Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 16/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2025, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Baiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero degli Interni,
- Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Foggia,
in persona dei rispettivi legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025, col quale la Prefettura di Foggia ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta, presentata dal ricorrente in data 15 maggio 2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RI AL e uditi per le parti i difensori l'avv. Ermanno Baiardi, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 9 maggio 2025, l’UTG - Prefettura di Foggia ha rilasciato al ricorrente decreto favorevole di nomina a guardia particolare giurata, con validità biennale.
Con domanda presentata il 15 maggio 2025, il ricorrente ha richiesto il rilascio del porto di pistola a tassa ridotta per uso difesa personale, in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze della -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- in provincia di -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, la Prefettura di Foggia ha comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, fondati sulla sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla reclusione di anni uno, mesi 9 e giorni 10, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., commesso in data 10 gennaio 2024. La condanna era riconducibile a condotte reiterate di natura morbosa e molesta, compiute nei confronti dell'ex coniuge, incompatibili coi requisiti soggettivi di affidabilità per la detenzione e l’uso delle armi, previsti dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S.
In data 12 giugno 2025, il ricorrente, nel presentare osservazioni, rappresentava che la condanna non era ancora definitiva e che gli era stato comunque concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero e supporto psicologico, già intrapresi presso l’associazione “Impegno Donna”.
Con decreto prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025, la Prefettura di Foggia, nel confermare le ragioni ostative già esposte nel preavviso di rigetto, ha respinto la domanda.
2. – Avverso il decreto prefettizio di diniego, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, notificato il 24 novembre 2025 e depositato il successivo 11 dicembre, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelare.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
2) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e mancata considerazione delle circostanze favorevoli;
3) eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di coerenza dell’azione amministrativa;
4) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni presentate;
5) illegittimità dell’automatismo preclusivo.
3.- Con atto depositato il 15 dicembre 2025, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.
A conclusione della camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di misure cautelari, il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 89 del 26 gennaio 2026, ha disposto il deposito della sentenza del Tribunale di Foggia di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., richiamata negli atti ma non prodotta né indicata nei suoi estremi, ritenendone necessaria l’acquisizione ai fini della decisione; ha quindi rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
In data 28 gennaio 2026, in adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria, il ricorrente ha depositato la sentenza del Tribunale di Foggia n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS-.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’arr. 60 c.p.a., circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ravvisando il Collegio la sussistenza dei relativi presupposti di legge.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Le diverse censure possono ricevere trattazione congiunta in considerazione dei profili di connessione e parziale sovrapposizione dei relativi contenuti.
4.1.- In materia di detenzione e di porto d’armi, gli articoli 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. attribuiscono al Prefetto un ampio potere discrezionale, consentendogli l’adozione di provvedimenti inibitori anche in assenza di una condanna penale definitiva, qualora emergano episodi, eventi o comportamenti sintomatici del venire meno dell’affidabilità dell’interessato.
Il potere affidato alla Prefettura persegue finalità preventive e non sanzionatorie, essendo orientato a impedire situazioni di pericolo per l’incolumità individuale nonché per l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3643).
Su queste premesse generali, nel caso specifico, il Collegio è ben consapevole che il divieto di detenzione e di porto d’armi per colui che svolga i compiti di guardia particolare giurata rivesta effetti particolarmente pregiudizievoli, col rischio anche della perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del titolo autorizzatorio prefettizio che può rappresentare strumento indispensabile per il completo svolgimento dell’attività lavorativa. Questo elemento di peculiarità, tuttavia, non giustifica un'attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico a preservare e tutelare la sicurezza, permanendo intatta l'esigenza di vigilare con rigore circa la sussistenza del possibile pericolo di uso abusivo e arbitrario delle armi.
E’ per questo che, per casi come quelli in esame, il diniego di detenzione e di porto d’armi deve essere supportato da una motivazione rigorosa, frutto di un’istruttoria stringente, rispetto a quella che potrebbe ordinariamente pretendersi per provvedimenti in materia di armi, emanati nei confronti di soggetti che non svolgono attività professionale nella quale l’uso delle armi è un aspetto del tutto preventivabile (cfr. TAR Campania, -OMISSIS-, sez. V, 4 settembre 2024, n. 4811).
Come chiarito da condivisa giurisprudenza (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 giugno 2025, n. 1228),
l'autorità di Pubblica sicurezza deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata.
Dal provvedimento dovranno quindi emergere in modo chiaro le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne.
4.2.- Va poi considerato e contemperato il danno da perdita di una fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di Pubblica Sicurezza del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia.
E’ ciò che è avvenuto nel caso di specie, dove la Prefettura di Foggia ha correttamente valutato che le condotte assunte dal ricorrente, di natura molesta e morbosa, per di più reiterate nel tempo, come emerse dal procedimento penale conclusosi in primo grado con la menzionata sentenza di condanna del Tribunale di Foggia, ancorché non definitiva, siano incompatibili coi requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione e l’uso delle armi.
Questi elementi sono stati presi in considerazione dalla Prefettura e valutati negativamente secondo un apprezzamento ragionevole e proporzionato che si sottrae alle dedotte censure. Il giudizio di disvalore espresso dalla Prefettura per effetto delle condotte del ricorrente non recede di fronte al fatto che la condanna penale non abbia carattere definitivo né tantomeno che il ricorrente abbia avuto accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, aspetti che rilevano semmai per l’ordinamento penale ma non per quello amministrativo di pubblica sicurezza, volto ad assicurare forme di tutela preventive e avanzate.
4.3.- In ogni caso, la nomina a guardia particolare giurata non comporta automaticamente il rilascio del porto d’armi, trattandosi di una valutazione fondata su presupposti diversi e tra loro autonomi. Ai sensi dall’art. 138, comma 3, del T.U.L.P.S., infatti, il rilascio della licenza di porto d’armi presuppone una specifica e ulteriore verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha ritenuto tali requisiti insussistenti, pur rilasciando la nomina a guardia particolare giurata non armata, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, l’interesse del ricorrente a continuare l’attività lavorativa.
Questa scelta che ha differenziato i due aspetti, rimarca ulteriormente che il potere discrezionale esercitato dalla Prefettura, pur ampio, è stato accorto e comunque ispirato a calibrare gli interessi privati con quelli pubblici coinvolti, con prevalenza di questi ultimi, in quanto inerenti la sicurezza collettiva e degli individui.
Pertanto, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, non emergono quei profili di automatismo preclusivo né vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione nell’azione amministrativa.
Peraltro non sussiste la dedotta violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990, posto che l’amministrazione, con nota prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, ha puntualmente inviato al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, una volta ricevute le controdeduzioni, non ha ravvisato elementi per ribaltare il proprio orientamento.
5.- Alla luce delle ragioni sopra illustrate, il provvedimento impugnato risulta legittimo e resiste alle censure dedotte.
In ragione della peculiarità della questione controversa, si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AL, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.