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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2661/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ATTISANI VINCENZO ed elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le
Santa Panagia m- 136/L, presso lo studio dell'avv. VENTURELLA GIACOMO, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 C.F._1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CADILI MARCO, presso il cui studio, in Palazzolo Acreide, via Roma n. 208, è elettivamente domiciliata;
giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 657/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2018 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 10.656,70, Controparte_2
oltre interessi e spese del monitorio, quale compenso dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di animazione e organizzazione di spettacoli prestata dall'opposta in favore della società opponente nel corso della stagione turistica estiva dell'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Siracusa in favore del Tribunale di Vibo Valentia quale foro individuato convenzionalmente dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Nel merito, ha eccepito la mancata prova del credito da parte dell'opposta e, in ogni caso,
l'insussistenza del credito stesso.
Al riguardo, ha esposto che il contratto intercorso tra le parti prevedeva che la per ogni Parte_1
ospite della propria struttura, avesse dovuto corrispondere alla il Controparte_2
seguente compenso: per ogni adulto, € 35,00, oltre Iva, a settimana;
per ogni ragazzo dai 13 ai 16 anni,
pagina 2 di 7 € 30,00, oltre Iva, a settimana;
per ogni bambino dai 3 ai 12 anni, € 25,00, oltre Iva, a settimana;
che per adempiere a tale obbligazione la faceva pagare agli ospiti della propria struttura una Parte_1
“tessera club”, con validità settimanale, di importo corrispondente a quanto dovuto per ciascuno di loro all' secondo la predetta pattuizione;
che inizialmente, fino al Pt_2 Controparte_2
31/7/2017, gli importi pagati da ciascun ospite per le citate “tessere club” furono incassati dalla che poi provvedeva a girarli, tramite bonifico, all'Impresa Vacanze di Infantino Paolo, Parte_1
la quale, a sua volta, con emissione delle relative fatture;
che a partire da mese di agosto, sempre gli importi così corrisposti dagli ospiti sono stati invece incassati direttamente dalla Impresa Vacanze di
Infantino Paolo tramite i propri collaboratori che prestavano attività presso il villaggio turistico della e che da essa avevano ricevuto direttive in tal senso. Parte_1
Ha eccepito, in ogni caso, l'erroneità della quantificazione del credito ingiunto.
Infine, parte opponente ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta CP_2
al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento, sostenendo
[...]
che, contrariamente a quanto pattuito, tutti i collaboratori inviati presso il villaggio turistico della hanno prestato la loro attività per un periodo inferiore rispetto a quello previsto, senza Parte_1
che la avesse provveduto alla loro sostituzione. Controparte_2
Radicato il contraddittorio, si è costituita l'opposta contestando tutto quanto dedotto Controparte_2
ed eccepito dalla società opposta, sia in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale,
sia nel merito dell'asserito inadempimento, nonché in ordine alla domanda riconvenzionale.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 7 Istruita mediante prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'opposizione è infondata.
1. In primo luogo, priva di pregio deve ritenersi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa.
Come evidenziato correttamente dalla parte opposta, l'art. 20 c.p.c. prevede che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, così individuando un foro facoltativo per le cause suddette: ciò comporta che esiste una possibilità di scelta tra più giudici (quello del foro generale individuato ai sensi degli artt. 18 e 19 e - 7 -
quello, per l'appunto, del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.) i quali sono tutti competenti;
ed il foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c. concorre con qualunque altro foro eventualmente competente in forza di un'altra norma.
È da rilevare, quindi, che ai fini dell'accertamento della competenza assumono rilievo le norme che regolano il luogo dell'adempimento dell'obbligazione e, in particolare, quelle dettate dall'art. 1182 c.c.
Ciò premesso, nel caso in esame la non contestato i prezzi applicati nelle fatture, Parte_1
eccependo soltanto l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
Conseguentemente, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182,
terzo comma, c.c.
In ogni caso, appare infondata la contestazione sul foro adito anche perché in contratto è stato indicato pagina 4 di 7 in maniera generica il foro di Vibo Valentia;
tale clausola non risulta essere stata oggetto di trattazione specifica e soprattutto di distinta e specifica approvazione, come richiesto dall'art. 1341 c.c.
2. Anche nel merito l'opposizione si è rivelata priva di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, corroborata dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, hanno dimostrato la sussistenza del credito azionato.
La società opponente ha dedotto che fino al 31 luglio 2017, in ottemperanza a quanto pattuito contrattualmente, l'incasso delle tessere club rilasciate agli utenti era operato dalla , la quale, Pt_1
successivamente provvedeva al regolare pagamento all'impresa di animazione;
e che, dopo tale data,
l'incasso delle tessere club sarebbe passato direttamente agli animatori.
L'istruttoria espletata non ha confermato tale assunto, posto che i testimoni escussi hanno invece dichiarato che nessun animatore ha ricevuto denaro dai clienti del villaggio per il pagamento delle tessere club.
In particolare, i testi e hanno riferito di non aver mai ricevuto Testimone_1 Testimone_2
denaro dai clienti del villaggio.
Il teste , capo animazione, ha dichiarato quanto segue: “Preciso che in ordine alle tessere Tes_1
club io sottoscrivevo il tabulato predisposto dal direttore relativo al numero di ospiti presenti nella struttura settimanalmente, per quantificare il numero di tessere. Non sono mai sorte contestazioni sul numero di ospiti indicati sul tabulato”.
Entrambi hanno dichiarato di aver lavorato per tutta la stagione estiva ininterrottamente e che i tempi di lavoro venivano concordati con la direzione della struttura e il sig. . CP_2
pagina 5 di 7 Tali dichiarazioni sono idonee a smentire quanto affermato dalla teste la cui attendibilità è Tes_3
inficiata dall'essere coniuge del responsabile della società opponente.
Oltre a ciò, la deposizione degli animatori risulta coerente con il dato documentale ove in contratto si affida alla committente la funzione di recupero delle tessere club (come effettivamente svolto per tutto il periodo estivo).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione.
3. Infine, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata si rileva l'assenza di prova sul punto atteso che non sono stati escussi tutti i diretti interessati che avrebbero dato causa alla penale contrattuale. Gli animatori escussi hanno invece dichiarato di aver lavorato ininterrottamente per tutto il periodo contrattualmente previsto e che i tempi di lavoro venivano concordati con la struttura e con il sig. e sono stati puntualmente rispettati. CP_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 657/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2018, dichiarandolo pagina 6 di 7 definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente;
- condanna la società alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che Parte_1
liquida in €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 6 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2661/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ATTISANI VINCENZO ed elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le
Santa Panagia m- 136/L, presso lo studio dell'avv. VENTURELLA GIACOMO, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 C.F._1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CADILI MARCO, presso il cui studio, in Palazzolo Acreide, via Roma n. 208, è elettivamente domiciliata;
giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 657/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2018 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 10.656,70, Controparte_2
oltre interessi e spese del monitorio, quale compenso dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di animazione e organizzazione di spettacoli prestata dall'opposta in favore della società opponente nel corso della stagione turistica estiva dell'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Siracusa in favore del Tribunale di Vibo Valentia quale foro individuato convenzionalmente dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Nel merito, ha eccepito la mancata prova del credito da parte dell'opposta e, in ogni caso,
l'insussistenza del credito stesso.
Al riguardo, ha esposto che il contratto intercorso tra le parti prevedeva che la per ogni Parte_1
ospite della propria struttura, avesse dovuto corrispondere alla il Controparte_2
seguente compenso: per ogni adulto, € 35,00, oltre Iva, a settimana;
per ogni ragazzo dai 13 ai 16 anni,
pagina 2 di 7 € 30,00, oltre Iva, a settimana;
per ogni bambino dai 3 ai 12 anni, € 25,00, oltre Iva, a settimana;
che per adempiere a tale obbligazione la faceva pagare agli ospiti della propria struttura una Parte_1
“tessera club”, con validità settimanale, di importo corrispondente a quanto dovuto per ciascuno di loro all' secondo la predetta pattuizione;
che inizialmente, fino al Pt_2 Controparte_2
31/7/2017, gli importi pagati da ciascun ospite per le citate “tessere club” furono incassati dalla che poi provvedeva a girarli, tramite bonifico, all'Impresa Vacanze di Infantino Paolo, Parte_1
la quale, a sua volta, con emissione delle relative fatture;
che a partire da mese di agosto, sempre gli importi così corrisposti dagli ospiti sono stati invece incassati direttamente dalla Impresa Vacanze di
Infantino Paolo tramite i propri collaboratori che prestavano attività presso il villaggio turistico della e che da essa avevano ricevuto direttive in tal senso. Parte_1
Ha eccepito, in ogni caso, l'erroneità della quantificazione del credito ingiunto.
Infine, parte opponente ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta CP_2
al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento, sostenendo
[...]
che, contrariamente a quanto pattuito, tutti i collaboratori inviati presso il villaggio turistico della hanno prestato la loro attività per un periodo inferiore rispetto a quello previsto, senza Parte_1
che la avesse provveduto alla loro sostituzione. Controparte_2
Radicato il contraddittorio, si è costituita l'opposta contestando tutto quanto dedotto Controparte_2
ed eccepito dalla società opposta, sia in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale,
sia nel merito dell'asserito inadempimento, nonché in ordine alla domanda riconvenzionale.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 7 Istruita mediante prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'opposizione è infondata.
1. In primo luogo, priva di pregio deve ritenersi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa.
Come evidenziato correttamente dalla parte opposta, l'art. 20 c.p.c. prevede che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, così individuando un foro facoltativo per le cause suddette: ciò comporta che esiste una possibilità di scelta tra più giudici (quello del foro generale individuato ai sensi degli artt. 18 e 19 e - 7 -
quello, per l'appunto, del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.) i quali sono tutti competenti;
ed il foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c. concorre con qualunque altro foro eventualmente competente in forza di un'altra norma.
È da rilevare, quindi, che ai fini dell'accertamento della competenza assumono rilievo le norme che regolano il luogo dell'adempimento dell'obbligazione e, in particolare, quelle dettate dall'art. 1182 c.c.
Ciò premesso, nel caso in esame la non contestato i prezzi applicati nelle fatture, Parte_1
eccependo soltanto l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
Conseguentemente, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182,
terzo comma, c.c.
In ogni caso, appare infondata la contestazione sul foro adito anche perché in contratto è stato indicato pagina 4 di 7 in maniera generica il foro di Vibo Valentia;
tale clausola non risulta essere stata oggetto di trattazione specifica e soprattutto di distinta e specifica approvazione, come richiesto dall'art. 1341 c.c.
2. Anche nel merito l'opposizione si è rivelata priva di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, corroborata dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, hanno dimostrato la sussistenza del credito azionato.
La società opponente ha dedotto che fino al 31 luglio 2017, in ottemperanza a quanto pattuito contrattualmente, l'incasso delle tessere club rilasciate agli utenti era operato dalla , la quale, Pt_1
successivamente provvedeva al regolare pagamento all'impresa di animazione;
e che, dopo tale data,
l'incasso delle tessere club sarebbe passato direttamente agli animatori.
L'istruttoria espletata non ha confermato tale assunto, posto che i testimoni escussi hanno invece dichiarato che nessun animatore ha ricevuto denaro dai clienti del villaggio per il pagamento delle tessere club.
In particolare, i testi e hanno riferito di non aver mai ricevuto Testimone_1 Testimone_2
denaro dai clienti del villaggio.
Il teste , capo animazione, ha dichiarato quanto segue: “Preciso che in ordine alle tessere Tes_1
club io sottoscrivevo il tabulato predisposto dal direttore relativo al numero di ospiti presenti nella struttura settimanalmente, per quantificare il numero di tessere. Non sono mai sorte contestazioni sul numero di ospiti indicati sul tabulato”.
Entrambi hanno dichiarato di aver lavorato per tutta la stagione estiva ininterrottamente e che i tempi di lavoro venivano concordati con la direzione della struttura e il sig. . CP_2
pagina 5 di 7 Tali dichiarazioni sono idonee a smentire quanto affermato dalla teste la cui attendibilità è Tes_3
inficiata dall'essere coniuge del responsabile della società opponente.
Oltre a ciò, la deposizione degli animatori risulta coerente con il dato documentale ove in contratto si affida alla committente la funzione di recupero delle tessere club (come effettivamente svolto per tutto il periodo estivo).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione.
3. Infine, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata si rileva l'assenza di prova sul punto atteso che non sono stati escussi tutti i diretti interessati che avrebbero dato causa alla penale contrattuale. Gli animatori escussi hanno invece dichiarato di aver lavorato ininterrottamente per tutto il periodo contrattualmente previsto e che i tempi di lavoro venivano concordati con la struttura e con il sig. e sono stati puntualmente rispettati. CP_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 657/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2018, dichiarandolo pagina 6 di 7 definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente;
- condanna la società alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che Parte_1
liquida in €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 6 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7