Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
L'omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l'inosservanza dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ., ove dal contenuto dell'atto emerga, senza incertezze, l'identità dell'ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell'atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d'impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2008, n. 14789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14789 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato FAZIO FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATO DANIELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DOTT. NA PP quale ultimo liquidatore della già cessata SER.CONSUL. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1626/04 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 26/10/04 r.g.n. 1270/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/04/08 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DONATO DANIELE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c.: chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, rigetti il ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge, conclusioni confermate anche dal Dott. CARLO DESTRO. RITENUTO IN FATTO
Che con sentenza del 26 ottobre 2004 la Corte d'appello di Palermo pronunciando sull'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Trapani da parte di US UA quale liquidatore della s.r.l. Serconsul,
contro
AN NA LD, lavoratrice dipendente della società, dichiarava nulla la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado depositato dalla LD, e rimetteva la causa al Tribunale;
che la nullità era data dall'essere notificato l'atto al UA personalmente e non nella qualità di liquidatore della società;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la LD mentre il UA resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che entrambe le parti hanno presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che nell'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di extrapetizione, per avere la Corte d'appello pronunciato sulla validità del ricorso al Tribunale, pur in difetto di un motivo d'impugnazione, trattandosi più precisamente di irregolarità sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3; per avere l'atto introduttivo del giudizio raggiunto il suo scopo, ossia perché dal suo contenuto risultava la qualità del destinatario e quindi la possibilità di esplicare le sue difese come liquidatore della società;
che il motivo è manifestamente fondato poiché "inosservanza dell'art. 414 cod. proc. civ., n. 2, secondo cui il ricorso contenente la domanda giudiziale deve contenere la denominazione della società convenuta in giudizio e quindi, nel caso di società in liquidazione, nome e cognome del liquidatore nella qualità, è bensì inosservato qualora quest'ultima indicazione manchi e tinta via l'inosservanza e sanata quando il contenuto dell'atto, dal quale emerga senza incertezze l'identità del soggetto collettivo, ponga il liquidatore in grado di difendersi (Cass. 22 novembre 1985 n. 5774);
che questa valutazione di idoneità dell'atto processuale allo scopo, compiuta in senso positivo dal giudice di primo grado che abbia pronunciato nel merito, rimane definitiva in difetto di specifica censura in appello;
che a questo principio di diritto non si è uniformata la Corte d'appello, la quale ha annullato per vizio formale dell'atto introduttivo di condanna resa dal Tribunale, pur in difetto di nn motivo d'impugnazione;
che l'errore di diritto determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, che si pronuncerà sul merito dell'appello proposto dal UA quale liquidatore della suddetta società, nonché sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese.
Così deciso in Roma, il aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008