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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 20.5.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 20.5.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ROBERTO ITTA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA IERO resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1
Con ricorso depositato il 3.5.2022, il ricorrente di cui in epigrafe - già beneficiario della neutralizzazione dell'ultimo esercizio contributivo non necessario al raggiungimento del requisito per la pensione di anzianità - ha convenuto in giudizio l' per ottenere dal mese di marzo CP_1
2021 (data di raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia, - 67 anni
- e di “equiparazione” ex lege della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia), il diritto alla riliquidazione in aumento della pensione di vecchiaia in suo godimento, previo accertamento del diritto alla neutralizzazione dal computo, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica di vecchiaia, di periodi contributivi di retribuzione ridotta relativa, in via principale e in via gradatamente subordinata, agli ultimi 4, 3, o 2 anni antecedenti alla decorrenza della pensione di anzianità del gennaio 2003. Tatto premesso, parte istante ha concluso per la condanna dell'istituto al pagamento, a titolo di arretrati, delle differenze di rateo pensionistico maturate dal marzo 2021 in poi, oltre accessori come per legge. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l'improponibilità del giudizio, l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, nonché l'incumulabilità della neutralizzazione della pensione di anzianità in godimento dal 2003 – già ottenuta con riferimento all'ultimo esercizio contributivo con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2724/2013 – con la invocata neutralizzazione della pensione di anzianità. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestale motivazione. __________________
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. In via preliminare, è necessario vagliare la fondatezza delle eccezioni preliminari di improponibilità della domanda, di inammissibilità per intervenuto giudicato e di incumulabilità della neutralizzazione della pensione di anzianità (già ottenuta) con la neutralizzazione della pensione di vecchiaia invocata in questo giudizio e maturata successivamente dal ricorrente al compimento del 67 anno di età. Priva di fondamento è l'eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, atteso che l'istanza di parte ricorrente è rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, bensì la ricostituzione del trattamento pensionistico già riconosciuto in un importo inferiore a quello asseritamente dovuto. Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione di giudicato, atteso che parte istante a seguito del giudizio in cui è intervenuta la
2 predetta sentenza ha ottenuto la neutralizzazione del solo ultimo esercizio contributivo, essendo circostanza incontestata tra le parti che gli ulteriori contributi ricadenti nel quinquennio precedente erano necessari ai fini della maturazione del requisito per l'accesso alla pensione di anzianità. Ne consegue che solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni, l'istante poteva chiedere la neutralizzazione degli ulteriori esercizi contributi sempre ricadenti nel quinquennio precedente. Per i medesimi motivi va rigettata anche l'ulteriore eccezione di incumulabilità della neutralizzazione della pensione di anzianità con l'invocata neutralizzazione della pensione di vecchiaia. Difatti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011 «la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia». Pertanto, come già sancito nella sentenza n. 11649/2018 “al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all'assicurato un più elevato trattamento di pensione”. In una fattispecie totalmente sovrapponibile a quella per cui è la causa la Corte di Cassazione con una recente pronuncia, muovendo proprio da quanto statuito con la precedente sentenza n. 11649/2018, ha precisato che “Così statuendo, questa Corte si è posta in consapevole linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato" (così Corte Cost. n. 428 del 1992): è infatti evidente che in tanto si può predicare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982 cit., art. 3, in quanto si presupponga che il conseguimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma - ben più radicalmente - il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia. Ha però chiarito questa Corte che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, non solo può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, restando in specie inapplicabile al
3 montante contributivo, relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29667 del 2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1. 1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talchè rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass. n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022, cit. e da ultimo, in particolare, Cass. n. 4845/23).” (cass., sez. lav., n. 30803/2024). Da tutto quanto sopra esposto consegue che il raggiungimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma - ben più radicalmente - il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia. Per effetto della equiparazione dalla pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico, deve, quindi, ritenersi che gli anni di cui si chiede la neutralizzazione ricadono nell'ultimo quinquennio della pensione di vecchiaia. La Suprema Corte ha poi ribadito con la recente decisione n. 29967 del 13.10.2022 che il riferimento all'ultimo quinquennio, contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi 5 anni ai sensi della L. 297/1982, art. 3; oggi, secondo il disposto del D. Lgs. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione. Ciò implica che
“la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A della pensione di cui alla riforma della l. 421 del 1992 e del decreto delegato n.503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la
4 pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd retributivo” Pertanto, sulla scorta di tutte le motivazioni sopra esposte risultano condivisibili le conclusioni cui è giunto il Ctu, in risposta alle osservazioni delle parti, con la seconda ipotesi esposta nella perizia, che tiene conto della neutralizzazione degli esercizi contributivi degli ultimi cinque anni relativamente alla sola quota A del trattamento pensionistico. L'ausiliario del Giudice ha correttamente determinato la misura della pensione spettante al ricorrente dal primo marzo 2021 - in euro 1920,23, importo superiore a quello ricevuto di euro 1844,71, via via aggiornato e perequato come per legge come indicato dal ctu, cosi quantificando la complessiva differenza dovuta sino al mese di maggio 2025 in euro 4087,76, comprensivi di interessi legali calcolati al 31.5.2025. La suddetta relazione, risultando tecnicamente corretta e particolarmente approfondita è ritenuta da questo giudicante una valida ed utile fonte di convincimento. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore del decisum. Le spese di ctu vengono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 3.5.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione della pensione di vecchiaia, a decorrere dal mese di marzo 2021, mediante il riconoscimento di un importo mensile di euro 1920,23, via via perequato come per legge secondo gli importi indicati nella ctu, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli importi differenziali dovuti e CP_1 quantificati sino al mese maggio 2025 in euro 4087,76, comprensivi di perequazione automatica ed interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione;
pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate CP_1 come da separato provvedimento. Brindisi, 20.5.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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