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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/10/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 572/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 24.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.11.1966, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNA
LI DA (C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Milano alla C.F._3 via San Barnaba n. 32 presso lo studio dei difensori, pec:
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTE DELLI COLLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._5
1 R.G. N. 572/2025
alla via Francesco Baracca n. 175 presso lo studio del difensore, pec:
Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 24.9.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ordinanza resa a verbale all'udienza di comparizione delle parti del
20.6.2025, in considerazione dell'esame della documentazione reddituale versata in atti e delle dichiarazioni rese dai coniugi, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., a fronte della quale i difensori delle parti, già manifestando adesione alla proposta conciliativa, hanno chiesto disporsi rinvio della causa ad altra udienza per valutare la possibilità di integrare la formulata proposta conciliativa e redigere accordo
“complessivo”, anche su aspetti non di competenza del Giudice della separazione.
Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata proposta conciliativa e ha fissato l'udienza del 24.9.2025 per il prosieguo, disponendo che la stessa fosse celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
II Mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato «[…] -di aver raggiunto un accordo integrativo rispetto ai provvedimenti adottati dal Giudice all'udienza del 20 giugno
2025 su accordo delle parti stesse […]», accordo che hanno depositato nel fascicolo telematico munito delle firme (autografe o digitali). Sicché, esaminato il patto
(integrativo rispetto alla formulata proposta conciliativa), la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2 R.G. N. 572/2025
2. la moglie continuerà ad abitare in Potenza nella casa di Parte_1 sua esclusiva proprietà sita in via Francesco Crispi n. 39, unitamente al figlio minorenne;
Persona_1
3. il marito continuerà ad abitare, con il figlio maggiorenne , CP_1 Per_2 in quella che è stata la casa coniugale sita in Avigliano alla via Rita Levi Montalcini
n. 3, di esclusiva proprietà della moglie, immobile che è assegnato al marito, che già vi abita, a titolo gratuito;
4. il marito continuerà, atteso che abiterà nel relativo immobile, a farsi CP_1 carico dei restanti ratei del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, sita in Avigliano alla via Rita Levi Montalcini n. 3, nonché a sostenere le relative spese di gestione ordinaria;
5. il figlio minorenne sarò affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
6. il figlio minorenne , come già in essere, abiterà e continuerà a esser Persona_1 collocato prevalentemente presso la madre, con residenza e dimora in Potenza alla via Francesco Crispi n. 39;
7. il figlio minorenne , allo stato diciassettenne, vedrà e starà con il Persona_1 padre in regime di libera frequentazione;
8. il padre verserà alla madre euro 2.500,00 al mese (e successivo CP_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio , a ribadita decorrenza dal mese di giugno, con Persona_1 pagamento da eseguirsi al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
A far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso), il padre verserà la minore somma di € 2.400,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile dovuto a
3 R.G. N. 572/2025
titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio , con pagamento Persona_1 da eseguirsi al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese;
9. in caso di mutamenti significativi nella situazione personale ed economica di una
o di entrambe le parti, le stesse si confronteranno lealmente e in buona fede allo scopo di verificare la persistente congruità degli accordi raggiunti;
10. il padre sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie da CP_1 esborsarsi nell'interesse del figlio , come da protocollo del C.N.F. del Persona_1
2017;
11. l'assegno unico universale per il figlio verrà erogato direttamente Persona_1 dall'INPS alla madre nella misura del 100% a decorrere da Parte_1 giugno 2025;
12. a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso) il sig. verserà € CP_1
100,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile di mantenimento della moglie , con pagamento da eseguirsi al domicilio della Parte_1 creditrice entro il giorno 5 di ogni mese;
13. il marito continuerà a farsi carico delle spese mediche della moglie CP_1
che rientrano nella polizza assicurativa del Senato della Parte_1 Parte_3
Repubblica;
14. i coniugi confermano l'attuale organizzazione dello studio professionale, come regolata con scrittura privata autenticata delle firme costitutiva d'associazione tra professionisti, senza l'attribuzione formale di aree di competenza, ferme restando le Per_ prerogative gestorie non esclusive della dott.ssa , che continuerà ad amministrare la cassa dello studio, con il compito di limitare le uscite esclusivamente agli emolumenti per i soci e alle spese correnti dello studio stesso.
15. spese di lite compensate».
III Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
4 R.G. N. 572/2025
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, quali accettazione della proposta ex art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c. formulata dal Giudice relatore con ordinanza del
20.6.2025 (così come integrata/modificata dalle parti), per quel che attiene al contenuto tipico della sentenza di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del figlio minorenne , sia in riferimento Per_1 all'aspetto relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento della prole rispetto alle capacità reddituali afferenti a ciascun genitore, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Per quanto concerne le pattuizioni dell'accordo separativo che esulano dal contenuto tipico della sentenza di separazione personale, il Collegio si limita a prenderne atto.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questioni in merito (cfr. clausola n. 15 dell'accordo).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 572 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._4 matrimonio concordatario in Avigliano (PZ) il 2.12.1989;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Avigliano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto N. 79, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
5 R.G. N. 572/2025
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 572/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 24.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.11.1966, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNA
LI DA (C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Milano alla C.F._3 via San Barnaba n. 32 presso lo studio dei difensori, pec:
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTE DELLI COLLI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._5
1 R.G. N. 572/2025
alla via Francesco Baracca n. 175 presso lo studio del difensore, pec:
Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 24.9.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ordinanza resa a verbale all'udienza di comparizione delle parti del
20.6.2025, in considerazione dell'esame della documentazione reddituale versata in atti e delle dichiarazioni rese dai coniugi, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., a fronte della quale i difensori delle parti, già manifestando adesione alla proposta conciliativa, hanno chiesto disporsi rinvio della causa ad altra udienza per valutare la possibilità di integrare la formulata proposta conciliativa e redigere accordo
“complessivo”, anche su aspetti non di competenza del Giudice della separazione.
Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata proposta conciliativa e ha fissato l'udienza del 24.9.2025 per il prosieguo, disponendo che la stessa fosse celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
II Mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato «[…] -di aver raggiunto un accordo integrativo rispetto ai provvedimenti adottati dal Giudice all'udienza del 20 giugno
2025 su accordo delle parti stesse […]», accordo che hanno depositato nel fascicolo telematico munito delle firme (autografe o digitali). Sicché, esaminato il patto
(integrativo rispetto alla formulata proposta conciliativa), la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2 R.G. N. 572/2025
2. la moglie continuerà ad abitare in Potenza nella casa di Parte_1 sua esclusiva proprietà sita in via Francesco Crispi n. 39, unitamente al figlio minorenne;
Persona_1
3. il marito continuerà ad abitare, con il figlio maggiorenne , CP_1 Per_2 in quella che è stata la casa coniugale sita in Avigliano alla via Rita Levi Montalcini
n. 3, di esclusiva proprietà della moglie, immobile che è assegnato al marito, che già vi abita, a titolo gratuito;
4. il marito continuerà, atteso che abiterà nel relativo immobile, a farsi CP_1 carico dei restanti ratei del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, sita in Avigliano alla via Rita Levi Montalcini n. 3, nonché a sostenere le relative spese di gestione ordinaria;
5. il figlio minorenne sarò affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
6. il figlio minorenne , come già in essere, abiterà e continuerà a esser Persona_1 collocato prevalentemente presso la madre, con residenza e dimora in Potenza alla via Francesco Crispi n. 39;
7. il figlio minorenne , allo stato diciassettenne, vedrà e starà con il Persona_1 padre in regime di libera frequentazione;
8. il padre verserà alla madre euro 2.500,00 al mese (e successivo CP_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio , a ribadita decorrenza dal mese di giugno, con Persona_1 pagamento da eseguirsi al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
A far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso), il padre verserà la minore somma di € 2.400,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile dovuto a
3 R.G. N. 572/2025
titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio , con pagamento Persona_1 da eseguirsi al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese;
9. in caso di mutamenti significativi nella situazione personale ed economica di una
o di entrambe le parti, le stesse si confronteranno lealmente e in buona fede allo scopo di verificare la persistente congruità degli accordi raggiunti;
10. il padre sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie da CP_1 esborsarsi nell'interesse del figlio , come da protocollo del C.N.F. del Persona_1
2017;
11. l'assegno unico universale per il figlio verrà erogato direttamente Persona_1 dall'INPS alla madre nella misura del 100% a decorrere da Parte_1 giugno 2025;
12. a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso) il sig. verserà € CP_1
100,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), quale contributo mensile di mantenimento della moglie , con pagamento da eseguirsi al domicilio della Parte_1 creditrice entro il giorno 5 di ogni mese;
13. il marito continuerà a farsi carico delle spese mediche della moglie CP_1
che rientrano nella polizza assicurativa del Senato della Parte_1 Parte_3
Repubblica;
14. i coniugi confermano l'attuale organizzazione dello studio professionale, come regolata con scrittura privata autenticata delle firme costitutiva d'associazione tra professionisti, senza l'attribuzione formale di aree di competenza, ferme restando le Per_ prerogative gestorie non esclusive della dott.ssa , che continuerà ad amministrare la cassa dello studio, con il compito di limitare le uscite esclusivamente agli emolumenti per i soci e alle spese correnti dello studio stesso.
15. spese di lite compensate».
III Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
4 R.G. N. 572/2025
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, quali accettazione della proposta ex art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c. formulata dal Giudice relatore con ordinanza del
20.6.2025 (così come integrata/modificata dalle parti), per quel che attiene al contenuto tipico della sentenza di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del figlio minorenne , sia in riferimento Per_1 all'aspetto relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento della prole rispetto alle capacità reddituali afferenti a ciascun genitore, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Per quanto concerne le pattuizioni dell'accordo separativo che esulano dal contenuto tipico della sentenza di separazione personale, il Collegio si limita a prenderne atto.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questioni in merito (cfr. clausola n. 15 dell'accordo).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 572 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._4 matrimonio concordatario in Avigliano (PZ) il 2.12.1989;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Avigliano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto N. 79, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
5 R.G. N. 572/2025
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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