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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAZZI Parte_1 C.F._1
TT elettivamente domiciliato in VIA BALLERINI, 52 20831 SEREGNO presso il difensore avv. BAZZI TT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI RAFFAELE e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CESURA, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. PINI RAFFAELE
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare e dichiarare il mancato avverarsi CP_1 della condizione di cui all'art. 4 della scrittura transattiva sottoscritta tra le parti in data 30.10.2019 e, per l'effetto, accertato e dichiarato il pagamento da parte del signor della somma complessiva Pt_1 di € 191.518,25 in favore di nonché il versamento da parte di quest'ultima del minor CP_1 importo di € 35.000,00, condannare parte convenuta al pagamento a parte attrice della somma di €
136.518,25 versate a terzi quale garante, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla restituzione di € 20.000,00 versati alla società a titolo di prestito infruttifero;
accertare e dichiarare la caducazione e l'inefficacia della scrittura transattiva stipulata tra le parti in data
30.10.2019 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore fintanto che non sarà liberato l'ex socio dall'obbligo Parte_1
pagina 1 di 6 fideiussorio in favore di qualsiasi terzo al pagamento di qualsivoglia somma che questo sarà tenuto a pagare a terzi in forza della prestata garanzia nonché dei danni tutti dal medesimo subiti e subendi nella misura accertata in corso di causa e/o valutata anche in via equitativa;
in via subordinata chiedendo di accertare e dichiarare i pagamenti effettuati dall'attore quale garante, la mancata restituzione e l'inadempimento di condannando quest'ultima, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma accertata come dovuta in corso di causa per qualsiasi ragione;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A., spese generali ed altri accessori come per legge.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte di parte attrice, per non imputabilità dell'inadempimento dedotto o dell'avveramento della condizione contenuta in transazione circa la liberatoria dalle garanzie prestate dall'attore, per assenza del requisito della gravità dell'inadempimento e per la sua parzialità, nonché per cessata materia del contendere, per l'assenza di alcun danno risarcibile ed alcun obbligo restitutorio in capo alla società per la prescrizione di ogni diritto connesso alla qualifica di CP_1 socio e, infine, per il difetto di legittimazione sotto il profilo astratto della pretesa azionata e, per effetto, respingerle con ogni statuizione in rito;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 13 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente e il Giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
In data 31.10.2019 e stipulavano un contratto di transazione con il quale CP_1 Parte_1 intendevano risolvere la controversia insorta “avente ad oggetto la restituzione, ad opera della CP_1
delle somme versate dall'ex socio a copertura degli importi dallo stesso versati
[...] Parte_1 negli anni a Mercantile Leasing in nome e per conto della Società e a chiusura dell'esposizione bancaria di conto corrente nella data del 16.05.2012 in qualità di garante della stessa”(doc. 6 fasc. att.). Con la scrittura in parola, parte convenuta, al punto n. 1), si obbligava in favore del signor Pt_1 alla consegna di assegno circolare per la somma di € 35.000,00 a totale tacitazione di ogni
[...] pretesa, nonché al punto n.2), dato atto del parere favorevole della società di leasing, si obbligava a liberare il signor dall'obbligo fideiussorio nei confronti della e di qualsiasi Pt_1 CP_2 eventuale società terza entro il 31.12.2020 (doc. 6 atto di citazione). Dal suo canto il signor con Pt_1
l'accettazione della somma di €35.000,00 dichiarava di non avere null'altro a pretendere a condizione dell'avverarsi della liberazione dall'obbligo fideiussorio. E, anzi, il punto n.4) della transazione pagina 2 di 6 prevedeva espressamene che in caso di mancato verificarsi della condizione di cui al punto n.2) entro il
31.12.2020 la scrittura transattiva sarebbe stata inefficace.
È certo che in data 30.10.2019, come da accordi, riceveva l'assegno circolare Parte_1 dell'importo convenuto di €35.000,00 (doc. 7 fasc. att.). È altresì circostanza non contestata che Pt_1 sia garante del contratto di locazione finanziaria stipulato dalla e che
[...] Controparte_1 quest'ultima non abbia procurato la liberazione dell'ex socio dall'obbligo fideiussorio entro il termine convenuto né in data successiva.
Nella documentazione versata in atti (estratti conto bancari docc. da 1 a 4 fasc. att.) trovano preciso riscontro i versamenti eseguiti di cui l'attore chiede la restituzione e segnatamente: - in data 23.09.2009 dava disposizione per un bonifico a favore della Mercantile Leasing s.p.a. per il debito della CP_1
800 con riserva di ripetizione per € 20.358,14 per il pagamento delle rate da aprile a settembre 2009; - in data 28.09.2007 dava disposizione per un bonifico a favore di Mercantile Leasing spa di € 2.887,54 per il debito della;
- in data 28.03.2011 dava ordine per un bonifico in favore di CP_1 [...]
a titolo di versamento infruttifero socio per euro 20.000,00; - in data 16.05.2012 effettuava un CP_1 bonifico in favore della per € 148.272,57 (doc. 4 atto di citazione). I versamenti di Controparte_1 nei confronti della e nell'interesse di quest'ultima alla Mercantile Leasing Pt_1 Controparte_1 risultano dunque pari a complessivi € 191.518,25.
Premesso che, come noto, è il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta a dover dar prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, nella fattispecie la circostanza che la mancata liberazione dall'obbligo fideiussorio di cui all'art. 2) della scrittura transattiva sia dipesa da forza maggiore è rimasta mera allegazione di parte. Le innegabili difficoltà economiche sorte per le imprese a seguito dell'emergenza pandemica non assurgono di per sé sole e in quanto tali ad una situazione di forza maggiore e il debitore per liberarsi dalla responsabilità dell'inadempimento, deve sempre offrire la prova
(circostanziata e rigorosa) del collegamento eziologico tra il proprio inadempimento e la causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. Nella relazione n. 56/2020 della Suprema Corte sul diritto emergenziale, par. 4 si legge: “non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta. (…) L'eventuale crisi di liquidità del debitore è un rischio posto a carico dello stesso, anche laddove derivi dall'altrui insolvenza o da una crisi di mercato, in quanto aspetti rientranti nella sfera organizzativa individuale che egli, in piena libertà e secondo diligenza, è tenuto a gestire al meglio al fine di onorare i debiti assunti”. Il principio è stato espresso con precipuo riferimento pagina 3 di 6 all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie ma esso vale a maggior ragione anche nel caso in esame in cui la per sottrarsi all'addebito dell'inadempimento, nulla allega e documenta in Controparte_1 merito ai concreti sforzi eventualmente profusi per ottenere dalla società di leasing la liberazione del garante né le eventuali ragioni di diniego del terzo ed in quale modo esse potessero essere connesse alla pandemia. Nella fattispecie, la mancata liberazione dall'obbligo fideiussorio entro il termine convenuto, posta quale esplicita condizione risolutiva dell'efficacia dell'accordo transattivo, costituiva oggetto di una promessa del fatto del terzo con la quale secondo la giurisprudenza di legittimità, “ il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. Sez. 1 sent. n. 13105 del 15/07/2004). Il fatto del terzo costituisce, dunque, nella fattispecie un evento futuro e incerto e la condizione opera, a parere di chi scrive, a prescindere dall' “imputabilità” del suo avveramento: la riluttanza del terzo ovvero il diniego della banca garantita, che per la disciplina codicistica obbligherebbe comunque il promittente ad un indennizzo ex art. 1381 c.c. anche laddove questi si fosse diligentemente adoperato per l'adempimento, mai potrebbe rendere applicabile l'art. 1359 c.c.
Nessun rilievo hanno dunque le difese di parte convenuta imperniate sul fatto che il subentro di CP_3
alla già Mercantile Leasing s.p.a., con cambio dei referenti per la pratica di
[...] CP_2 locazione finanziaria, abbia effettivamente costituito una difficoltà ostativa all'adempimento del contratto di transazione, rimasta peraltro mera generica contestazione del tutto sprovvista di prova.
Ne consegue che la transazione del 31.10.2019 deve intendersi risolta o comunque priva di efficacia.
Appaiono prive di pregio le difese di parte convenuta secondo cui, in sintesi, i versamenti di Pt_1 sarebbero irripetibili in quanto afferirebbero alla sua qualifica di socio e agli obblighi connessi, avendo rappresentato, testualmente, la linfa per la sopravvivenza della società a copertura delle perdite e, comunque, in quanto nell'atto con cui ha ceduto le sue quote alla signora non Pt_1 Controparte_4 sarebbe stato convenuto alcun obbligo restitutorio e anzi sarebbe previsto che “si intende compreso pagina 4 di 6 nella presente cessione ogni diritto alla parte cedente spettante nei confronti della suddetta società a responsabilità limitata in relazione alla quota sociale” (doc. 1 fasc. conv.).
L'attore ha provveduto ai pagamenti non già in qualità di socio bensì in qualità di garante, peraltro nella prima causale facendo espressamente salvo il proprio diritto di ripetizione che è da qualificare in realtà – per le somme corrisposte direttamente alla società di leasing - quale diritto di regresso nei confronti della che è il debitore garantito obbligato in via principale. In tal senso depone in CP_1 primo luogo la stessa scrittura transattiva che, nelle premesse, dice con chiarezza che ha Pt_1 versato le somme per il pagamento delle rate del leasing “in qualità di garante” della società ed a tutela di un interesse proprio quale titolare dell'obbligo fideiussorio alla salvaguardia del proprio patrimonio personale che avrebbe potuto essere escusso in caso di inadempimento della e non già in qualità CP_1 di socio;
tanto più che il versamento più cospicuo è stato effettuato in data 16.05.2012 per €
148.272,57 un mese dopo la cessione delle quote alla signora datata 19.04.2012 sempre al CP_4 fine di scongiurare il rischio di una esecuzione in proprio danno. E non vi è dubbio che sussista il diritto dell'attore alla restituzione anche di tale somma che, pacificamente, era destinata a coprire il debito per il quale l'attore aveva prestato garanzia personale.
Deve essere restituito altresì l'importo di euro 20.000 corrisposto a titolo di “versamento infruttifero socio”, dovendosi qualificare anche tale dazione quale prestito nei confronti della . Vero è che a CP_1 norma del disposto del comma 2 dell'art. 2467 c.c. vanno intesi come finanziamenti dei soci tutti i versamenti in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tuttavia, nella fattispecie tale squilibrio o comunque difficoltà finanziaria non è stata provata dalla società convenuta e non è stato neppure allegato come siano stati classificati tali versamenti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio societario. Né il diritto alla restituzione spetta al cessionario della partecipazione societaria, perché si esclude che con la quota abbia ceduto anche ogni credito nei confronti della società, dovendosi scindere il Pt_1 rapporto tra cedente e cessionario e il rapporto tra cedente e società che rimane soggetto terzo rispetto al contratto di cessione. Si condivide sul punto la giurisprudenza di merito riportata dalle difese attoree secondo cui “costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione” . Dovendosi pertanto ritenere che la dicitura “si intende compreso nella presente cessione ogni diritto alla parte cedente spettante nei confronti della pagina 5 di 6 suddetta società a responsabilità limitata in relazione alla quota sociale” debba essere riferito, a titolo esemplificativo, ai diritti amministrativi quali diritto di voto e recesso, ai diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, ai diritti di informazione e non anche ai crediti vantati dal nei Pt_1 confronti della società che trovano fondamento in un rapporto differente rispetto a quello sociale.
Gli sforzi asseritamente profusi (e non provati) dalla nelle more del giudizio per conseguire CP_1 la liberazione dall'obbligo fideiussorio non sono sufficienti a sollevare la dalla Controparte_1 responsabilità nei confronti del trattandosi di comportamenti successivi alla scadenza pattuita Pt_1 nella scrittura transattiva e che, in ogni caso, non hanno conseguito l'utilità dedotta quale condizione di efficacia dell'accordo del 31.10.2019.
In accoglimento della domanda, dunque, parte convenuta è tenuta pagamento dell'importo di euro di
156.518,25 (€ 191.518,25, a titolo restitutorio/di regresso, detratti per compensazione euro 35.000 che l'attore non può trattenere stante l'accertata inefficacia della scrittura transattiva per l'avveramento della condizione risolutiva); si dà atto che gli interessi non sono oggetto di domanda.
In mancanza di tempestiva allegazione (il rifiuto dei finanziamenti e gli altri asseriti danni - che comunque difettano di adeguata prova documentale – sono stati allegati solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni e di condanna in futuro, mancandone i presupposti, e fermo restando l'obbligo di pagamento della , in qualità CP_1 di debitore principale, nei confronti dell'attore che dovesse pagare il creditore garantito, quale effetto normativamente previsto dalla disciplina della fideiussione ex art. 1950 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accertata l'inefficacia della scrittura transattiva del 31.10.2019, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore, per le ragioni indicate in parte motiva, della somma di euro 156.518,25; rigetta ogni altra domanda;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103, 00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAZZI Parte_1 C.F._1
TT elettivamente domiciliato in VIA BALLERINI, 52 20831 SEREGNO presso il difensore avv. BAZZI TT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI RAFFAELE e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CESURA, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. PINI RAFFAELE
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare e dichiarare il mancato avverarsi CP_1 della condizione di cui all'art. 4 della scrittura transattiva sottoscritta tra le parti in data 30.10.2019 e, per l'effetto, accertato e dichiarato il pagamento da parte del signor della somma complessiva Pt_1 di € 191.518,25 in favore di nonché il versamento da parte di quest'ultima del minor CP_1 importo di € 35.000,00, condannare parte convenuta al pagamento a parte attrice della somma di €
136.518,25 versate a terzi quale garante, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla restituzione di € 20.000,00 versati alla società a titolo di prestito infruttifero;
accertare e dichiarare la caducazione e l'inefficacia della scrittura transattiva stipulata tra le parti in data
30.10.2019 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore fintanto che non sarà liberato l'ex socio dall'obbligo Parte_1
pagina 1 di 6 fideiussorio in favore di qualsiasi terzo al pagamento di qualsivoglia somma che questo sarà tenuto a pagare a terzi in forza della prestata garanzia nonché dei danni tutti dal medesimo subiti e subendi nella misura accertata in corso di causa e/o valutata anche in via equitativa;
in via subordinata chiedendo di accertare e dichiarare i pagamenti effettuati dall'attore quale garante, la mancata restituzione e l'inadempimento di condannando quest'ultima, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma accertata come dovuta in corso di causa per qualsiasi ragione;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A., spese generali ed altri accessori come per legge.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte di parte attrice, per non imputabilità dell'inadempimento dedotto o dell'avveramento della condizione contenuta in transazione circa la liberatoria dalle garanzie prestate dall'attore, per assenza del requisito della gravità dell'inadempimento e per la sua parzialità, nonché per cessata materia del contendere, per l'assenza di alcun danno risarcibile ed alcun obbligo restitutorio in capo alla società per la prescrizione di ogni diritto connesso alla qualifica di CP_1 socio e, infine, per il difetto di legittimazione sotto il profilo astratto della pretesa azionata e, per effetto, respingerle con ogni statuizione in rito;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 13 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente e il Giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
In data 31.10.2019 e stipulavano un contratto di transazione con il quale CP_1 Parte_1 intendevano risolvere la controversia insorta “avente ad oggetto la restituzione, ad opera della CP_1
delle somme versate dall'ex socio a copertura degli importi dallo stesso versati
[...] Parte_1 negli anni a Mercantile Leasing in nome e per conto della Società e a chiusura dell'esposizione bancaria di conto corrente nella data del 16.05.2012 in qualità di garante della stessa”(doc. 6 fasc. att.). Con la scrittura in parola, parte convenuta, al punto n. 1), si obbligava in favore del signor Pt_1 alla consegna di assegno circolare per la somma di € 35.000,00 a totale tacitazione di ogni
[...] pretesa, nonché al punto n.2), dato atto del parere favorevole della società di leasing, si obbligava a liberare il signor dall'obbligo fideiussorio nei confronti della e di qualsiasi Pt_1 CP_2 eventuale società terza entro il 31.12.2020 (doc. 6 atto di citazione). Dal suo canto il signor con Pt_1
l'accettazione della somma di €35.000,00 dichiarava di non avere null'altro a pretendere a condizione dell'avverarsi della liberazione dall'obbligo fideiussorio. E, anzi, il punto n.4) della transazione pagina 2 di 6 prevedeva espressamene che in caso di mancato verificarsi della condizione di cui al punto n.2) entro il
31.12.2020 la scrittura transattiva sarebbe stata inefficace.
È certo che in data 30.10.2019, come da accordi, riceveva l'assegno circolare Parte_1 dell'importo convenuto di €35.000,00 (doc. 7 fasc. att.). È altresì circostanza non contestata che Pt_1 sia garante del contratto di locazione finanziaria stipulato dalla e che
[...] Controparte_1 quest'ultima non abbia procurato la liberazione dell'ex socio dall'obbligo fideiussorio entro il termine convenuto né in data successiva.
Nella documentazione versata in atti (estratti conto bancari docc. da 1 a 4 fasc. att.) trovano preciso riscontro i versamenti eseguiti di cui l'attore chiede la restituzione e segnatamente: - in data 23.09.2009 dava disposizione per un bonifico a favore della Mercantile Leasing s.p.a. per il debito della CP_1
800 con riserva di ripetizione per € 20.358,14 per il pagamento delle rate da aprile a settembre 2009; - in data 28.09.2007 dava disposizione per un bonifico a favore di Mercantile Leasing spa di € 2.887,54 per il debito della;
- in data 28.03.2011 dava ordine per un bonifico in favore di CP_1 [...]
a titolo di versamento infruttifero socio per euro 20.000,00; - in data 16.05.2012 effettuava un CP_1 bonifico in favore della per € 148.272,57 (doc. 4 atto di citazione). I versamenti di Controparte_1 nei confronti della e nell'interesse di quest'ultima alla Mercantile Leasing Pt_1 Controparte_1 risultano dunque pari a complessivi € 191.518,25.
Premesso che, come noto, è il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta a dover dar prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, nella fattispecie la circostanza che la mancata liberazione dall'obbligo fideiussorio di cui all'art. 2) della scrittura transattiva sia dipesa da forza maggiore è rimasta mera allegazione di parte. Le innegabili difficoltà economiche sorte per le imprese a seguito dell'emergenza pandemica non assurgono di per sé sole e in quanto tali ad una situazione di forza maggiore e il debitore per liberarsi dalla responsabilità dell'inadempimento, deve sempre offrire la prova
(circostanziata e rigorosa) del collegamento eziologico tra il proprio inadempimento e la causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. Nella relazione n. 56/2020 della Suprema Corte sul diritto emergenziale, par. 4 si legge: “non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta. (…) L'eventuale crisi di liquidità del debitore è un rischio posto a carico dello stesso, anche laddove derivi dall'altrui insolvenza o da una crisi di mercato, in quanto aspetti rientranti nella sfera organizzativa individuale che egli, in piena libertà e secondo diligenza, è tenuto a gestire al meglio al fine di onorare i debiti assunti”. Il principio è stato espresso con precipuo riferimento pagina 3 di 6 all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie ma esso vale a maggior ragione anche nel caso in esame in cui la per sottrarsi all'addebito dell'inadempimento, nulla allega e documenta in Controparte_1 merito ai concreti sforzi eventualmente profusi per ottenere dalla società di leasing la liberazione del garante né le eventuali ragioni di diniego del terzo ed in quale modo esse potessero essere connesse alla pandemia. Nella fattispecie, la mancata liberazione dall'obbligo fideiussorio entro il termine convenuto, posta quale esplicita condizione risolutiva dell'efficacia dell'accordo transattivo, costituiva oggetto di una promessa del fatto del terzo con la quale secondo la giurisprudenza di legittimità, “ il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. Sez. 1 sent. n. 13105 del 15/07/2004). Il fatto del terzo costituisce, dunque, nella fattispecie un evento futuro e incerto e la condizione opera, a parere di chi scrive, a prescindere dall' “imputabilità” del suo avveramento: la riluttanza del terzo ovvero il diniego della banca garantita, che per la disciplina codicistica obbligherebbe comunque il promittente ad un indennizzo ex art. 1381 c.c. anche laddove questi si fosse diligentemente adoperato per l'adempimento, mai potrebbe rendere applicabile l'art. 1359 c.c.
Nessun rilievo hanno dunque le difese di parte convenuta imperniate sul fatto che il subentro di CP_3
alla già Mercantile Leasing s.p.a., con cambio dei referenti per la pratica di
[...] CP_2 locazione finanziaria, abbia effettivamente costituito una difficoltà ostativa all'adempimento del contratto di transazione, rimasta peraltro mera generica contestazione del tutto sprovvista di prova.
Ne consegue che la transazione del 31.10.2019 deve intendersi risolta o comunque priva di efficacia.
Appaiono prive di pregio le difese di parte convenuta secondo cui, in sintesi, i versamenti di Pt_1 sarebbero irripetibili in quanto afferirebbero alla sua qualifica di socio e agli obblighi connessi, avendo rappresentato, testualmente, la linfa per la sopravvivenza della società a copertura delle perdite e, comunque, in quanto nell'atto con cui ha ceduto le sue quote alla signora non Pt_1 Controparte_4 sarebbe stato convenuto alcun obbligo restitutorio e anzi sarebbe previsto che “si intende compreso pagina 4 di 6 nella presente cessione ogni diritto alla parte cedente spettante nei confronti della suddetta società a responsabilità limitata in relazione alla quota sociale” (doc. 1 fasc. conv.).
L'attore ha provveduto ai pagamenti non già in qualità di socio bensì in qualità di garante, peraltro nella prima causale facendo espressamente salvo il proprio diritto di ripetizione che è da qualificare in realtà – per le somme corrisposte direttamente alla società di leasing - quale diritto di regresso nei confronti della che è il debitore garantito obbligato in via principale. In tal senso depone in CP_1 primo luogo la stessa scrittura transattiva che, nelle premesse, dice con chiarezza che ha Pt_1 versato le somme per il pagamento delle rate del leasing “in qualità di garante” della società ed a tutela di un interesse proprio quale titolare dell'obbligo fideiussorio alla salvaguardia del proprio patrimonio personale che avrebbe potuto essere escusso in caso di inadempimento della e non già in qualità CP_1 di socio;
tanto più che il versamento più cospicuo è stato effettuato in data 16.05.2012 per €
148.272,57 un mese dopo la cessione delle quote alla signora datata 19.04.2012 sempre al CP_4 fine di scongiurare il rischio di una esecuzione in proprio danno. E non vi è dubbio che sussista il diritto dell'attore alla restituzione anche di tale somma che, pacificamente, era destinata a coprire il debito per il quale l'attore aveva prestato garanzia personale.
Deve essere restituito altresì l'importo di euro 20.000 corrisposto a titolo di “versamento infruttifero socio”, dovendosi qualificare anche tale dazione quale prestito nei confronti della . Vero è che a CP_1 norma del disposto del comma 2 dell'art. 2467 c.c. vanno intesi come finanziamenti dei soci tutti i versamenti in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tuttavia, nella fattispecie tale squilibrio o comunque difficoltà finanziaria non è stata provata dalla società convenuta e non è stato neppure allegato come siano stati classificati tali versamenti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio societario. Né il diritto alla restituzione spetta al cessionario della partecipazione societaria, perché si esclude che con la quota abbia ceduto anche ogni credito nei confronti della società, dovendosi scindere il Pt_1 rapporto tra cedente e cessionario e il rapporto tra cedente e società che rimane soggetto terzo rispetto al contratto di cessione. Si condivide sul punto la giurisprudenza di merito riportata dalle difese attoree secondo cui “costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione” . Dovendosi pertanto ritenere che la dicitura “si intende compreso nella presente cessione ogni diritto alla parte cedente spettante nei confronti della pagina 5 di 6 suddetta società a responsabilità limitata in relazione alla quota sociale” debba essere riferito, a titolo esemplificativo, ai diritti amministrativi quali diritto di voto e recesso, ai diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, ai diritti di informazione e non anche ai crediti vantati dal nei Pt_1 confronti della società che trovano fondamento in un rapporto differente rispetto a quello sociale.
Gli sforzi asseritamente profusi (e non provati) dalla nelle more del giudizio per conseguire CP_1 la liberazione dall'obbligo fideiussorio non sono sufficienti a sollevare la dalla Controparte_1 responsabilità nei confronti del trattandosi di comportamenti successivi alla scadenza pattuita Pt_1 nella scrittura transattiva e che, in ogni caso, non hanno conseguito l'utilità dedotta quale condizione di efficacia dell'accordo del 31.10.2019.
In accoglimento della domanda, dunque, parte convenuta è tenuta pagamento dell'importo di euro di
156.518,25 (€ 191.518,25, a titolo restitutorio/di regresso, detratti per compensazione euro 35.000 che l'attore non può trattenere stante l'accertata inefficacia della scrittura transattiva per l'avveramento della condizione risolutiva); si dà atto che gli interessi non sono oggetto di domanda.
In mancanza di tempestiva allegazione (il rifiuto dei finanziamenti e gli altri asseriti danni - che comunque difettano di adeguata prova documentale – sono stati allegati solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni e di condanna in futuro, mancandone i presupposti, e fermo restando l'obbligo di pagamento della , in qualità CP_1 di debitore principale, nei confronti dell'attore che dovesse pagare il creditore garantito, quale effetto normativamente previsto dalla disciplina della fideiussione ex art. 1950 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accertata l'inefficacia della scrittura transattiva del 31.10.2019, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore, per le ragioni indicate in parte motiva, della somma di euro 156.518,25; rigetta ogni altra domanda;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103, 00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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