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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9528/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gisella Rocca presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Ivana Carmelina Presutti presso il cui studio ha eletto P_ domicilio
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Voglia Ill.mo Giudice, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e P_
, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle debite annotazioni Pt_1 dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
I minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente degli stessi presso la madre.
- La casa coniugale di proprietà della signora resta assegnata alla stessa. P_
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra le parti almeno 2 giorni continuativi a settimana dall'uscita da scuola (o prelevandoli dalla casa materna in periodo non scolastico) fino alla seconda mattina successiva con accompagnamento a scuola (o presso la casa materna in periodo non scolastico), e a tal fine il signor si impegna a comunicare entro il Pt_1 venerdì della settimana precedente i turni lavorativi ed i minori resteranno con lui due giorni consecutivi in cui almeno uno in cui il padre non lavora, in caso di mancata comunicazione
pagina 1 di 4 settimanale dei turni o in caso di mancato accordo, il padre terrà figli dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì con accompagnamento a scuola
- durante le vacanze natalizie i minori soggiorneranno con ciascun genitore un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2025 i minori trascorreranno il Natale con la mamma;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il
2025 trascorreranno le vacanze pasquali con la mamma;
- i minori trascorreranno alterando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascuno;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dallì 1 allì 16 agosto e dallì 17 allì 31 agosto.
- Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 P_ per i figli un importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% della mensa, delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale. L'assegno unico o sostegno equivalente verrà percepito integralmente dalla signora ed il signor si impegna ad espletare tutte le P_ Pt_1 pratiche necessarie.
- Spese di lite compensate
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 P_ in RIVOLI, il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli il 23/04/2012 e il 24/08/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 17/07/2023.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva in data 21/02/2025 dichiarando di aver raggiunto un accordo. Le parti istavano congiuntamente per la sostituzione dell'udienza con note scritte.
Il Giudice delegato assegnava termine perentorio alle parti per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni
Precisate le conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 P_ sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente degli stessi presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della signora alla stessa. P_
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra le parti almeno 2 giorni continuativi a settimana dall'uscita da scuola (o prelevandoli dalla casa materna in periodo non scolastico) fino alla seconda mattina successiva con accompagnamento a scuola (o presso la casa materna in periodo non scolastico), dando atto che a tal fine il signor si impegna a comunicare Pt_1 entro il venerdì della settimana precedente i turni lavorativi ed i minori resteranno con lui due giorni consecutivi in cui almeno uno in cui il padre non lavora, in caso di mancata comunicazione settimanale dei turni o in caso di mancato accordo, il padre terrà figli dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì con accompagnamento a scuola;
DISPONE che durante le vacanze natalizie i minori soggiornino con ciascun genitore un anno dal 23 al
30 ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2025 i minori trascorreranno il
Natale con la mamma;
DISPONE che durante le vacanze pasquali i minori stiano ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il 2025 trascorreranno le vacanze pasquali con la mamma;
DISPONE che i minori trascorrano alterando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascuno;
DISPONE che durante le vacanze estive i minori trascorrano inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dallì 1 allì 16 agosto e dallì 17 allì 31 agosto;
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i Pt_1 P_ figli un importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% della mensa, delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o sostegno equivalente verrà percepito integralmente dalla signora e che il signor si impegna ad espletare tutte le pratiche P_ Pt_1 necessarie.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 7.05.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9528/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gisella Rocca presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Ivana Carmelina Presutti presso il cui studio ha eletto P_ domicilio
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Voglia Ill.mo Giudice, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e P_
, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle debite annotazioni Pt_1 dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
I minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente degli stessi presso la madre.
- La casa coniugale di proprietà della signora resta assegnata alla stessa. P_
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra le parti almeno 2 giorni continuativi a settimana dall'uscita da scuola (o prelevandoli dalla casa materna in periodo non scolastico) fino alla seconda mattina successiva con accompagnamento a scuola (o presso la casa materna in periodo non scolastico), e a tal fine il signor si impegna a comunicare entro il Pt_1 venerdì della settimana precedente i turni lavorativi ed i minori resteranno con lui due giorni consecutivi in cui almeno uno in cui il padre non lavora, in caso di mancata comunicazione
pagina 1 di 4 settimanale dei turni o in caso di mancato accordo, il padre terrà figli dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì con accompagnamento a scuola
- durante le vacanze natalizie i minori soggiorneranno con ciascun genitore un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2025 i minori trascorreranno il Natale con la mamma;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il
2025 trascorreranno le vacanze pasquali con la mamma;
- i minori trascorreranno alterando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascuno;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dallì 1 allì 16 agosto e dallì 17 allì 31 agosto.
- Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 P_ per i figli un importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% della mensa, delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale. L'assegno unico o sostegno equivalente verrà percepito integralmente dalla signora ed il signor si impegna ad espletare tutte le P_ Pt_1 pratiche necessarie.
- Spese di lite compensate
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 P_ in RIVOLI, il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli il 23/04/2012 e il 24/08/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 17/07/2023.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva in data 21/02/2025 dichiarando di aver raggiunto un accordo. Le parti istavano congiuntamente per la sostituzione dell'udienza con note scritte.
Il Giudice delegato assegnava termine perentorio alle parti per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni
Precisate le conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 P_ sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente degli stessi presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della signora alla stessa. P_
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra le parti almeno 2 giorni continuativi a settimana dall'uscita da scuola (o prelevandoli dalla casa materna in periodo non scolastico) fino alla seconda mattina successiva con accompagnamento a scuola (o presso la casa materna in periodo non scolastico), dando atto che a tal fine il signor si impegna a comunicare Pt_1 entro il venerdì della settimana precedente i turni lavorativi ed i minori resteranno con lui due giorni consecutivi in cui almeno uno in cui il padre non lavora, in caso di mancata comunicazione settimanale dei turni o in caso di mancato accordo, il padre terrà figli dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì con accompagnamento a scuola;
DISPONE che durante le vacanze natalizie i minori soggiornino con ciascun genitore un anno dal 23 al
30 ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2025 i minori trascorreranno il
Natale con la mamma;
DISPONE che durante le vacanze pasquali i minori stiano ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il 2025 trascorreranno le vacanze pasquali con la mamma;
DISPONE che i minori trascorrano alterando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascuno;
DISPONE che durante le vacanze estive i minori trascorrano inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dallì 1 allì 16 agosto e dallì 17 allì 31 agosto;
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i Pt_1 P_ figli un importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% della mensa, delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o sostegno equivalente verrà percepito integralmente dalla signora e che il signor si impegna ad espletare tutte le pratiche P_ Pt_1 necessarie.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 7.05.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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