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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2482/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dott.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2482/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (c.f. ) titolare della ditta individuale LB di Parte_1 C.F._1
(p. iva ) con sede legale in Ossona (MI) via Patrioti n. 23, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Claudio BERNASCONI (c. f.
) presso il cui studio legale in Seregno (MB) corso Matteotti n. 81 è C.F._2 elettivamente domiciliato, difensore che ha indicato per notifiche e comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- in persona del curatore avv. Controparte_1
SO CC – contumace
e
e – contumaci Controparte_2 Controparte_3 resistenti pagina 1 di 6
oggetto: opposizione alla sentenza n. 586/2025, del 31.07.2025, del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c. f. Controparte_1
) con sede in Ossona (MI) via Patrioti n. 23 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso presentato da e con cui le predette Controparte_3 Controparte_2 ricorrenti, nella qualità di ex dipendenti, a fronte di crediti dalle stesse vantane nei confronti della
[...] corrente in Ossona, chiedevano la dichiarazione di apertura Controparte_4 della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione dei propri crediti rimasti insoluti e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva in giudizio nella predetta qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale corrente in Ossona. Controparte_1
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Milano, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito vantato dalla ricorrente
[...]
pari ad euro 1.478,78 notificato unitamente al relativo atto di precetto, e dal credito Parte_2 pari ad euro 9.300,00 vantato da di cui al relativo verbale di conciliazione, nonché Controparte_3 dalla debitoria erariale pari ad euro 88.934,03 non oggetto di rateizzazione – e ritenuto integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava l'impresa debitrice – desunto dall'entità della posta creditoria vantata dai ricorrenti e dai pignoramenti presso terzi e mobiliari tutti con esito negativo, nonché dai debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della di titolarità di Controparte_4 corrente in Ossona (MI) Patrioti n. 23. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della corrente in Ossona (MI) via Patrioti n. 23, Controparte_4 eccependo di non aver avuto contezza della richiesta e del relativo procedimento di liquidazione pagina 2 di 6 giudiziale in quanto la ditta individuale di cui era titolare non era dotata di pec attiva adducendo altresì di essere del tutto ignaro dell'avvenuto inserimento in area web di eventuali notifiche, il che gli aveva impedito di svolgere argomenti e difese idonei a chiarire la portata dell'attività ed il relativo dimensionamento dell'impresa, che escludeva la sottoponibilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale. A tal riguardo adduceva il mancato superamento dei valori soglia relativi al valore dell'attivo, al valore del passivo ed alla debitoria registrati nell'ultimo triennio antecedente. Produceva al riguardo copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023, 2024, dai quali si desumerebbe il mancato superamento dei predetti valori soglia, nonché copia dei contratti di noleggio delle apparecchiature impiegate nell'attività svolta e del contratto di locazione dei locali in cui aveva sede l'esercizio.
Su tali basi chiedeva la revoca della sentenza reclamata.
Restavano contumaci, sebbene ritualmente citate, le ricorrenti creditrici e Controparte_3 [...]
e la Liquidazione Giudiziale. Parte_2
All'udienza del 6.11.2025, previo esame del curatore, la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal reclamante in ordine alla asserita incolpevole mancata conoscenza dell'atto introduttivo del procedimento, attesa la corretta esecuzione della relativa notifica, non costituendo valido elemento scusante la circostanza che la ditta non era dotata di pec attiva. Risulta rituale la notifica del decreto di fissazione udienza di comparizione ex art. 41 CCII, eseguita in conformità a quanto prescritto e previsto dal dettato dell'art. 40 commi 6 e
7 CCII nella parte in cui prevede che quando la notificazione a mezzo posta telematica di cui al comma
6 non risulta possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio a cura della cancelleria mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 c.p.c. e la notifica si ha per perfezionata al terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Nel caso di specie a seguito della impossibilità di procedere alla notifica alla pec, risultata inattiva, si è proceduto con l'inserimento nell'area web riservata come prescritto dal dettato normativo innanzi richiamato.
Pertanto, il contradittorio risulta validamente instaurato.
***
Tanto premesso, ad avviso della Corte, il reclamo è fondato nel merito e va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito espressi.
pagina 3 di 6 Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della ditta individuale in oggetto è sita in Ossona (MI) alla via Patrioti 23, e ritenuta la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente l'impresa individuale in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, non risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Da quanto emerge in atti, e in particolare sulla base di quanto riferito dal curatore nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, non appaiono superate le soglie richieste dall'art. 121 CCII.
Il curatore, premesso che nella qualità di titolare della impresa individuale Parte_1
ha sempre operato in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54- Controparte_1
89 della legge n. 190/2014, ha rilevato che dai modelli unici per gli anni 2022, 2023 e 2024 consegnati in sede concorsuale e trasmessi all'agenzia delle entrate in data 28.08.2025, emergono per l'anno 2024 ricavi per euro 69.148,00, per l'anno 2023 ricavi per euro 41.397,00 e per l'anno 2022 ricavi per euro
38.859,00, precisando che tali valori troverebbero riscontro nell'attività svolta sulla base di quanto rilevabile dalle fatture e corrispettivi che ha potuto esaminare. Ha dato altresì atto che la debitoria emersa ammonta a circa 100.000,00, ed è costituita da debiti verso personale dipendente e debiti erariali. Ha infine rilevato che dalle indagini preliminari svolte non sono emerse attività di proprietà del debitore.
Sulla base del quadro economico-patrimoniale della impresa esaminato ha rilevato che le soglie di legge non appaiono in nessun caso superate.
Ne consegue che sulla base degli elementi offerti dal curatore fallimentare in ordine alla situazione economico-patrimoniale dell'impresa in oggetto, anche in ragione della contenuta entità degli affari rilevabile dalla debitoria emersa e dalla tipologia ed entità dell'attività svolta dalla impresa in esame, deve ritenersi che sia gli elementi attivi sia gli elementi passivi appaiono inferiori ai valori soglia previsti dalla richiamata normativa.
Del pari la debitoria, come rilevabile dagli atti di causa e sulla base delle precisazioni rese dal curatore e tenuto conto del volume contenuto degli affari, si attesta a livelli nettamente inferiori rispetto a quelli soglia.
Né sono emersi elementi dai quali poter desumere l'inattività dell'impresa precedente alla apertura della dichiarazione giudiziale.
pagina 4 di 6 ***
Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti del reclamante nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE ND, Parte_1 la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata sentenza.
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla asserita non attivazione della casella di posta elettronica per fatto imputabile al reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra il reclamante e le ricorrenti relative al primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico del predetto nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE ND le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 586/2025 del 31.07.2025 del Tribunale Ordinario di Milano, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della impresa individuale CP_1
Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1 nella qualità di titolare e legale rappresentante della impresa individuale
[...] [...]
depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una situazione Controparte_1 economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
pagina 5 di 6 b) che, con la stessa cadenza, nella predetta qualità di titolare della Parte_1 impresa individuale provveda ad inviare al curatore una Controparte_1 breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE Parte_1
ND;
4) compensate le spese di lite tra il reclamante e le ricorrenti relative al primo grado;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 6 di 6
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dott.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2482/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (c.f. ) titolare della ditta individuale LB di Parte_1 C.F._1
(p. iva ) con sede legale in Ossona (MI) via Patrioti n. 23, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Claudio BERNASCONI (c. f.
) presso il cui studio legale in Seregno (MB) corso Matteotti n. 81 è C.F._2 elettivamente domiciliato, difensore che ha indicato per notifiche e comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- in persona del curatore avv. Controparte_1
SO CC – contumace
e
e – contumaci Controparte_2 Controparte_3 resistenti pagina 1 di 6
oggetto: opposizione alla sentenza n. 586/2025, del 31.07.2025, del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c. f. Controparte_1
) con sede in Ossona (MI) via Patrioti n. 23 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso presentato da e con cui le predette Controparte_3 Controparte_2 ricorrenti, nella qualità di ex dipendenti, a fronte di crediti dalle stesse vantane nei confronti della
[...] corrente in Ossona, chiedevano la dichiarazione di apertura Controparte_4 della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione dei propri crediti rimasti insoluti e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva in giudizio nella predetta qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale corrente in Ossona. Controparte_1
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Milano, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito vantato dalla ricorrente
[...]
pari ad euro 1.478,78 notificato unitamente al relativo atto di precetto, e dal credito Parte_2 pari ad euro 9.300,00 vantato da di cui al relativo verbale di conciliazione, nonché Controparte_3 dalla debitoria erariale pari ad euro 88.934,03 non oggetto di rateizzazione – e ritenuto integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava l'impresa debitrice – desunto dall'entità della posta creditoria vantata dai ricorrenti e dai pignoramenti presso terzi e mobiliari tutti con esito negativo, nonché dai debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della di titolarità di Controparte_4 corrente in Ossona (MI) Patrioti n. 23. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della corrente in Ossona (MI) via Patrioti n. 23, Controparte_4 eccependo di non aver avuto contezza della richiesta e del relativo procedimento di liquidazione pagina 2 di 6 giudiziale in quanto la ditta individuale di cui era titolare non era dotata di pec attiva adducendo altresì di essere del tutto ignaro dell'avvenuto inserimento in area web di eventuali notifiche, il che gli aveva impedito di svolgere argomenti e difese idonei a chiarire la portata dell'attività ed il relativo dimensionamento dell'impresa, che escludeva la sottoponibilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale. A tal riguardo adduceva il mancato superamento dei valori soglia relativi al valore dell'attivo, al valore del passivo ed alla debitoria registrati nell'ultimo triennio antecedente. Produceva al riguardo copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023, 2024, dai quali si desumerebbe il mancato superamento dei predetti valori soglia, nonché copia dei contratti di noleggio delle apparecchiature impiegate nell'attività svolta e del contratto di locazione dei locali in cui aveva sede l'esercizio.
Su tali basi chiedeva la revoca della sentenza reclamata.
Restavano contumaci, sebbene ritualmente citate, le ricorrenti creditrici e Controparte_3 [...]
e la Liquidazione Giudiziale. Parte_2
All'udienza del 6.11.2025, previo esame del curatore, la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal reclamante in ordine alla asserita incolpevole mancata conoscenza dell'atto introduttivo del procedimento, attesa la corretta esecuzione della relativa notifica, non costituendo valido elemento scusante la circostanza che la ditta non era dotata di pec attiva. Risulta rituale la notifica del decreto di fissazione udienza di comparizione ex art. 41 CCII, eseguita in conformità a quanto prescritto e previsto dal dettato dell'art. 40 commi 6 e
7 CCII nella parte in cui prevede che quando la notificazione a mezzo posta telematica di cui al comma
6 non risulta possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio a cura della cancelleria mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 c.p.c. e la notifica si ha per perfezionata al terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Nel caso di specie a seguito della impossibilità di procedere alla notifica alla pec, risultata inattiva, si è proceduto con l'inserimento nell'area web riservata come prescritto dal dettato normativo innanzi richiamato.
Pertanto, il contradittorio risulta validamente instaurato.
***
Tanto premesso, ad avviso della Corte, il reclamo è fondato nel merito e va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito espressi.
pagina 3 di 6 Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della ditta individuale in oggetto è sita in Ossona (MI) alla via Patrioti 23, e ritenuta la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente l'impresa individuale in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, non risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Da quanto emerge in atti, e in particolare sulla base di quanto riferito dal curatore nel corso del proprio esame innanzi a questa Corte, non appaiono superate le soglie richieste dall'art. 121 CCII.
Il curatore, premesso che nella qualità di titolare della impresa individuale Parte_1
ha sempre operato in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54- Controparte_1
89 della legge n. 190/2014, ha rilevato che dai modelli unici per gli anni 2022, 2023 e 2024 consegnati in sede concorsuale e trasmessi all'agenzia delle entrate in data 28.08.2025, emergono per l'anno 2024 ricavi per euro 69.148,00, per l'anno 2023 ricavi per euro 41.397,00 e per l'anno 2022 ricavi per euro
38.859,00, precisando che tali valori troverebbero riscontro nell'attività svolta sulla base di quanto rilevabile dalle fatture e corrispettivi che ha potuto esaminare. Ha dato altresì atto che la debitoria emersa ammonta a circa 100.000,00, ed è costituita da debiti verso personale dipendente e debiti erariali. Ha infine rilevato che dalle indagini preliminari svolte non sono emerse attività di proprietà del debitore.
Sulla base del quadro economico-patrimoniale della impresa esaminato ha rilevato che le soglie di legge non appaiono in nessun caso superate.
Ne consegue che sulla base degli elementi offerti dal curatore fallimentare in ordine alla situazione economico-patrimoniale dell'impresa in oggetto, anche in ragione della contenuta entità degli affari rilevabile dalla debitoria emersa e dalla tipologia ed entità dell'attività svolta dalla impresa in esame, deve ritenersi che sia gli elementi attivi sia gli elementi passivi appaiono inferiori ai valori soglia previsti dalla richiamata normativa.
Del pari la debitoria, come rilevabile dagli atti di causa e sulla base delle precisazioni rese dal curatore e tenuto conto del volume contenuto degli affari, si attesta a livelli nettamente inferiori rispetto a quelli soglia.
Né sono emersi elementi dai quali poter desumere l'inattività dell'impresa precedente alla apertura della dichiarazione giudiziale.
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Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti del reclamante nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE ND, Parte_1 la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata sentenza.
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla asserita non attivazione della casella di posta elettronica per fatto imputabile al reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra il reclamante e le ricorrenti relative al primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico del predetto nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE ND le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 586/2025 del 31.07.2025 del Tribunale Ordinario di Milano, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della impresa individuale CP_1
Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1 nella qualità di titolare e legale rappresentante della impresa individuale
[...] [...]
depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una situazione Controparte_1 economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
pagina 5 di 6 b) che, con la stessa cadenza, nella predetta qualità di titolare della Parte_1 impresa individuale provveda ad inviare al curatore una Controparte_1 breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a nella qualità di titolare della impresa individuale LB di LBNESE Parte_1
ND;
4) compensate le spese di lite tra il reclamante e le ricorrenti relative al primo grado;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
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