CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 423/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'11.3.2024, vertente
TRA
(DE 307074489), con sede in Willy Brandt Allee 7, D 64347 Griesheim Parte_1
- Germania, rappresentanza per l'Italia (p.i. ), con sede in GO P.IVA_1
(TV), Via Pralongo n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Antonio Dal Ben, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Vicenza, Contrà Porti n. 38, appellante/attore in primo grado
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 19, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Giovanna Mazzucato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Albere n. 29/A, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 208/2024, pubblicata il 26.1.2024, emessa a definizione del procedimento n. 1799/2022
Tribunale Verona promosso da con atto di citazione notificato l'8.3.2022; Pt_1 causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni di parte appellante:
1 “Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata, nr. 208/2024 del Tribunale di Verona, II sezione civile, pubblicata in data 26.01.2023 e notificata in data 12.02.2024, nella causa nr. 1799/2022 RG, accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti di dell'importo di euro Controparte_1 Pt_1
15.000,00 a titolo di compenso per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto concluso tra le parti;
condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di euro 15.000,00 o della diversa, maggiore o minore somma che
[...] dovesse risultare di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì la convenuta a restituire all'attrice le somme che la stessa avesse medio tempore versato in adempimento di quanto statuito dalla sentenza di primo grado. In via istruttoria: si chiede che venga dato ingresso alle istanze istruttorie non ammesse dal I Giudice e che qui si seguito si trascrivono: “1)
Vero che, verso l'estate del 2016, Lei è stata contattata dalla Controparte_2
che commissionava ad l'esecuzione di alcuni lavori elettrici presso
[...] Parte_1 la sua sede in Verona? 2) Vero che, più nello specifico, detti lavori consistevano nella realizzazione dell'impianto elettrico integrale, interno ed esterno, presso la sede della società convenuta, tra cui impianto elettrico di illuminazione, impianto elettrico di illuminazione di emergenza, impianto elettrico di forza motrice, impianto telefonico, fornitura del materiale elettrico necessario e manodopera? 3) Vero che, in ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra e le parti, per Parte_1 Controparte_1 quella specifica commessa, non avevano ritenuto necessario addivenire alla stipula di alcun contratto scritto, ma avevano ritenuto sufficiente un accordo solo verbale?
4) Vero che, successivamente, , comunicava a Parte_1 Controparte_1
l'intenzione di subappaltare l'intera esecuzione dell'opera commissionata alla
[...]
che acconsentiva? 5) Vero che prima dell'inizio dei lavori di cui Controparte_3 al capitolo 2, il Dott. marito dell'allora socia unica e Testimone_1 commercialista di chiedeva un incontro con l'appaltatrice, la Controparte_1 subappaltatrice e lui per accordare l'esecuzione delle opere? 6) Vero che l'incontro di cui al precedente capitolo 5) si è svolto in un bar di Verona, alla presenza del sig.
in rappresentanza della e del sig. , Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 allora legale rappresentante di 7) Vero che, in occasione Controparte_3 dell'incontro di cui al precedente capitolo 5, il Dott. ha dato indicazioni, sia Tes_1 ad che a affinché la maggior parte dei lavori Parte_1 Controparte_3 commissionati e meglio descritti nel precedente capitolo 2 fossero eseguiti e fatturati
2 dalla ? 8) Vero che, in quell'occasione, il Dott. aveva Parte_1 Testimone_1 stabilito in quale proporzione doveva essere ripartita l'esecuzione delle opere commissionate tra le due Società e, conseguentemente, aveva indicato in che proporzione suddividere tra e l'importo del preventivo Pt_1 Controparte_3 orale, per gli importi meglio indicati nell'appunto sub doc. 4 che si rammostra al teste? 9) Vero che ha eseguito presso la sede di , Controparte_3 CP_1 tramite due suoi dipendenti, i sig.ri e , unicamente Parte_2 Parte_3
i lavori meglio indicati nei rapportini di cui al doc. 6 in atti, che si rammostra al/ai teste/i e che costituiscono solo una parte dell'impianto elettrico totale, esterno ed interno, della sede di ? 10) Vero che i lavori eseguiti da CP_1 CP_3 sono solo una parte di quelli necessari alla realizzazione dell'intero impianto elettrico, interno ed estero, della sede di che è stato ultimato da Controparte_1 [...]
? 11) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere subappaltate da Pt_1
la non ha ricevuto, da parte della Parte_1 CP_3 Controparte_1 alcuna contestazione? 12) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere appaltate da non ha ricevuto alcuna contestazione Controparte_1 Pt_1 formale da parte della committente? Si indicano come testi: - Sig. ra Tes_4
, residente in [...], Castelminio di Resana (TV); - Sig.
[...]
, residente in [...]3 – GO (TV); - Sig. Testimone_3 Pt_2
, residente in [...] – GO (TV); - Sig.
[...] Parte_3
, residente in [...] - Castelfranco Veneto (TV). Nella
[...] denegata e non creduta ipotesi di ammissione di eventuali prove orali avversarie, si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta e con riserva di ulteriormente indicarne”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Verona, definitivamente provvedendo nella causa R.G. n. 1799/2022 – promossa da Pt_1 nei confronti di con domanda di condanna della controparte
[...] Controparte_1 al pagamento del corrispettivo (di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori commerciali) dovutole per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici della convenuta, siti in Verona, Via Torricelli n. 37, in tesi appaltatile dalla stessa nel 2016 – ha respinto la domanda attorea CP_1 in quanto ritenuta carente di prova in relazione a tutti i fatti costitutivi della pretesa
(e segnatamente all'esistenza di un contratto d'appalto stipulato inter partes, al
3 subappalto delle opere da a tale all'effettiva Parte_1 Controparte_3 realizzazione delle opere), e condannato per l'effetto l'attrice a rimborsare le spese di lite ad costituitasi in causa negando di aver mai avuto con Controparte_1 Pt_1 alcun rapporto del tipo di quelli dedotti in causa e comunque di aver beneficiato
[...] dell'esecuzione delle opere e lavorazioni che l'attrice assume di aver realizzato.
2. Nello specifico, il giudice, premesso che l'onere probatorio posto a carico dell'istante vada valutato in termini particolarmente rigorosi quando vi è una contestazione integrale dell'esistenza stessa del rapporto contrattuale tra la parte attrice e la parte convenuta, ha ritenuto che nella fattispecie, alla luce delle complessive risultanze assertive e documentali acquisite in causa, tale onere probatorio non fosse stato adeguatamente assolto da . In particolare, Parte_1 ha ritenuto:
a) che non vi sia alcun documento tra quelli prodotti dall'attrice che dimostri l'esistenza di una qualsiasi connessione negoziale tra ed Parte_1 CP_1
al contrario, dalla documentazione in atti si potevano semmai desumere
[...] elementi comprovanti la tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui l'unico contratto di appalto dimostrato in causa era quello stipulato tra ed Controparte_1 [...]
In dettaglio: Controparte_3
i) il documento prodotto dall'attrice sub 3, lungi dal provare l'asserito contratto di subappalto intercorso tra ed contiene unicamente Parte_1 Controparte_3 una contabilità di lavori svolti per € 18.880,38 (al netto dell'iva al 22%); è, in ogni caso, un documento privo di qualsiasi valenza contrattuale non risultando sottoscritto da alcuno;
inoltre, risultando redatto su carta intestata di e Controparte_3 recando la denominazione di alla dicitura “cliente”, tale documento può CP_1 semmai suggerire l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra queste due società, ma non anche tra ed Parte_1 Controparte_1
ii) quanto alla menzione di “ affiancata dalla cifra “15.000” apposta in calce Pt_1
a penna, non è possibile attribuirvi un esatto significato negoziale, e soprattutto, in mancanza di sottoscrizione e di data certa dell'annotazione, la stessa non risulta in alcun modo riferibile alla convenuta;
iii) lo stesso dicasi per i rapporti di intervenuto prodotti sub doc. 6, redatti su carta intestata di sottoscritti da verosimilmente Controparte_3 Testimone_1 per conto di secondo quanto affermato in proposito dalla stessa Controparte_1 parte attrice e non contestato dalla convenuta;
4 iv) quanto alla fattura n. 6/2016 emessa da , la stessa non prova Parte_1
l'esistenza del contratto d'appalto di cui si tratta, in quanto documento di formazione unilaterale, per di più tempestivamente contestato dalla convenuta all'atto della sua ricezione nel mese di novembre 2018; l'email di contestazione inviata dal legale di in data 29.1.2019 fa riferimento a una precedente missiva di CP_1 Pt_1 datata 28.11.2018, mentre l'attrice non ha dimostrato di aver trasmesso ad
[...]
la fattura azionata in causa in un momento anteriore, e cioè in una data CP_1 prossima alla sua emissione nell'agosto 2016, o comunque prima del novembre 2018;
è coerente con tale ricostruzione anche il fatto che la registrazione presso la Camera di Commercio in Germania reca un timbro datato 2018 (doc. 10);
b) che l'attrice non abbia nemmeno dimostrato di aver eseguito le prestazioni di cui chiede il pagamento. In dettaglio:
i) la documentazione fotografica sub doc. 5 ritrae meri frammenti di lavorazioni,
è priva di data certa e di chiari riferimenti spaziali e soggettivi, oltre che contestata dalla controparte;
ii) non sono stati prodotti tutti i “rapportini” di lavoro sottoscritti dalla committente. Appare del resto poco verosimile che tali documenti non siano stati redatti nel corso delle lavorazioni, tenuto conto che analoghi “rapportini” sono presenti in atti per la quota di lavorazioni pacificamente svolta da Controparte_3
[...]
iii) sono contraddittorie le allegazioni fatte al riguardo dall'attrice: se da un lato la stessa ha affermato di aver subappaltato interamente le opere a Controparte_3 dall'altro ha formulato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare che i lavori di si sarebbero limitati a quelli indicati nei rapportini di cui al doc. Controparte_3
6 (capitolo 9) e che la restante parte, peraltro nemmeno chiaramente individuata,
l'avrebbe direttamente realizzata la stessa;
Parte_1 iv) sono state articolate prove orali inidonee a dissipare l'incertezza sull'esatta quantità e qualità delle opere eseguite: l'attrice non ha allegato specificamente quali sarebbero i lavori realizzati (l'elenco è fornito a titolo esemplificativo), né ha prodotto un capitolato delle opere con precisa indicazione della tipologia dei lavori e delle relative quantità. In tale contesto, anche una C.T.U. come quella richiesta sarebbe evidentemente inammissibile perché esplorativa;
c) difetta anche la prova dell'asserito subappalto tra CP_4 Controparte_3
oltre a quanto già rilevato in relazione al doc. 3 di p.a., risulta la assoluta
[...]
5 genericità del capitolo di prova n. 4 e la sua contraddittorietà rispetto a quanto affermato nei capitoli n. 9 e 10;
d) a fronte della mancata prova dell'esecuzione e dell'entità delle prestazioni, nonché della pattuizione del corrispettivo in misura pari all'importo di € 15.000 azionato, diviene irrilevante ogni contestazione circa il ruolo di tale Testimone_1
e la sua presunta rappresentanza apparente della società convenuta, così come il documento prodotto sub 4, che in ogni caso, a prescindere dalla sua paternità, costituisce un documento privo di valenza probatoria, poiché contenente semplici calcoli numerici, senza riferimenti intellegibili e univoci ai lavori di cui è causa.
3. Ha proposto appello sulla base di un unico motivo, articolato su Parte_1 più censure, con il quale ha dedotto la violazione e/o l'errata applicazione degli artt.
1655 e ss c.c., 2697 c.c., 116 c.p.c.; l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti;
l'erroneità della decisione di non ammettere le istanze di prova orale tempestivamente formulate, e quindi chiesto che la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, accerti il debito di nella misura richiesta di € Controparte_1
15.000 (oltre accessori) a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori eseguiti in forza del contratto d'appalto concluso inter partes e la condanni per l'effetto a pagare detta cifra alla appaltatrice , maggiorata degli accessori richiesti. Parte_1
4. Quantunque ritualmente notificata, non si è costituita nel Controparte_1 giudizio di gravame ed è stata per l'effetto dichiarata contumace.
5. Fissata per la data del 9.10.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi dalla parte appellante (unica parte costituita), all'esito dell'udienza tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dalla Corte nella composizione collegiale indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
6. Con l'unico motivo di impugnazione – rubricato: “1) Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 e ss c.c. – 2697 c.c. e 116 c.p.c. – per erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti ed erronea mancata ammissione delle istanze di prova formulate” – l'appellante investe la sentenza in relazione a tutti i profili esaminati, sopra sintetizzati: esistenza di un contratto d'appalto stipulato tra ed per la realizzazione dei lavori indicati a pag. 2 Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado ed effettiva realizzazione di tutti
6 questi lavori da parte delle due imprese a tal fine coinvolte, e cioè la stessa Pt_1 ed subappaltatrice dalla prima. Controparte_3
6.1 Nello specifico, con un primo rilievo deduce che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d'appalto debba essere stipulato in forma scritta, mentre in realtà si tratta di un contratto a forma libera, stipulabile anche in forma orale, e pertanto “provabile” senza specifici vincoli probatori, e quindi pure a mezzo di presunzioni e prove orali (cfr. atto d'appello, pag. 4, 5: “Il Tribunale di Verona, dopo aver correttamente sostenuto che “a carico del creditore che agisca per l'adempimento è posto unicamente l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo egli limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte e spettando invece al debitore di provare gli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa”, ha erroneamente ritenuto che nel caso de quo non abbia assolto al Pt_1 proprio onere di prova. Il primo Giudice ha evidenziato che non vi sarebbe “alcun documento tra quelli prodotti dall'attrice che dimostri l'esistenza di una qualsivoglia connessione negoziale tra ed . Così argomentato il Tribunale ha dimostrato di ritenere Pt_1 Controparte_1 che il contratto di appalto richieda la prova scritta e in particolare che lo stesso necessiti di essere dimostrato attraverso la produzione di un documento negoziale sottoscritto da entrambe le parti. Si tratta di una tesi errata. Come noto, infatti, “la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta ad substantiam” né ad probationem” potendo lo stesso essere concluso anche per fatti concludenti (sul punto, Cass. Civile 5/08/2016 nr. 16530, Cass.
Civile sez. Lav. 24/07/2020, nr. 15922). Più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del codice civile, i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cass. Civile sez. II - 26/01/2023, n. 2386). Ebbene, il Primo Giudice si è discostato da tale principio di diritto e ha sostenuto, in modo errato, che l'esistenza del rapporto di appalto tra le parti debba essere esclusa in ragione dell'assenza di un documento negoziale”).
Il motivo è al riguardo infondato, travisando in maniera evidente il senso e la portata della decisione assunta in parte qua.
Invero, il giudice di primo grado non ha affatto affermato che il contratto d'appalto debba necessariamente provarsi producendo la corrispondente scheda contrattuale, quanto piuttosto che i documenti prodotti dall'attrice, e sulla base dei quali la stessa fonda la propria pretesa creditoria, non potevano ritenersi idonei a provare l'esistenza dell'affermato contratto d'appalto, in tesi stipulato tra ed Parte_1 CP_5
[...
[...] costituendo, anzi, se correttamente esaminati ed intesi, un riscontro contrario
[...] alla tesi attorea, e favorevole, per contro, a quella della società convenuta.
Il contenuto della sentenza, con riguardo alla ritenuta insussistenza di un benché minimo riscontro probatorio, in primo luogo documentale, della tesi attorea circa l'esistenza di un rapporto diretto tra ed per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori pretesamente concordati, è peraltro chiaro e lineare laddove afferma: “(omissis) La competenza territoriale del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto forum contractus e, in ogni caso, in quanto non contestata da alcuna delle parti. Ciò premesso, la domanda attorea va qualificata come azione di adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. e trova il proprio titolo nel contratto di appalto asseritamente stipulato con la società convenuta nel mese di giugno 2016. In base ai noti principi di riparto dell'onere probatorio, a carico del creditore che agisca per l'adempimento è posto unicamente l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo egli limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e spettando invece al debitore convenuto provare gli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa (Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e giurisprudenza costante successiva). L'onere probatorio posto a carico dell'attrice nella fattispecie va valutato in termini tanto più rigorosi nella misura in cui vi è una contestazione integrale dell'esistenza stessa del rapporto contrattuale. Ebbene, alla luce delle complessive risultanze assertive e documentali, tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto. Non vi è alcun documento, tra quelli prodotti dall'attrice, che dimostri l'esistenza di una qualsivoglia connessione negoziale tra ed Al contrario, dalla documentazione prodotta si desumono Parte_1 Controparte_1 piuttosto elementi a comprova della tesi di parte convenuta, secondo cui l'unico contratto di appalto è quello intercorso tra ed Il “riepilogo” sub doc. Controparte_1 Controparte_3
3, lungi dal provare l'asserito contratto di subappalto intercorso tra e Parte_1 [...]
contiene unicamente una contabilità di lavori svolti per € 18.880,38, non è Controparte_3 sottoscritto da alcuno ed è quindi privo di valenza contrattuale. Peraltro, in quanto redatto su carta intestata di e recante il nominativo di alla dicitura Controparte_3 CP_1
'cliente', tale documento può semmai adombrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra queste due società. Quanto alla menzione di affiancata dalla cifra “15.000” apposta Pt_1 in calce a penna, non è possibile attribuirvi un esatto significato negoziale e soprattutto, in mancanza di sottoscrizione e di data certa dell'annotazione, la stessa non risulta in alcun modo riferibile all'odierna convenuta. Lo stesso dicasi per i rapporti di intervenuto prodotti sub doc.
6, redatti su carta intestata di e sottoscritti da Controparte_3 Testimone_1
(verosimilmente per conto di secondo quanto affermato in proposito dalla Controparte_1 stessa parte attrice e non contestato dalla convenuta). Quanto alla fattura n. 6/2016 emessa da (doc. 9), la stessa evidentemente non prova l'esistenza del contratto in quanto Parte_1 documento di formazione unilaterale, per di più tempestivamente contestato dalla convenuta
8 all'atto della sua ricezione nel mese di novembre 2018. Si osserva in proposito che l'e-mail di contestazione inviata dal legale di parte convenuta in data 29.1.2019 (doc. 8) fa riferimento ad una precedente missiva dell'attrice datata 28.11.2018, mentre l'attrice non ha dimostrato di aver trasmesso ad la fattura azionata in un momento anteriore, cioè in Controparte_1 data prossima alla sua emissione nell'agosto 2016, o comunque prima del novembre 2018. Del resto, è coerente con tale ricostruzione anche il fatto che la registrazione presso la Camera di
Commercio in Germania rechi un timbro datato 2018 (doc. 10)”.
6.2 L'appellante prosegue la contestazione sostenendo che il giudice avrebbe errato nel valutare, sia il quadro allegatorio, che il compendio probatorio documentale offerto a sostegno della domanda. Nello specifico, la prova dell'esistenza della diretta relazione negoziale tra ed sarebbe chiaramente Parte_1 Controparte_1 evincibile, in primo luogo dal documento prodotto sub 3, che diversamente da quanto ritenuto non conterrebbe, se correttamente inteso, un semplice riepilogo di lavorazioni, ma dimostrerebbe l'esistenza di un contratto di subappalto tra Pt_1 ed avente ad oggetto proprio gli interventi di impiantistica
[...] Controparte_3 elettrica da eseguirsi presso la sede di specificandone la tipologia Controparte_1
e la distribuzione tra ed per una quota di € 15.000 a carico di e Pt_1 CP_3 Pt_1 per i restanti 3.000, oltre iva, a carico di L'interpretazione restrittiva di tale CP_3 documento, secondo cui si sarebbe trattato di un mero “riepilogo”, contenente
“unicamente una contabilità di lavori svolti per euro 18.880,38” e “privo di alcuna valenza contrattuale”, non sarebbe sostenibile, essendo, da un lato contraria al suo chiaro contenuto letterale, che fa esplicito riferimento a una “commessa interna”, dimostrando il ruolo di (mera) subappaltatrice di e dall'altro, e per CP_3 contro, non dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto diretto tra ed . CP_3 CP_1
Peraltro, se così fosse (se, cioè, vi fosse effettivamente stato un rapporto diretto tra ed avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di CP_1 CP_3 impiantistica elettrica oggetto di causa), quest'ultima avrebbe emesso la fattura verso la committente per l'importo totale di tali lavori, pari a € 18.880,38, e non già per la minor somma di € 3.880,38. Ugualmente trascurato sarebbe poi il doc. 4, che avrebbe invece dovuto essere considerato quale ulteriore elemento di riscontro dell'esistenza di un contratto d'appalto stipulato tra ed , riportando Pt_1 CP_1 gli stessi dati presenti nel doc. 3.
6.2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza e va pertanto respinto anche in parte qua.
6.2.2 Va in primo luogo sottolineato come la tesi attorea di aver concordato, nel giugno 2016, con non meglio specificati rappresentanti della società Controparte_6
9
[...] la realizzazione di importanti lavori di rifacimento dell'impianto elettrico della sede legale di quest'ultima, oltre ad essere stata solo genericamente dedotta e per altro verso fermamente contestata dalla controparte (donde l'impossibilità di invocare l'operatività del principio di cui all'art. 115, co. 1, ult. parte, c.p.c.), non risulta altrimenti provata in termini neanche lontanamente idonei a sostenerla, né con riguardo all'effettiva ricezione dell'incarico e alla conseguente stipulazione del pertinente contratto d'appalto, né comunque in relazione alla concreta realizzazione delle opere e delle lavorazioni (profilo di cui si tratterà nel paragrafo che segue).
In questa sede cerca di superare il rigetto della domanda sostenendo Parte_1
l'erroneità della decisione sul presupposto di aver “comunque prodotto in giudizio documentazione utile a confermare l'esistenza del contratto di appalto tra le due società”, che non sarebbe stata però adeguatamente considerata dal primo giudice. In particolare, afferma che “la prova dell'esistenza della relazione negoziale tra e sia Pt_1 Controparte_1 chiaramente evincibile, in primo luogo, dal documento prodotto sub doc. 3: trattasi, in particolare, di un contratto di subappalto tra dal quale si CP_4 Controparte_3 evince a) l'esistenza di un rapporto tra l'attrice e la subappaltatrice avente ad oggetto gli interventi da eseguirsi presso la sede di b) l'entità dei lavori da eseguirsi e Controparte_1 Part Part la loro distribuzione tra e (per quota di euro 15.000 a carico di Controparte_3
e per i restanti 3000 oltre iva a carico di ”. Ed ancora: “Infine, si sarebbe dovuto CP_3 considerare che gli importi indicati nel doc. 3 corrispondono a quelli riportati nell'appunto manoscritto, di pugno dal dott. che è stato prodotto sub doc.
4. Anche tale Testimone_1 documento, trascurato dal Tribunale nel proprio procedimento valutativo, conferma in realtà il rapporto negoziale tra le parti” (cfr. atto d'appello, pag. 6, 7).
Tale impostazione sconta un evidente vizio logico-sistematico, pretendendosi di inferire “a contrario” l'esistenza di un contratto stipulato direttamente tra CP_1
(quale committente) ed (quale appaltatrice) dal rapporto di
[...] Parte_1 subappalto (anche questo solo affermato) che sarebbe esistito tra quest'ultima e tale proprio per la realizzazione dei lavori appaltati, inizialmente Controparte_3 concordato da eseguirsi in maniera completa (si sarebbe trattato di un subappalto integrale) e poi ridotto ad una quota minoritaria delle lavorazioni su disposizione di tale per conto di (si sarebbe cioè passati a un Testimone_1 CP_1 subappalto parziale).
Appare evidente l'insostenibilità di una tale prospettazione, che finisce per ribaltare i termini della questione, oltretutto senza che risulti alcun “certo” elemento di collegamento tra la pretesa subappaltatrice ( e la pretesa Controparte_3 appaltatrice-sub committente ( ). Non vi è, invero, in atti né Parte_1
10 documentazione, né corrispondenza (mail o di altro tipo) scambiata tra ed Pt_1
dalla quale possa in qualche modo ricavarsi l'esistenza di una tale relazione CP_3 negoziale, e tale situazione appare oggettivamente inverosimile laddove detta relazione fosse effettivamente esistita e avesse avuto ad oggetto proprio l'esecuzione in regime di subappalto dei lavori indicati da (sia pure in termini generici, Pt_1 come correttamente sottolineato dal primo giudice) a pagina 2 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado, considerato trattarsi di lavori di impiantistica elettrica che – quantomeno nella prospettazione attorea – richiedevano un coordinamento operativo e funzionale tra le due imprese, la predisposizione di un dettagliato piano di sicurezza e il rilascio di certificazioni.
6.2.3 Le censure dedotte dalla società appellante sono in ogni caso infondate.
6.2.3.1 Se il doc. 3 contenesse effettivamente un contratto di subappalto, come sostiene , questo recherebbe all'evidenza quantomeno la sottoscrizione Parte_1 delle parti, che invece sul documento in atti non è presente, né peraltro è mai stato affermato che sia stato sottoscritto da alcuno e che ne esista una copia firmata.
Il rilievo della carenza di sottoscrizione delle parti è stato fatto anche dal primo giudice, statuendone, per l'effetto, la carente valenza contrattuale, ma sul punto l'appellante è rimasta silente, sicché detta (decisiva) valutazione e statuizione non risulta smentita e va quindi confermata.
6.2.3.2 Quanto ai profili letterali del documento, in tesi trascurati dal giudice, si osserva come il documento 3, significativamente intitolato “Riepilogo”, non abbia, né la forma, né il contenuto, di un contratto di subappalto, non presentando neppure l'elencazione specifica delle lavorazioni da svolgere, ma solo (appunto) il riepilogo di quanto realizzato da a favore di distinto per macro-voci: “materiale, CP_3 CP_1 manodopera, chilometri, pranzi” dal 20.6 all'1.7 e dal 4.7 al 25.7, che fanno all'evidenza riferimento ad un computo “a consuntivo”.
6.2.3.3 Neppure rilevante è la presenza della dicitura “commessa interna”, intesa dall'appellante come espressiva del fatto che le lavorazioni di riferimento di cui avrebbe dovuto occuparsi si sarebbero dovute inserire nell'ambito di un CP_3 contratto (di appalto) che avrebbe dovuto essere eseguito solo in parte da quest'ultima società, restando la restante (e maggiore) parte di competenza della appaltatrice , che vi avrebbe dato esecuzione a mezzo delle proprie Parte_1 maestranze.
Si tratta, invero, di un'affermazione apodittica – siccome priva di qualsiasi riscontro, sia logico, che normativo, che contrattuale – oltre che agevolmente spiegabile alla
11 luce della usuale pratica contabile e amministrativa delle aziende di indicare nella documentazione contrattuale e in quella fiscale il numero di riferimento interno al fine di consentire un'immediata individuazione dei documenti rilevanti e poter quindi monitorare i costi relativi all'operazione.
La contestazione non riesce in ogni caso a superare il rilievo che ogni documento prodotto, e ogni riferimento fatto dall'appellante, si riferisce sempre e solo ad CP_3 ossia all'impresa dichiaratamente incaricata da come quella che ha CP_1 eseguito i lavori, che ha emesso la relativa fattura e per i quali è stata pagata.
D'altra parte, se fosse intervenuta nella fattispecie quale CP_3 subappaltatrice di e non già quale diretta incaricata di , non Pt_1 CP_1 avrebbe avuto titolo per poter azionare la propria pretesa creditoria nei diretti confronti di quest'ultima, essendo pacifico che non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro.
6.2.3.4 Quanto alla misura della distribuzione dei lavori da eseguirsi presso la sede di e alla loro pretesa distribuzione tra ed CP_1 Parte_1 Controparte_3
(in tesi attorea, per la quota di € 15.000 a carico di e per i restanti 3.000,
[...] Pt_1 oltre iva, a carico di , è appena il caso di osservare come tale distribuzione non CP_3 possa ritenersi provata, né sulla base del richiamato doc. 3 (non risultando, appunto, sottoscritto da alcuno), né sulla base del rilievo che abbia emesso fattura verso CP_3 per il solo importo di € 3.660 (l'indicazione dell'importo di € Controparte_1
3.880,38 riportata a pag. 6 dell'atto d'appello non trova invero alcun riscontro in atti ed è comunque errata), in tesi inferiore al valore complessivo dell'appalto, non potendo basarsi il ragionamento presuntivo su un dato singolo, e per di più incompleto, considerato che viene assunto come “accertato” un dato presupposto (e cioè un valore complessivo dell'appalto di 18.000 €) che invece, a ben vedere, non emerge da alcun documento agli atti, né è altrimenti ricavabile sulla base di un pertinente capitolo di prova ritualmente formulato. A tale ultimo riguardo – in disparte il rilievo che la decisione in merito alle prove orali assunta dal primo giudice con l'ordinanza 13.7.2023 non è stata fatta oggetto di una critica specifica, essendosi la difesa di limitata a riproporre in questo grado le istanze istruttorie già dedotte, Pt_1 il che, chiaramente, non è sufficiente – va altresì sottolineato come nessuno dei capitoli di prova orale che erano stati articolati dall'attrice faccia in realtà riferimento all'importo corrispettivo complessivamente convenuto, e in particolare alla sua
12 quantificazione nella misura di € 18.000, con la conseguenza che la discrasia segnalata dall'appellante risulta solo apparente.
6.2.3.5 Riguardo, ancora, alla tesi della significativa concordanza delle risultanze dei doc.ti n. 3 e n. 4 di p.a. (quest'ultimo, in tesi, contenente i conteggi che sarebbero stati effettuati da tale commercialista di ), va in primo Testimone_1 CP_1 luogo sottolineato come non sia affatto vero che il primo giudice non abbia valutato il doc. 4, avendolo, in realtà, invece esaminato, salvo poi ritenerlo irrilevante al fine del decidere (v. sentenza, pag. 6: “A fronte della mancata prova dell'esecuzione e dell'entità delle prestazioni, nonché della pattuizione del corrispettivo in misura pari all'importo di € 15.000 azionato, diviene dunque irrilevante ogni contestazione circa il ruolo di
[...]
e la sua presunta rappresentanza apparente della società convenuta. Da quanto Tes_1 precede, ne consegue altresì l'irrilevanza a fini della decisione del documento prodotto sub 4.
A prescindere dalla sua paternità, si osserva comunque che si tratterebbe di un documento privo di valenza probatoria, poiché contenente semplici calcoli numerici, senza riferimenti intellegibili e univoci ai lavori per cui è causa”).
Tale pretesa concordanza risulta in ogni caso irrilevante, sia per le ragioni esposte in sentenza, comunque non fatte oggetto in questa sede di specifica contestazione da parte dell'appellante, sia in quanto pretesamente modificative di un contratto la cui esistenza e le cui condizioni iniziali non sono in ogni caso note.
6.2.3.6 Da ultimo, quanto alla doglianza riferita al preteso travisamento del rapporto tra ed motivato sul rilievo che fin dall'atto Parte_1 CP_3 introduttivo era stato specificato che solo in una fase iniziale i lavori erano stati subappaltati ad e che in seguito, invece, l'esecuzione delle opere Controparte_3 era stata ripartita tra appaltatrice e subappaltatrice (cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 1 – 2: “Nel giugno dell'anno 2016 [C.F. e P. IVA ], Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Verona, Via Torricelli [All. n. 1 – visura camerale della società convenuta] commissionava all'odierna attrice [All. n.
2 - visura camerale della società attrice] Parte_1
l'esecuzione di alcuni lavori. Per il rapporto di fiducia intercorrente fra le due società non si riteneva di dover formalizzare alcun contratto d'appalto scritto, pensando di poter contare sugli accordi verbali intercorsi. Le due società, invero, si accordavano affinché l'odierna attrice eseguisse il rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici della sede legale della società convenuta, per un importo pari, all'incirca, ad euro 18.660,00. I menzionati lavori, verbalmente pattuiti, venivano interamente subappaltati dall'odierna attrice – con contratto scritto e previa espressa autorizzazione della società convenuta – a Controparte_3 società che da tempo collabora con [All. n. 3 – contratto scritto tra ed Parte_1 Pt_1
. Il Sig. , referente del cantiere di CP_3 Controparte_3 Testimone_1 Controparte_1 invero, stabiliva che determinati lavori, per l'esecuzione dei quali si era preventivata una spesa,
13 all'incirca, di euro 3.660,00 dovessero essere effettuati direttamente da Controparte_3 mentre altri lavori, per una somma complessiva di circa euro 15.000,00, dall'odierna società attrice, e, così, per un totale complessivo di euro 18.660,00 [All. n.
4 - documento scritto dal
Sig. ]. L'opera commissionata [ed eseguita a regola d'arte] consisteva – si Testimone_1 ribadisce – nel rifacimento dell'intero impianto elettrico degli uffici della sede legale della società ), va richiamato quanto sopra detto in merito all'irrilevanza di Controparte_1 tale (oltretutto non provata) circostanza, dovendo preliminarmente dimostrarsi che un contratto d'appalto avente ad oggetto tutti i lavori elencati alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado venne effettivamente stipulato tra ed Parte_1 [...]
per quanto solo in forma orale, fatto però non dimostrato, né comunque CP_1 più dimostrabile, mediante l'assunzione della prova orale per testi dedotta dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., prova già motivatamente disattesa dall'istruttore con ordinanza in data 13.7.2023 – che sul punto ha così statuito:
“ritenuto che le istanze di prova dell'attore siano inammissibili poiché formulate in termini generici o valutativi (n. 1, 3, 4, 10), relativi a fatti mai dedotti entro i termini preclusivi per nuove allegazioni (n. 5, 6), generici e comunque irrilevanti o negativi (n. 2, 7, 8, 11, 12), non contestati (n. 9); (omissis) considerato che pertanto la causa appare matura per la decisione,
p.q.m.
fissa per la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del
22.1.2024 in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando pertanto alle parti (omissis)” – non specificamente impugnata in questa sede, in cui la appellante si è semplicemente limitata a riproporre le istanze già dedotte, così come peraltro aveva già in fatto in primo grado, nel quale non aveva parimenti sottoposto a critica specifica l'ordinanza istruttoria, né nelle conclusioni definitivamente precisate in questi termini: “Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione di tutte le istanza orali dedotte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c.. Le prove richieste, infatti, consentiranno di corroborare ulteriormente la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice. Tutto ciò premesso, si richiamano le conclusioni come precisate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co.
VI n. 1 c.p.c. che qui si trascrivono: “In via principale - rigettare la domanda attorea come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e dichiararsi che la convenuta nulla deve all'attrice, per i motivi di cui in atti;
- condannare l'attrice ex art. 96 III comma c.p.c. In via istruttoria - si chiede ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premessa la formula di rito “vero che”, con riserva di meglio capitolare le istanze e di indicare i testi con la II memoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. In ogni caso - vittoria di spese e competenze”, né negli scritti conclusivi.
6.2.3.7 In sintesi, con riguardo al compendio documentale offerto dall'attrice va quindi confermata la valutazione negativa fatta dal primo giudice.
6.3 L'appellante prosegue la contestazione della sentenza censurando la ritenuta insussistenza di un'adeguata prova orale della stipulazione del contratto d'appalto
14 . Il giudice avrebbe infatti dovuto ammettere le prove testimoniali Controparte_7 richieste dall'attrice, sia al fine della prova dell'instaurato rapporto contrattuale, che di quella della quantità e qualità delle opere eseguite.
6.3.1 Il motivo presenta anche in parte qua concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
6.3.2 Va in primo luogo sottolineata la indeterminatezza e a-specificità della doglianza, che non “attacca” nessuna specifica statuizione assunta dal giudice in parte qua, né quelle contenute nella più volte richiamata ordinanza istruttoria, né quelle della sentenza, limitandosi, a ben vedere, solo ad invocare nuovamente l'ammissione delle prove orali richieste e non ammesse in quanto in qualche modo utili a confermare ulteriormente la relazione negoziale che si sarebbe instaurata tra ed per la realizzazione del nuovo impianto elettrico della sede di Pt_1 CP_1 quest'ultima. Il richiamo del pertinente “passo” dell'atto d'appello rende peraltro evidente il rilievo (v. atto di citazione d'appello, pag. 8: “(omissis) Tali prove ben avrebbero consentito di confortare ulteriormente la ricostruzione della relazione negoziale tra e prospettata dall'odierna appellante. Né è condivisibile la Pt_1 Controparte_1 sentenza nella parte in cui si afferma che le prove orali articolate sarebbero state “inidonee a dissipare l'incertezza sull'esatta quantità e qualità delle opere eseguite”: vale, infatti, rilevare che le istanze di prova testimoniale formulate erano innanzitutto utili a dimostrare l'esistenza del contratto (così, il capitolo nr. 1 e nr. 3), ma soprattutto avrebbero consentito di confermare l'entità delle opere realizzate (vedasi capitolo nr. 2); la ripartizione dei lavori tra Controparte_3
e (capitoli 7- 8-9-10); l'assenza di contestazioni da parte della convenuta
[...] Pt_1 circa l'esecuzione dei lavori e l'inadempimento avversario”.
6.3.3 Le valutazioni negative fatte dal primo giudice in merito ai capitoli di prova articolati dall'attrice sono peraltro indubbiamente corrette, risultando questi effettivamente formulati in termini generici o valutativi (n. 1, 3, 4, 10: “1) Vero che, verso l'estate del 2016, Lei è stata contattata dalla che Controparte_2 commissionava ad l'esecuzione di alcuni lavori elettrici presso la sua sede in Parte_1
Verona?; 3) Vero che, in ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra e Parte_1 CP_1
le parti, per quella specifica commessa, non avevano ritenuto necessario addivenire alla
[...] stipula di alcun contratto scritto, ma avevano ritenuto sufficiente un accordo solo verbale?; 4)
Vero che, successivamente, , comunicava a l'intenzione di Parte_1 Controparte_1 subappaltare l'intera esecuzione dell'opera commissionata alla Controparte_3 che acconsentiva?; 10) Vero che i lavori eseguiti da sono solo una parte di quelli CP_3 necessari alla realizzazione dell'intero impianto elettrico, interno ed estero, della sede di
[...]
che è stato ultimato da ?”), relativi a fatti mai dedotti entro i CP_1 Parte_1 termini preclusivi per nuove allegazioni (n. 5, 6: “(omissis) “5) Vero che prima dell'inizio
15 dei lavori di cui al capitolo 2, il dott. marito dell'allora socia unica e Testimone_1 commercialista di di chiedeva un incontro con l'appaltatrice, la Controparte_1 subappaltatrice e lui per accordare l'esecuzione delle opere? 6) Vero che l'incontro di cui al precedente capitolo 5) si è svolto in un bar di Verona, alla presenza del sig. Testimone_2 in rappresentanza della e del sig. , allora legale rappresentante di Parte_1 Testimone_3
”); generici e comunque irrilevanti o negativi (n. 2, 7, 8, 11, 12: CP_3 Controparte_3
“2) Vero che, più nello specifico, detti lavori consistevano nella realizzazione dell'impianto elettrico integrale, interno ed esterno, presso la sede della società convenuta, tra cui impianto elettrico di illuminazione, impianto elettrico di illuminazione di emergenza, impianto elettrico di forza motrice, impianto telefonico, fornitura del materiale elettrico necessario e manodopera?; 7) Vero che, in occasione dell'incontro di cui al precedente capitolo 5, il Dott. ha dato indicazioni, sia ad che a affinché la Tes_1 Parte_1 Controparte_3 maggior parte dei lavori commissionati e meglio descritti nel precedente capitolo 2 fossero eseguiti e fatturati dalla ? 8) Vero che, in quell'occasione, il Dott. Parte_1 [...] aveva stabilito in quale proporzione doveva essere ripartita l'esecuzione delle opere Tes_1 commissionate tra le due Società e, conseguentemente, aveva indicato in che proporzione suddividere tra e l'importo del preventivo orale, per gli importi Pt_1 Controparte_3 meglio indicati nell'appunto sub doc. 4 che si rammostra al teste? 11) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere subappaltate da la non Parte_1 CP_3 ha ricevuto, da parte della alcuna contestazione? 12) Vero che dopo Controparte_1
l'esecuzione e la consegna delle opere appaltate da non ha Controparte_1 Pt_1 ricevuto alcuna contestazione formale da parte della committente?”), o non contestati (n.
9: “9) Vero che ha eseguito presso la sede di , tramite due Controparte_3 CP_1 suoi dipendenti, i sig.ri e , unicamente i lavori meglio indicati Parte_2 Parte_3 nei rapportini di cui al doc. 6 in atti, che si rammostra al/ai teste/i e che costituiscono solo una parte dell'impianto elettrico totale, esterno ed interno, della sede di ?”). CP_1
Con l'ulteriore considerazione che nessuno degli articolati capitoli di prova orale fa a ben vedere esatto riferimento alla stipulazione del contratto, che invece, per la sua complessità (nella rappresentazione attorea si sarebbe dovuto trattare della pressoché completa sostituzione dell'impianto elettrico e domotico della sede aziendale di ), deve ritenersi sia stato accompagnato da una preventiva CP_1 fase progettuale, dall'acquisto del materiale, e quindi seguito dalla predisposizione e dalla consegna della certificazione di conformità, circostanze certamente rilevanti per comprendere se, come e quando un contratto d'appalto del tipo di quello che Pt_1 sostiene di aver stipulato con sia mai esistito e quali ne siano state le CP_1 condizioni.
16 6.4 Da ultimo, l'appellante contesta la sentenza in relazione alla ritenuta carenza di prova dell'esecuzione delle opere, fatto che risulterebbe invece confermato dal materiale fotografico prodotto sub doc. 5 e comunque dalla mancata specifica contestazione da parte della convenuta.
6.4.1 Il motivo è infondato anche in relazione a tale profilo (relativo alla esecuzione delle opere).
6.4.2 Quanto al preteso difetto di una specifica contestazione di parte convenuta circa il fatto che abbia effettivamente realizzato le opere descritte a pagina 2 Pt_1
e 3 dell'atto di citazione introduttivo, va radicalmente escluso che non CP_1 abbia contestato la pretesa attorea, avendo, anzi, fin da subito escluso di aver mai avuto alcun rapporto con e di aver fatto solamente realizzare dei lavori di Pt_1 impiantistica elettrica alla diversa società in questo senso il Controparte_3 contenuto della comparsa di risposta di primo grado non è seriamente fraintendibile, risultando così articolato: “Nel merito, come anzidetto l'odierna controversia risulta essere totalmente infondata in fatto e in diritto. Mai alcun rapporto è intercorso tra le odierne parti in causa e pertanto nulla deve all'attrice, società tedesca alla stessa sconosciuta. CP_1
Senza voler invertire l'onere della prova, che vede l'attrice quale soggetto tenuto, ai fini dell'accoglimento della propria domanda, a fornire la prova del rapporto o titolo dal quale deriverebbe il suo diritto ovvero l'esistenza dell'obbligazione che graverebbe sull'odierna convenuta e l'effettiva esecuzione ed entità delle prestazioni delle quali richiede il pagamento nonché la congruenza degli importi pretesi, questa difesa ritiene necessario illustrare il reale svolgimento dei fatti, sicuramente diverso dalla infondata e fantasiosa ricostruzione avversaria. Co La società ha ad oggetto l'attività di gestione, vendita e ristrutturazione di CP_1 immobili. Nel 2016 ha commissionato ad oggi in liquidazione la sistemazione Controparte_3 dell'impianto elettrico dell'allora propria sede legale. Eseguiti i lavori in questione, la ha CP_3 emesso la relativa fattura n. 154 del 22.08.2016 (doc. 02). Tale fattura è stata in un primo momento parzialmente saldata da in quanto la non aveva ancora terminato CP_1 CP_3 le opere, tanto da costringerla a rivolgersi ad un altro elettricista per l'ultimazione (doc. 03).
Intervenuto in data 15.02.2019 per il recupero del credito residuo di sopra menzionato CP_3 Part l'avv. ZO, che oggi assiste (d'ora in poi , la sottoscritta procuratrice ha Pt_1 evidenziato la perdurante mancata messa in funzione dell'impianto di condizionamento (doc.
04). Non è stato tuttavia raggiunto alcun accordo ed in data 16.09.2019 la ha notificato CP_3 ad il D.i. 2120/2019 (doc. 05) avente ad oggetto il pagamento di “fornitura ed CP_1 installazione materiale elettrico” ed in data 27.01.2021 atto di precetto in rinnovazione (doc.
06) che, al solo fine di evitare ulteriori spese per un contenzioso a fronte di un importo esiguo,
è stato regolarmente saldato da in data 24.02.2021 (doc. 07). Per quanto riguarda CP_1 pertanto i lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della vecchia sede legale della convenuta, gli stessi sono stati già regolarmente saldati alla società incaricata che li ha
17 eseguiti, ovvero Le richieste di . Nel frattempo, in data 28.11.2018 era CP_3 Pt_1 pervenuta da parte dell'odierna attrice , sino a quel momento sconosciuta alla Pt_1 convenuta, la richiesta di pagamento di € 15.000,00 per asseriti ed indefiniti lavori elettrici, a mezzo del legale Avv. Primiceri. Con mail del 29.01.2019 la sottoscritta procuratrice ha provveduto a contestare la pretesa avversaria in quanto alcuna prestazione era mai stata Part richiesta o ricevuta da chiedendo comunque un documento contabile provante gli importi richiesti ed una descrizione degli stessi (doc. 08). In data 4.02.2019 è stata inviata dal legale la fattura oggi azionata, avente per oggetto l'assolutamente generica dicitura “electrical equipment installation on your site in via Torricelli 37 Verona” (doc. 09), e, pertanto, in data
12.02.2019 la sottoscritta procuratrice, contestando la fattura e sempre ribadendo che la
[...] Part
non aveva ricevuto alcuna prestazione da ha chiesto al Collega “una descrizione CP_1 delle prestazioni svolte e/o materiale consegnato dalla Sua assistita o della documentazione sottoscritta dalla mia cliente in merito”(doc. 10). Nessuna risposta né documento è stato fornito ma, al contrario, il 15.02.2019 è pervenuta una nuova richiesta di saldo della fattura n. 6 del 22.08.2016 per € 19.000,00 (!!! ovvero € 15.000,00 oltre € 4.000,00 a titolo di non Part meglio descritti interessi moratori e spese legali) da parte di ma rappresentata dall'avv.
ZO (che al tempo stava assistendo anche (doc. 11). Nuovamente la sottoscritta CP_3 procuratrice ha ripetuto che la non aveva conferito alcun incarico né aveva ricevuto CP_1 Part alcuna prestazione da ma da e ha chiesto, ancora una volta, dei documenti, CP_3 rapportini o similari provanti gli importi richiesti o comunque una descrizione delle Part prestazioni/lavori asseritamente svolti da (doc. 12). Per l'ennesima volta è stata inviata solo la fattura n. 6 del 22.08.2016 e nessun altro documento (doc. 13). A distanza di tre anni
è stato notificato l'atto di citazione della presente causa. Come già esposto in fatto, la
[...]
nell'estate 2016 ha conferito incarico alla per la sistemazione dell'impianto CP_1 CP_3 elettrico della propria sede. Questa ha eseguito i suddetti lavori ed è stata interamente saldata.
Nessun contratto d'appalto né verbale né scritto è invece intercorso con l'odierna attrice, non
è stato pertanto di certo autorizzato alcun contratto di sub appalto con né è dato sapere CP_3 Part circa eventuali rapporti interni tra quest'ultima ed come peraltro non esiste alcun accordo Part circa la suddivisione dei lavori tra ed Nessun documento depositato da controparte CP_3 prova, ma nemmeno né è indizio o presunzione, un qualsivoglia rapporto contrattuale con
[...]
, né dei lavori che avrebbe asseritamente eseguito. Ogni documento depositato è CP_1 riferibile sempre e solo ad che difatti è l'impresa incaricata da che ha CP_3 CP_1 eseguito i lavori come indicati nei rapportini e per i quali è stata già regolarmente saldata.
Nello specifico dei documenti allegati da controparte: 1) visura camerale si Controparte_1 tratta di una visura della convenuta che nulla dimostra;
2) visura camerale E.M.A. si Pt_1 tratta di una presunta visura dell'attrice che nulla dimostra;
3) contratto di subappalto: non è assolutamente un contratto di subappalto, ma appare solo come un ipotetico riepilogo interno redatto su carta intestata di senza indicazioni delle parti, non sottoscritto da alcuno tanto CP_3 meno da e non datato;
4) documento scritto dal Sig. : si tratta CP_1 Testimone_1
18 solo di un foglio con una serie di numeri e segni che nulla dimostra o può dimostrare, senza alcun riferimento alle parti e non sottoscritto da alcuno. Fermo il fatto che il Dott. Tes_1
(commercialista di ) non è parte in causa né copre o copriva alcuna carica sociale CP_1 in e pertanto nulla può essere imputabile od ascrivibile all'attrice riguardo il suo CP_1 operato, è solo controparte ad affermare che sarebbe da questi stato scritto in quanto non presenta alcuna sua sottoscrizione o riferimento. In ogni caso, tale documento non è di certo una scrittura privata o un contratto o riconoscimento o alcunché di assimilabile;
5) fotografie dei lavori svolti: si tratta di foto senza data e senza alcun riferimento ad o ai suoi CP_1 uffici e che nulla dimostrano circa l'effettuazione dei lavori elencati da controparte nel proprio scritto difensivo (vengono difatti rappresentati lavori edili di cartongesso), né tanto meno che Part siano stati eseguiti da 6) copia rapporti di intervento: si tratta di una serie di rapportini tutti intestati e comunque senza alcuna sottoscrizione leggibile o identificabile;
CP_3
7) e 8) copia fattura n. 154 del 22.08.2016 di e pagamento da parte di Controparte_3
: tale fattura ed il relativo pagamento dimostrano solo il rapporto tra la convenuta CP_1 ed che quest'ultima ha svolto i lavori ivi indicati e che sono stati peraltro saldati;
9) CP_3 copia fattura n. 6 del 22.08.2016 emessa da : documento contestato, redatto Parte_1 unilateralmente da e con dicitura assolutamente generica. Quanto prodotto nel presente Pt_1 procedimento di certo non può essere considerato utile all'assolvimento dell'onere della prova che incombe sul preteso creditore. In diritto. L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto e della congruità degli importi richiesti. L'attrice non offre nemmeno il ben che minimo principio di prova: non ha prodotto il contratto di appalto né il presunto contratto di subappalto, ma nemmeno alcun altro documento da cui se ne possa dedurre o ipotizzare o presumere l'esistenza. Non vi sono comunicazioni, mail, rapportini, fatture di acquisto di materiale, ddt, nominativi di operai che avrebbero svolto i lavori…nulla. Non riferisce nemmeno quando avrebbe eseguito tali lavori e quali, per quanto ore, in quali giorni: niente. Sono innumerevoli le richieste di spiegazioni e di tale documentazione da parte della sottoscritta procuratrice a controparte ancor prima della presente causa, tutte rimaste senza riscontro. In realtà tutta la lacunosa ricostruzione di controparte non fa altro che dimostrare come i rapporti siano intercorsi solo tra e . L'unico documento che sembra CP_3 CP_1 Part collegare ad è la fattura n. 6 del 22.08.2016, ovvero un documento creato CP_1 unilateralmente da quest'ultima, subito e sempre fermamente contestato dalla convenuta, tanto meno quindi registrato, del quale non è dato nemmeno sapere se è effettivamente e regolarmente esistente. In ordine alla valenza di tale documento si ricorda tuttavia che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite,
19 ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. sentenza 12 gennaio 2016, n. 299).
Posto quanto sopra, la contesta nuovamente sia il presunto rapporto contrattuale CP_1 asserito da controparte a fondamento della propria pretesa, sia l'effettivo adempimento ed esecuzione da parte della stessa delle prestazioni elencate nel proprio atto, sia gli importi richiesti (osservato, nuovamente, che controparte non ha fornito alcuna prova sul punto, difettando ogni allegazione documentale che possa essere qualificabile anche solo come indizio o presunzione)”.
6.4.3 Riguardo, invece, alla pretesa ricavabilità dell'evidenza della realizzazione delle opere dalle fotografie prodotte sub doc. 5, difetta qualsiasi critica alla valutazione negativa fatta al riguardo dal primo giudice, che in merito ha
(correttamente) ritenuto trattarsi di meri frammenti di lavorazione, privi di data e di chiari riferimenti spaziali e soggettivi, il che rende oggettivamente impossibile ricondurre la pretesa attorea al contesto nelle stesse rappresentato.
Con l'ulteriore considerazione che solo in due di queste fotografie sono riprodotti dei cavi elettrici (comunque di ignota realizzazione e riconducibilità all'attrice e all'appalto di cui si tratta), mentre le altre non raffigurano neppure interventi del tipo di quelli che pretende di aver realizzato a favore di . Pt_1 CP_1
6.4.4 Da ultimo, con riguardo alla richiesta di C.T.U. che ricostruisca le opere realizzate da in disparte il rilievo che detta istanza non è stata rinnovata in Pt_1 questa sede, ne va confermata l'esclusione, trattandosi di un mezzo di valutazione che nella specie dovrebbe riferirsi ad un quadro istruttorio che, per quanto detto, risulta del tutto indeterminato, sicché la C.T.U. eventualmente disposta risulterebbe, oltre che inammissibile siccome “esplorativa”, di realizzazione oggettivamente impossibile.
III
Sulle spese del presente secondo grado non vi è luogo a provvedere, non essendosi costituita in causa. Controparte_1
Stante il rigetto integrale dell'appello va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1bis stessa disposizione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II grado n. 423/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 208/2024
20 del Tribunale di Verona;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte della appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 423/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'11.3.2024, vertente
TRA
(DE 307074489), con sede in Willy Brandt Allee 7, D 64347 Griesheim Parte_1
- Germania, rappresentanza per l'Italia (p.i. ), con sede in GO P.IVA_1
(TV), Via Pralongo n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Antonio Dal Ben, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Vicenza, Contrà Porti n. 38, appellante/attore in primo grado
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 19, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Giovanna Mazzucato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Albere n. 29/A, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 208/2024, pubblicata il 26.1.2024, emessa a definizione del procedimento n. 1799/2022
Tribunale Verona promosso da con atto di citazione notificato l'8.3.2022; Pt_1 causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni di parte appellante:
1 “Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata, nr. 208/2024 del Tribunale di Verona, II sezione civile, pubblicata in data 26.01.2023 e notificata in data 12.02.2024, nella causa nr. 1799/2022 RG, accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti di dell'importo di euro Controparte_1 Pt_1
15.000,00 a titolo di compenso per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto concluso tra le parti;
condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di euro 15.000,00 o della diversa, maggiore o minore somma che
[...] dovesse risultare di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì la convenuta a restituire all'attrice le somme che la stessa avesse medio tempore versato in adempimento di quanto statuito dalla sentenza di primo grado. In via istruttoria: si chiede che venga dato ingresso alle istanze istruttorie non ammesse dal I Giudice e che qui si seguito si trascrivono: “1)
Vero che, verso l'estate del 2016, Lei è stata contattata dalla Controparte_2
che commissionava ad l'esecuzione di alcuni lavori elettrici presso
[...] Parte_1 la sua sede in Verona? 2) Vero che, più nello specifico, detti lavori consistevano nella realizzazione dell'impianto elettrico integrale, interno ed esterno, presso la sede della società convenuta, tra cui impianto elettrico di illuminazione, impianto elettrico di illuminazione di emergenza, impianto elettrico di forza motrice, impianto telefonico, fornitura del materiale elettrico necessario e manodopera? 3) Vero che, in ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra e le parti, per Parte_1 Controparte_1 quella specifica commessa, non avevano ritenuto necessario addivenire alla stipula di alcun contratto scritto, ma avevano ritenuto sufficiente un accordo solo verbale?
4) Vero che, successivamente, , comunicava a Parte_1 Controparte_1
l'intenzione di subappaltare l'intera esecuzione dell'opera commissionata alla
[...]
che acconsentiva? 5) Vero che prima dell'inizio dei lavori di cui Controparte_3 al capitolo 2, il Dott. marito dell'allora socia unica e Testimone_1 commercialista di chiedeva un incontro con l'appaltatrice, la Controparte_1 subappaltatrice e lui per accordare l'esecuzione delle opere? 6) Vero che l'incontro di cui al precedente capitolo 5) si è svolto in un bar di Verona, alla presenza del sig.
in rappresentanza della e del sig. , Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 allora legale rappresentante di 7) Vero che, in occasione Controparte_3 dell'incontro di cui al precedente capitolo 5, il Dott. ha dato indicazioni, sia Tes_1 ad che a affinché la maggior parte dei lavori Parte_1 Controparte_3 commissionati e meglio descritti nel precedente capitolo 2 fossero eseguiti e fatturati
2 dalla ? 8) Vero che, in quell'occasione, il Dott. aveva Parte_1 Testimone_1 stabilito in quale proporzione doveva essere ripartita l'esecuzione delle opere commissionate tra le due Società e, conseguentemente, aveva indicato in che proporzione suddividere tra e l'importo del preventivo Pt_1 Controparte_3 orale, per gli importi meglio indicati nell'appunto sub doc. 4 che si rammostra al teste? 9) Vero che ha eseguito presso la sede di , Controparte_3 CP_1 tramite due suoi dipendenti, i sig.ri e , unicamente Parte_2 Parte_3
i lavori meglio indicati nei rapportini di cui al doc. 6 in atti, che si rammostra al/ai teste/i e che costituiscono solo una parte dell'impianto elettrico totale, esterno ed interno, della sede di ? 10) Vero che i lavori eseguiti da CP_1 CP_3 sono solo una parte di quelli necessari alla realizzazione dell'intero impianto elettrico, interno ed estero, della sede di che è stato ultimato da Controparte_1 [...]
? 11) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere subappaltate da Pt_1
la non ha ricevuto, da parte della Parte_1 CP_3 Controparte_1 alcuna contestazione? 12) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere appaltate da non ha ricevuto alcuna contestazione Controparte_1 Pt_1 formale da parte della committente? Si indicano come testi: - Sig. ra Tes_4
, residente in [...], Castelminio di Resana (TV); - Sig.
[...]
, residente in [...]3 – GO (TV); - Sig. Testimone_3 Pt_2
, residente in [...] – GO (TV); - Sig.
[...] Parte_3
, residente in [...] - Castelfranco Veneto (TV). Nella
[...] denegata e non creduta ipotesi di ammissione di eventuali prove orali avversarie, si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta e con riserva di ulteriormente indicarne”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Verona, definitivamente provvedendo nella causa R.G. n. 1799/2022 – promossa da Pt_1 nei confronti di con domanda di condanna della controparte
[...] Controparte_1 al pagamento del corrispettivo (di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori commerciali) dovutole per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici della convenuta, siti in Verona, Via Torricelli n. 37, in tesi appaltatile dalla stessa nel 2016 – ha respinto la domanda attorea CP_1 in quanto ritenuta carente di prova in relazione a tutti i fatti costitutivi della pretesa
(e segnatamente all'esistenza di un contratto d'appalto stipulato inter partes, al
3 subappalto delle opere da a tale all'effettiva Parte_1 Controparte_3 realizzazione delle opere), e condannato per l'effetto l'attrice a rimborsare le spese di lite ad costituitasi in causa negando di aver mai avuto con Controparte_1 Pt_1 alcun rapporto del tipo di quelli dedotti in causa e comunque di aver beneficiato
[...] dell'esecuzione delle opere e lavorazioni che l'attrice assume di aver realizzato.
2. Nello specifico, il giudice, premesso che l'onere probatorio posto a carico dell'istante vada valutato in termini particolarmente rigorosi quando vi è una contestazione integrale dell'esistenza stessa del rapporto contrattuale tra la parte attrice e la parte convenuta, ha ritenuto che nella fattispecie, alla luce delle complessive risultanze assertive e documentali acquisite in causa, tale onere probatorio non fosse stato adeguatamente assolto da . In particolare, Parte_1 ha ritenuto:
a) che non vi sia alcun documento tra quelli prodotti dall'attrice che dimostri l'esistenza di una qualsiasi connessione negoziale tra ed Parte_1 CP_1
al contrario, dalla documentazione in atti si potevano semmai desumere
[...] elementi comprovanti la tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui l'unico contratto di appalto dimostrato in causa era quello stipulato tra ed Controparte_1 [...]
In dettaglio: Controparte_3
i) il documento prodotto dall'attrice sub 3, lungi dal provare l'asserito contratto di subappalto intercorso tra ed contiene unicamente Parte_1 Controparte_3 una contabilità di lavori svolti per € 18.880,38 (al netto dell'iva al 22%); è, in ogni caso, un documento privo di qualsiasi valenza contrattuale non risultando sottoscritto da alcuno;
inoltre, risultando redatto su carta intestata di e Controparte_3 recando la denominazione di alla dicitura “cliente”, tale documento può CP_1 semmai suggerire l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra queste due società, ma non anche tra ed Parte_1 Controparte_1
ii) quanto alla menzione di “ affiancata dalla cifra “15.000” apposta in calce Pt_1
a penna, non è possibile attribuirvi un esatto significato negoziale, e soprattutto, in mancanza di sottoscrizione e di data certa dell'annotazione, la stessa non risulta in alcun modo riferibile alla convenuta;
iii) lo stesso dicasi per i rapporti di intervenuto prodotti sub doc. 6, redatti su carta intestata di sottoscritti da verosimilmente Controparte_3 Testimone_1 per conto di secondo quanto affermato in proposito dalla stessa Controparte_1 parte attrice e non contestato dalla convenuta;
4 iv) quanto alla fattura n. 6/2016 emessa da , la stessa non prova Parte_1
l'esistenza del contratto d'appalto di cui si tratta, in quanto documento di formazione unilaterale, per di più tempestivamente contestato dalla convenuta all'atto della sua ricezione nel mese di novembre 2018; l'email di contestazione inviata dal legale di in data 29.1.2019 fa riferimento a una precedente missiva di CP_1 Pt_1 datata 28.11.2018, mentre l'attrice non ha dimostrato di aver trasmesso ad
[...]
la fattura azionata in causa in un momento anteriore, e cioè in una data CP_1 prossima alla sua emissione nell'agosto 2016, o comunque prima del novembre 2018;
è coerente con tale ricostruzione anche il fatto che la registrazione presso la Camera di Commercio in Germania reca un timbro datato 2018 (doc. 10);
b) che l'attrice non abbia nemmeno dimostrato di aver eseguito le prestazioni di cui chiede il pagamento. In dettaglio:
i) la documentazione fotografica sub doc. 5 ritrae meri frammenti di lavorazioni,
è priva di data certa e di chiari riferimenti spaziali e soggettivi, oltre che contestata dalla controparte;
ii) non sono stati prodotti tutti i “rapportini” di lavoro sottoscritti dalla committente. Appare del resto poco verosimile che tali documenti non siano stati redatti nel corso delle lavorazioni, tenuto conto che analoghi “rapportini” sono presenti in atti per la quota di lavorazioni pacificamente svolta da Controparte_3
[...]
iii) sono contraddittorie le allegazioni fatte al riguardo dall'attrice: se da un lato la stessa ha affermato di aver subappaltato interamente le opere a Controparte_3 dall'altro ha formulato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare che i lavori di si sarebbero limitati a quelli indicati nei rapportini di cui al doc. Controparte_3
6 (capitolo 9) e che la restante parte, peraltro nemmeno chiaramente individuata,
l'avrebbe direttamente realizzata la stessa;
Parte_1 iv) sono state articolate prove orali inidonee a dissipare l'incertezza sull'esatta quantità e qualità delle opere eseguite: l'attrice non ha allegato specificamente quali sarebbero i lavori realizzati (l'elenco è fornito a titolo esemplificativo), né ha prodotto un capitolato delle opere con precisa indicazione della tipologia dei lavori e delle relative quantità. In tale contesto, anche una C.T.U. come quella richiesta sarebbe evidentemente inammissibile perché esplorativa;
c) difetta anche la prova dell'asserito subappalto tra CP_4 Controparte_3
oltre a quanto già rilevato in relazione al doc. 3 di p.a., risulta la assoluta
[...]
5 genericità del capitolo di prova n. 4 e la sua contraddittorietà rispetto a quanto affermato nei capitoli n. 9 e 10;
d) a fronte della mancata prova dell'esecuzione e dell'entità delle prestazioni, nonché della pattuizione del corrispettivo in misura pari all'importo di € 15.000 azionato, diviene irrilevante ogni contestazione circa il ruolo di tale Testimone_1
e la sua presunta rappresentanza apparente della società convenuta, così come il documento prodotto sub 4, che in ogni caso, a prescindere dalla sua paternità, costituisce un documento privo di valenza probatoria, poiché contenente semplici calcoli numerici, senza riferimenti intellegibili e univoci ai lavori di cui è causa.
3. Ha proposto appello sulla base di un unico motivo, articolato su Parte_1 più censure, con il quale ha dedotto la violazione e/o l'errata applicazione degli artt.
1655 e ss c.c., 2697 c.c., 116 c.p.c.; l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti;
l'erroneità della decisione di non ammettere le istanze di prova orale tempestivamente formulate, e quindi chiesto che la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, accerti il debito di nella misura richiesta di € Controparte_1
15.000 (oltre accessori) a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori eseguiti in forza del contratto d'appalto concluso inter partes e la condanni per l'effetto a pagare detta cifra alla appaltatrice , maggiorata degli accessori richiesti. Parte_1
4. Quantunque ritualmente notificata, non si è costituita nel Controparte_1 giudizio di gravame ed è stata per l'effetto dichiarata contumace.
5. Fissata per la data del 9.10.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi dalla parte appellante (unica parte costituita), all'esito dell'udienza tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dalla Corte nella composizione collegiale indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
6. Con l'unico motivo di impugnazione – rubricato: “1) Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 e ss c.c. – 2697 c.c. e 116 c.p.c. – per erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti ed erronea mancata ammissione delle istanze di prova formulate” – l'appellante investe la sentenza in relazione a tutti i profili esaminati, sopra sintetizzati: esistenza di un contratto d'appalto stipulato tra ed per la realizzazione dei lavori indicati a pag. 2 Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado ed effettiva realizzazione di tutti
6 questi lavori da parte delle due imprese a tal fine coinvolte, e cioè la stessa Pt_1 ed subappaltatrice dalla prima. Controparte_3
6.1 Nello specifico, con un primo rilievo deduce che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d'appalto debba essere stipulato in forma scritta, mentre in realtà si tratta di un contratto a forma libera, stipulabile anche in forma orale, e pertanto “provabile” senza specifici vincoli probatori, e quindi pure a mezzo di presunzioni e prove orali (cfr. atto d'appello, pag. 4, 5: “Il Tribunale di Verona, dopo aver correttamente sostenuto che “a carico del creditore che agisca per l'adempimento è posto unicamente l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo egli limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte e spettando invece al debitore di provare gli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa”, ha erroneamente ritenuto che nel caso de quo non abbia assolto al Pt_1 proprio onere di prova. Il primo Giudice ha evidenziato che non vi sarebbe “alcun documento tra quelli prodotti dall'attrice che dimostri l'esistenza di una qualsivoglia connessione negoziale tra ed . Così argomentato il Tribunale ha dimostrato di ritenere Pt_1 Controparte_1 che il contratto di appalto richieda la prova scritta e in particolare che lo stesso necessiti di essere dimostrato attraverso la produzione di un documento negoziale sottoscritto da entrambe le parti. Si tratta di una tesi errata. Come noto, infatti, “la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta ad substantiam” né ad probationem” potendo lo stesso essere concluso anche per fatti concludenti (sul punto, Cass. Civile 5/08/2016 nr. 16530, Cass.
Civile sez. Lav. 24/07/2020, nr. 15922). Più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del codice civile, i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cass. Civile sez. II - 26/01/2023, n. 2386). Ebbene, il Primo Giudice si è discostato da tale principio di diritto e ha sostenuto, in modo errato, che l'esistenza del rapporto di appalto tra le parti debba essere esclusa in ragione dell'assenza di un documento negoziale”).
Il motivo è al riguardo infondato, travisando in maniera evidente il senso e la portata della decisione assunta in parte qua.
Invero, il giudice di primo grado non ha affatto affermato che il contratto d'appalto debba necessariamente provarsi producendo la corrispondente scheda contrattuale, quanto piuttosto che i documenti prodotti dall'attrice, e sulla base dei quali la stessa fonda la propria pretesa creditoria, non potevano ritenersi idonei a provare l'esistenza dell'affermato contratto d'appalto, in tesi stipulato tra ed Parte_1 CP_5
[...
[...] costituendo, anzi, se correttamente esaminati ed intesi, un riscontro contrario
[...] alla tesi attorea, e favorevole, per contro, a quella della società convenuta.
Il contenuto della sentenza, con riguardo alla ritenuta insussistenza di un benché minimo riscontro probatorio, in primo luogo documentale, della tesi attorea circa l'esistenza di un rapporto diretto tra ed per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori pretesamente concordati, è peraltro chiaro e lineare laddove afferma: “(omissis) La competenza territoriale del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto forum contractus e, in ogni caso, in quanto non contestata da alcuna delle parti. Ciò premesso, la domanda attorea va qualificata come azione di adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. e trova il proprio titolo nel contratto di appalto asseritamente stipulato con la società convenuta nel mese di giugno 2016. In base ai noti principi di riparto dell'onere probatorio, a carico del creditore che agisca per l'adempimento è posto unicamente l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo egli limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e spettando invece al debitore convenuto provare gli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa (Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e giurisprudenza costante successiva). L'onere probatorio posto a carico dell'attrice nella fattispecie va valutato in termini tanto più rigorosi nella misura in cui vi è una contestazione integrale dell'esistenza stessa del rapporto contrattuale. Ebbene, alla luce delle complessive risultanze assertive e documentali, tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto. Non vi è alcun documento, tra quelli prodotti dall'attrice, che dimostri l'esistenza di una qualsivoglia connessione negoziale tra ed Al contrario, dalla documentazione prodotta si desumono Parte_1 Controparte_1 piuttosto elementi a comprova della tesi di parte convenuta, secondo cui l'unico contratto di appalto è quello intercorso tra ed Il “riepilogo” sub doc. Controparte_1 Controparte_3
3, lungi dal provare l'asserito contratto di subappalto intercorso tra e Parte_1 [...]
contiene unicamente una contabilità di lavori svolti per € 18.880,38, non è Controparte_3 sottoscritto da alcuno ed è quindi privo di valenza contrattuale. Peraltro, in quanto redatto su carta intestata di e recante il nominativo di alla dicitura Controparte_3 CP_1
'cliente', tale documento può semmai adombrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra queste due società. Quanto alla menzione di affiancata dalla cifra “15.000” apposta Pt_1 in calce a penna, non è possibile attribuirvi un esatto significato negoziale e soprattutto, in mancanza di sottoscrizione e di data certa dell'annotazione, la stessa non risulta in alcun modo riferibile all'odierna convenuta. Lo stesso dicasi per i rapporti di intervenuto prodotti sub doc.
6, redatti su carta intestata di e sottoscritti da Controparte_3 Testimone_1
(verosimilmente per conto di secondo quanto affermato in proposito dalla Controparte_1 stessa parte attrice e non contestato dalla convenuta). Quanto alla fattura n. 6/2016 emessa da (doc. 9), la stessa evidentemente non prova l'esistenza del contratto in quanto Parte_1 documento di formazione unilaterale, per di più tempestivamente contestato dalla convenuta
8 all'atto della sua ricezione nel mese di novembre 2018. Si osserva in proposito che l'e-mail di contestazione inviata dal legale di parte convenuta in data 29.1.2019 (doc. 8) fa riferimento ad una precedente missiva dell'attrice datata 28.11.2018, mentre l'attrice non ha dimostrato di aver trasmesso ad la fattura azionata in un momento anteriore, cioè in Controparte_1 data prossima alla sua emissione nell'agosto 2016, o comunque prima del novembre 2018. Del resto, è coerente con tale ricostruzione anche il fatto che la registrazione presso la Camera di
Commercio in Germania rechi un timbro datato 2018 (doc. 10)”.
6.2 L'appellante prosegue la contestazione sostenendo che il giudice avrebbe errato nel valutare, sia il quadro allegatorio, che il compendio probatorio documentale offerto a sostegno della domanda. Nello specifico, la prova dell'esistenza della diretta relazione negoziale tra ed sarebbe chiaramente Parte_1 Controparte_1 evincibile, in primo luogo dal documento prodotto sub 3, che diversamente da quanto ritenuto non conterrebbe, se correttamente inteso, un semplice riepilogo di lavorazioni, ma dimostrerebbe l'esistenza di un contratto di subappalto tra Pt_1 ed avente ad oggetto proprio gli interventi di impiantistica
[...] Controparte_3 elettrica da eseguirsi presso la sede di specificandone la tipologia Controparte_1
e la distribuzione tra ed per una quota di € 15.000 a carico di e Pt_1 CP_3 Pt_1 per i restanti 3.000, oltre iva, a carico di L'interpretazione restrittiva di tale CP_3 documento, secondo cui si sarebbe trattato di un mero “riepilogo”, contenente
“unicamente una contabilità di lavori svolti per euro 18.880,38” e “privo di alcuna valenza contrattuale”, non sarebbe sostenibile, essendo, da un lato contraria al suo chiaro contenuto letterale, che fa esplicito riferimento a una “commessa interna”, dimostrando il ruolo di (mera) subappaltatrice di e dall'altro, e per CP_3 contro, non dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto diretto tra ed . CP_3 CP_1
Peraltro, se così fosse (se, cioè, vi fosse effettivamente stato un rapporto diretto tra ed avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di CP_1 CP_3 impiantistica elettrica oggetto di causa), quest'ultima avrebbe emesso la fattura verso la committente per l'importo totale di tali lavori, pari a € 18.880,38, e non già per la minor somma di € 3.880,38. Ugualmente trascurato sarebbe poi il doc. 4, che avrebbe invece dovuto essere considerato quale ulteriore elemento di riscontro dell'esistenza di un contratto d'appalto stipulato tra ed , riportando Pt_1 CP_1 gli stessi dati presenti nel doc. 3.
6.2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza e va pertanto respinto anche in parte qua.
6.2.2 Va in primo luogo sottolineato come la tesi attorea di aver concordato, nel giugno 2016, con non meglio specificati rappresentanti della società Controparte_6
9
[...] la realizzazione di importanti lavori di rifacimento dell'impianto elettrico della sede legale di quest'ultima, oltre ad essere stata solo genericamente dedotta e per altro verso fermamente contestata dalla controparte (donde l'impossibilità di invocare l'operatività del principio di cui all'art. 115, co. 1, ult. parte, c.p.c.), non risulta altrimenti provata in termini neanche lontanamente idonei a sostenerla, né con riguardo all'effettiva ricezione dell'incarico e alla conseguente stipulazione del pertinente contratto d'appalto, né comunque in relazione alla concreta realizzazione delle opere e delle lavorazioni (profilo di cui si tratterà nel paragrafo che segue).
In questa sede cerca di superare il rigetto della domanda sostenendo Parte_1
l'erroneità della decisione sul presupposto di aver “comunque prodotto in giudizio documentazione utile a confermare l'esistenza del contratto di appalto tra le due società”, che non sarebbe stata però adeguatamente considerata dal primo giudice. In particolare, afferma che “la prova dell'esistenza della relazione negoziale tra e sia Pt_1 Controparte_1 chiaramente evincibile, in primo luogo, dal documento prodotto sub doc. 3: trattasi, in particolare, di un contratto di subappalto tra dal quale si CP_4 Controparte_3 evince a) l'esistenza di un rapporto tra l'attrice e la subappaltatrice avente ad oggetto gli interventi da eseguirsi presso la sede di b) l'entità dei lavori da eseguirsi e Controparte_1 Part Part la loro distribuzione tra e (per quota di euro 15.000 a carico di Controparte_3
e per i restanti 3000 oltre iva a carico di ”. Ed ancora: “Infine, si sarebbe dovuto CP_3 considerare che gli importi indicati nel doc. 3 corrispondono a quelli riportati nell'appunto manoscritto, di pugno dal dott. che è stato prodotto sub doc.
4. Anche tale Testimone_1 documento, trascurato dal Tribunale nel proprio procedimento valutativo, conferma in realtà il rapporto negoziale tra le parti” (cfr. atto d'appello, pag. 6, 7).
Tale impostazione sconta un evidente vizio logico-sistematico, pretendendosi di inferire “a contrario” l'esistenza di un contratto stipulato direttamente tra CP_1
(quale committente) ed (quale appaltatrice) dal rapporto di
[...] Parte_1 subappalto (anche questo solo affermato) che sarebbe esistito tra quest'ultima e tale proprio per la realizzazione dei lavori appaltati, inizialmente Controparte_3 concordato da eseguirsi in maniera completa (si sarebbe trattato di un subappalto integrale) e poi ridotto ad una quota minoritaria delle lavorazioni su disposizione di tale per conto di (si sarebbe cioè passati a un Testimone_1 CP_1 subappalto parziale).
Appare evidente l'insostenibilità di una tale prospettazione, che finisce per ribaltare i termini della questione, oltretutto senza che risulti alcun “certo” elemento di collegamento tra la pretesa subappaltatrice ( e la pretesa Controparte_3 appaltatrice-sub committente ( ). Non vi è, invero, in atti né Parte_1
10 documentazione, né corrispondenza (mail o di altro tipo) scambiata tra ed Pt_1
dalla quale possa in qualche modo ricavarsi l'esistenza di una tale relazione CP_3 negoziale, e tale situazione appare oggettivamente inverosimile laddove detta relazione fosse effettivamente esistita e avesse avuto ad oggetto proprio l'esecuzione in regime di subappalto dei lavori indicati da (sia pure in termini generici, Pt_1 come correttamente sottolineato dal primo giudice) a pagina 2 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado, considerato trattarsi di lavori di impiantistica elettrica che – quantomeno nella prospettazione attorea – richiedevano un coordinamento operativo e funzionale tra le due imprese, la predisposizione di un dettagliato piano di sicurezza e il rilascio di certificazioni.
6.2.3 Le censure dedotte dalla società appellante sono in ogni caso infondate.
6.2.3.1 Se il doc. 3 contenesse effettivamente un contratto di subappalto, come sostiene , questo recherebbe all'evidenza quantomeno la sottoscrizione Parte_1 delle parti, che invece sul documento in atti non è presente, né peraltro è mai stato affermato che sia stato sottoscritto da alcuno e che ne esista una copia firmata.
Il rilievo della carenza di sottoscrizione delle parti è stato fatto anche dal primo giudice, statuendone, per l'effetto, la carente valenza contrattuale, ma sul punto l'appellante è rimasta silente, sicché detta (decisiva) valutazione e statuizione non risulta smentita e va quindi confermata.
6.2.3.2 Quanto ai profili letterali del documento, in tesi trascurati dal giudice, si osserva come il documento 3, significativamente intitolato “Riepilogo”, non abbia, né la forma, né il contenuto, di un contratto di subappalto, non presentando neppure l'elencazione specifica delle lavorazioni da svolgere, ma solo (appunto) il riepilogo di quanto realizzato da a favore di distinto per macro-voci: “materiale, CP_3 CP_1 manodopera, chilometri, pranzi” dal 20.6 all'1.7 e dal 4.7 al 25.7, che fanno all'evidenza riferimento ad un computo “a consuntivo”.
6.2.3.3 Neppure rilevante è la presenza della dicitura “commessa interna”, intesa dall'appellante come espressiva del fatto che le lavorazioni di riferimento di cui avrebbe dovuto occuparsi si sarebbero dovute inserire nell'ambito di un CP_3 contratto (di appalto) che avrebbe dovuto essere eseguito solo in parte da quest'ultima società, restando la restante (e maggiore) parte di competenza della appaltatrice , che vi avrebbe dato esecuzione a mezzo delle proprie Parte_1 maestranze.
Si tratta, invero, di un'affermazione apodittica – siccome priva di qualsiasi riscontro, sia logico, che normativo, che contrattuale – oltre che agevolmente spiegabile alla
11 luce della usuale pratica contabile e amministrativa delle aziende di indicare nella documentazione contrattuale e in quella fiscale il numero di riferimento interno al fine di consentire un'immediata individuazione dei documenti rilevanti e poter quindi monitorare i costi relativi all'operazione.
La contestazione non riesce in ogni caso a superare il rilievo che ogni documento prodotto, e ogni riferimento fatto dall'appellante, si riferisce sempre e solo ad CP_3 ossia all'impresa dichiaratamente incaricata da come quella che ha CP_1 eseguito i lavori, che ha emesso la relativa fattura e per i quali è stata pagata.
D'altra parte, se fosse intervenuta nella fattispecie quale CP_3 subappaltatrice di e non già quale diretta incaricata di , non Pt_1 CP_1 avrebbe avuto titolo per poter azionare la propria pretesa creditoria nei diretti confronti di quest'ultima, essendo pacifico che non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro.
6.2.3.4 Quanto alla misura della distribuzione dei lavori da eseguirsi presso la sede di e alla loro pretesa distribuzione tra ed CP_1 Parte_1 Controparte_3
(in tesi attorea, per la quota di € 15.000 a carico di e per i restanti 3.000,
[...] Pt_1 oltre iva, a carico di , è appena il caso di osservare come tale distribuzione non CP_3 possa ritenersi provata, né sulla base del richiamato doc. 3 (non risultando, appunto, sottoscritto da alcuno), né sulla base del rilievo che abbia emesso fattura verso CP_3 per il solo importo di € 3.660 (l'indicazione dell'importo di € Controparte_1
3.880,38 riportata a pag. 6 dell'atto d'appello non trova invero alcun riscontro in atti ed è comunque errata), in tesi inferiore al valore complessivo dell'appalto, non potendo basarsi il ragionamento presuntivo su un dato singolo, e per di più incompleto, considerato che viene assunto come “accertato” un dato presupposto (e cioè un valore complessivo dell'appalto di 18.000 €) che invece, a ben vedere, non emerge da alcun documento agli atti, né è altrimenti ricavabile sulla base di un pertinente capitolo di prova ritualmente formulato. A tale ultimo riguardo – in disparte il rilievo che la decisione in merito alle prove orali assunta dal primo giudice con l'ordinanza 13.7.2023 non è stata fatta oggetto di una critica specifica, essendosi la difesa di limitata a riproporre in questo grado le istanze istruttorie già dedotte, Pt_1 il che, chiaramente, non è sufficiente – va altresì sottolineato come nessuno dei capitoli di prova orale che erano stati articolati dall'attrice faccia in realtà riferimento all'importo corrispettivo complessivamente convenuto, e in particolare alla sua
12 quantificazione nella misura di € 18.000, con la conseguenza che la discrasia segnalata dall'appellante risulta solo apparente.
6.2.3.5 Riguardo, ancora, alla tesi della significativa concordanza delle risultanze dei doc.ti n. 3 e n. 4 di p.a. (quest'ultimo, in tesi, contenente i conteggi che sarebbero stati effettuati da tale commercialista di ), va in primo Testimone_1 CP_1 luogo sottolineato come non sia affatto vero che il primo giudice non abbia valutato il doc. 4, avendolo, in realtà, invece esaminato, salvo poi ritenerlo irrilevante al fine del decidere (v. sentenza, pag. 6: “A fronte della mancata prova dell'esecuzione e dell'entità delle prestazioni, nonché della pattuizione del corrispettivo in misura pari all'importo di € 15.000 azionato, diviene dunque irrilevante ogni contestazione circa il ruolo di
[...]
e la sua presunta rappresentanza apparente della società convenuta. Da quanto Tes_1 precede, ne consegue altresì l'irrilevanza a fini della decisione del documento prodotto sub 4.
A prescindere dalla sua paternità, si osserva comunque che si tratterebbe di un documento privo di valenza probatoria, poiché contenente semplici calcoli numerici, senza riferimenti intellegibili e univoci ai lavori per cui è causa”).
Tale pretesa concordanza risulta in ogni caso irrilevante, sia per le ragioni esposte in sentenza, comunque non fatte oggetto in questa sede di specifica contestazione da parte dell'appellante, sia in quanto pretesamente modificative di un contratto la cui esistenza e le cui condizioni iniziali non sono in ogni caso note.
6.2.3.6 Da ultimo, quanto alla doglianza riferita al preteso travisamento del rapporto tra ed motivato sul rilievo che fin dall'atto Parte_1 CP_3 introduttivo era stato specificato che solo in una fase iniziale i lavori erano stati subappaltati ad e che in seguito, invece, l'esecuzione delle opere Controparte_3 era stata ripartita tra appaltatrice e subappaltatrice (cfr. atto di citazione di primo grado, pag. 1 – 2: “Nel giugno dell'anno 2016 [C.F. e P. IVA ], Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Verona, Via Torricelli [All. n. 1 – visura camerale della società convenuta] commissionava all'odierna attrice [All. n.
2 - visura camerale della società attrice] Parte_1
l'esecuzione di alcuni lavori. Per il rapporto di fiducia intercorrente fra le due società non si riteneva di dover formalizzare alcun contratto d'appalto scritto, pensando di poter contare sugli accordi verbali intercorsi. Le due società, invero, si accordavano affinché l'odierna attrice eseguisse il rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici della sede legale della società convenuta, per un importo pari, all'incirca, ad euro 18.660,00. I menzionati lavori, verbalmente pattuiti, venivano interamente subappaltati dall'odierna attrice – con contratto scritto e previa espressa autorizzazione della società convenuta – a Controparte_3 società che da tempo collabora con [All. n. 3 – contratto scritto tra ed Parte_1 Pt_1
. Il Sig. , referente del cantiere di CP_3 Controparte_3 Testimone_1 Controparte_1 invero, stabiliva che determinati lavori, per l'esecuzione dei quali si era preventivata una spesa,
13 all'incirca, di euro 3.660,00 dovessero essere effettuati direttamente da Controparte_3 mentre altri lavori, per una somma complessiva di circa euro 15.000,00, dall'odierna società attrice, e, così, per un totale complessivo di euro 18.660,00 [All. n.
4 - documento scritto dal
Sig. ]. L'opera commissionata [ed eseguita a regola d'arte] consisteva – si Testimone_1 ribadisce – nel rifacimento dell'intero impianto elettrico degli uffici della sede legale della società ), va richiamato quanto sopra detto in merito all'irrilevanza di Controparte_1 tale (oltretutto non provata) circostanza, dovendo preliminarmente dimostrarsi che un contratto d'appalto avente ad oggetto tutti i lavori elencati alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado venne effettivamente stipulato tra ed Parte_1 [...]
per quanto solo in forma orale, fatto però non dimostrato, né comunque CP_1 più dimostrabile, mediante l'assunzione della prova orale per testi dedotta dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., prova già motivatamente disattesa dall'istruttore con ordinanza in data 13.7.2023 – che sul punto ha così statuito:
“ritenuto che le istanze di prova dell'attore siano inammissibili poiché formulate in termini generici o valutativi (n. 1, 3, 4, 10), relativi a fatti mai dedotti entro i termini preclusivi per nuove allegazioni (n. 5, 6), generici e comunque irrilevanti o negativi (n. 2, 7, 8, 11, 12), non contestati (n. 9); (omissis) considerato che pertanto la causa appare matura per la decisione,
p.q.m.
fissa per la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del
22.1.2024 in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando pertanto alle parti (omissis)” – non specificamente impugnata in questa sede, in cui la appellante si è semplicemente limitata a riproporre le istanze già dedotte, così come peraltro aveva già in fatto in primo grado, nel quale non aveva parimenti sottoposto a critica specifica l'ordinanza istruttoria, né nelle conclusioni definitivamente precisate in questi termini: “Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione di tutte le istanza orali dedotte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c.. Le prove richieste, infatti, consentiranno di corroborare ulteriormente la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice. Tutto ciò premesso, si richiamano le conclusioni come precisate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co.
VI n. 1 c.p.c. che qui si trascrivono: “In via principale - rigettare la domanda attorea come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e dichiararsi che la convenuta nulla deve all'attrice, per i motivi di cui in atti;
- condannare l'attrice ex art. 96 III comma c.p.c. In via istruttoria - si chiede ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premessa la formula di rito “vero che”, con riserva di meglio capitolare le istanze e di indicare i testi con la II memoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. In ogni caso - vittoria di spese e competenze”, né negli scritti conclusivi.
6.2.3.7 In sintesi, con riguardo al compendio documentale offerto dall'attrice va quindi confermata la valutazione negativa fatta dal primo giudice.
6.3 L'appellante prosegue la contestazione della sentenza censurando la ritenuta insussistenza di un'adeguata prova orale della stipulazione del contratto d'appalto
14 . Il giudice avrebbe infatti dovuto ammettere le prove testimoniali Controparte_7 richieste dall'attrice, sia al fine della prova dell'instaurato rapporto contrattuale, che di quella della quantità e qualità delle opere eseguite.
6.3.1 Il motivo presenta anche in parte qua concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
6.3.2 Va in primo luogo sottolineata la indeterminatezza e a-specificità della doglianza, che non “attacca” nessuna specifica statuizione assunta dal giudice in parte qua, né quelle contenute nella più volte richiamata ordinanza istruttoria, né quelle della sentenza, limitandosi, a ben vedere, solo ad invocare nuovamente l'ammissione delle prove orali richieste e non ammesse in quanto in qualche modo utili a confermare ulteriormente la relazione negoziale che si sarebbe instaurata tra ed per la realizzazione del nuovo impianto elettrico della sede di Pt_1 CP_1 quest'ultima. Il richiamo del pertinente “passo” dell'atto d'appello rende peraltro evidente il rilievo (v. atto di citazione d'appello, pag. 8: “(omissis) Tali prove ben avrebbero consentito di confortare ulteriormente la ricostruzione della relazione negoziale tra e prospettata dall'odierna appellante. Né è condivisibile la Pt_1 Controparte_1 sentenza nella parte in cui si afferma che le prove orali articolate sarebbero state “inidonee a dissipare l'incertezza sull'esatta quantità e qualità delle opere eseguite”: vale, infatti, rilevare che le istanze di prova testimoniale formulate erano innanzitutto utili a dimostrare l'esistenza del contratto (così, il capitolo nr. 1 e nr. 3), ma soprattutto avrebbero consentito di confermare l'entità delle opere realizzate (vedasi capitolo nr. 2); la ripartizione dei lavori tra Controparte_3
e (capitoli 7- 8-9-10); l'assenza di contestazioni da parte della convenuta
[...] Pt_1 circa l'esecuzione dei lavori e l'inadempimento avversario”.
6.3.3 Le valutazioni negative fatte dal primo giudice in merito ai capitoli di prova articolati dall'attrice sono peraltro indubbiamente corrette, risultando questi effettivamente formulati in termini generici o valutativi (n. 1, 3, 4, 10: “1) Vero che, verso l'estate del 2016, Lei è stata contattata dalla che Controparte_2 commissionava ad l'esecuzione di alcuni lavori elettrici presso la sua sede in Parte_1
Verona?; 3) Vero che, in ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra e Parte_1 CP_1
le parti, per quella specifica commessa, non avevano ritenuto necessario addivenire alla
[...] stipula di alcun contratto scritto, ma avevano ritenuto sufficiente un accordo solo verbale?; 4)
Vero che, successivamente, , comunicava a l'intenzione di Parte_1 Controparte_1 subappaltare l'intera esecuzione dell'opera commissionata alla Controparte_3 che acconsentiva?; 10) Vero che i lavori eseguiti da sono solo una parte di quelli CP_3 necessari alla realizzazione dell'intero impianto elettrico, interno ed estero, della sede di
[...]
che è stato ultimato da ?”), relativi a fatti mai dedotti entro i CP_1 Parte_1 termini preclusivi per nuove allegazioni (n. 5, 6: “(omissis) “5) Vero che prima dell'inizio
15 dei lavori di cui al capitolo 2, il dott. marito dell'allora socia unica e Testimone_1 commercialista di di chiedeva un incontro con l'appaltatrice, la Controparte_1 subappaltatrice e lui per accordare l'esecuzione delle opere? 6) Vero che l'incontro di cui al precedente capitolo 5) si è svolto in un bar di Verona, alla presenza del sig. Testimone_2 in rappresentanza della e del sig. , allora legale rappresentante di Parte_1 Testimone_3
”); generici e comunque irrilevanti o negativi (n. 2, 7, 8, 11, 12: CP_3 Controparte_3
“2) Vero che, più nello specifico, detti lavori consistevano nella realizzazione dell'impianto elettrico integrale, interno ed esterno, presso la sede della società convenuta, tra cui impianto elettrico di illuminazione, impianto elettrico di illuminazione di emergenza, impianto elettrico di forza motrice, impianto telefonico, fornitura del materiale elettrico necessario e manodopera?; 7) Vero che, in occasione dell'incontro di cui al precedente capitolo 5, il Dott. ha dato indicazioni, sia ad che a affinché la Tes_1 Parte_1 Controparte_3 maggior parte dei lavori commissionati e meglio descritti nel precedente capitolo 2 fossero eseguiti e fatturati dalla ? 8) Vero che, in quell'occasione, il Dott. Parte_1 [...] aveva stabilito in quale proporzione doveva essere ripartita l'esecuzione delle opere Tes_1 commissionate tra le due Società e, conseguentemente, aveva indicato in che proporzione suddividere tra e l'importo del preventivo orale, per gli importi Pt_1 Controparte_3 meglio indicati nell'appunto sub doc. 4 che si rammostra al teste? 11) Vero che dopo l'esecuzione e la consegna delle opere subappaltate da la non Parte_1 CP_3 ha ricevuto, da parte della alcuna contestazione? 12) Vero che dopo Controparte_1
l'esecuzione e la consegna delle opere appaltate da non ha Controparte_1 Pt_1 ricevuto alcuna contestazione formale da parte della committente?”), o non contestati (n.
9: “9) Vero che ha eseguito presso la sede di , tramite due Controparte_3 CP_1 suoi dipendenti, i sig.ri e , unicamente i lavori meglio indicati Parte_2 Parte_3 nei rapportini di cui al doc. 6 in atti, che si rammostra al/ai teste/i e che costituiscono solo una parte dell'impianto elettrico totale, esterno ed interno, della sede di ?”). CP_1
Con l'ulteriore considerazione che nessuno degli articolati capitoli di prova orale fa a ben vedere esatto riferimento alla stipulazione del contratto, che invece, per la sua complessità (nella rappresentazione attorea si sarebbe dovuto trattare della pressoché completa sostituzione dell'impianto elettrico e domotico della sede aziendale di ), deve ritenersi sia stato accompagnato da una preventiva CP_1 fase progettuale, dall'acquisto del materiale, e quindi seguito dalla predisposizione e dalla consegna della certificazione di conformità, circostanze certamente rilevanti per comprendere se, come e quando un contratto d'appalto del tipo di quello che Pt_1 sostiene di aver stipulato con sia mai esistito e quali ne siano state le CP_1 condizioni.
16 6.4 Da ultimo, l'appellante contesta la sentenza in relazione alla ritenuta carenza di prova dell'esecuzione delle opere, fatto che risulterebbe invece confermato dal materiale fotografico prodotto sub doc. 5 e comunque dalla mancata specifica contestazione da parte della convenuta.
6.4.1 Il motivo è infondato anche in relazione a tale profilo (relativo alla esecuzione delle opere).
6.4.2 Quanto al preteso difetto di una specifica contestazione di parte convenuta circa il fatto che abbia effettivamente realizzato le opere descritte a pagina 2 Pt_1
e 3 dell'atto di citazione introduttivo, va radicalmente escluso che non CP_1 abbia contestato la pretesa attorea, avendo, anzi, fin da subito escluso di aver mai avuto alcun rapporto con e di aver fatto solamente realizzare dei lavori di Pt_1 impiantistica elettrica alla diversa società in questo senso il Controparte_3 contenuto della comparsa di risposta di primo grado non è seriamente fraintendibile, risultando così articolato: “Nel merito, come anzidetto l'odierna controversia risulta essere totalmente infondata in fatto e in diritto. Mai alcun rapporto è intercorso tra le odierne parti in causa e pertanto nulla deve all'attrice, società tedesca alla stessa sconosciuta. CP_1
Senza voler invertire l'onere della prova, che vede l'attrice quale soggetto tenuto, ai fini dell'accoglimento della propria domanda, a fornire la prova del rapporto o titolo dal quale deriverebbe il suo diritto ovvero l'esistenza dell'obbligazione che graverebbe sull'odierna convenuta e l'effettiva esecuzione ed entità delle prestazioni delle quali richiede il pagamento nonché la congruenza degli importi pretesi, questa difesa ritiene necessario illustrare il reale svolgimento dei fatti, sicuramente diverso dalla infondata e fantasiosa ricostruzione avversaria. Co La società ha ad oggetto l'attività di gestione, vendita e ristrutturazione di CP_1 immobili. Nel 2016 ha commissionato ad oggi in liquidazione la sistemazione Controparte_3 dell'impianto elettrico dell'allora propria sede legale. Eseguiti i lavori in questione, la ha CP_3 emesso la relativa fattura n. 154 del 22.08.2016 (doc. 02). Tale fattura è stata in un primo momento parzialmente saldata da in quanto la non aveva ancora terminato CP_1 CP_3 le opere, tanto da costringerla a rivolgersi ad un altro elettricista per l'ultimazione (doc. 03).
Intervenuto in data 15.02.2019 per il recupero del credito residuo di sopra menzionato CP_3 Part l'avv. ZO, che oggi assiste (d'ora in poi , la sottoscritta procuratrice ha Pt_1 evidenziato la perdurante mancata messa in funzione dell'impianto di condizionamento (doc.
04). Non è stato tuttavia raggiunto alcun accordo ed in data 16.09.2019 la ha notificato CP_3 ad il D.i. 2120/2019 (doc. 05) avente ad oggetto il pagamento di “fornitura ed CP_1 installazione materiale elettrico” ed in data 27.01.2021 atto di precetto in rinnovazione (doc.
06) che, al solo fine di evitare ulteriori spese per un contenzioso a fronte di un importo esiguo,
è stato regolarmente saldato da in data 24.02.2021 (doc. 07). Per quanto riguarda CP_1 pertanto i lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della vecchia sede legale della convenuta, gli stessi sono stati già regolarmente saldati alla società incaricata che li ha
17 eseguiti, ovvero Le richieste di . Nel frattempo, in data 28.11.2018 era CP_3 Pt_1 pervenuta da parte dell'odierna attrice , sino a quel momento sconosciuta alla Pt_1 convenuta, la richiesta di pagamento di € 15.000,00 per asseriti ed indefiniti lavori elettrici, a mezzo del legale Avv. Primiceri. Con mail del 29.01.2019 la sottoscritta procuratrice ha provveduto a contestare la pretesa avversaria in quanto alcuna prestazione era mai stata Part richiesta o ricevuta da chiedendo comunque un documento contabile provante gli importi richiesti ed una descrizione degli stessi (doc. 08). In data 4.02.2019 è stata inviata dal legale la fattura oggi azionata, avente per oggetto l'assolutamente generica dicitura “electrical equipment installation on your site in via Torricelli 37 Verona” (doc. 09), e, pertanto, in data
12.02.2019 la sottoscritta procuratrice, contestando la fattura e sempre ribadendo che la
[...] Part
non aveva ricevuto alcuna prestazione da ha chiesto al Collega “una descrizione CP_1 delle prestazioni svolte e/o materiale consegnato dalla Sua assistita o della documentazione sottoscritta dalla mia cliente in merito”(doc. 10). Nessuna risposta né documento è stato fornito ma, al contrario, il 15.02.2019 è pervenuta una nuova richiesta di saldo della fattura n. 6 del 22.08.2016 per € 19.000,00 (!!! ovvero € 15.000,00 oltre € 4.000,00 a titolo di non Part meglio descritti interessi moratori e spese legali) da parte di ma rappresentata dall'avv.
ZO (che al tempo stava assistendo anche (doc. 11). Nuovamente la sottoscritta CP_3 procuratrice ha ripetuto che la non aveva conferito alcun incarico né aveva ricevuto CP_1 Part alcuna prestazione da ma da e ha chiesto, ancora una volta, dei documenti, CP_3 rapportini o similari provanti gli importi richiesti o comunque una descrizione delle Part prestazioni/lavori asseritamente svolti da (doc. 12). Per l'ennesima volta è stata inviata solo la fattura n. 6 del 22.08.2016 e nessun altro documento (doc. 13). A distanza di tre anni
è stato notificato l'atto di citazione della presente causa. Come già esposto in fatto, la
[...]
nell'estate 2016 ha conferito incarico alla per la sistemazione dell'impianto CP_1 CP_3 elettrico della propria sede. Questa ha eseguito i suddetti lavori ed è stata interamente saldata.
Nessun contratto d'appalto né verbale né scritto è invece intercorso con l'odierna attrice, non
è stato pertanto di certo autorizzato alcun contratto di sub appalto con né è dato sapere CP_3 Part circa eventuali rapporti interni tra quest'ultima ed come peraltro non esiste alcun accordo Part circa la suddivisione dei lavori tra ed Nessun documento depositato da controparte CP_3 prova, ma nemmeno né è indizio o presunzione, un qualsivoglia rapporto contrattuale con
[...]
, né dei lavori che avrebbe asseritamente eseguito. Ogni documento depositato è CP_1 riferibile sempre e solo ad che difatti è l'impresa incaricata da che ha CP_3 CP_1 eseguito i lavori come indicati nei rapportini e per i quali è stata già regolarmente saldata.
Nello specifico dei documenti allegati da controparte: 1) visura camerale si Controparte_1 tratta di una visura della convenuta che nulla dimostra;
2) visura camerale E.M.A. si Pt_1 tratta di una presunta visura dell'attrice che nulla dimostra;
3) contratto di subappalto: non è assolutamente un contratto di subappalto, ma appare solo come un ipotetico riepilogo interno redatto su carta intestata di senza indicazioni delle parti, non sottoscritto da alcuno tanto CP_3 meno da e non datato;
4) documento scritto dal Sig. : si tratta CP_1 Testimone_1
18 solo di un foglio con una serie di numeri e segni che nulla dimostra o può dimostrare, senza alcun riferimento alle parti e non sottoscritto da alcuno. Fermo il fatto che il Dott. Tes_1
(commercialista di ) non è parte in causa né copre o copriva alcuna carica sociale CP_1 in e pertanto nulla può essere imputabile od ascrivibile all'attrice riguardo il suo CP_1 operato, è solo controparte ad affermare che sarebbe da questi stato scritto in quanto non presenta alcuna sua sottoscrizione o riferimento. In ogni caso, tale documento non è di certo una scrittura privata o un contratto o riconoscimento o alcunché di assimilabile;
5) fotografie dei lavori svolti: si tratta di foto senza data e senza alcun riferimento ad o ai suoi CP_1 uffici e che nulla dimostrano circa l'effettuazione dei lavori elencati da controparte nel proprio scritto difensivo (vengono difatti rappresentati lavori edili di cartongesso), né tanto meno che Part siano stati eseguiti da 6) copia rapporti di intervento: si tratta di una serie di rapportini tutti intestati e comunque senza alcuna sottoscrizione leggibile o identificabile;
CP_3
7) e 8) copia fattura n. 154 del 22.08.2016 di e pagamento da parte di Controparte_3
: tale fattura ed il relativo pagamento dimostrano solo il rapporto tra la convenuta CP_1 ed che quest'ultima ha svolto i lavori ivi indicati e che sono stati peraltro saldati;
9) CP_3 copia fattura n. 6 del 22.08.2016 emessa da : documento contestato, redatto Parte_1 unilateralmente da e con dicitura assolutamente generica. Quanto prodotto nel presente Pt_1 procedimento di certo non può essere considerato utile all'assolvimento dell'onere della prova che incombe sul preteso creditore. In diritto. L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto e della congruità degli importi richiesti. L'attrice non offre nemmeno il ben che minimo principio di prova: non ha prodotto il contratto di appalto né il presunto contratto di subappalto, ma nemmeno alcun altro documento da cui se ne possa dedurre o ipotizzare o presumere l'esistenza. Non vi sono comunicazioni, mail, rapportini, fatture di acquisto di materiale, ddt, nominativi di operai che avrebbero svolto i lavori…nulla. Non riferisce nemmeno quando avrebbe eseguito tali lavori e quali, per quanto ore, in quali giorni: niente. Sono innumerevoli le richieste di spiegazioni e di tale documentazione da parte della sottoscritta procuratrice a controparte ancor prima della presente causa, tutte rimaste senza riscontro. In realtà tutta la lacunosa ricostruzione di controparte non fa altro che dimostrare come i rapporti siano intercorsi solo tra e . L'unico documento che sembra CP_3 CP_1 Part collegare ad è la fattura n. 6 del 22.08.2016, ovvero un documento creato CP_1 unilateralmente da quest'ultima, subito e sempre fermamente contestato dalla convenuta, tanto meno quindi registrato, del quale non è dato nemmeno sapere se è effettivamente e regolarmente esistente. In ordine alla valenza di tale documento si ricorda tuttavia che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite,
19 ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. sentenza 12 gennaio 2016, n. 299).
Posto quanto sopra, la contesta nuovamente sia il presunto rapporto contrattuale CP_1 asserito da controparte a fondamento della propria pretesa, sia l'effettivo adempimento ed esecuzione da parte della stessa delle prestazioni elencate nel proprio atto, sia gli importi richiesti (osservato, nuovamente, che controparte non ha fornito alcuna prova sul punto, difettando ogni allegazione documentale che possa essere qualificabile anche solo come indizio o presunzione)”.
6.4.3 Riguardo, invece, alla pretesa ricavabilità dell'evidenza della realizzazione delle opere dalle fotografie prodotte sub doc. 5, difetta qualsiasi critica alla valutazione negativa fatta al riguardo dal primo giudice, che in merito ha
(correttamente) ritenuto trattarsi di meri frammenti di lavorazione, privi di data e di chiari riferimenti spaziali e soggettivi, il che rende oggettivamente impossibile ricondurre la pretesa attorea al contesto nelle stesse rappresentato.
Con l'ulteriore considerazione che solo in due di queste fotografie sono riprodotti dei cavi elettrici (comunque di ignota realizzazione e riconducibilità all'attrice e all'appalto di cui si tratta), mentre le altre non raffigurano neppure interventi del tipo di quelli che pretende di aver realizzato a favore di . Pt_1 CP_1
6.4.4 Da ultimo, con riguardo alla richiesta di C.T.U. che ricostruisca le opere realizzate da in disparte il rilievo che detta istanza non è stata rinnovata in Pt_1 questa sede, ne va confermata l'esclusione, trattandosi di un mezzo di valutazione che nella specie dovrebbe riferirsi ad un quadro istruttorio che, per quanto detto, risulta del tutto indeterminato, sicché la C.T.U. eventualmente disposta risulterebbe, oltre che inammissibile siccome “esplorativa”, di realizzazione oggettivamente impossibile.
III
Sulle spese del presente secondo grado non vi è luogo a provvedere, non essendosi costituita in causa. Controparte_1
Stante il rigetto integrale dell'appello va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1bis stessa disposizione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II grado n. 423/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 208/2024
20 del Tribunale di Verona;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte della appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
21