Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/05/2025, n. 8619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8619 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8088 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria vincitori ed idonei relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali” (pubblicata con bando Prot. n. 272034 del 24/07/2023 modificato dall’atto Prot. n. 300017 del 24 agosto 2023), sia la graduatoria finale regionale di merito rettificata approvata e pubblicata sul sito dedicato in data 24/05/2024 sia la precedente graduatoria finale regionale di merito approvata e pubblicata sul medesimo sito dedicato in data 14/05/2024;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale relativo alla valutazione titoli dell’odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche potenzialmente lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS- il 18\9\2024 :
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli esiti della selezione indicata in epigrafe, indetta da Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, cui ha partecipato – per l’area della Regione Lazio – classificandosi come idoneo non vincitore.
Dinanzi al Tribunale il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria impugnata, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’art. 5, lettera C, D.P.R. n. 487/1994 (Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato), in quanto “ il mancato esame del titolo di preferenza in questione impedisce al dott. -OMISSIS- di conseguire la corretta posizione in graduatoria e, quindi, di poter essere beneficiario dello scorrimento della graduatoria, già in atto ” (cfr. atto introduttivo).
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di aver dichiarato in domanda il titolo di preferenza e poi di aver trasmesso, nei termini indicati dal Bando, la relativa certificazione; tuttavia, il titolo non è stato considerato (in particolare, risulta in atti che egli ha depositato certificazione del Ministero della Difesa – Esercito / Direzione Generale delle Pensioni, rilasciata il -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-).
Egli ha dunque lamentato “ Violazione del punto 3.6 lett. q) del bando di concorso, dell’art. 1, lettera E, del D.P.R. n. 82/2023 e dell’art. 5, lettera C, D.P.R. n. 487/1994 con riferimento al mancato riconoscimento del titolo di preferenza. Eccesso di potere per mancato riconoscimento del titolo di preferenza, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta ”, nonché (anche dopo aver ottenuto accesso agli atti, come da ricorso accessorio) “ difetto di motivazione ” e “ disparità di trattamento ” rispetto ad altri candidati che avrebbero, a loro volta, documentato lo stesso titolo con le stesse modalità del ricorrente.
Con ordinanza n. 17307/2024, fissando l’udienza pubblica per la discussione del ricorso, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati in posizione migliore nella graduatoria concorsuale dell’area di interesse. L’incombente è stato adempiuto.
In vista della discussione nel merito del ricorso, con memoria depositata in data 10.01.2025 la resistente P.A. ha eccepito l’improcedibilità del gravame, dando atto che “ l’Agenzia, nelle more della definizione del giudizio, si è definitivamente determinata a procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito, di cui il dott. -OMISSIS- è risultato beneficiario, sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate in data 22 novembre 2024, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 6 dicembre ”.
Alla pubblica udienza dell’11.02.2025, nel corso della quale il ricorrente ha comunque chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, ai fini di una eventuale azione risarcitoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, come correttamente eccepito, deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
Invero, l’interesse all’annullamento della graduatoria impugnata deve ormai ritenersi insussistente (ciò che, peraltro, è stato confermato dal fatto che il ricorrente sul punto non ha più svolto difese, limitandosi a formulare istanza ex art. 34, comma 3, c.p.a.), avendo la parte istante effettivamente conseguito ciò per cui si è rivolta al Tribunale, vale a dire l’assunzione alle dipendenze della resistente Agenzia tramite lo scorrimento della graduatoria, non potendo, quindi, rinvenire alcuna utilità dall’eventuale accoglimento della domanda caducatoria.
Ciò premesso, vista la domanda ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. formulata in udienza, si precisa inoltre che l’azione amministrativa è esente dai vizi denunciati: invero, come correttamente evidenziato dalla resistente P.A., nel trasmettere la documentazione relativa al titolo vantato, “ il ricorrente si è limitato a produrre un certificato del Ministero della Difesa-Esercito attestante il riconoscimento di un’infermità contratta in servizio dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (all. 11-ter), senza però nulla allegare per dimostrare il legame di parentela asseritamente esistente tra l’odierno ricorrente e la persona invalida per servizio. ”.
Ne consegue che l’Amministrazione, correttamente, non ha valorizzato il titolo, non potendo peraltro alterare la par condicio tra i candidati tramite un’integrazione documentale per un titolo non dimostrato (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, n.7334; Consiglio di Stato sez. VII, 03/06/2024, n.4951, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/10/2024, n.17011, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/10/2024, n.18060; T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 24/10/2024, n.532).
Né si ravvisa la denunciata disparità di trattamento, in quanto lo stesso ricorrente ha chiarito che la candidata alla quale è stato riconosciuto il titolo ha indicato “ con PEC come tale titolo appartenga al genitore ”; ciò che invece il ricorrente non ha fatto, limitandosi, come sopra visto, a trasmettere la certificazione di un altro soggetto (-OMISSIS- -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-), senza tuttavia dichiarare il legame di parentela intercorrente con lo stesso.
In conclusione, per quanto sopra detto, il ricorso è improcedibile; le spese di lite possono comunque essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda fattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO