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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 504 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2025, promossa da:
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto degli Avv. Ilaria FIORE, Avv. Martina INTESTINALE e Avv. Erika
NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma a Via Marco Decumio n. 19
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29
-PARTE CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' , chiedendo di accertare e dichiarare CP_1 l'infondatezza della richiesta dell' di restituzione anticipata della CP_1
CP_2
Assumeva che in data 30 aprile 2013 era stato licenziato dalla società (poi fusa in Controparte_3
che aveva impugnato il Controparte_4
licenziamento innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, che con sentenza n. 3551/2014, aveva disposto la sua reintegra, nonché il pagamento delle retribuzioni maturate;
che, tuttavia, non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro, né gli erano state pagate le retribuzioni maturate;
che in data 02.05.2013 aveva presentato domanda di indennità di disoccupazione n. 6153610500038; CP_2
che in data 6.06.2014 aveva presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti volontari per poter accedere alla pensione di anzianità e, a seguito dell'accoglimento della stessa, aveva effettuato tre versamenti;
che, avendo maturato i requisiti di anzianità, in data 01.01.2015 era andato ufficialmente in pensione;
che, in data 23.09.2019 l' gli aveva chiesto la restituzione di CP_1
€13.077,17 a titolo di indennità ASPI/MINIASPI per asserita sovrapposizione con periodo di lavoro;
che in data 18.12.2019 aveva presentato ricorso amministrativo avverso la suddetta richiesta di restituzione dell che, in seguito, si era recato personalmente CP_2
presso gli uffici dell' per comprendere la situazione e CP_1
apprendeva solo in quella sede che la Controparte_4
aveva versato i contributi mancanti il 10.04.2017 (per il periodo da gennaio a novembre 2014) ed il 02.08.2017 (per il periodo da maggio a dicembre 2013), quando già lo stesso risultava in pensione;
che, alla data dell'introduzione del ricorso, aveva già restituito la somma di euro 4.130. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva che l'estratto contributivo del ricorrente riportava puntualmente la contribuzione relativa al rapporto di lavoro dello stesso con la per i periodi dal Controparte_4
10.05.2013 al 27.11.2014 e dal 15.12.2014 al 31.12.2014; che la contribuzione in estratto da lavoro dipendente era incompatibile con la contribuzione figurativa CP_2
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della Camera di
Consiglio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dell'estratto contributivo allegato dall' , si evince che, CP_1
per il periodo oggetto di contestazione (ovvero, dal 10.05.2013 al
27.11.2014 e dal 15.12.2014 al 31.12.2014) parte ricorrente ha regolarmente ottenuto dal datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali dovuti in forza del rapporto di lavoro in essere tra le parti.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, non può dichiararsi il diritto del ricorrente a ricevere il sussidio ASPI per il predetto periodo, perché, per quanto a conoscenza dell convenuto, il rapporto CP_1
tra il e la società datrice di lavoro è continuato in seguito Pt_1
all'annullamento del licenziamento disposto con sentenza del
Tribunale di Milano.
Invero, nel caso in cui - come dedotto nel ricorso - il Pt_1
non sia stato reintegrato dalla società all'esito della predetta condanna, lo stesso avrebbe dovuto agire proponendo le pedisseque procedure esecutive avverso la al fine Controparte_4 di ottenere l'effettiva esecuzione della sentenza e non, invece, richiedendo il sussidio ASPI, che, si ricorda, opera esclusivamente nelle ipotesi di disoccupazione involontaria. Infatti, nel predetto periodo il ricorrente non poteva essere considerato inoccupato, in quanto, all'esito della pronuncia del Tribunale di Milano, è stato disposto l'annullamento del licenziamento intimatogli e la immediata reintegra dello stesso e, pertanto, all'esito dei versamenti dei contributi versati dal ricorrente l'Istituto, non poteva che rilevare l'incompatibilità del rapporto con la percezione dell CP_2
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell in euro 1.300,00, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CP_1
CPA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 10 giugno
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio il Processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI nonché con la collaborazione dei m.o.t. in tirocinio generico dott. ed Persona_1
Parte_2
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 504 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2025, promossa da:
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto degli Avv. Ilaria FIORE, Avv. Martina INTESTINALE e Avv. Erika
NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma a Via Marco Decumio n. 19
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29
-PARTE CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' , chiedendo di accertare e dichiarare CP_1 l'infondatezza della richiesta dell' di restituzione anticipata della CP_1
CP_2
Assumeva che in data 30 aprile 2013 era stato licenziato dalla società (poi fusa in Controparte_3
che aveva impugnato il Controparte_4
licenziamento innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, che con sentenza n. 3551/2014, aveva disposto la sua reintegra, nonché il pagamento delle retribuzioni maturate;
che, tuttavia, non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro, né gli erano state pagate le retribuzioni maturate;
che in data 02.05.2013 aveva presentato domanda di indennità di disoccupazione n. 6153610500038; CP_2
che in data 6.06.2014 aveva presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti volontari per poter accedere alla pensione di anzianità e, a seguito dell'accoglimento della stessa, aveva effettuato tre versamenti;
che, avendo maturato i requisiti di anzianità, in data 01.01.2015 era andato ufficialmente in pensione;
che, in data 23.09.2019 l' gli aveva chiesto la restituzione di CP_1
€13.077,17 a titolo di indennità ASPI/MINIASPI per asserita sovrapposizione con periodo di lavoro;
che in data 18.12.2019 aveva presentato ricorso amministrativo avverso la suddetta richiesta di restituzione dell che, in seguito, si era recato personalmente CP_2
presso gli uffici dell' per comprendere la situazione e CP_1
apprendeva solo in quella sede che la Controparte_4
aveva versato i contributi mancanti il 10.04.2017 (per il periodo da gennaio a novembre 2014) ed il 02.08.2017 (per il periodo da maggio a dicembre 2013), quando già lo stesso risultava in pensione;
che, alla data dell'introduzione del ricorso, aveva già restituito la somma di euro 4.130. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva che l'estratto contributivo del ricorrente riportava puntualmente la contribuzione relativa al rapporto di lavoro dello stesso con la per i periodi dal Controparte_4
10.05.2013 al 27.11.2014 e dal 15.12.2014 al 31.12.2014; che la contribuzione in estratto da lavoro dipendente era incompatibile con la contribuzione figurativa CP_2
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della Camera di
Consiglio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dell'estratto contributivo allegato dall' , si evince che, CP_1
per il periodo oggetto di contestazione (ovvero, dal 10.05.2013 al
27.11.2014 e dal 15.12.2014 al 31.12.2014) parte ricorrente ha regolarmente ottenuto dal datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali dovuti in forza del rapporto di lavoro in essere tra le parti.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, non può dichiararsi il diritto del ricorrente a ricevere il sussidio ASPI per il predetto periodo, perché, per quanto a conoscenza dell convenuto, il rapporto CP_1
tra il e la società datrice di lavoro è continuato in seguito Pt_1
all'annullamento del licenziamento disposto con sentenza del
Tribunale di Milano.
Invero, nel caso in cui - come dedotto nel ricorso - il Pt_1
non sia stato reintegrato dalla società all'esito della predetta condanna, lo stesso avrebbe dovuto agire proponendo le pedisseque procedure esecutive avverso la al fine Controparte_4 di ottenere l'effettiva esecuzione della sentenza e non, invece, richiedendo il sussidio ASPI, che, si ricorda, opera esclusivamente nelle ipotesi di disoccupazione involontaria. Infatti, nel predetto periodo il ricorrente non poteva essere considerato inoccupato, in quanto, all'esito della pronuncia del Tribunale di Milano, è stato disposto l'annullamento del licenziamento intimatogli e la immediata reintegra dello stesso e, pertanto, all'esito dei versamenti dei contributi versati dal ricorrente l'Istituto, non poteva che rilevare l'incompatibilità del rapporto con la percezione dell CP_2
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell in euro 1.300,00, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CP_1
CPA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 10 giugno
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio il Processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI nonché con la collaborazione dei m.o.t. in tirocinio generico dott. ed Persona_1
Parte_2