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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6071/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. Nabil Parte_1 C.F._1
RYAH, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Pietro FASSI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 marzo 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 CP_1
OU (Marocco), con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di LB
(BG).
Dalla loro unione sono nati (27 aprile 2008), (7 settembre Persona_1 Persona_2
2010) ed (22 febbraio 2015), minorenni. Persona_3
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale ed il mantenimento della prole, oltre all'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie.
La resistente , regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda CP_1
sullo status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 20 marzo 2025 il Giudice ha rilevato preliminarmente il deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali Val Seriana, nella quale viene dato atto del positivo andamento dei rapporti familiari e dell'equilibrio raggiunto dai coniugi e dai minori,
ravvisando l'opportunità di cessare la presa in carico disposta in sede di separazione. Le
parti, comparse personalmente in udienza, hanno quindi raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore, confermate in via temporanea ed urgente le statuizioni di cui alla separazione, ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con Sentenza n. 1641/2023,
pubblicata il 26 luglio 2023 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è
ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
2 Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei figli minori ed alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali nelle proprie relazioni.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a OU (Marocco) il 20
luglio 2006 tra , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LB (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2017, parte II, serie C, n. 8;
3) affida i tre figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...] ed nata a [...]
[...] Persona_3
Lombardo il 22 febbraio 2015 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli): un giorno
3 infrasettimanale dalle 17.00 alle 20.30, nonché a settimane alterne da sabato dalle 14.00
a domenica alle 20.30, nonché, nella settimana con weekend di spettanza materna, un ulteriore giorno infrasettimanale dalle 17.00 alle 20.30;
4) assegna la casa coniugale, sita in LB (BG), Via Duca D'Aosta n. 45, alla resistente
, che vi continuerà ad abitare con i figli minori;
CP_1
5) dispone l'interruzione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali in sede di separazione personale dei coniugi;
6) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di €
[...]
600 (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli minori;
7) pone a carico di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di
corredo scolastico di inizio anno: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto
pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
4 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso
la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo
estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi
di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di
custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
8) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il signor si fa carico Parte_1
del canone di locazione della casa familiare di € 400, provvedendo a versare detto importo direttamente al locatore;
9) prende atto dell'accordo tra le parti per cui essi prestano il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i minori;
10) prende atto dell'accordo tra le parti per cui gli stessi suddivideranno al 50% ciascuno l'assegno unico per i figli;
11) prende atto della dichiarazione delle parti per cui nulla hanno a che pretendere l'una dall'altra a titolo personale, avendo già suddiviso i beni familiari;
12) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. Nabil Parte_1 C.F._1
RYAH, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Pietro FASSI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 marzo 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 CP_1
OU (Marocco), con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di LB
(BG).
Dalla loro unione sono nati (27 aprile 2008), (7 settembre Persona_1 Persona_2
2010) ed (22 febbraio 2015), minorenni. Persona_3
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale ed il mantenimento della prole, oltre all'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie.
La resistente , regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda CP_1
sullo status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 20 marzo 2025 il Giudice ha rilevato preliminarmente il deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali Val Seriana, nella quale viene dato atto del positivo andamento dei rapporti familiari e dell'equilibrio raggiunto dai coniugi e dai minori,
ravvisando l'opportunità di cessare la presa in carico disposta in sede di separazione. Le
parti, comparse personalmente in udienza, hanno quindi raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore, confermate in via temporanea ed urgente le statuizioni di cui alla separazione, ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con Sentenza n. 1641/2023,
pubblicata il 26 luglio 2023 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è
ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
2 Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei figli minori ed alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali nelle proprie relazioni.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a OU (Marocco) il 20
luglio 2006 tra , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LB (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2017, parte II, serie C, n. 8;
3) affida i tre figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...] ed nata a [...]
[...] Persona_3
Lombardo il 22 febbraio 2015 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli): un giorno
3 infrasettimanale dalle 17.00 alle 20.30, nonché a settimane alterne da sabato dalle 14.00
a domenica alle 20.30, nonché, nella settimana con weekend di spettanza materna, un ulteriore giorno infrasettimanale dalle 17.00 alle 20.30;
4) assegna la casa coniugale, sita in LB (BG), Via Duca D'Aosta n. 45, alla resistente
, che vi continuerà ad abitare con i figli minori;
CP_1
5) dispone l'interruzione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali in sede di separazione personale dei coniugi;
6) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di €
[...]
600 (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli minori;
7) pone a carico di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di
corredo scolastico di inizio anno: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto
pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
4 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso
la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo
estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi
di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di
custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
8) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il signor si fa carico Parte_1
del canone di locazione della casa familiare di € 400, provvedendo a versare detto importo direttamente al locatore;
9) prende atto dell'accordo tra le parti per cui essi prestano il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i minori;
10) prende atto dell'accordo tra le parti per cui gli stessi suddivideranno al 50% ciascuno l'assegno unico per i figli;
11) prende atto della dichiarazione delle parti per cui nulla hanno a che pretendere l'una dall'altra a titolo personale, avendo già suddiviso i beni familiari;
12) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
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