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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti RITA CAVEZZUTI e VIOLA CECCARELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in San Giovanni LD (AR), Via Don Sturzo, n. 25 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2 VANNELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Paolo Uccello, n. 6
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 21.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 30.01.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 1219/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 4173/2015, nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente Persona_1
. Controparte_2 Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione tra i genitori e il figlio Per_1 Ha altresì chiesto, in via preliminare ed urgente, che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio, pari ad euro 600,00 mensili, posto a suo carico in fase di divorzio e che venisse stabilito un mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza di Per_1 presso ciascuno di loro. Infine, ha chiesto la conferma delle statuizioni relative alle spese straordinarie. A sostegno delle sue istanze, ha dedotto il verificarsi di mutamenti circa i presupposti di fatto che avevano determinato, in sede di divorzio, gli accordi sia in punto di tempi di permanenza del minore sia di profili economici. Al riguardo, ha rilevato che attualmente frequenterebbe l'Istituto Statale “Fanfani Camaiti” sito Per_1 in Pieve Santo Stefano e soggiornerebbe presso tale istituto per tutta la settimana, ritornando solo nel fine settimana presso l'uno o l'altro genitore, con alternanza. Nei periodi extrascolastici, i genitori e avrebbero già concordato da tempo, in modifica degli Per_1 accordi precedenti, la permanenza del figlio per intere settimane presso l'uno e l'altro genitore, sempre con alternanza. Per quanto concerne le vacanze estive e le vacanze natalizie e pasquali, la regolamentazione stabilita in sede di divorzio sarebbe stata rispettata e sarebbe attualmente in atto. Dunque, il ricorrente ha evidenziato che ad oggi vivrebbe in maniera sostanzialmente paritaria Per_1 presso entrambi i genitori ed avrebbe raggiunto un'avanzata autonomia per le proprie necessità personali, negli spostamenti, nello studio e nelle relazioni. Inoltre, ha rilevato che si sarebbero verificati dei mutamenti anche in ordine alle proprie condizioni economiche, le quali si sarebbero deteriorate rispetto al tempo del divorzio a causa del declino della propria attività lavorativa. Sul punto, ha aggiunto che, dopo aver visto ridurre i propri redditi e aumentare i propri debiti, non appena conseguito il minimo per la pensione, formalizzava la sua richiesta, conseguendo, dal mese di marzo 2023, il trattamento pensionistico pari ad euro 1.100,00 netti al mese. Sempre per quanto concerne le sue disponibilità patrimoniali, ha rappresentato di essere proprietario di un immobile in campagna che attualmente curerebbe personalmente e che avrebbe custodito per il figlio, non essendosi risposato. Riguardo alle condizioni economiche della resistente, ha dedotto che le stesse ad oggi sarebbero migliorate in quanto, attualmente, la sarebbe assunta regolarmente come collaboratrice CP_1 domestica e continuerebbe a svolgere saltuariamente la sua attività di restauro delle opere d'arte. Ha aggiunto che la avrebbe acquisito nel 2020 l'intera proprietà della casa in cui vive, in CP_1 precedenza in comproprietà con la sorella, con ogni accessorio e pertinenza. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.05.2025, la resistente CP_2
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto, in via principale, il rigetto del
[...] ricorso con la conferma delle condizioni attuali ad eccezione di quella relativa all'importo del contributo del mantenimento del figlio, di cui ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento. In ipotesi, ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma delle condizioni attuali ad eccezione di quella relativa all'importo del contributo del mantenimento del figlio, di cui ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento, nonché il pagamento a carico del ricorrente dell'assegno divorzile pari ad euro 600,00 mensili. In subordine, ha chiesto che venisse disposto il pagamento a carico del ricorrente dell'assegno divorzile per l'importo di euro 600,00 mensili. A supporto delle proprie istanze, ha rappresentato che non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione del regime di collocamento paritario e del mantenimento diretto di e che l'istante Per_1 non avrebbe addotto alcuna spiegazione circa il miglior interesse del minore ad una modifica in tal senso. Al riguardo, ha eccepito che a conclusione della settimana scolastica, farebbe comunque ritorno Per_1 presso la sua collocazione prevalente per poi trascorrere il fine settimana presso l'uno e l'altro genitore in maniera alternata. Ha specificato che si occuperebbe di tutte le necessità di anche dal punto di vista del vestiario Per_1 e dei compiti scolastici, e che il venerdì, del fine settimana di spettanza paterna, provvederebbe ad accompagnare il figlio in stazione per permettergli di recarsi presso l'abitazione paterna. Per queste ragioni, ha asserito che il luogo di principale riferimento sarebbe ancora l'abitazione materna. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento, ha rilevato l'insussistenza dei motivi addotti da controparte in quanto la maggiore frequentazione padre – figlio già sarebbe stata prevista nelle pattuizioni prese in sede di divorzio e quindi valutata ai fini del mantenimento. In ogni caso, ha ribadito di essere ancora oggi la principale figura di riferimento di provvedendo Per_1 al suo sostentamento e al soddisfacimento delle sue esigenze. In ordine alle proprie condizioni economiche, ha asserito che nulla sarebbe mutato e che, nonostante il reperimento della nuova occupazione lavorativa come collaboratrice domestica, la sua situazione economica non sarebbe variata rispetto all'epoca del divorzio in quanto percepirebbe un modesto compenso. Per quanto concerne le spese per il figlio, ha rilevato che le stesse sarebbero aumentate in conseguenza della crescita di Per_1 Ha, inoltre, contestato la rappresentazione fornita dal ricorrente circa la sua situazione economico patrimoniale in quanto lo stesso proseguirebbe ad oggi l'attività lavorativa, non avendo chiuso la partita iva e pertanto continuerebbe a godere dei redditi da lavoro autonomo, con l'aggiunta del trattamento pensionistico. Sul punto, ha evidenziato che il tenore di vita tenuto dall' non corrisponderebbe alle sue Parte_1 asserite disponibilità economiche e che lo stesso disporrebbe di vari immobili siti in Montevarchi. In ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, come dalla stessa richiesto, ha rappresentato di aver dovuto sacrificare la propria attività di restauratrice per agevolare le esigenze e la carriera del marito e di essersi occupata prevalentemente del figlio e della casa, interrompendo il proprio lavoro in modo definitivo nel 2010 su pressione dell'ex coniuge. Sempre al riguardo, ha precisato che, pur avendo diritto alla percezione dell'assegno divorzile, in occasione del divorzio tale assegno non sarebbe stato previsto al fine di stabilire un maggiore importo a titolo di contributo al mantenimento del figlio, passato da 425,00 euro a 600,00 euro mensili. Ha, dunque, sottolineato che, in caso di un'eventuale revoca o riduzione del contributo previsto per il figlio, sorgerebbe il diritto della resistente ad ottenere l'assegno divorzile, già riconosciuto negli accordi di separazione dinanzi al Tribunale di Arezzo e davanti alla Corte di Appello di Firenze. All'udienza del 21.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riportandosi all'istanza congiuntamente depositata in data 22.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Per_
- ferma la residenza anagrafica presso la madre, definire il collocamento di presso i genitori con modalità paritaria: in periodo scolastico fine settimana alternati con ciascuno di essi, dal venerdì dopo l'uscita dall'istituto scolastico fino alla domenica sera quando il genitore presente lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
in periodo extrascolastico settimane alternate con l'uno Per_ e l'altro genitore, inoltre potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane consecutive per soggiorni vacanze, il tutto da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno fra i genitori;
Per_
- contributo per il mantenimento di a carico del sig. di euro 300,00 mensili, Parte_1 rivalutabili a norma di legge, a far data dal mese successivo alla data del provvedimento di modifica (comprensivi anche dell'abbigliamento) e da versarsi inderogabilmente entro il giorno 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo, previ accordi e documentazione idonea. Le parti concordano che si devono ritenere comprese tra le spese straordinarie da ripartire al 50% anche le spese relative allo scooter (assicurazione, tassa Per_ circolazione e manutenzione), che resterà intestato alla madre e che utilizzerà abitualmente come già lo utilizza e le spese relative all'autovettura (assicurazione, tassa circolazione e Per_ manutenzioni) che il padre metterà a disposizione di quando avrà raggiunto la maggiore età e avrà conseguito la patente di guida. A questo proposito si conferma che il sig. potrà mettere Parte_1 Per_ a disposizione di l'auto della nonna paterna che è in buone condizioni e adatta per un neopatentato, anche se verrà intestata al padre (a motivo di risparmio dell'assicurazione) pur in comodato dichiarato nelle forme di legge;
assegno unico universale a metà, come per legge. Inoltre, il sig. rimborserà alla madre anche il 50% delle spese dello scooter (assicurazione, tassa Parte_1 circolazione e manutenzione) riferite all'anno 2024 entro il termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di modifica;
- assegno unico al 50% come di legge;
- rinuncia reciproca ad ogni ulteriore domanda formulata nel procedimento ed istanza di revoca del mandato emesso dal Tribunale per gli accertamenti fiscali;
- compensazione integrale delle spese di causa - rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti RITA CAVEZZUTI e VIOLA CECCARELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in San Giovanni LD (AR), Via Don Sturzo, n. 25 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2 VANNELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Paolo Uccello, n. 6
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 21.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 30.01.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 1219/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 4173/2015, nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente Persona_1
. Controparte_2 Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione tra i genitori e il figlio Per_1 Ha altresì chiesto, in via preliminare ed urgente, che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio, pari ad euro 600,00 mensili, posto a suo carico in fase di divorzio e che venisse stabilito un mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza di Per_1 presso ciascuno di loro. Infine, ha chiesto la conferma delle statuizioni relative alle spese straordinarie. A sostegno delle sue istanze, ha dedotto il verificarsi di mutamenti circa i presupposti di fatto che avevano determinato, in sede di divorzio, gli accordi sia in punto di tempi di permanenza del minore sia di profili economici. Al riguardo, ha rilevato che attualmente frequenterebbe l'Istituto Statale “Fanfani Camaiti” sito Per_1 in Pieve Santo Stefano e soggiornerebbe presso tale istituto per tutta la settimana, ritornando solo nel fine settimana presso l'uno o l'altro genitore, con alternanza. Nei periodi extrascolastici, i genitori e avrebbero già concordato da tempo, in modifica degli Per_1 accordi precedenti, la permanenza del figlio per intere settimane presso l'uno e l'altro genitore, sempre con alternanza. Per quanto concerne le vacanze estive e le vacanze natalizie e pasquali, la regolamentazione stabilita in sede di divorzio sarebbe stata rispettata e sarebbe attualmente in atto. Dunque, il ricorrente ha evidenziato che ad oggi vivrebbe in maniera sostanzialmente paritaria Per_1 presso entrambi i genitori ed avrebbe raggiunto un'avanzata autonomia per le proprie necessità personali, negli spostamenti, nello studio e nelle relazioni. Inoltre, ha rilevato che si sarebbero verificati dei mutamenti anche in ordine alle proprie condizioni economiche, le quali si sarebbero deteriorate rispetto al tempo del divorzio a causa del declino della propria attività lavorativa. Sul punto, ha aggiunto che, dopo aver visto ridurre i propri redditi e aumentare i propri debiti, non appena conseguito il minimo per la pensione, formalizzava la sua richiesta, conseguendo, dal mese di marzo 2023, il trattamento pensionistico pari ad euro 1.100,00 netti al mese. Sempre per quanto concerne le sue disponibilità patrimoniali, ha rappresentato di essere proprietario di un immobile in campagna che attualmente curerebbe personalmente e che avrebbe custodito per il figlio, non essendosi risposato. Riguardo alle condizioni economiche della resistente, ha dedotto che le stesse ad oggi sarebbero migliorate in quanto, attualmente, la sarebbe assunta regolarmente come collaboratrice CP_1 domestica e continuerebbe a svolgere saltuariamente la sua attività di restauro delle opere d'arte. Ha aggiunto che la avrebbe acquisito nel 2020 l'intera proprietà della casa in cui vive, in CP_1 precedenza in comproprietà con la sorella, con ogni accessorio e pertinenza. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.05.2025, la resistente CP_2
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto, in via principale, il rigetto del
[...] ricorso con la conferma delle condizioni attuali ad eccezione di quella relativa all'importo del contributo del mantenimento del figlio, di cui ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento. In ipotesi, ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma delle condizioni attuali ad eccezione di quella relativa all'importo del contributo del mantenimento del figlio, di cui ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento, nonché il pagamento a carico del ricorrente dell'assegno divorzile pari ad euro 600,00 mensili. In subordine, ha chiesto che venisse disposto il pagamento a carico del ricorrente dell'assegno divorzile per l'importo di euro 600,00 mensili. A supporto delle proprie istanze, ha rappresentato che non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione del regime di collocamento paritario e del mantenimento diretto di e che l'istante Per_1 non avrebbe addotto alcuna spiegazione circa il miglior interesse del minore ad una modifica in tal senso. Al riguardo, ha eccepito che a conclusione della settimana scolastica, farebbe comunque ritorno Per_1 presso la sua collocazione prevalente per poi trascorrere il fine settimana presso l'uno e l'altro genitore in maniera alternata. Ha specificato che si occuperebbe di tutte le necessità di anche dal punto di vista del vestiario Per_1 e dei compiti scolastici, e che il venerdì, del fine settimana di spettanza paterna, provvederebbe ad accompagnare il figlio in stazione per permettergli di recarsi presso l'abitazione paterna. Per queste ragioni, ha asserito che il luogo di principale riferimento sarebbe ancora l'abitazione materna. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento, ha rilevato l'insussistenza dei motivi addotti da controparte in quanto la maggiore frequentazione padre – figlio già sarebbe stata prevista nelle pattuizioni prese in sede di divorzio e quindi valutata ai fini del mantenimento. In ogni caso, ha ribadito di essere ancora oggi la principale figura di riferimento di provvedendo Per_1 al suo sostentamento e al soddisfacimento delle sue esigenze. In ordine alle proprie condizioni economiche, ha asserito che nulla sarebbe mutato e che, nonostante il reperimento della nuova occupazione lavorativa come collaboratrice domestica, la sua situazione economica non sarebbe variata rispetto all'epoca del divorzio in quanto percepirebbe un modesto compenso. Per quanto concerne le spese per il figlio, ha rilevato che le stesse sarebbero aumentate in conseguenza della crescita di Per_1 Ha, inoltre, contestato la rappresentazione fornita dal ricorrente circa la sua situazione economico patrimoniale in quanto lo stesso proseguirebbe ad oggi l'attività lavorativa, non avendo chiuso la partita iva e pertanto continuerebbe a godere dei redditi da lavoro autonomo, con l'aggiunta del trattamento pensionistico. Sul punto, ha evidenziato che il tenore di vita tenuto dall' non corrisponderebbe alle sue Parte_1 asserite disponibilità economiche e che lo stesso disporrebbe di vari immobili siti in Montevarchi. In ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, come dalla stessa richiesto, ha rappresentato di aver dovuto sacrificare la propria attività di restauratrice per agevolare le esigenze e la carriera del marito e di essersi occupata prevalentemente del figlio e della casa, interrompendo il proprio lavoro in modo definitivo nel 2010 su pressione dell'ex coniuge. Sempre al riguardo, ha precisato che, pur avendo diritto alla percezione dell'assegno divorzile, in occasione del divorzio tale assegno non sarebbe stato previsto al fine di stabilire un maggiore importo a titolo di contributo al mantenimento del figlio, passato da 425,00 euro a 600,00 euro mensili. Ha, dunque, sottolineato che, in caso di un'eventuale revoca o riduzione del contributo previsto per il figlio, sorgerebbe il diritto della resistente ad ottenere l'assegno divorzile, già riconosciuto negli accordi di separazione dinanzi al Tribunale di Arezzo e davanti alla Corte di Appello di Firenze. All'udienza del 21.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riportandosi all'istanza congiuntamente depositata in data 22.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Per_
- ferma la residenza anagrafica presso la madre, definire il collocamento di presso i genitori con modalità paritaria: in periodo scolastico fine settimana alternati con ciascuno di essi, dal venerdì dopo l'uscita dall'istituto scolastico fino alla domenica sera quando il genitore presente lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
in periodo extrascolastico settimane alternate con l'uno Per_ e l'altro genitore, inoltre potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane consecutive per soggiorni vacanze, il tutto da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno fra i genitori;
Per_
- contributo per il mantenimento di a carico del sig. di euro 300,00 mensili, Parte_1 rivalutabili a norma di legge, a far data dal mese successivo alla data del provvedimento di modifica (comprensivi anche dell'abbigliamento) e da versarsi inderogabilmente entro il giorno 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo, previ accordi e documentazione idonea. Le parti concordano che si devono ritenere comprese tra le spese straordinarie da ripartire al 50% anche le spese relative allo scooter (assicurazione, tassa Per_ circolazione e manutenzione), che resterà intestato alla madre e che utilizzerà abitualmente come già lo utilizza e le spese relative all'autovettura (assicurazione, tassa circolazione e Per_ manutenzioni) che il padre metterà a disposizione di quando avrà raggiunto la maggiore età e avrà conseguito la patente di guida. A questo proposito si conferma che il sig. potrà mettere Parte_1 Per_ a disposizione di l'auto della nonna paterna che è in buone condizioni e adatta per un neopatentato, anche se verrà intestata al padre (a motivo di risparmio dell'assicurazione) pur in comodato dichiarato nelle forme di legge;
assegno unico universale a metà, come per legge. Inoltre, il sig. rimborserà alla madre anche il 50% delle spese dello scooter (assicurazione, tassa Parte_1 circolazione e manutenzione) riferite all'anno 2024 entro il termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di modifica;
- assegno unico al 50% come di legge;
- rinuncia reciproca ad ogni ulteriore domanda formulata nel procedimento ed istanza di revoca del mandato emesso dal Tribunale per gli accertamenti fiscali;
- compensazione integrale delle spese di causa - rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 22.09.2025 e all'udienza del 21.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni