Articolo 16 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 marzo 1948
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Versione
14 aprile 1989
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 16. ((Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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