale ne è esclusiva proprietaria, che continuerà ad Parte_1
abitarla unitamente alla figlia minorenne , la quale ivi sarà prevalentemente collocata ed ivi _1 manterrà la residenza anagrafica;
l'arredo completo della casa coniugale, rimane assegnato alla GN e nella sua piena ed esclusiva disponibilità; Pt_1
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile ex “casa coniugale”. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
4) confermare la seguente modalità di visita: il signor potrà vedere la figlia Parte_2
presso l'immobile ex casa coniugale in modalità libera e con gradualità, nel rispetto dei _1
desideri e delle esigenze della minore, il padre inoltre potrà tenerla a pernottare presso di sé, sempre tenendo conto degli impegni e della volontà della figlia.
5) confermare l'obbligo, in capo al signor di versare, entro e non oltre il giorno Parte_2
10 di ciascun mese, in favore della GN , la somma mensile di € 403,00 a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore , importo rivalutabile annualmente _1
secondo gli indici Istat nazionali, a decorrere dal mese di ottobre 2025;
6) Confermare a carico di ciascun genitore l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie concernenti la figlia minore nella seguente misura: il 65% dell'importo sarà a carico del sig. _1
, mentre il residuo 35% sarà a carico della GN , come da Parte_2 Parte_1
Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Confermare che alle predette spese extrascolastiche si aggiungeranno: f) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
g) costo per l'acquisto dell'autovettura per la figlia , a seguito del conseguimento della patente di guida. _1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc...) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) Confermare in capo al signor l'impegno ed obbligo a provvedere al Parte_2
pagamento, nella misura del 100%, dei capi di abbigliamento della minore , nonché ad _1 effettuare la ricarica telefonica mensile sulla utenza in uso alla figlia, pari ad € 12,00;
8) Confermare in capo alla GN l'impegno ed obbligo a provvedere al pagamento Parte_1
nella misura del 100% delle spese relative al gatto Codi;
pagina 3 di 5 9) Confermare che le somme erogate a titolo di assegno unico o di eventuali successive modificazioni dell'emolumento continueranno ad essere percepite unicamente dalla GN nella Parte_1
misura del 100%;
10) Le spese legali saranno interamente compensate tra i ricorrenti;
11) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
12) I coniugi si rilasciano reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio, nonché il rinnovo, dei rispettivi passaporti e/o, in generale, dei documenti necessari per l'espatrio e ciò anche con riferimento alla figlia minore ”. _1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 05/06/2010 fra nata a [...]_1
EMILIA (MO) il 01/04/1976 e nato a [...] il Parte_2
12/04/1979
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 11 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 4 di 5 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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