Art. 16. ((Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.))
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.))