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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2024, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA TI, nato 1'11/02/1986 in Austria (CUI 0423Y75) avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
sentito l'Avvocato Mario Fortunato, nell'interesse di TI MA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna, all'Autorità giudiziaria austriaca, di TI MA in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 13 giugno 2023 dalla Procura della Repubblica di Innsbruck, convalidato dal Tribunale, come integrato dalla nota del Penale Sent. Sez. 6 Num. 3120 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/01/2024 19 ottobre 2023 del Ministero della giustizia, per più delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione a terzi di denaro contraffatto) commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi a gennaio 2023. Nei confronti del ricorrente la Corte di appello il 17 luglio 2023 ha convalidato l'arresto senza applicare alcuna misura cautelare. 2. Avverso la sentenza propone ricorso TI MA, tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo propone questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 6, comma 4, e 17 legge n. 69 del 2005, come modificati dal d. Igs. n. 10 del 2021 in quanto, diversamente dalla consentita valutazione di merito in caso di estradizione passiva (artt. 705, comma 1 e 706 cod. proc. pen.), solo per i MAE è precluso all'Autorità giudiziaria italiana di accertare i gravi indizi di colpevolezza, senza onerare l'Autorità richiedente dell'allegazione delle fonti di prova che, nella specie, escludono la responsabilità del ricorrente relativamente al capo 1b, grazie ad una perizia fonica, e al capo 3a grazie alle impronte digitali rilevate dalla polizia austriaca. 2.2. Con il secondo motivo propone questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25 Cost., dell'art. 18-bis, comma 1 lett. a), legge n. 69 del 2005, che consente all'Autorità richiesta l'esercizio di un potere discrezionale quando i reati contestati siano stati commessi, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato, tanto da violare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella parte in cui l'Autorità giudiziaria austriaca, a seguito di richiesta di integrazione, ha indicato erroneamente il numero di reati per i quali ha chiesto la consegna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Il ricorrente, nel contestare in modo generico ed apodittico la legittimità costituzionale della disciplina sul Mandato di arresto europeo (legge n. 69 del 2005 attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI), come modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021, omette di considerare un presupposto giuridico-fattuale imprescindibile ovverosia che l'Italia è un Paese membro dell'Unione Europea e che, in detta qualità, ha elaborato e sottoscritto i Trattati di 2 Maastricht istitutivo dell'Unione europea (7 febbraio 1992), di Amsterdam (2 ottobre 1997), di IZ (26 febbraio 2001) e di SB ( 1 dicembre 2009). Per quello che interessa in questa sede è sufficiente rappresentare come detti Trattati, vincolanti e con valore di preminenza nella gerarchia delle fonti interne in base ad una riserva di competenza a loro favore, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, hanno come obiettivo essenziale la creazione di uno spazio giudiziario europeo di cui il mandato di arresto europeo costituisce uno dei principali strumenti. La legge n. 69 del 2005 e la novella contenuta nel d.lgs n. 10 del 2021, costituiscono disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e rispondono all'obbligo del nostro Paese di completare l'armonizzazione della disciplina interna non solo alla Decisione quadro 2002/584/GAI menzionata, ma agli obblighi sovranazionali assunti con i Trattati, volti a rendere effettivo il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni assunte dalle Autorità giudiziarie dei Paesi membri dell'Unione Europea nella presunzione, fino a prova contraria, del rispetto dei diritti inalienabili della persona e dei diritti fondamentali. Anche in ordine ai motivi di rifiuto facoltativo il legislatore, rispondendo ad un obbligo sovranazionale, si è limitato a trasporre quelli elencati nell'art. 4 n. 7, n. 2 e n. 6 della citata Decisione quadro, tra i quali quello di cui all'art. 18-bis comma 1 lett. a) I. n. 69 del 2005, connesso alla c.d. territorialità - originariamente obbligatorio - volto a sanare il conflitto di giurisdizione tra gli Stati e ad evitare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197). Nella specie, peraltro, il censurato motivo di rifiuto della consegna, non rappresentato alla Corte distrettuale, è inconfigurabile in quanto il ricorrente non ha documentato che per i fatti oggetto del mandato di arresto europeo, commessi in parte nel territorio dello Stato, risultasse instaurato un procedimento penale nei suoi confronti, cosicché non è neanche astrattamente configurabile l'esigenza di un effettivo interesse dello Stato al perseguimento delle ipotesi di reato contenute nel mae mancando qualsiasi conflitto che non può ovviamente essere solo ipotetico o potenziale (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, cit.; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Rv. 272912). 2.2. In ordine al terzo motivo di ricorso la Corte di appello, dopo avere richiesto all'autorità giudiziaria austriaca integrazioni per comprendere con precisione quali fossero i reati oggetto del MAE, regolarmente pervenute con nota 3 La Consigliera estensora del 19 ottobre 2023 del Ministero della giustizia italiano, ha ricevuto il provvedimento cautelare austriaco in cui questi sono dettagliatamente descritti tanto da rendere generico il motivo che ne contesta il numero. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 23 gennaio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
sentito l'Avvocato Mario Fortunato, nell'interesse di TI MA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna, all'Autorità giudiziaria austriaca, di TI MA in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 13 giugno 2023 dalla Procura della Repubblica di Innsbruck, convalidato dal Tribunale, come integrato dalla nota del Penale Sent. Sez. 6 Num. 3120 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/01/2024 19 ottobre 2023 del Ministero della giustizia, per più delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione a terzi di denaro contraffatto) commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi a gennaio 2023. Nei confronti del ricorrente la Corte di appello il 17 luglio 2023 ha convalidato l'arresto senza applicare alcuna misura cautelare. 2. Avverso la sentenza propone ricorso TI MA, tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo propone questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 6, comma 4, e 17 legge n. 69 del 2005, come modificati dal d. Igs. n. 10 del 2021 in quanto, diversamente dalla consentita valutazione di merito in caso di estradizione passiva (artt. 705, comma 1 e 706 cod. proc. pen.), solo per i MAE è precluso all'Autorità giudiziaria italiana di accertare i gravi indizi di colpevolezza, senza onerare l'Autorità richiedente dell'allegazione delle fonti di prova che, nella specie, escludono la responsabilità del ricorrente relativamente al capo 1b, grazie ad una perizia fonica, e al capo 3a grazie alle impronte digitali rilevate dalla polizia austriaca. 2.2. Con il secondo motivo propone questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25 Cost., dell'art. 18-bis, comma 1 lett. a), legge n. 69 del 2005, che consente all'Autorità richiesta l'esercizio di un potere discrezionale quando i reati contestati siano stati commessi, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato, tanto da violare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella parte in cui l'Autorità giudiziaria austriaca, a seguito di richiesta di integrazione, ha indicato erroneamente il numero di reati per i quali ha chiesto la consegna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Il ricorrente, nel contestare in modo generico ed apodittico la legittimità costituzionale della disciplina sul Mandato di arresto europeo (legge n. 69 del 2005 attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI), come modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021, omette di considerare un presupposto giuridico-fattuale imprescindibile ovverosia che l'Italia è un Paese membro dell'Unione Europea e che, in detta qualità, ha elaborato e sottoscritto i Trattati di 2 Maastricht istitutivo dell'Unione europea (7 febbraio 1992), di Amsterdam (2 ottobre 1997), di IZ (26 febbraio 2001) e di SB ( 1 dicembre 2009). Per quello che interessa in questa sede è sufficiente rappresentare come detti Trattati, vincolanti e con valore di preminenza nella gerarchia delle fonti interne in base ad una riserva di competenza a loro favore, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, hanno come obiettivo essenziale la creazione di uno spazio giudiziario europeo di cui il mandato di arresto europeo costituisce uno dei principali strumenti. La legge n. 69 del 2005 e la novella contenuta nel d.lgs n. 10 del 2021, costituiscono disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e rispondono all'obbligo del nostro Paese di completare l'armonizzazione della disciplina interna non solo alla Decisione quadro 2002/584/GAI menzionata, ma agli obblighi sovranazionali assunti con i Trattati, volti a rendere effettivo il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni assunte dalle Autorità giudiziarie dei Paesi membri dell'Unione Europea nella presunzione, fino a prova contraria, del rispetto dei diritti inalienabili della persona e dei diritti fondamentali. Anche in ordine ai motivi di rifiuto facoltativo il legislatore, rispondendo ad un obbligo sovranazionale, si è limitato a trasporre quelli elencati nell'art. 4 n. 7, n. 2 e n. 6 della citata Decisione quadro, tra i quali quello di cui all'art. 18-bis comma 1 lett. a) I. n. 69 del 2005, connesso alla c.d. territorialità - originariamente obbligatorio - volto a sanare il conflitto di giurisdizione tra gli Stati e ad evitare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197). Nella specie, peraltro, il censurato motivo di rifiuto della consegna, non rappresentato alla Corte distrettuale, è inconfigurabile in quanto il ricorrente non ha documentato che per i fatti oggetto del mandato di arresto europeo, commessi in parte nel territorio dello Stato, risultasse instaurato un procedimento penale nei suoi confronti, cosicché non è neanche astrattamente configurabile l'esigenza di un effettivo interesse dello Stato al perseguimento delle ipotesi di reato contenute nel mae mancando qualsiasi conflitto che non può ovviamente essere solo ipotetico o potenziale (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, cit.; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Rv. 272912). 2.2. In ordine al terzo motivo di ricorso la Corte di appello, dopo avere richiesto all'autorità giudiziaria austriaca integrazioni per comprendere con precisione quali fossero i reati oggetto del MAE, regolarmente pervenute con nota 3 La Consigliera estensora del 19 ottobre 2023 del Ministero della giustizia italiano, ha ricevuto il provvedimento cautelare austriaco in cui questi sono dettagliatamente descritti tanto da rendere generico il motivo che ne contesta il numero. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 23 gennaio 2023