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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3501/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Federici presso Parte_1 C.F._1 lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Lugo via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) con ultima residenza nota Massa Lombarda via CP_1 C.F._2
Amendola n. 1
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
E di e in persona del CURATORE SPECIALE avv. CP_2 CP_3
CRISTINA AMADORI
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Signor Parte_1 CP_4
pagina 1 di 8 - in subordine, confermare le statuizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Ravenna n.
848/2021 pubbl. il 12/11/2021 RG n. 4262/2019 e, conseguentemente affidare i figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il CP_2 CP_3
11.11.2010) in via super esclusiva alla madre, assegnando alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia per gli atti di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, che si renderanno necessari per i figli, con collocazione abitativa e residenza della prole presso la medesima;
- disporre che la casa coniugale con i relativi arredi, sita in Massa Lombarda (Ra), Via Amendola 1, resti assegnata alla Signora;
Parte_1
- disporre che i Servizi sociali territorialmente competenti proseguano le azioni di monitoraggio del nucleo familiare e supporto dei figli minori già allo stato attuati in favore degli stessi;
- disporre che i Servizi sociali regolamentino i rapporti tra i minori ed il padre in forma esclusivamente protetta e vigilata e solo a seguito del comprovato esperimento da parte del padre di percorsi di recupero con facoltà di non attivare, sospendere o interrompere gli incontri se disturbanti per i minori;
- adottare in ogni caso i provvedimenti più opportuni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
disporre che il Signor corrisponda alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_4 Parte_1 mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]), e (nata a [...] il CP_2 CP_3
11.11.2010) un assegno mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio), indicizzato annualmente secondo gli indici Istat, ovvero quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, ricreative culturali necessarie per i figli;
- disporre che l'assegno unico universale erogato mensilmente dall'INPS per i figli sia percepito interamente dalla Signora Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il Curatore Speciale: “Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_4
Affidare i figli minori e in via super esclusiva alla madre;
[...] CP_2 CP_3
Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli, Pt_1 Parte_1 la somma mensile di € 150,00 ciascuno e così in totale € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
Assegnare alla madre il 100% dell'assegno unico per i figli;
Disporre che il padre possa vedere i figli minori unicamente in incontri vigilati, se i figli lo desiderano e con facoltà per i Servizi Sociali di interromperli se disturbanti per i minori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 12.12.2022 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con celebrato in Elbasan (Albania), il 25.12.2008, ivi registrato nel CP_4
Comune di EL , alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i due figli e rispettivamente in data 17.06.2009 e 11.11.2010. CP_2 CP_3
Chiedeva la ricorrente l'affido super esclusivo dei figli e la decadenza del padre dalla potestà genitoriale in ragione delle condotte violente, minacciose e persecutorie poste in essere dal marito nei suoi riguardi e nei riguardi dei figli oltre che del totale disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti dei due figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per pertanto tanto che in questa sede deve esserne CP_1 dichiarata la contumacia non pronunziata in fase istruttoria.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentiti i figli minori ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, parte ricorrente ha integrato i propri atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 881/2023, pubblicata il 30.11.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Veniva quindi nominato il Curatore Speciale dei minori in ragione della richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia oltre a relazione dei
Servizi Sociali, sentiti i testimoni ammessi ed acquisita relazione di indagine redatta dalla Guardia di
Finanza, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata l'11.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, in relazione al richiesto affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre -, deve premettersi la valutazione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre proposta dalla ricorrente.
Ora, nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince che in sede di separazione il Tribunale di
Ravenna con sentenza n. 848/21 ha disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre assegnando alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale sia per gli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione con mandato di vigilanza ai servizi sociali.
Risulta del resto come il resistente sia stato condannato per stalking ai danni della moglie dal Tribunale di Ravenna nel 2021 (doc. 7,8 fasc. ricorrente) e sia stato poi sottoposto dal GIP di Ravenna nell'anno
2022 alla misura cautelare dell'allontanamento seguita da richiesta di giudizio immediato per condotte pagina 3 di 8 minacciose e persecutorie ai danni della ricorrente (doc. 10 e 11 fasc. ricorrente).
L'istruttoria espletata mediante l'esame di testimoni ha confermato come la vita familiare della ricorrente sia stata sempre connotata dalle condotte aggressive e violente del CP_4
I testi escussi hanno dichiarato che sia durante il matrimonio che negli anni della separazione il Pt_1 ha costantemente cercato di prevaricare la ricorrente assumendo addirittura connotati di particolare riprovevolezza morale e pregiudizio nei confronti dei figli.
Gli stessi Servizi Sociali nella relazione in atti hanno allegato come il resistente abbia continuato ad assumere condotte violente nei confronti della moglie senza curarsi di tutelare e proteggere i due minori.
Come rilevato dai Servizi Sociali il resistente non è stato collaborante nella organizzazione degli incontri protetti con i figli né ha mai dimostrato un interesse reale nei loro riguardi.
In particolare il resistente non ha mai cercato i due figli, come anche dagli stessi dichiarato in sede di ascolto, ed ha rifiutato di incontrarli in modalità protetta o con qualsiasi percorso di contatto rivelandosi inidoneo a rivestire la figura genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali).
Ancora risulta come mai il resistente abbia spontaneamente concorso al mantenimento dei due figli nonostante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza abbiano rilevato lo svolgimento di attività lavorativa da parte dello stesso fino al 10.10.2023.
A ciò aggiungasi che il risulta irreperibile sul territorio nazionale da diversi anni. Pt_1
Infatti il resistente è stato raggiunto da un decreto di espulsione nell'anno 2023 e il fascicolo del procedimento rg n. 3031/23 contiene il decreto di irreperibilità emesso ex art. 159 cpp nei suoi riguardi
(doc. 14 e 21 fasc. ricorrente).
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di pertanto è fondata e va CP_4 accolta.
Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Anche il comportamento pregiudizievole del genitore in danno dell'altro genitore può essere causa di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando sia tale da alterare pesantemente l'atmosfera familiare nel suo complesso, così ripercuotendosi sull'equilibrio psico-fisico del minore (cfr., tra altre, Trib. min. Torino, 6 febbraio 1982).
In particolare la Corte di Cassazione ha specificato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un seri pagina 4 di 8 pregiudizio al figlio fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza” (Cass. 24708/24).
Nel caso di specie dall'istruttoria di causa (cfr. dichiarazioni testimoniali e relazione dei Servizi Sociali oltre che indagini della Guardia di Finanza) risulta che: a) il resistente ha tenuto condotte violente tanto nei confronti della moglie che dei figli, vittime di violenza assistita;
b) il resistente ha mostrato totale disinteresse per i due figli sia a dal punto di vista personale che da quello economico;
c) risulta assente qualsiasi relazione tra il padre ed i figli;
d) il padre ha rifiutato gli incontri protetti con i figli nonché di seguire percorsi di recupero della capacità genitoriale;
e) il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli nonostante abbia svolto attività lavorativa;
f) allo stato è da tempo irreperibile ed è scomparso dalla vita dei figli.
Pertanto va pronunciata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei Parte_2 due figli minori.
Circa l'affidamento dei figli minori, va premesso che conseguenza automatica della decadenza dalla responsabilità genitoriale di è la concentrazione della responsabilità genitoriale esclusiva CP_4 rafforzata in capo alla madre , sulla cui capacità genitoriale, del resto, la relazione dei Parte_1
Servizi Sociali non evidenzia profilo alcuno di criticità.
Circa le modalità e i tempi di visita del padre, poi, questi potrà vedere i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento del padre e del fatto che lo stesso segua un percorso di supporto alla capacità genitoriale.
Quanto al mantenimento dei due figli da parte del padre si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche pagina 5 di 8 individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie la sentenza di separazione ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di € 300,00 (€ 150 per ogni figlio).
Non risultano agli atti sopravvenuti fatti nuovi idonei a giustificare una modifica di tale obbligo se non il fatto che ad oggi il resistente in base alla relazione della Guardia di Finanza risulta disoccupato.
Si osserva in ogni caso come il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi (Cassazione 39411/2017;
Cassazione 34952/2018).
In assenza di rigorosa prova circa la oggettiva impossibilità a procurarsi una attività lavorativa e tenuto conto della modifica in peius delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca della separazione il Collegio reputa equo porre a carico del obbligo di versare, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 200,00 (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal Protocollo in essere presso codesto Tribunale. Con assegno unico per i figli interamente alla madre.
Le spese di lite stante la soccombenza del resistente seguono la stessa così come liquidate in dispositivo sia in favore della ricorrente che del Curatore Speciale.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3501/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- pronuncia la decadenza di nato a [...] il [...] dalla responsabilità CP_4 genitoriale nei confronti dei figli minori nato a [...] il [...] e CP_2 CP_3 nata a [...] il [...];
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dispone che il padre veda i figli minori in forma vigilata presso i Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento di e del fatto che lo stesso segua percorso di sostegno alla genitorialità; CP_4
- pone a carico di obbligo di versare a assegno di mantenimento per i figli CP_4 Parte_1 minori entro il giorno 5 di ogni mese di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da
Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
con assegno unico per i figli interamente alla ricorrente;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente liquidando le stesse in € Parte_2
3.809,00 per compenso, € 125,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, essendo i minori Parte_2 rappresentati da Curatore Speciale ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3501/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Federici presso Parte_1 C.F._1 lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Lugo via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) con ultima residenza nota Massa Lombarda via CP_1 C.F._2
Amendola n. 1
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
E di e in persona del CURATORE SPECIALE avv. CP_2 CP_3
CRISTINA AMADORI
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Signor Parte_1 CP_4
pagina 1 di 8 - in subordine, confermare le statuizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Ravenna n.
848/2021 pubbl. il 12/11/2021 RG n. 4262/2019 e, conseguentemente affidare i figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il CP_2 CP_3
11.11.2010) in via super esclusiva alla madre, assegnando alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia per gli atti di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, che si renderanno necessari per i figli, con collocazione abitativa e residenza della prole presso la medesima;
- disporre che la casa coniugale con i relativi arredi, sita in Massa Lombarda (Ra), Via Amendola 1, resti assegnata alla Signora;
Parte_1
- disporre che i Servizi sociali territorialmente competenti proseguano le azioni di monitoraggio del nucleo familiare e supporto dei figli minori già allo stato attuati in favore degli stessi;
- disporre che i Servizi sociali regolamentino i rapporti tra i minori ed il padre in forma esclusivamente protetta e vigilata e solo a seguito del comprovato esperimento da parte del padre di percorsi di recupero con facoltà di non attivare, sospendere o interrompere gli incontri se disturbanti per i minori;
- adottare in ogni caso i provvedimenti più opportuni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
disporre che il Signor corrisponda alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_4 Parte_1 mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]), e (nata a [...] il CP_2 CP_3
11.11.2010) un assegno mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio), indicizzato annualmente secondo gli indici Istat, ovvero quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, ricreative culturali necessarie per i figli;
- disporre che l'assegno unico universale erogato mensilmente dall'INPS per i figli sia percepito interamente dalla Signora Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il Curatore Speciale: “Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_4
Affidare i figli minori e in via super esclusiva alla madre;
[...] CP_2 CP_3
Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli, Pt_1 Parte_1 la somma mensile di € 150,00 ciascuno e così in totale € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
Assegnare alla madre il 100% dell'assegno unico per i figli;
Disporre che il padre possa vedere i figli minori unicamente in incontri vigilati, se i figli lo desiderano e con facoltà per i Servizi Sociali di interromperli se disturbanti per i minori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 12.12.2022 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con celebrato in Elbasan (Albania), il 25.12.2008, ivi registrato nel CP_4
Comune di EL , alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i due figli e rispettivamente in data 17.06.2009 e 11.11.2010. CP_2 CP_3
Chiedeva la ricorrente l'affido super esclusivo dei figli e la decadenza del padre dalla potestà genitoriale in ragione delle condotte violente, minacciose e persecutorie poste in essere dal marito nei suoi riguardi e nei riguardi dei figli oltre che del totale disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti dei due figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per pertanto tanto che in questa sede deve esserne CP_1 dichiarata la contumacia non pronunziata in fase istruttoria.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentiti i figli minori ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, parte ricorrente ha integrato i propri atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 881/2023, pubblicata il 30.11.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Veniva quindi nominato il Curatore Speciale dei minori in ragione della richiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia oltre a relazione dei
Servizi Sociali, sentiti i testimoni ammessi ed acquisita relazione di indagine redatta dalla Guardia di
Finanza, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata l'11.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, in relazione al richiesto affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre -, deve premettersi la valutazione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre proposta dalla ricorrente.
Ora, nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince che in sede di separazione il Tribunale di
Ravenna con sentenza n. 848/21 ha disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre assegnando alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale sia per gli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione con mandato di vigilanza ai servizi sociali.
Risulta del resto come il resistente sia stato condannato per stalking ai danni della moglie dal Tribunale di Ravenna nel 2021 (doc. 7,8 fasc. ricorrente) e sia stato poi sottoposto dal GIP di Ravenna nell'anno
2022 alla misura cautelare dell'allontanamento seguita da richiesta di giudizio immediato per condotte pagina 3 di 8 minacciose e persecutorie ai danni della ricorrente (doc. 10 e 11 fasc. ricorrente).
L'istruttoria espletata mediante l'esame di testimoni ha confermato come la vita familiare della ricorrente sia stata sempre connotata dalle condotte aggressive e violente del CP_4
I testi escussi hanno dichiarato che sia durante il matrimonio che negli anni della separazione il Pt_1 ha costantemente cercato di prevaricare la ricorrente assumendo addirittura connotati di particolare riprovevolezza morale e pregiudizio nei confronti dei figli.
Gli stessi Servizi Sociali nella relazione in atti hanno allegato come il resistente abbia continuato ad assumere condotte violente nei confronti della moglie senza curarsi di tutelare e proteggere i due minori.
Come rilevato dai Servizi Sociali il resistente non è stato collaborante nella organizzazione degli incontri protetti con i figli né ha mai dimostrato un interesse reale nei loro riguardi.
In particolare il resistente non ha mai cercato i due figli, come anche dagli stessi dichiarato in sede di ascolto, ed ha rifiutato di incontrarli in modalità protetta o con qualsiasi percorso di contatto rivelandosi inidoneo a rivestire la figura genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali).
Ancora risulta come mai il resistente abbia spontaneamente concorso al mantenimento dei due figli nonostante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza abbiano rilevato lo svolgimento di attività lavorativa da parte dello stesso fino al 10.10.2023.
A ciò aggiungasi che il risulta irreperibile sul territorio nazionale da diversi anni. Pt_1
Infatti il resistente è stato raggiunto da un decreto di espulsione nell'anno 2023 e il fascicolo del procedimento rg n. 3031/23 contiene il decreto di irreperibilità emesso ex art. 159 cpp nei suoi riguardi
(doc. 14 e 21 fasc. ricorrente).
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di pertanto è fondata e va CP_4 accolta.
Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Anche il comportamento pregiudizievole del genitore in danno dell'altro genitore può essere causa di decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando sia tale da alterare pesantemente l'atmosfera familiare nel suo complesso, così ripercuotendosi sull'equilibrio psico-fisico del minore (cfr., tra altre, Trib. min. Torino, 6 febbraio 1982).
In particolare la Corte di Cassazione ha specificato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un seri pagina 4 di 8 pregiudizio al figlio fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza” (Cass. 24708/24).
Nel caso di specie dall'istruttoria di causa (cfr. dichiarazioni testimoniali e relazione dei Servizi Sociali oltre che indagini della Guardia di Finanza) risulta che: a) il resistente ha tenuto condotte violente tanto nei confronti della moglie che dei figli, vittime di violenza assistita;
b) il resistente ha mostrato totale disinteresse per i due figli sia a dal punto di vista personale che da quello economico;
c) risulta assente qualsiasi relazione tra il padre ed i figli;
d) il padre ha rifiutato gli incontri protetti con i figli nonché di seguire percorsi di recupero della capacità genitoriale;
e) il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli nonostante abbia svolto attività lavorativa;
f) allo stato è da tempo irreperibile ed è scomparso dalla vita dei figli.
Pertanto va pronunciata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei Parte_2 due figli minori.
Circa l'affidamento dei figli minori, va premesso che conseguenza automatica della decadenza dalla responsabilità genitoriale di è la concentrazione della responsabilità genitoriale esclusiva CP_4 rafforzata in capo alla madre , sulla cui capacità genitoriale, del resto, la relazione dei Parte_1
Servizi Sociali non evidenzia profilo alcuno di criticità.
Circa le modalità e i tempi di visita del padre, poi, questi potrà vedere i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento del padre e del fatto che lo stesso segua un percorso di supporto alla capacità genitoriale.
Quanto al mantenimento dei due figli da parte del padre si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche pagina 5 di 8 individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie la sentenza di separazione ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di € 300,00 (€ 150 per ogni figlio).
Non risultano agli atti sopravvenuti fatti nuovi idonei a giustificare una modifica di tale obbligo se non il fatto che ad oggi il resistente in base alla relazione della Guardia di Finanza risulta disoccupato.
Si osserva in ogni caso come il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi (Cassazione 39411/2017;
Cassazione 34952/2018).
In assenza di rigorosa prova circa la oggettiva impossibilità a procurarsi una attività lavorativa e tenuto conto della modifica in peius delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca della separazione il Collegio reputa equo porre a carico del obbligo di versare, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 200,00 (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal Protocollo in essere presso codesto Tribunale. Con assegno unico per i figli interamente alla madre.
Le spese di lite stante la soccombenza del resistente seguono la stessa così come liquidate in dispositivo sia in favore della ricorrente che del Curatore Speciale.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3501/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- pronuncia la decadenza di nato a [...] il [...] dalla responsabilità CP_4 genitoriale nei confronti dei figli minori nato a [...] il [...] e CP_2 CP_3 nata a [...] il [...];
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dispone che il padre veda i figli minori in forma vigilata presso i Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento di e del fatto che lo stesso segua percorso di sostegno alla genitorialità; CP_4
- pone a carico di obbligo di versare a assegno di mantenimento per i figli CP_4 Parte_1 minori entro il giorno 5 di ogni mese di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da
Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
con assegno unico per i figli interamente alla ricorrente;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente liquidando le stesse in € Parte_2
3.809,00 per compenso, € 125,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, essendo i minori Parte_2 rappresentati da Curatore Speciale ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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