TAR Bari, sez. II, sentenza breve 16/02/2026, n. 219
TAR
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
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TAR
Sentenza breve 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego di detenzione e porto d'armi debba essere supportato da una motivazione rigorosa e da un'istruttoria stringente, ma che nel caso specifico la Prefettura abbia correttamente valutato le condotte del ricorrente come incompatibili con i requisiti di affidabilità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e mancata considerazione delle circostanze favorevoli

    Il Tribunale ha ritenuto che il giudizio di disvalore espresso dalla Prefettura per effetto delle condotte del ricorrente non recede di fronte al fatto che la condanna penale non abbia carattere definitivo né tantomeno che il ricorrente abbia avuto accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, aspetti che rilevano semmai per l’ordinamento penale ma non per quello amministrativo di pubblica sicurezza, volto ad assicurare forme di tutela preventive e avanzate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di coerenza dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto che la Prefettura abbia agito in modo accorto, calibrando gli interessi privati con quelli pubblici, con prevalenza di questi ultimi in quanto inerenti la sicurezza collettiva e degli individui.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni presentate

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussista la dedotta violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, posto che l'amministrazione ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi e, ricevute le controdeduzioni, non ha ravvisato elementi per ribaltare il proprio orientamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’automatismo preclusivo

    Il Tribunale ha ritenuto che non emergano profili di automatismo preclusivo né vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione nell’azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza breve 16/02/2026, n. 219
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 219
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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