CASS
Ordinanza 15 novembre 2022
Ordinanza 15 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2022, n. 33630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33630 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4473/2020 R.G., proposto da ST TAGLIENTE, TT TAGLIENTE, AM TAGLIENTE;
elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Medaglie d’oro n.202, presso lo Studio dell’Avvocato Stefania Saraceni che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Christian Baù e Giovanni OP, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - nonché di EF s.r.l.; -intimata- Civile Ord. Sez. 3 Num. 33630 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 15/11/2022 C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 2 PA NI est. e di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratore speciale, Juliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n.103, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Gianese, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Michele Fontana, in virtù di procura in calce al controricorso, - controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da DEFIN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’Avvocato Anna Chiozza, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Stefano Poli ed Erica Pasetto, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - nonché di ST TAGLIENTE, TT TAGLIENTE, AM TAGLIENTE;
- intimati -
e di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratore speciale, Juliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n.103, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Gianese, che la rappresenta e difende, C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 3 PA NI est. unitamente all’Avvocato Michele Fontana, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PA SPAZIANI. FATTI DI CAUSA Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta dalla società EF s.r.l. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva accertato la sussistenza della sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00, quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di ST, TT e AM TE, a loro volta debitori verso la banca. Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato da ST, TT e AM TE verso la EF s.r.l. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito notarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati, contestualmente alla stipula, per il pagamento del relativo prezzo;
II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto (vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del rogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto, dopo essersi dato atto del pagamento C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 4 PA NI est. immediato dell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari, era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondere il residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui «per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo), né la data della loro emissione (contestuale o meno alla stipulazione della compravendita) e della loro scadenza, né, infine, la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di conseguenza, per un verso, non poteva ritenersi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento della compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili, anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momento di compilazione, di sottoscrizione e di emissione dei titoli, la sola data delle marche da bollo apposte sul loro retro, non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte;
per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravendita del terreno agricolo, non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015), condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale, la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento;
III- inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessore per l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 5 PA NI est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi, avvenuta il giorno 8 aprile 2015. Avverso la sentenza del Tribunale scaligero hanno proposto ricorso per cassazione sia i signori ST, TT e AM TE sia la EF s.r.l. Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore. Ad entrambi i ricorsi ha risposto, con duplice controricorso, la Siena NPL 2018 s.r.l., quale cessionaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdotta contro la EF s.r.l.) vantati dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e, per essa, la Juliet s.p.a., in qualità di procuratore speciale. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento». I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelle forme del pignoramento presso terzi. Sostengono che, nel caso di specie, il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo prezzo, sarebbe stato “incorporato” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 6 PA NI est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il pignoramento presso il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito, invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi. 1.1. Il motivo è infondato. Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva ad oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la EF s.r.l., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico: la creditrice procedente aveva infatti agito sulla base del rogito notarile, unico atto per essa disponibile e fonte dell’obbligazione del debitor debitoris. 2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.» I ricorrenti individuano una irriducibile contraddittorietà (con conseguente vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e nullità della sentenza) tra l’affermazione ivi contenuta circa l’impossibilità «di ricondurre le cambiali prodotte in atti da parte TE ai titoli cambiari cui fa riferimento l’atto notarile di compravendita» e l’affermazione secondo cui non sarebbe «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto». 3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n.5 per vizio di motivazione per omessa ammissione da parte del giudice dei mezzi istruttori formulati con memoria depositata in data 16 febbraio 2018 ex art. 183 n. 3 VI° comma c.p.c. da ST, AM e TT TE relativi alla prova testimoniale». C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 7 PA NI est. I ricorrenti si dolgono del rigetto, da parte del giudice del merito, della richiesta istruttoria con cui era stata invocata l’ammissione di prova testimoniale per dimostrare che, all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, la società acquirente aveva effettivamente consegnato ai venditori, che li avevano debitamente quietanzati, tre titoli cambiari (ognuno recante la marca da bollo con data 29 gennaio 2014, nonché l’importo di Euro 32.333,33) per un importo complessivo di Euro 97.000,00, in funzione del pagamento del corrispettivo del contratto medesimo;
soggiungono che la prova testimoniale – richiesta ma non ammessa – verteva anche sull’ulteriore circostanza che le cambiali erano state girate poi dagli originari prenditori ad un terzo, che le avrebbe presentate in banca per l’incasso, ottenendo il pagamento dell’importo indicato alla data di scadenza (30 novembre 2015). Evidenziano che, in sede di decisione, il tribunale non aveva ritenuto irrilevanti le predette circostanze poiché aveva rigettato l’opposizione proprio in ragione della mancata prova della riferibilità dei titoli cambiari esibiti in giudizio al negozio di compravendita stipulato inter partes. Concludono che, pertanto, sotto questo profilo, la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omessa motivazione, poiché, se la prova testimoniale fosse stata ammessa, le suddette circostanze di fatto sarebbero state dimostrate con certezza e il giudice avrebbe assunto una decisione diversa da quella effettivamente adottata. 4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli atti riguardante il fatto che gli effetti cambiari fanno riferimento al contratto di vendita (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)». I ricorrenti deducono che, nell’escludere la prova della riferibilità dei titoli prodotti in giudizio al contratto di compravendita del terreno C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 8 PA NI est. agricolo, il giudice del merito avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze decisive: a) che le cambiali in oggetto erano tre, (una per ogni persona veditrice); b) che esse presentavano tutte la data di emissione del 29 gennaio 2014, corrispondente alla data del rogito notarile;
c) che la data certa era provata dalle marche da bollo apposte sul retro delle prodotte cambiali;
d) che nel rogito notarile le predette cambiali erano state quietanzate per ricevuta;
e) e che ognuno dei titoli era stato rilasciato per l’importo di Euro 32.333,33, cosicché la sommatoria degli importi corrispondeva alla somma complessiva di Euro 97.000,00, vale a dire alla somma indicata nel rogito notarile quale corrispettivo della vendita. La circostanza che le cambiali fossero state quietanzate, inoltre, dimostrava che ad esse era stata attribuita funzione di pagamento e non di mera garanzia, sicché all’emissione dei titoli avrebbe dovuto attribuirsi natura di atto di adempimento, avente l’effetto di estinguere l’obbligazione del debitor debitoris, indipendentemente dal successivo pagamento effettuato nelle mani del terzo giratario. 4.1. I motivi illustrati (corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di ognuno dei ricorsi) devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca connessione: e devono essere dichiarati inammissibili. Va evidenziato – ricordando quanto già si è sopra esposto in ordine ai fatti di causa – che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi su una duplice ratio decidendi. In primo luogo, il tribunale ha rilevato che della circostanza fondamentale dedotta dall’opponente (vale a dire dell’effettiva emissione delle cambiali al momento della stipulazione del rogito notarile in funzione di pagamento), non era emersa alcuna evidenza, non potendo essa trarsi dalla clausola, «eccessivamente generica», che prevedeva il rilascio di non altrimenti specificati titoli cambiari, la C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 9 PA NI est. quale non identificava con precisione né la quantità e l’importo dei titoli eventualmente rilasciati, né la data di emissione e di scadenza, né, infine, la funzione di pagamento o di garanzia attribuita agli stessi;
dall’incertezza sulla stessa circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli al momento del rogito, il tribunale ha tratto, dunque, l’implicazione circa la mancata prova della riferibilità delle cambiali esibite (in copia) in giudizio al contratto di compravendita stipulato inter partes, anche in ragione della non coincidenza tra la data di scadenza delle prime (30 novembre 2015) e il termine per il pagamento stabilito nel secondo (28 gennaio 2016); il tribunale ha poi aggiunto, ad abundantiam, che neppure poteva ritenersi emersa la prova del pagamento alla data di scadenza, unico atto a cui avrebbe potuto collegarsi l’effetto estintivo del debito, avuto riguardo alla natura della cambiale «quale strumento di credito». In secondo luogo, il tribunale ha reputato che, quand’anche fossero state ritenute provate tutte le circostanze dedotte dall’opponente e si fosse quindi riconosciuta sia la riferibilità dei titoli esibiti alla compravendita del 29 gennaio 2014 sia l’avvenuto pagamento delle cambiali al terzo giratario alla data di scadenza, tale pagamento non sarebbe stato comunque opponibile alla creditrice, in quanto posteriore alla notifica del pignoramento da questa eseguito nei confronti del terzo debitore, EF s.r.l.. Tanto evidenziato, appare evidente che gli illustrati motivi censurano soltanto la prima delle due rationes decidendi mentre omettono completamente di prendere in considerazione la seconda. Essi devono dunque ritenersi inammissibili, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 10 PA NI est. relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 27/05/2022, n. 17265; Cass. 13/06/2022, n. 18977; Cass. 21 settembre 2022, n. 27589). 4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della illustrata – ed assorbente – ragione di inammissibilità, anche il merito, il secondo, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi in esame sarebbero pure infondati. 4.2.a. Con specifico riguardo al secondo motivo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Ciò premesso in generale, nel caso di specie è agevole rilevare l’insussistenza della dedotta “irriducibile contraddittorietà”, nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, tra l’affermazione volta a rilevare che non era «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 11 PA NI est. dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto» e quella diretta a sottolineare il «difetto di prova circa la riferibilità dei titoli prodotti dall’attrice al contratto di compravendita sub judice» (p.8 della sentenza). Le due affermazioni, infatti, lungi dal contrastare irriducibilmente tra loro, si pongono, al contrario, in perfetto rapporto di continuità logica, giacché il giudizio di fatto circa l’omesso raggiungimento della prova della riferibilità dei titoli esibiti in causa al contratto precedentemente stipulato costituisce l’oggetto di un ragionamento inferenziale che ha come premessa proprio il rilievo della mancata emersione di elementi che inducessero a ritenere accertata la circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della detta stipulazione. Esclusa la denunciata incoerenza della motivazione della sentenza impugnata (unico vizio deducibile in sede di giudizio di cassazione), deve, dunque, concludersi per l’infondatezza del motivo di censura in esame, non essendo consentito al giudice di legittimità sindacare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove motivatamente compiuti dal giudice del merito. 4.2.b. Con specifico riferimento al terzo motivo va premesso che il provvedimento di rigetto di istanze istruttorie (come quello di accoglimento delle stesse) trova in generale fondamento in un potere discrezionale del giudice del merito, sindacabile solo nell’ipotesi in cui l’omessa ammissione abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 07/03/2017, n.5654; Cass.29/10/2018, n. 27415; Cass. 17/06/2019, n. 16214). Ciò premesso in generale – e considerato che, nel caso di specie, il tribunale ha, invece, ampiamente dato conto delle ragioni di inammissibilità (e non soltanto di irrilevanza) della richiesta prova testimoniale sia nell’ordinanza emessa per provvedere sulle istanze istruttorie (di cui ampi stralci sono riportati, tra virgolette, nel controricorso), sia nella stessa motivazione della sentenza impugnata C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 12 PA NI est. (p. 7) – non può condividersi il rilievo contenuto nella doglianza in esame, secondo cui il vizio di motivazione che avrebbe inficiato (dapprima l’ordinanza di reiezione delle istanze istruttorie e, poi, per derivazione) la sentenza medesima dovrebbe desumersi dalla considerazione che le circostanze dedotte nei capitoli di prova erano state ritenute rilevanti ai fini del decidere, sicché il loro accertamento avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta. Invero, la rilevanza delle circostanze dedotte nei capitoli di prova non si traduce automaticamente nell’ammissibilità della prova testimoniale invocata su di essi, potendo tale prova essere, ex se, ritenuta ugualmente inammissibile (ad es. per violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli art. 2721 e ss. c.c.) o irrilevante (in quanto le circostanze capitolate siano ritenute provate – o smentite – sulla base di altri mezzi di prova già acquisiti al processo). Ciò è quanto è accaduto nella vicenda processuale in esame, in cui il giudice del merito – con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, poiché debitamente motivato – per un verso ha giudicato inammissibile la dedotta prova costituenda, per altro verso ha basato la sua ricostruzione dei fatti sui mezzi di prova precostituititi, vale a dire sui documenti prodotti in giudizio, consistenti, in particolare, nelle copie dei titoli cambiari e nel rogito notarile. Ne discende l’infondatezza – oltre la già rilevata inammissibilità – del terzo motivo dei ricorsi per cassazione. 4.2.c. Con peculiare riguardo al quarto motivo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art.360 n.5 c.p.c., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato), o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 13 PA NI est. dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò premesso in generale, nella specifica vicenda in esame non può convenirsi coi ricorrenti che il tribunale avrebbe omesso di considerare il numero, l’importo e la data di emissione delle cambiali, asseritamente resa “certa” dalle marche da bollo apposte sul loro retro. Al contrario, il giudice del merito, pur tenendo presenti tali circostanze (e correttamente rilevando, in particolare ed al riguardo, che l’apposizione della marca da bollo sul retro dei titoli esibiti in giudizio non valeva a conferire ad essi il requisito della data “certa”: visto che, intuitivamente, la mera circostanza della bollatura di un atto non vale a conferirvi una data certa, a tutto concedere potendo riferirsi la data eventualmente risultante dalle marche a quella della loro emissione), ha ritenuto, sulla base del complesso degli elementi raccolti (l’estrema genericità della pattuizione contenuta nel rogito notarile;
la non coincidenza tra la data in esso indicata per il pagamento e quella di scadenza dei titoli cambiari prodotti in giudizio, che era addirittura anteriore alla prima;
infine, l’impossibilità, in mancanza dell’indicazione della data di emissione dei titoli, di valorizzare quella delle marche da bollo apposte sul loro retro) che non fosse stata provata la loro “riferibilità” alla compravendita del 29 gennaio 2014, in quanto non era certo se, in occasione di quella vendita, dei titoli cambiari fossero stati effettivamente rilasciati. Escluso che nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo – e C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 14 PA NI est. ribadita l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove motivatamente svolti dal giudice del merito – anche il quarto ed ultimo motivo si palesa, dunque, infondato, dovendo altresì ritenersi corretta in iure l’affermazione – resa ad abundantiam dal tribunale – secondo cui, ove pure fosse ammessa la pertinenza dei titoli esibiti in giudizio alla compravendita del terreno agricolo stipulata tra la Gesin s.r.l. e i signori TE, essa non sarebbe tuttavia rilevante in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento dei titoli medesimi. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, deve escludersi che l’avvenuto “quietanzamento” dei titoli, quand’anche possa ritenersi provato, avesse attribuito alla loro emissione la funzione di adempimento, con conseguente necessità di fissare già a tale momento (e non a quello del successivo pagamento) l’effetto estintivo dell’obbligazione del debitor debitoris. Al contrario, va pienamente condiviso l’opposto esatto rilievo contenuto nella sentenza impugnata (p. 8), secondo cui l’emissione e la trasmissione della cambiale, che ha natura di strumento di credito, non costituiscono, ex se, atto di adempimento dell’obbligazione, sicché l’effetto estintivo del debito, conseguente a tale atto, si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla (ex multis, cfr. già Cass. 15/01/1994, n. 357 e Cass. 21/01/1999, n.510; più recentemente, v. Cass. 31/10/2013, n. 24560; Cass. 27/09/2017, n. 22708). 5. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da ST, TT e AM TE, nonché quello proposto dalla EF s.r.l., devono essere rigettati, per essere infondati i rispettivi primi motivi ed inammissibili, prima che infondati, gli altri. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per ogni rapporto processuale. C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 15 PA NI est. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti ST TE, TT TE e AM TE al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente EF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso rispettivamente proposto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il
elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Medaglie d’oro n.202, presso lo Studio dell’Avvocato Stefania Saraceni che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Christian Baù e Giovanni OP, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - nonché di EF s.r.l.; -intimata- Civile Ord. Sez. 3 Num. 33630 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 15/11/2022 C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 2 PA NI est. e di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratore speciale, Juliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n.103, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Gianese, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Michele Fontana, in virtù di procura in calce al controricorso, - controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da DEFIN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’Avvocato Anna Chiozza, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Stefano Poli ed Erica Pasetto, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - nonché di ST TAGLIENTE, TT TAGLIENTE, AM TAGLIENTE;
- intimati -
e di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratore speciale, Juliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n.103, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Gianese, che la rappresenta e difende, C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 3 PA NI est. unitamente all’Avvocato Michele Fontana, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PA SPAZIANI. FATTI DI CAUSA Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta dalla società EF s.r.l. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva accertato la sussistenza della sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00, quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di ST, TT e AM TE, a loro volta debitori verso la banca. Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato da ST, TT e AM TE verso la EF s.r.l. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito notarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati, contestualmente alla stipula, per il pagamento del relativo prezzo;
II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto (vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del rogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto, dopo essersi dato atto del pagamento C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 4 PA NI est. immediato dell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari, era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondere il residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui «per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo), né la data della loro emissione (contestuale o meno alla stipulazione della compravendita) e della loro scadenza, né, infine, la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di conseguenza, per un verso, non poteva ritenersi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento della compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili, anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momento di compilazione, di sottoscrizione e di emissione dei titoli, la sola data delle marche da bollo apposte sul loro retro, non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte;
per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravendita del terreno agricolo, non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015), condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale, la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento;
III- inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessore per l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 5 PA NI est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi, avvenuta il giorno 8 aprile 2015. Avverso la sentenza del Tribunale scaligero hanno proposto ricorso per cassazione sia i signori ST, TT e AM TE sia la EF s.r.l. Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore. Ad entrambi i ricorsi ha risposto, con duplice controricorso, la Siena NPL 2018 s.r.l., quale cessionaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdotta contro la EF s.r.l.) vantati dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e, per essa, la Juliet s.p.a., in qualità di procuratore speciale. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento». I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelle forme del pignoramento presso terzi. Sostengono che, nel caso di specie, il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo prezzo, sarebbe stato “incorporato” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 6 PA NI est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il pignoramento presso il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito, invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi. 1.1. Il motivo è infondato. Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva ad oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la EF s.r.l., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico: la creditrice procedente aveva infatti agito sulla base del rogito notarile, unico atto per essa disponibile e fonte dell’obbligazione del debitor debitoris. 2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.» I ricorrenti individuano una irriducibile contraddittorietà (con conseguente vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e nullità della sentenza) tra l’affermazione ivi contenuta circa l’impossibilità «di ricondurre le cambiali prodotte in atti da parte TE ai titoli cambiari cui fa riferimento l’atto notarile di compravendita» e l’affermazione secondo cui non sarebbe «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto». 3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … in relazione all’art. 360 n.5 per vizio di motivazione per omessa ammissione da parte del giudice dei mezzi istruttori formulati con memoria depositata in data 16 febbraio 2018 ex art. 183 n. 3 VI° comma c.p.c. da ST, AM e TT TE relativi alla prova testimoniale». C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 7 PA NI est. I ricorrenti si dolgono del rigetto, da parte del giudice del merito, della richiesta istruttoria con cui era stata invocata l’ammissione di prova testimoniale per dimostrare che, all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, la società acquirente aveva effettivamente consegnato ai venditori, che li avevano debitamente quietanzati, tre titoli cambiari (ognuno recante la marca da bollo con data 29 gennaio 2014, nonché l’importo di Euro 32.333,33) per un importo complessivo di Euro 97.000,00, in funzione del pagamento del corrispettivo del contratto medesimo;
soggiungono che la prova testimoniale – richiesta ma non ammessa – verteva anche sull’ulteriore circostanza che le cambiali erano state girate poi dagli originari prenditori ad un terzo, che le avrebbe presentate in banca per l’incasso, ottenendo il pagamento dell’importo indicato alla data di scadenza (30 novembre 2015). Evidenziano che, in sede di decisione, il tribunale non aveva ritenuto irrilevanti le predette circostanze poiché aveva rigettato l’opposizione proprio in ragione della mancata prova della riferibilità dei titoli cambiari esibiti in giudizio al negozio di compravendita stipulato inter partes. Concludono che, pertanto, sotto questo profilo, la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omessa motivazione, poiché, se la prova testimoniale fosse stata ammessa, le suddette circostanze di fatto sarebbero state dimostrate con certezza e il giudice avrebbe assunto una decisione diversa da quella effettivamente adottata. 4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli atti riguardante il fatto che gli effetti cambiari fanno riferimento al contratto di vendita (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)». I ricorrenti deducono che, nell’escludere la prova della riferibilità dei titoli prodotti in giudizio al contratto di compravendita del terreno C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 8 PA NI est. agricolo, il giudice del merito avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze decisive: a) che le cambiali in oggetto erano tre, (una per ogni persona veditrice); b) che esse presentavano tutte la data di emissione del 29 gennaio 2014, corrispondente alla data del rogito notarile;
c) che la data certa era provata dalle marche da bollo apposte sul retro delle prodotte cambiali;
d) che nel rogito notarile le predette cambiali erano state quietanzate per ricevuta;
e) e che ognuno dei titoli era stato rilasciato per l’importo di Euro 32.333,33, cosicché la sommatoria degli importi corrispondeva alla somma complessiva di Euro 97.000,00, vale a dire alla somma indicata nel rogito notarile quale corrispettivo della vendita. La circostanza che le cambiali fossero state quietanzate, inoltre, dimostrava che ad esse era stata attribuita funzione di pagamento e non di mera garanzia, sicché all’emissione dei titoli avrebbe dovuto attribuirsi natura di atto di adempimento, avente l’effetto di estinguere l’obbligazione del debitor debitoris, indipendentemente dal successivo pagamento effettuato nelle mani del terzo giratario. 4.1. I motivi illustrati (corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di ognuno dei ricorsi) devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca connessione: e devono essere dichiarati inammissibili. Va evidenziato – ricordando quanto già si è sopra esposto in ordine ai fatti di causa – che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi su una duplice ratio decidendi. In primo luogo, il tribunale ha rilevato che della circostanza fondamentale dedotta dall’opponente (vale a dire dell’effettiva emissione delle cambiali al momento della stipulazione del rogito notarile in funzione di pagamento), non era emersa alcuna evidenza, non potendo essa trarsi dalla clausola, «eccessivamente generica», che prevedeva il rilascio di non altrimenti specificati titoli cambiari, la C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 9 PA NI est. quale non identificava con precisione né la quantità e l’importo dei titoli eventualmente rilasciati, né la data di emissione e di scadenza, né, infine, la funzione di pagamento o di garanzia attribuita agli stessi;
dall’incertezza sulla stessa circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli al momento del rogito, il tribunale ha tratto, dunque, l’implicazione circa la mancata prova della riferibilità delle cambiali esibite (in copia) in giudizio al contratto di compravendita stipulato inter partes, anche in ragione della non coincidenza tra la data di scadenza delle prime (30 novembre 2015) e il termine per il pagamento stabilito nel secondo (28 gennaio 2016); il tribunale ha poi aggiunto, ad abundantiam, che neppure poteva ritenersi emersa la prova del pagamento alla data di scadenza, unico atto a cui avrebbe potuto collegarsi l’effetto estintivo del debito, avuto riguardo alla natura della cambiale «quale strumento di credito». In secondo luogo, il tribunale ha reputato che, quand’anche fossero state ritenute provate tutte le circostanze dedotte dall’opponente e si fosse quindi riconosciuta sia la riferibilità dei titoli esibiti alla compravendita del 29 gennaio 2014 sia l’avvenuto pagamento delle cambiali al terzo giratario alla data di scadenza, tale pagamento non sarebbe stato comunque opponibile alla creditrice, in quanto posteriore alla notifica del pignoramento da questa eseguito nei confronti del terzo debitore, EF s.r.l.. Tanto evidenziato, appare evidente che gli illustrati motivi censurano soltanto la prima delle due rationes decidendi mentre omettono completamente di prendere in considerazione la seconda. Essi devono dunque ritenersi inammissibili, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 10 PA NI est. relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 27/05/2022, n. 17265; Cass. 13/06/2022, n. 18977; Cass. 21 settembre 2022, n. 27589). 4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della illustrata – ed assorbente – ragione di inammissibilità, anche il merito, il secondo, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi in esame sarebbero pure infondati. 4.2.a. Con specifico riguardo al secondo motivo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Ciò premesso in generale, nel caso di specie è agevole rilevare l’insussistenza della dedotta “irriducibile contraddittorietà”, nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, tra l’affermazione volta a rilevare che non era «emersa alcuna evidenza circa l’effettivo rilascio C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 11 PA NI est. dei titoli cambiari al momento della stipulazione del contratto» e quella diretta a sottolineare il «difetto di prova circa la riferibilità dei titoli prodotti dall’attrice al contratto di compravendita sub judice» (p.8 della sentenza). Le due affermazioni, infatti, lungi dal contrastare irriducibilmente tra loro, si pongono, al contrario, in perfetto rapporto di continuità logica, giacché il giudizio di fatto circa l’omesso raggiungimento della prova della riferibilità dei titoli esibiti in causa al contratto precedentemente stipulato costituisce l’oggetto di un ragionamento inferenziale che ha come premessa proprio il rilievo della mancata emersione di elementi che inducessero a ritenere accertata la circostanza dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della detta stipulazione. Esclusa la denunciata incoerenza della motivazione della sentenza impugnata (unico vizio deducibile in sede di giudizio di cassazione), deve, dunque, concludersi per l’infondatezza del motivo di censura in esame, non essendo consentito al giudice di legittimità sindacare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove motivatamente compiuti dal giudice del merito. 4.2.b. Con specifico riferimento al terzo motivo va premesso che il provvedimento di rigetto di istanze istruttorie (come quello di accoglimento delle stesse) trova in generale fondamento in un potere discrezionale del giudice del merito, sindacabile solo nell’ipotesi in cui l’omessa ammissione abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 07/03/2017, n.5654; Cass.29/10/2018, n. 27415; Cass. 17/06/2019, n. 16214). Ciò premesso in generale – e considerato che, nel caso di specie, il tribunale ha, invece, ampiamente dato conto delle ragioni di inammissibilità (e non soltanto di irrilevanza) della richiesta prova testimoniale sia nell’ordinanza emessa per provvedere sulle istanze istruttorie (di cui ampi stralci sono riportati, tra virgolette, nel controricorso), sia nella stessa motivazione della sentenza impugnata C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 12 PA NI est. (p. 7) – non può condividersi il rilievo contenuto nella doglianza in esame, secondo cui il vizio di motivazione che avrebbe inficiato (dapprima l’ordinanza di reiezione delle istanze istruttorie e, poi, per derivazione) la sentenza medesima dovrebbe desumersi dalla considerazione che le circostanze dedotte nei capitoli di prova erano state ritenute rilevanti ai fini del decidere, sicché il loro accertamento avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta. Invero, la rilevanza delle circostanze dedotte nei capitoli di prova non si traduce automaticamente nell’ammissibilità della prova testimoniale invocata su di essi, potendo tale prova essere, ex se, ritenuta ugualmente inammissibile (ad es. per violazione dei limiti di ammissibilità di cui agli art. 2721 e ss. c.c.) o irrilevante (in quanto le circostanze capitolate siano ritenute provate – o smentite – sulla base di altri mezzi di prova già acquisiti al processo). Ciò è quanto è accaduto nella vicenda processuale in esame, in cui il giudice del merito – con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, poiché debitamente motivato – per un verso ha giudicato inammissibile la dedotta prova costituenda, per altro verso ha basato la sua ricostruzione dei fatti sui mezzi di prova precostituititi, vale a dire sui documenti prodotti in giudizio, consistenti, in particolare, nelle copie dei titoli cambiari e nel rogito notarile. Ne discende l’infondatezza – oltre la già rilevata inammissibilità – del terzo motivo dei ricorsi per cassazione. 4.2.c. Con peculiare riguardo al quarto motivo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art.360 n.5 c.p.c., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato), o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 13 PA NI est. dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò premesso in generale, nella specifica vicenda in esame non può convenirsi coi ricorrenti che il tribunale avrebbe omesso di considerare il numero, l’importo e la data di emissione delle cambiali, asseritamente resa “certa” dalle marche da bollo apposte sul loro retro. Al contrario, il giudice del merito, pur tenendo presenti tali circostanze (e correttamente rilevando, in particolare ed al riguardo, che l’apposizione della marca da bollo sul retro dei titoli esibiti in giudizio non valeva a conferire ad essi il requisito della data “certa”: visto che, intuitivamente, la mera circostanza della bollatura di un atto non vale a conferirvi una data certa, a tutto concedere potendo riferirsi la data eventualmente risultante dalle marche a quella della loro emissione), ha ritenuto, sulla base del complesso degli elementi raccolti (l’estrema genericità della pattuizione contenuta nel rogito notarile;
la non coincidenza tra la data in esso indicata per il pagamento e quella di scadenza dei titoli cambiari prodotti in giudizio, che era addirittura anteriore alla prima;
infine, l’impossibilità, in mancanza dell’indicazione della data di emissione dei titoli, di valorizzare quella delle marche da bollo apposte sul loro retro) che non fosse stata provata la loro “riferibilità” alla compravendita del 29 gennaio 2014, in quanto non era certo se, in occasione di quella vendita, dei titoli cambiari fossero stati effettivamente rilasciati. Escluso che nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo – e C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 14 PA NI est. ribadita l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove motivatamente svolti dal giudice del merito – anche il quarto ed ultimo motivo si palesa, dunque, infondato, dovendo altresì ritenersi corretta in iure l’affermazione – resa ad abundantiam dal tribunale – secondo cui, ove pure fosse ammessa la pertinenza dei titoli esibiti in giudizio alla compravendita del terreno agricolo stipulata tra la Gesin s.r.l. e i signori TE, essa non sarebbe tuttavia rilevante in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento dei titoli medesimi. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, deve escludersi che l’avvenuto “quietanzamento” dei titoli, quand’anche possa ritenersi provato, avesse attribuito alla loro emissione la funzione di adempimento, con conseguente necessità di fissare già a tale momento (e non a quello del successivo pagamento) l’effetto estintivo dell’obbligazione del debitor debitoris. Al contrario, va pienamente condiviso l’opposto esatto rilievo contenuto nella sentenza impugnata (p. 8), secondo cui l’emissione e la trasmissione della cambiale, che ha natura di strumento di credito, non costituiscono, ex se, atto di adempimento dell’obbligazione, sicché l’effetto estintivo del debito, conseguente a tale atto, si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla (ex multis, cfr. già Cass. 15/01/1994, n. 357 e Cass. 21/01/1999, n.510; più recentemente, v. Cass. 31/10/2013, n. 24560; Cass. 27/09/2017, n. 22708). 5. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da ST, TT e AM TE, nonché quello proposto dalla EF s.r.l., devono essere rigettati, per essere infondati i rispettivi primi motivi ed inammissibili, prima che infondati, gli altri. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per ogni rapporto processuale. C.C. 29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De Stefano Est. NI 15 PA NI est. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti ST TE, TT TE e AM TE al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente EF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso rispettivamente proposto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il