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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 297\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di Impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SA RC Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa NE CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 297/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Riccio, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via V. Monti n. 7, Milano - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
n qualità di procuratrice speciale di con l'avv. Renato Controparte_2 Controparte_3
Sardi, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, con elezion di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo: ; Email_2
INTERVENUTA
Oggetto: garanzia fideiussoria, cessione credito.
* pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. in riforma della sentenza n° 10517/2023, pronunciata dalla sezione XIV civile del Tribunale di
Milano -specializzata in materia di impresa ad esito del procedimento recante n.r.g. 5648/2020, fermo restando la qualità di consumatore del sig. , Parte_1
2. accertare e dichiarare la natura di clausola vessatoria dell'art. 6 bis del contratto di mutuo (rep.
6138 -racc. 4889) del 29/05/2007, ciò in quanto trattasi di clausola unilateralmente predisposta, che prevede una limitazione ai diritti del garante, rispetto alla quale sarebbe stata necessaria una specifica trattativa individuale in fase di sua redazione;
Cont 3. accertare e dichiarare come la mai abbia dato la prova, nel corso del giudizio di prime cure, della formalizzazione di una trattativa con il consumatore, che avrebbe dovuto avere i caratteri della specificità, dell'individualità e della effettività (ex art. 34, co. 5, d.lgs. 206/2005);
4. accertare e chiarare come l'eventuale specifica approvazione per iscritto della clausola de qua, ex art. 1341 c.c., non ne escluda l'onerosità e, quindi, la vessatorietà e la conseguente nullità. Per
l'effetto,
5. rilevare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento de quo, con riguardo all'art.
6 bis, con la conseguente reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e del relativo termine semestrale previsto a penda di decadenza. Per ulteriore effetto,
6. dare una corretta interpretazione al testo della clausola in questione in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, con lettura quanto meno originale, essa contiene un inequivocabile riferimento alla “espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 c.c.”;
7. accertare e dichiarare, dunque, come il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. debba ritenersi ampiamente spirato, non essendovi prova di alcuna iniziativa nel consistente lasso di tempo (14 mesi) intercorso tra l'ultimo pagamento effettuato per il mutuo (15/10/2013) ed il primo atto successivo di natura strettamente giudiziale (il pignoramento, notificato il 10/02/2015). Al riguardo, nel fissare i criteri di individuazione del dies a quo, tenere conto della consistente giurisprudenza riportata sub2.
Per l'effetto,
8. dichiarare estinta la garanzia sottoscritta dall'appellante, il quale, quindi, nulla deve corrispondere all'istituto di credito.
9. Dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, processuale e sostanziale, della compagine cessionaria e, per essa, quale procuratrice speciale, della attesa Controparte_3 Controparte_2 la mancata prova della titolarità del credito scaturente dal mancato deposito del contratto di cessione.
pagina 2 di 10 10. In ogni caso, tenuto conto delle deduzioni di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua sussistendo le condizioni di cui agli artt. 282 e 283 c.p.c.
11. Col favore delle spese e degli emolumenti di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via principale e nel merito:
- rigettare il gravame interposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
*
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
A. L' impugnazione
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, n. 10517\2023 del Parte_1
27.12.2023, che ha rigettato le domande dallo stesso svolte nei confronti di Controparte_5
condannandolo al pagamento delle spese del grado, per euro 10.700,00 oltre accessori.
[...]
B. Il primo grado di giudizio
ha chiesto al Tribunale di accertare la nullità totale, e in subordine parziale, della Parte_1 fideiussione specifica da lui stesso rilasciata il 29.5.2007 a garanzia di un contratto di mutuo fondiario pari ad euro 290.000,00, concesso a favore della sig.ra Parte_2
Ha rilevato che la fideiussione è attuativa di un'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. n. 287\90, (provv.
BankIt. N. 55\2005); ha pertanto eccepito la nullità della clausola di deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. per violazione del combinato di cui agli artt. 33 lett. b) e t) e 34 commi 4 e 5 del d.lgs. n.
206/2005, e per l'effetto, ha domandato l'estinzione della garanzia fideiussoria per il mancato tempestivo esercizio del diritto di credito nei confronti del debitore principale, con conseguente illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e ordine di cancellazione.
Più precisamente, l'attore ha sostenuto che la nullità della fideiussione – prevista all'art.
6-bis del sotteso contratto di mutuo – scaturirebbe dalla riproduzione, all'interno del testo contrattuale, delle tre clausole, di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., reviviscenza e sopravvivenza, contenute nel modello pagina 3 di 10 di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust.
A sostengo della domanda ha altresì prodotto il provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca d'Italia ha stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. ritualmente costituitasi, ha contestato le pretese Controparte_5 avversarie in quanto infondate e chiesto il rigetto della domanda.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice, che ha dichiarato di pronunciarsi in virtù della ragione più liquida, ha ritenuto che non sia stata provata l'intesa anticoncorrenziale. Ha poi reputato infondata altresì la domanda di nullità parziale della fideiussione ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 lett. b) e t) e dell'art. 34 commi 4
e 5 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Sul punto, dopo aver dato atto che la qualifica di consumatore rivestita da è circostanza pacifica e Pt_1 rimarcata esplicitamente nella clausola 9.2 del contratto di mutuo, ha affermato che nel caso di specie non sussiste una previsione contrattuale che stabilisce, a carico del consumatore, decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni. Infatti, la clausola di cui all'articolo 6-bis del contratto, specificatamente contestata dall'attore, stabilisce: “Il signor dichiara di prestare Parte_1 fideiussione in via solidale e indivisibile, per sé e successori, fino alla concorrenza di euro 580.000
(…) per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla “Mutuataria” con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 c.c.), in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto […]”.
Secondo il Tribunale dal tenore della previsione contrattuale si desume chiaramente che l'obbligazione del fideiussore, diversamente da quanto prevede l'art. 1957 c.c., è completamente sganciata dalla scadenza delle obbligazioni principali ed è invece correlata all'integrale soddisfacimento delle stesse, sicché l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza. Si legge nella sentenza: “In tale contesto, la dispensa dall'onere di agire entro il termine di decadenza sancito dall'art. 1957 c.c. comporta quindi che i diritti derivanti alla banca in forza della fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione dell'obbligazione di garanzia viene ad pagina 4 di 10 essere ricollegata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla totale estinzione di quest'ultima, ossia al suo integrale adempimento, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore”.
Il primo giudice, sulla base di tali premesse, ha quindi concluso rigettando la domanda di nullità della clausola, ritenendo escluse “la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni di decadenza derivanti da una norma inapplicabile alla fattispecie e … la vessatorietà di una clausola come quella qui esaminata”.
D. I motivi di appello
L'appellante ha precisato che il gravame intende contestare solo la seconda parte del decisum del
Tribunale, vale a dire quella concernente la violazione della disciplina consumeristica e la conseguenziale nullità della clausola 6 bis del contratto, in quanto da qualificarsi ab origine come vessatoria.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato Pt_1 che la clausola in oggetto, di cui all' art. 6 bis del contratto, è vessatoria ed è stata unilateralmente predisposta dalla banca, senza specifica trattativa individuale con il consumatore.
In tale ottica ha osservato che, seppure il contratto sia stato specificamente approvato, permane la natura di clausola vessatoria dell'art.6 bis. Ciò non solo per il riferimento ivi contenuto all'art. 1957
c.c. con la correlata rinuncia al termine da esso sancito, ma per il fatto che, trattandosi di clausola unilateralmente predisposta, sarebbe stata necessaria una specifica trattativa individuale in fase di sua redazione, circostanza non provata da parte della banca onerata.
Per tale ragione ha sostenuto la nullità della clausola e l'operatività della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Con il secondo motivo di appello ha ritenuto l'applicabilità del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. e rilevato il fatto che tale termine è decorso infruttuosamente, con conseguenziale liberazione del garante: “non essendovi prova di alcuna iniziativa nel consistente lasso di tempo intercorso tra l'ultimo pagamento effettuato per il detto mutuo (15/10/2013) ed il primo atto successivo di natura strettamente giudiziale (il pignoramento, notificato il 10/02/2015)”.
Secondo l'appellante il dies a quo del termine semestrale di cui alla norma decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, avvenuta in data 15/10/2013 (data corrispondente alla scadenza della prima rata del mutuo rimasta impagata da parte della sig.ra debitrice principale). Parte_2
pagina 5 di 10 ha rilevato che l'istituto di credito solo in data 12/11/2014 ha provveduto alla notifica Pt_1 dell'intimazione del precetto e poi, solo il 10/02/2015, alla notifica del pignoramento, primo atto giudiziale, quindi oltre i termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha eccepito altresì l'inammissibilità dell'intervento ex art.111 cpc effettuato nelle more del giudizio da quale Controparte_2 cessionaria del credito, in quanto carente di legittimazione processuale e titolarità sostanziale del credito. In particolare, ha rilevato la mancata produzione del relativo contratto di cessione, da cui attingere la titolarità del lato attivo del rapporto obbligazionario.
E. La posizione dell'appellata e dell'intervenuta.
è rimasta contumace, mentre è intervenuta ex art. 111 c.p.c. CP_6 Controparte_2 con comparsa depositata il 10.5.2024 nella qualità di procuratrice speciale di in Controparte_3 quanto divenuta titolare del credito in oggetto in forza di contratto di cessione in blocco concluso in data 12.03.2024 con Controparte_5 ha in primo luogo osservato che dell'avvenuta cessione del credito è stata data pubblicità CP_2 dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n.
34 del 21.03.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del
28.03.2024 (doc.ti n. 2 e 3). In secondo luogo, ha precisato che tra i crediti oggetto della cessione è compreso anche quello di cui alla sofferenza (NDG 302653117), con Parte_2 annessi privilegi, accessori e garanzie, tra cui quella prestata da . Parte_1
Per tali ragioni ha sostenuto di essere subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali connesse ai crediti ceduti, già vantate dalla cedente nei confronti dei debitori ceduti e che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di censura.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Più precisamente, in relazione al primo motivo, ha eccepito l'inammissibilità delle deduzioni avversarie in ordine alla veste di consumatore dell'appellante, in quanto del tutto nuove, non essendovene traccia nel giudizio di prime cure. Nel merito della questione si è limitato a richiamare le argomentazioni addotte dalla sentenza: “nella fattispecie non viene in realtà in rilievo alcuna previsione contrattuale che stabilisca, a carico del fideiussore-consumatore, decadenze o limitazione della facoltà di sollevare eccezioni”; e ancora: “Dal tenore della previsione contrattuale si desume pagina 6 di 10 chiaramente che l'obbligazione del fideiussore è del tutto sganciata dalla scadenza delle obbligazioni principali ed è invece correlata all'integrale soddisfacimento delle stesse, sicché l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza”.
In relazione al secondo motivo, ha rilevato che la banca cedente, a fronte del persistente inadempimento della mutuataria, ha risolto il rapporto in data 4.9.2014 (doc. n. 4). Ha quindi ritenuto che sia da tale momento che decorre il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
Ha poi ulteriormente precisato che l'atto di precetto, per il complessivo importo di € 298.587,40, è stato notificato il 14.11.2014, mentre il successivo pignoramento è stato notificato in data 11.2.2015 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio di Brescia, Serv. Pubblicità Immobiliare in data
26.2.2015 (doc. n. 5).
F. Il processo di secondo grado
In data 10.5.24, previo deposito di apposita comparsa di costituzione, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito in oggetto. Controparte_2
Contr Alla prima udienza, il 5.6.24 è stata dichiarata la contumacia di e parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'esito dell'udienza è stata fissata per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., l'udienza del 24.9.25, poi differita al 19.11.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
[...]
x art. 111 c.p.c. sollevata dall'appellante. CP_2
Sul punto occorre rilevare che nel corso della prima udienza il procuratore dell'appellante nulla ha eccepito in relazione all'inammissibilità dell'intervento, pur essendo lo stesso avvenuto in data anteriore, il 10 maggio 2024. La relativa eccezione è stata infatti sollevata solo con gli scritti difensivi conclusivi.
Occorre poi chiarire che l'intervento ex art. 111 c.p.c. in oggetto è processualmente ammissibile anche nel giudizio di appello, e che nel caso di specie, seppur contumace, è rimasta parte del CP_6 giudizio.
pagina 7 di 10 Riguardo al merito della questione, ha provato la titolarità del credito in Controparte_2 oggetto. Ha infatti dato atto che della cessione è stata fatta pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21.03.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del 28.03.2024 (entrambe prodotte ai doc.ti n. 2 e 3). Ha poi precisato che tra i crediti oggetto della cessione è compreso anche quello in oggetto (NDG 302653117), con annessa garanzia di Parte_2 [...]
. Dalla produzione di tale documentazione, nella disponibilità del cessionario, si desume che il Pt_1 credito in oggetto sia stato ceduto da all'odierna intervenuta. CP_4
2. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'intervenuta. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
3. Riguardo ai motivi di impugnazione, occorre in primo luogo precisare che l'appellante ha inteso circoscrivere il gravame alla parte della sentenza che ha disatteso la domanda di nullità della clausola 6 bis del contratto per violazione della disciplina consumeristica, in quanto vessatoria, con conseguenziale applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Le restanti statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale, compresa la qualifica di consumatore in capo a non sono state oggetto di appello, neanche incidentale, e quindi si possono intendere Pt_1 passate in giudicato.
I due motivi di appello svolti da attengono alla addotta nullità della clausola di cui Parte_1 all'art. 6 bis del contratto - in quanto vessatoria tenuto conto della natura di consumatore del garante - e alla conseguenziale reviviscenza e applicabilità dell'art. 1957 c.c., con infruttuoso decorso del termine semestrale di cui alla norma.
I motivi sono strettamente connessi e conseguenziali, pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre in primo luogo soffermarsi sull'eventuale operatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e degli effetti che ne scaturirebbero.
Viene in considerazione, nel caso di specie, una fideiussione specifica, accedente alla singola posizione della debitrice principale, e a prima richiesta: infatti, all'art. 6 del contratto di mutuo si legge, in relazione alla garanzia fideiussoria, che il garante sarà tenuto al pagamento, in caso di inadempimento pagina 8 di 10 anche di una sola rata del mutuo da parte della debitrice, dietro semplice invito della Banca. Inoltre,
l'art. 9 del documento di sintesi accedente al contratto suddetto stabilisce:
La ha comunicato la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione del contratto al CP_2 debitore principale con lettera raccomandata del 4.9.2014 (doc. 4, prodotto anche nel primo grado di giudizio). Riguardo a tale missiva, indirizzata al debitore principale, il garante nulla eccepisce se non il fatto che il dies a quo del termine semestrale decorrerebbe dalla data del 15.10.213 – vale a dire dalla prima rata non pagata del mutuo da parte della sig.ra debitrice principale – e non quindi Parte_2 dalla comunicazione della risoluzione.
Sul punto si deve rilevare che il termine semestrale in oggetto inizia a decorrere dalla comunicazione del recesso e dall'intimazione di pagamento - e non dalla scadenza inadempiuta della singola rata - ciò in quanto solo a partire da tale momento il creditore ha manifestato la volontà di recedere dal contratto
– come indicato anche dal suddetto articolo 9 del documento di sintesi.
Nel caso di specie tale comunicazione è avvenuta in data 4.9.2014, pertanto il termine semestrale è stato rispettato, in quanto in data 11.2.2015 è stato notificato il pignoramento, a seguito della notifica dell'atto di precetto, intervenuta il 14.11.2014 (doc. n. 5).
Per tali ragioni, deve essere rilevato che anche ove fosse dichiarata la nullità dell'art. 6 bis suddetto, in base a quanto dedotto dall'appellante con il primo motivo di impugnazione, con reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore, per infruttuoso decorso del termine semestrale di cui alla norma.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame si deve intendere assorbito del rigetto del secondo motivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carco dell'appellante. Vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'intervenuta, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Nulla deve essere invece disposto a favore della appellata in ragione della contumacia. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 9 di 10 eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 297/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10517\2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore Parte_1 di in qualità di procuratrice speciale di liquidate per Controparte_2 Controparte_3 compensi in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3. nulla dispone in punto di spese a favore dell'appellata contumace CP_6
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 19.11.2025
Il consigliere est.
NE CC
Il Presidente
SA RC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di Impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SA RC Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa NE CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 297/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Riccio, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via V. Monti n. 7, Milano - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
n qualità di procuratrice speciale di con l'avv. Renato Controparte_2 Controparte_3
Sardi, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, con elezion di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo: ; Email_2
INTERVENUTA
Oggetto: garanzia fideiussoria, cessione credito.
* pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. in riforma della sentenza n° 10517/2023, pronunciata dalla sezione XIV civile del Tribunale di
Milano -specializzata in materia di impresa ad esito del procedimento recante n.r.g. 5648/2020, fermo restando la qualità di consumatore del sig. , Parte_1
2. accertare e dichiarare la natura di clausola vessatoria dell'art. 6 bis del contratto di mutuo (rep.
6138 -racc. 4889) del 29/05/2007, ciò in quanto trattasi di clausola unilateralmente predisposta, che prevede una limitazione ai diritti del garante, rispetto alla quale sarebbe stata necessaria una specifica trattativa individuale in fase di sua redazione;
Cont 3. accertare e dichiarare come la mai abbia dato la prova, nel corso del giudizio di prime cure, della formalizzazione di una trattativa con il consumatore, che avrebbe dovuto avere i caratteri della specificità, dell'individualità e della effettività (ex art. 34, co. 5, d.lgs. 206/2005);
4. accertare e chiarare come l'eventuale specifica approvazione per iscritto della clausola de qua, ex art. 1341 c.c., non ne escluda l'onerosità e, quindi, la vessatorietà e la conseguente nullità. Per
l'effetto,
5. rilevare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento de quo, con riguardo all'art.
6 bis, con la conseguente reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e del relativo termine semestrale previsto a penda di decadenza. Per ulteriore effetto,
6. dare una corretta interpretazione al testo della clausola in questione in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, con lettura quanto meno originale, essa contiene un inequivocabile riferimento alla “espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 c.c.”;
7. accertare e dichiarare, dunque, come il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. debba ritenersi ampiamente spirato, non essendovi prova di alcuna iniziativa nel consistente lasso di tempo (14 mesi) intercorso tra l'ultimo pagamento effettuato per il mutuo (15/10/2013) ed il primo atto successivo di natura strettamente giudiziale (il pignoramento, notificato il 10/02/2015). Al riguardo, nel fissare i criteri di individuazione del dies a quo, tenere conto della consistente giurisprudenza riportata sub2.
Per l'effetto,
8. dichiarare estinta la garanzia sottoscritta dall'appellante, il quale, quindi, nulla deve corrispondere all'istituto di credito.
9. Dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, processuale e sostanziale, della compagine cessionaria e, per essa, quale procuratrice speciale, della attesa Controparte_3 Controparte_2 la mancata prova della titolarità del credito scaturente dal mancato deposito del contratto di cessione.
pagina 2 di 10 10. In ogni caso, tenuto conto delle deduzioni di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua sussistendo le condizioni di cui agli artt. 282 e 283 c.p.c.
11. Col favore delle spese e degli emolumenti di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via principale e nel merito:
- rigettare il gravame interposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
*
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
A. L' impugnazione
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, n. 10517\2023 del Parte_1
27.12.2023, che ha rigettato le domande dallo stesso svolte nei confronti di Controparte_5
condannandolo al pagamento delle spese del grado, per euro 10.700,00 oltre accessori.
[...]
B. Il primo grado di giudizio
ha chiesto al Tribunale di accertare la nullità totale, e in subordine parziale, della Parte_1 fideiussione specifica da lui stesso rilasciata il 29.5.2007 a garanzia di un contratto di mutuo fondiario pari ad euro 290.000,00, concesso a favore della sig.ra Parte_2
Ha rilevato che la fideiussione è attuativa di un'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. n. 287\90, (provv.
BankIt. N. 55\2005); ha pertanto eccepito la nullità della clausola di deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. per violazione del combinato di cui agli artt. 33 lett. b) e t) e 34 commi 4 e 5 del d.lgs. n.
206/2005, e per l'effetto, ha domandato l'estinzione della garanzia fideiussoria per il mancato tempestivo esercizio del diritto di credito nei confronti del debitore principale, con conseguente illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e ordine di cancellazione.
Più precisamente, l'attore ha sostenuto che la nullità della fideiussione – prevista all'art.
6-bis del sotteso contratto di mutuo – scaturirebbe dalla riproduzione, all'interno del testo contrattuale, delle tre clausole, di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., reviviscenza e sopravvivenza, contenute nel modello pagina 3 di 10 di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust.
A sostengo della domanda ha altresì prodotto il provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca d'Italia ha stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. ritualmente costituitasi, ha contestato le pretese Controparte_5 avversarie in quanto infondate e chiesto il rigetto della domanda.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice, che ha dichiarato di pronunciarsi in virtù della ragione più liquida, ha ritenuto che non sia stata provata l'intesa anticoncorrenziale. Ha poi reputato infondata altresì la domanda di nullità parziale della fideiussione ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 lett. b) e t) e dell'art. 34 commi 4
e 5 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Sul punto, dopo aver dato atto che la qualifica di consumatore rivestita da è circostanza pacifica e Pt_1 rimarcata esplicitamente nella clausola 9.2 del contratto di mutuo, ha affermato che nel caso di specie non sussiste una previsione contrattuale che stabilisce, a carico del consumatore, decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni. Infatti, la clausola di cui all'articolo 6-bis del contratto, specificatamente contestata dall'attore, stabilisce: “Il signor dichiara di prestare Parte_1 fideiussione in via solidale e indivisibile, per sé e successori, fino alla concorrenza di euro 580.000
(…) per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla “Mutuataria” con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 c.c.), in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto […]”.
Secondo il Tribunale dal tenore della previsione contrattuale si desume chiaramente che l'obbligazione del fideiussore, diversamente da quanto prevede l'art. 1957 c.c., è completamente sganciata dalla scadenza delle obbligazioni principali ed è invece correlata all'integrale soddisfacimento delle stesse, sicché l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza. Si legge nella sentenza: “In tale contesto, la dispensa dall'onere di agire entro il termine di decadenza sancito dall'art. 1957 c.c. comporta quindi che i diritti derivanti alla banca in forza della fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione dell'obbligazione di garanzia viene ad pagina 4 di 10 essere ricollegata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla totale estinzione di quest'ultima, ossia al suo integrale adempimento, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore”.
Il primo giudice, sulla base di tali premesse, ha quindi concluso rigettando la domanda di nullità della clausola, ritenendo escluse “la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni di decadenza derivanti da una norma inapplicabile alla fattispecie e … la vessatorietà di una clausola come quella qui esaminata”.
D. I motivi di appello
L'appellante ha precisato che il gravame intende contestare solo la seconda parte del decisum del
Tribunale, vale a dire quella concernente la violazione della disciplina consumeristica e la conseguenziale nullità della clausola 6 bis del contratto, in quanto da qualificarsi ab origine come vessatoria.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato Pt_1 che la clausola in oggetto, di cui all' art. 6 bis del contratto, è vessatoria ed è stata unilateralmente predisposta dalla banca, senza specifica trattativa individuale con il consumatore.
In tale ottica ha osservato che, seppure il contratto sia stato specificamente approvato, permane la natura di clausola vessatoria dell'art.6 bis. Ciò non solo per il riferimento ivi contenuto all'art. 1957
c.c. con la correlata rinuncia al termine da esso sancito, ma per il fatto che, trattandosi di clausola unilateralmente predisposta, sarebbe stata necessaria una specifica trattativa individuale in fase di sua redazione, circostanza non provata da parte della banca onerata.
Per tale ragione ha sostenuto la nullità della clausola e l'operatività della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Con il secondo motivo di appello ha ritenuto l'applicabilità del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. e rilevato il fatto che tale termine è decorso infruttuosamente, con conseguenziale liberazione del garante: “non essendovi prova di alcuna iniziativa nel consistente lasso di tempo intercorso tra l'ultimo pagamento effettuato per il detto mutuo (15/10/2013) ed il primo atto successivo di natura strettamente giudiziale (il pignoramento, notificato il 10/02/2015)”.
Secondo l'appellante il dies a quo del termine semestrale di cui alla norma decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, avvenuta in data 15/10/2013 (data corrispondente alla scadenza della prima rata del mutuo rimasta impagata da parte della sig.ra debitrice principale). Parte_2
pagina 5 di 10 ha rilevato che l'istituto di credito solo in data 12/11/2014 ha provveduto alla notifica Pt_1 dell'intimazione del precetto e poi, solo il 10/02/2015, alla notifica del pignoramento, primo atto giudiziale, quindi oltre i termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha eccepito altresì l'inammissibilità dell'intervento ex art.111 cpc effettuato nelle more del giudizio da quale Controparte_2 cessionaria del credito, in quanto carente di legittimazione processuale e titolarità sostanziale del credito. In particolare, ha rilevato la mancata produzione del relativo contratto di cessione, da cui attingere la titolarità del lato attivo del rapporto obbligazionario.
E. La posizione dell'appellata e dell'intervenuta.
è rimasta contumace, mentre è intervenuta ex art. 111 c.p.c. CP_6 Controparte_2 con comparsa depositata il 10.5.2024 nella qualità di procuratrice speciale di in Controparte_3 quanto divenuta titolare del credito in oggetto in forza di contratto di cessione in blocco concluso in data 12.03.2024 con Controparte_5 ha in primo luogo osservato che dell'avvenuta cessione del credito è stata data pubblicità CP_2 dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n.
34 del 21.03.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del
28.03.2024 (doc.ti n. 2 e 3). In secondo luogo, ha precisato che tra i crediti oggetto della cessione è compreso anche quello di cui alla sofferenza (NDG 302653117), con Parte_2 annessi privilegi, accessori e garanzie, tra cui quella prestata da . Parte_1
Per tali ragioni ha sostenuto di essere subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali connesse ai crediti ceduti, già vantate dalla cedente nei confronti dei debitori ceduti e che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di censura.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Più precisamente, in relazione al primo motivo, ha eccepito l'inammissibilità delle deduzioni avversarie in ordine alla veste di consumatore dell'appellante, in quanto del tutto nuove, non essendovene traccia nel giudizio di prime cure. Nel merito della questione si è limitato a richiamare le argomentazioni addotte dalla sentenza: “nella fattispecie non viene in realtà in rilievo alcuna previsione contrattuale che stabilisca, a carico del fideiussore-consumatore, decadenze o limitazione della facoltà di sollevare eccezioni”; e ancora: “Dal tenore della previsione contrattuale si desume pagina 6 di 10 chiaramente che l'obbligazione del fideiussore è del tutto sganciata dalla scadenza delle obbligazioni principali ed è invece correlata all'integrale soddisfacimento delle stesse, sicché l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza”.
In relazione al secondo motivo, ha rilevato che la banca cedente, a fronte del persistente inadempimento della mutuataria, ha risolto il rapporto in data 4.9.2014 (doc. n. 4). Ha quindi ritenuto che sia da tale momento che decorre il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
Ha poi ulteriormente precisato che l'atto di precetto, per il complessivo importo di € 298.587,40, è stato notificato il 14.11.2014, mentre il successivo pignoramento è stato notificato in data 11.2.2015 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio di Brescia, Serv. Pubblicità Immobiliare in data
26.2.2015 (doc. n. 5).
F. Il processo di secondo grado
In data 10.5.24, previo deposito di apposita comparsa di costituzione, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito in oggetto. Controparte_2
Contr Alla prima udienza, il 5.6.24 è stata dichiarata la contumacia di e parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'esito dell'udienza è stata fissata per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., l'udienza del 24.9.25, poi differita al 19.11.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
[...]
x art. 111 c.p.c. sollevata dall'appellante. CP_2
Sul punto occorre rilevare che nel corso della prima udienza il procuratore dell'appellante nulla ha eccepito in relazione all'inammissibilità dell'intervento, pur essendo lo stesso avvenuto in data anteriore, il 10 maggio 2024. La relativa eccezione è stata infatti sollevata solo con gli scritti difensivi conclusivi.
Occorre poi chiarire che l'intervento ex art. 111 c.p.c. in oggetto è processualmente ammissibile anche nel giudizio di appello, e che nel caso di specie, seppur contumace, è rimasta parte del CP_6 giudizio.
pagina 7 di 10 Riguardo al merito della questione, ha provato la titolarità del credito in Controparte_2 oggetto. Ha infatti dato atto che della cessione è stata fatta pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21.03.2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del 28.03.2024 (entrambe prodotte ai doc.ti n. 2 e 3). Ha poi precisato che tra i crediti oggetto della cessione è compreso anche quello in oggetto (NDG 302653117), con annessa garanzia di Parte_2 [...]
. Dalla produzione di tale documentazione, nella disponibilità del cessionario, si desume che il Pt_1 credito in oggetto sia stato ceduto da all'odierna intervenuta. CP_4
2. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'intervenuta. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
3. Riguardo ai motivi di impugnazione, occorre in primo luogo precisare che l'appellante ha inteso circoscrivere il gravame alla parte della sentenza che ha disatteso la domanda di nullità della clausola 6 bis del contratto per violazione della disciplina consumeristica, in quanto vessatoria, con conseguenziale applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Le restanti statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale, compresa la qualifica di consumatore in capo a non sono state oggetto di appello, neanche incidentale, e quindi si possono intendere Pt_1 passate in giudicato.
I due motivi di appello svolti da attengono alla addotta nullità della clausola di cui Parte_1 all'art. 6 bis del contratto - in quanto vessatoria tenuto conto della natura di consumatore del garante - e alla conseguenziale reviviscenza e applicabilità dell'art. 1957 c.c., con infruttuoso decorso del termine semestrale di cui alla norma.
I motivi sono strettamente connessi e conseguenziali, pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre in primo luogo soffermarsi sull'eventuale operatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e degli effetti che ne scaturirebbero.
Viene in considerazione, nel caso di specie, una fideiussione specifica, accedente alla singola posizione della debitrice principale, e a prima richiesta: infatti, all'art. 6 del contratto di mutuo si legge, in relazione alla garanzia fideiussoria, che il garante sarà tenuto al pagamento, in caso di inadempimento pagina 8 di 10 anche di una sola rata del mutuo da parte della debitrice, dietro semplice invito della Banca. Inoltre,
l'art. 9 del documento di sintesi accedente al contratto suddetto stabilisce:
La ha comunicato la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione del contratto al CP_2 debitore principale con lettera raccomandata del 4.9.2014 (doc. 4, prodotto anche nel primo grado di giudizio). Riguardo a tale missiva, indirizzata al debitore principale, il garante nulla eccepisce se non il fatto che il dies a quo del termine semestrale decorrerebbe dalla data del 15.10.213 – vale a dire dalla prima rata non pagata del mutuo da parte della sig.ra debitrice principale – e non quindi Parte_2 dalla comunicazione della risoluzione.
Sul punto si deve rilevare che il termine semestrale in oggetto inizia a decorrere dalla comunicazione del recesso e dall'intimazione di pagamento - e non dalla scadenza inadempiuta della singola rata - ciò in quanto solo a partire da tale momento il creditore ha manifestato la volontà di recedere dal contratto
– come indicato anche dal suddetto articolo 9 del documento di sintesi.
Nel caso di specie tale comunicazione è avvenuta in data 4.9.2014, pertanto il termine semestrale è stato rispettato, in quanto in data 11.2.2015 è stato notificato il pignoramento, a seguito della notifica dell'atto di precetto, intervenuta il 14.11.2014 (doc. n. 5).
Per tali ragioni, deve essere rilevato che anche ove fosse dichiarata la nullità dell'art. 6 bis suddetto, in base a quanto dedotto dall'appellante con il primo motivo di impugnazione, con reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore, per infruttuoso decorso del termine semestrale di cui alla norma.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame si deve intendere assorbito del rigetto del secondo motivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carco dell'appellante. Vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'intervenuta, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Nulla deve essere invece disposto a favore della appellata in ragione della contumacia. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 9 di 10 eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 297/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10517\2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore Parte_1 di in qualità di procuratrice speciale di liquidate per Controparte_2 Controparte_3 compensi in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3. nulla dispone in punto di spese a favore dell'appellata contumace CP_6
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 19.11.2025
Il consigliere est.
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Il Presidente
SA RC
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