CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 638/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Cirino Scaglione 191, S.
Fratello (ME), presso lo studio dell'Avv. Teresa Carroccio, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Controparte_1 CodiceFiscale_1
Notarbartolo 5, Palermo, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cantavenera che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: arricchimento senza causa (appello avverso la sentenza n.
138/23 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2023 l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 138/23 R.S. con la quale il
[...]
Tribunale di Patti aveva accolto la domanda formulata dall'ing. Controparte_1
1 e condannato l'odierno appellante al pagamento, a favore del professionista, della somma di € 22.381,57 a titolo di compensi, oltre spese processuali. aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Patti Controparte_1
l' chiedendone la condanna al pagamento dei compensi a Parte_1
lui spettanti per la redazione del progetto esecutivo riguardante il lotto di completamento dei lavori di sistemazione dell'itinerario escursionistico attrezzato
“Flascio – Cannata Monte Colla – Contrada Malangonia – Costa del Mare – Piano
Grande – Portella Pistone” (c.d. 2° stralcio) nonché per la redazione della
Valutazione di incidenza, prestazione quest'ultima non espressamente prevista nel disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti in causa in data 13 febbraio 1998 ed il cui corrispettivo veniva chiesto dall'ing. , in subordine, a titolo di CP_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
costituendosi, dopo aver affermato di aver Controparte_2
corrisposto al tutti i compensi allo stesso spettanti, aveva comunque CP_1
eccepito la prescrizione dei diritti fatti valere dal professionista;
aveva poi evidenziato il ritardo con il quale il aveva consegnato i suoi elaborati CP_1 all'Ente con conseguente operatività dell'art. 4 del disciplinare che escludeva l'obbligo dell'Ente di pagare compensi al professionista in caso di ritardo della prestazione ed anzi imponeva a quest'ultimo il pagamento di una penale. L'Ente aveva infine rilevato che ai sensi dell'art. 5 del disciplinare il professionista si era impegnato a provvedere ad eventuali adeguamenti o aggiornamenti del progetto senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Aveva poi contestato la sussistenza della prova in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate, chiedendo quindi il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna del CP_1
al pagamento della penale prevista dall'art. 4 del disciplinare.
Il giudice di primo grado, ritenendo provate le prestazioni professionali da parte del , sulla scorta delle parcelle allegate, aveva accolto le domande CP_1
dello stesso.
Con il primo motivo di appello l' ha dedotto l'illogicità Parte_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di servizio (in assenza di alcuna prova in ordine all'inserimento funzionale del Pt_2
[...] nell'apparato organico dell' ) e poi, contraddittoriamente, aveva fatto Parte_3
riferimento ad una obbligazione contrattualmente assunta; il Tribunale aveva poi richiamato l'attività di collaudatore del professionista, senza considerare che i compensi erano stati chiesti da quest'ultimo solo per attività di progettazione.
Con il secondo motivo di gravame l' ha evidenziato che l'incarico Parte_1
conferito al era solo uno e che per gli aggiornamenti eseguiti da CP_1 quest'ultimo non era previsto alcun compenso ai sensi dell'art. 5 del disciplinare d'incarico; la percezione di maggiori compensi da parte del professionista era stata, infatti, prevista solo in caso di varianti in corso d'opera.
Ove poi si fosse ritenuto che l'ing. aveva eseguito nuove progettazioni CP_1
non poteva che rilevarsi la mancanza di un provvedimento scritto da parte dell'Ente avente ad oggetto il conferimento di tale incarico. In ogni caso non potevano riconoscersi al i compensi richiesti alla luce dell'art. 4 del CP_1
disciplinare di incarico in forza del quale, in caso di ritardo nella presentazione del progetto superiore ai 90 giorni, come nel caso di specie, l'Amministrazione sarebbe rimasta libera da ogni impegno ed onere economico. L'Ente ha contestato anche il quantum liquidato.
Con il terzo motivo l'Ente appellante ha dedotto la mancanza dei presupposti per l'azione ex art 2041 c.c.; l'ing. aveva rilevato che l'incarico di CP_1
redigere la Valutazione di incidenza non gli era stato espressamente conferito tant'è che, in subordine, aveva svolto domanda di indebito arricchimento.
L'appellante ha, tuttavia, evidenziato che la mancanza di esplicito riferimento a tale valutazione avrebbe dovuto far ritenere la stessa compresa negli aggiornamenti progettuali di cui all'art. 5 del disciplinare per i quali non era previsto alcun compenso aggiuntivo;
in subordine doveva comunque escludersi la sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., ed in particolare della sussidiarietà, dovendo il professionista agire direttamente nei confronti del funzionario che aveva autorizzato l'espletamento dell'incarico.
In ogni caso l'operatività di tale norma avrebbe dovuto escludere il richiamo da parte del giudice di primo grado alla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, dovendo piuttosto valutarsi l'asserito arricchimento dell'Ente.
3 Con l'ultimo motivo di gravame l'Ente appellante ha censurato la condanna al pagamento delle spese disposta a suo carico dal Tribunale.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande del con la condanna dello stesso al pagamento della penale CP_1 prevista dall'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti e delle spese del doppio grado di giudizio.
costituendosi, ha contestato la fondatezza delle censure Controparte_1 svolte dall'Ente appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure a pag. 3 della sentenza ha affermato che “il diritto al pagamento del corrispettivo sorge validamente in capo al professionista, in seguito all'espletamento dell'incarico affidatogli, in virtù dell'atto di nomina e del conseguente rapporto di servizio che lo lega alla pubblica amministrazione”.
Come pacificamente riconosciuto anche dall'appellato, tuttavia, alcun rapporto di servizio può configurarsi tra le odierne parti in causa, avendo l' Parte_1 affidato all'ing. l'incarico avente ad oggetto la progettazione dei lavori di CP_1 sistemazione dell'itinerario escursionistico attrezzato “Flascio – Cannata Monte
Colla – Contrada Malangonia – Costa del Male – Piano Grande – Portella
Pistone” con disciplinare sottoscritto dalle parti in causa in data 13 febbraio 1998.
Il rapporto tra le parti risulta, pertanto, regolato da tale contratto non sussistendo quindi alcun rapporto di servizio tra il professionista e l'ente committente così come errato deve ritenersi il richiamo, operato dal Tribunale, all'atto di nomina del professionista come collaudatore in corso d'opera dei lavori di rifacimento, di collaudo della Valutazione d'incidenza dell'itinerario, essendo incontestato tra le parti che i compensi oggetto del presente giudizio riguardavano la redazione del progetto dei lavori in questione da parte dell'ing.
e non già il collaudo degli stessi. Ne deriva, quindi, che anche il CP_1 riconoscimento delle somme a favore dell'odierno appellato a titolo di compenso maturato.. per l'attività di collaudatore in corso d'opera dei lavori di
“aggiornamento” della strada itinerario escursionistico (pag. 3 della sentenza) non può certamente essere condiviso.
Il secondo motivo di appello deve ritenersi solo parzialmente fondato.
4 Il professionista ha chiesto il pagamento dei compensi a lui spettanti sia per la progettazione del 2° stralcio dei lavori che per la redazione della Valutazione
d'incidenza.
In ordine alla attività di progettazione del 2° stralcio dei lavori, con nota del 29 ottobre 2001 il Presidente dell'Ente comunicava all'ing. Parte_1
l'approvazione da parte dell' del programma triennale CP_1 CP_3
d'intervento nonché l'approvazione, da parte del Comitato esecutivo dell'Ente, del progetto esecutivo 1° stralcio redatto dal progettista, invitandolo a procedere nella redazione del progetto stralcio riguardante il lotto di completamento.
Tale attività era stata espressamente prevista nel disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti;
l'art. 12 prevedeva che per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme: -per la compilazione dei progetti stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista che vengano richiesti dall'Ente successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.
Con successiva nota del 28 aprile 2006, inoltre, il Resp. dell'U.O. dell'Ente chiedeva al di procedere all'aggiornamento del progetto 2° stralcio. CP_1
Sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare del disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra le parti in causa, il Collegio ritiene che il progetto 2° stralcio non possa rientrare tra gli aggiornamenti o adeguamenti progettuali previsti dall'art. 5 del disciplinare per i quali le parti avevano convenuto la non spettanza al professionista di ulteriori compensi. Al contrario, la circostanza che l'art. 12 del predetto disciplinare indicasse espressamente la modalità di calcolo dei compensi dovuti al professionista per la redazione di progetti stralcio rende evidente che tale prestazione era stata, sin dall'inizio del rapporto, prevista e disciplinata dalle parti.
Deve, peraltro, escludersi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, che l'art. 4 del disciplinare nel quale veniva prevista una penale in caso di ritardata presentazione del progetto potesse ritenersi applicabile anche alla consegna degli
5 aggiornamenti richiesti, come ritenuto dall' . L'art. 4 disponeva che “Il Parte_1
professionista è tenuto a presentare all'Ente il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n. 5 copie, entro giorni 90 dalla data di stipula della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati … indispensabili per la redazione completa del progetto”.
Dallo stesso tenore della clausola appare evidente che il termine di 90 giorni era stato previsto per la presentazione del progetto iniziale, non essendo stata inserita nel disciplinare alcuna previsione di penale per la ritardata consegna dei progetti stralcio così come degli eventuali aggiornamenti.
Nel caso di specie l'Ente ha dedotto il ritardo di 102 giorni del professionista nella consegna del progetto esecutivo 2° stralcio aggiornato, considerato che con nota del 28 aprile 2006 l'Ente aveva invitato l'ing. a procedere CP_1
all'aggiornamento del progetto e lo stesso affermava di avere consegnato CP_1 il progetto aggiornato all'Ente che lo aveva trasmesso all' in data 16 CP_3
novembre 2006. Trattandosi quindi di un ritardo dedotto relativamente alla consegna di aggiornamenti del progetto 2° stralcio, la domanda di riconoscimento della penale in favore dell'Ente appellante non può essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui è stata riconosciuta, in favore dell'ing. , la CP_1 somma di € 10.220,08, oltre accessori, a titolo di compensi per la redazione del progetto dei lavori in questione 2° stralcio.
Considerazioni diverse devono svolgersi relativamente alla redazione della valutazione di incidenza.
Come precisato anche dallo stesso progettista, tale prestazione non era stata espressamente contemplata nel disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti (v. comparsa di costituzione, pag. 25: “La “valutazione di incidenza”, ..sebbene non esplicitamente prevista nel disciplinare d'incarico originario, si era resa necessaria in forza della circolare del 23.01.2004, interpretativa del D.P.R. n.
357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, intitolata “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/C.E., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”).
6 Tale valutazione era stata richiesta in data 19 dicembre 2006 dall'Assessorato quale documentazione da allegare al progetto già inviato e trasmessa poi in data
21 febbraio 2007 dallo stesso professionista all'Assessorato.
Ritiene la Corte che la Valutazione d'incidenza rientri negli adeguamenti ed aggiornamenti di tavole ed allegati al progetto, necessari per la definitiva approvazione del progetto, di cui all'art. 5 del disciplinare sicché per tale valutazione il professionista non poteva vantare alcun maggior compenso (art. 5:
“il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi”).
La stessa condotta del professionista fornisce riscontro a tale interpretazione atteso che il , a seguito della nota dell' aveva provveduto alla CP_1 CP_3
redazione della valutazione di incidenza senza preoccuparsi della mancanza di un conferimento scritto di tale incarico da parte dell'Ente appellante con contestuale indicazione del relativo corrispettivo. In relazione alla valutazione d'incidenza richiesta, infatti, l' in persona del R.U.P., con nota del 9 Parte_1 febbraio 2007 si era limitato a trasmettere all'ing. la nota dell' CP_1 CP_3 con la quale l'ente regionale chiedeva inviarsi la copia del progetto approvato corredato di tutta la documentazione utile ai fini dell'emissione del provvedimento da parte dell'Assessorato. A seguito di tale invio, il professionista aveva provveduto ad allegare al progetto la valutazione d'incidenza al fine di consentire all'Assessorato le valutazioni di competenza.
Deve quindi ritenersi che il professionista abbia redatto la valutazione d'incidenza in forza del disciplinare d'incarico già sottoscritto che, pur non prevedendo espressamente tale prestazione, aveva comunque contemplato e disciplinato il caso in cui fosse sorta la necessità di adeguamenti o integrazioni del progetto, già completato e consegnato.
Tale interpretazione esclude l'operatività nel caso di specie dell'art. 2041 c.c. non potendo configurarsi un indebito arricchimento dell'ente a fronte di una
7 diminuzione patrimoniale del professionista trattandosi, come detto, di ipotesi già prevista dall'art. 5 del disciplinare.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere rigettata la domanda svolta dal professionista avente ad oggetto il pagamento dei compensi per la redazione della valutazione d'incidenza.
Il parziale accoglimento del secondo motivo di appello rende fondato il terzo motivo di gravame.
Atteso l'esito complessivo della lite, infatti, visto l'art. 92, 2° comma, le spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, devono essere compensate in ragione di metà, con condanna dell' al Parte_1
pagamento della restante metà liquidata, per il primo grado, secondo quanto statuito dal Tribunale e, per il presente grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 138/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Ente appellante al pagamento, a favore di dell'importo di € 10.220,08, oltre Controparte_1
accessori, a titolo di compensi per la redazione del progetto 2° stralcio;
rigetta le altre domande formulate dalle parti;
compensa, in ragione di metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento, a favore di , Parte_1 Controparte_1
della restante metà liquidata, per il primo grado, in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado, in €
2.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, €
1.400,00 fase trattazione, € 1.800,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Messina, 27 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
8