TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3590/2024
TRA
difesa dall'avv. CAPUOZZO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/24, la ricorrente in epigrafe espone che «il 06/02/2021 presentava domanda per la concessione della prestazione di sostengo al reddito di cui all'art. 1 DL. 4/2019 conv. con mod. dalla L.
26/2019, denominato Reddito di cittadinanza (prot. ; CodiceFiscale_1
b) Che sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostituiva Unica
(DSU) del 05/02/2021 e della conseguente attestazione ISEE del 06/02/2021,
l' , con effetto dal 15/03/2021, iniziava ad erogare alla richiedente la CP_1 prestazione de qua dell'importo iniziale di € 289,92».
Rileva «che il 07/01/2022 l'interessata presentava una nuova DSU a seguito di che era rilasciata una nuova attestazione ISEE in data 08/01/2022 e sulla base delle informazioni emergenti da questo documento l'Istituto, con effetto dal 25/02/2022, erogava un assegno mensile a titolo di R.d.C. di €
386,00; Che in costanza di percezione del R.d.C., in conseguenza di attività lavorative a termine intraprese da uno dei componenti del nucleo familiare, la ricorrente presentava le comunicazioni prescritte dall'art. 3, co. 8, DL. 4/2016 fino a quando questi intraprendeva un'attività lavorativa a tempo indeterminato e la richiedente, in data 11/05/2023, rinunciava al beneficio (prot. .5173.11/05/2023.0029548); Che con nota CP_1 del 15/11/2023 l' Sede di Napoli informava la ricorrente che: “… in CP_1 conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza …
1 per la seguente motivazione: omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co.10 L. 26/2019). L'importo pari a € 5.505,12 da lei ricevuti da marzo 2021 a luglio 2022, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”;
Che con la medesima comunicazione l' intimava alla ricorrente la CP_1 restituzione dell'importo di € 5.505,12 entro il termine di 30 giorni scaduto il quale sarebbe iniziata la fase di riscossione in via coattiva».
Espone che in particolare, con riferimento alla prestazione rdc 2021-
4041969, l' specificava: «revocata ai sensi dell'art. 3, co. 10 DL CP_1
4/2019 causa omessa dichiarazione di attività lavorativa di componenti del nucleo non interamente valorizzata nel periodo di riferimento dell'ISEE: risulta rapporto di lavoro con dal 03.01.2019 attivo Controparte_2 alla data di presentazione della domanda».
Espone
«j) Che l'art. 3, co. 10, DL. 4/2019 prevede che lo stesso onere di comunicazione sussiste anche nel caso in cui un componente del nucleo familiare percettore del R.d.C. svolga, all'atto della presentazione della domanda amministrativa, un'attività lavorativa la quale tuttavia non risulti interamente valorizzata nell'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata per la presentazione della istanza;
k) Che ricorrendo tale ultima ipotesi, i redditi attesi dall'attività lavorativa devono essere comunicati secondo le modalità predisposte dall' giacché, in assenza di tale comunicazione, l' è CP_1 CP_1 impossibilitato a calcolare l'importo della prestazione;
l) Che l'art. 7 DL. 4/2019 predispone un complesso sistema di sanzioni, penali e amministrative, da irrogare ai percettori del R.d.C. i quali, in ragione della condotta commissiva od omissiva, propria o di taluno dei componenti il nucleo familiare, abbiano conseguito un beneficio economico non spettante ovvero abbiano ricevuto un assegno di importo superiore a quello dovuto in base alla legge;
m) Che per quanto concerne il profilo strettamente amministrativo, l'art. 7 cit. contempla diverse sanzioni, quali: i. la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (art. 6, co. 3 e 4); ii. la decadenza dal beneficio
(art. 6, co. 5, 6, 7, 8 e 9); ii. la decurtazione dell'importo del beneficio (art. 6, co. 7, 8 e 9);
n) Che per quanto riguarda la specifica violazione dell'onere di comunicare lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito di uno o più componenti del nucleo familiare in corso al momento della presentazione della domanda amministrativa, l'art. 7, co. 6, DL. 4/2019 prevede: “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia
2 percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
o) Che per tale ragione, da un lato, la revoca del R.d.C. disposta da CP_1 con la nota del 15/11/2023 è illegittima in quanto l'omissione addebitata alla ricorrente comporta la sanzione della decadenza la quale, a differenza della revoca con efficacia retroattiva, ha effetto ex nunc ovverosia dal giorno in cui è accertato il comportamento commissivo/omissivo considerato dalla legge;
p) Che, dall'altro lato, è illegittima la richiesta di restituzione dell'intero importo corrisposto a titolo di R.d.C. da marzo 2021 a luglio
2022 giacché a mente dell'art. 7, co. 6, DL. 4/2019 il percettore è tenuto a restituire solo la parte eccedente dell'assegno la cui erogazione sia causalmente dipendente dalla omissione della comunicazione di cui all'art. 3, co. 10, DL cit.;
q) Che per tale ragione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, DL 4/2019, la ricorrente non è debitrice della somma richiesta da giacché, secondo CP_1
l'art. 3, co. 8 e 10, DL. 4/2019, in caso di inizio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno dei componenti del nucleo familiare, il maggior reddito atteso (rispetto al reddito risultante dalla DSU) concorre nella misura dell'80% a determinare l'importo del beneficio economico, fino a quando esso non sia rilevato per l'intera annualità nell'attestazione
ISEE;
r) Che i redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2021 sono stati inferiori ai redditi esposti nella DSU presentata per l'attestazione ISEE
2021, visto che in quell'anno era percepito un reddito di € 6.829,63 mentre il reddito dichiarato nella DSU del 05/02/2021 (riferita al reddito del
2019) era di € 7.921,00;
s) Che, pertanto, relativamente al R.d.C. conseguito da marzo 2021 a gennaio 2022, non essendo derivato dall'attività lavorativa della ricorrente nel 2021 un surplus reddituale rispetto al dato comunicato in sede di domanda amministrativa, non ne è derivata alcuna eccedenza di prestazione erogata rispetto a quella dovuta».
Tanto premesso, chiede:
«i. In via principale accertare e dichiarare che l'omessa comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente all'atto della presentazione della domanda di R.d.C. non determina, come sanzione, la revoca con efficacia retroattiva del beneficio;
3 ii. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca con efficacia retroattiva del R.d.C. di cui alla comunicazione del
15/11/2023;
iii. Per l'ulteriore effetto, ai sensi dell'art. 7, co. 6, DL. 4/2019 accertare e dichiarare che la ricorrente, in ragione dei redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2021 e nel 2022, non ha conseguito l'attribuzione di un R.d.C. di importo superiore a quello che le sarebbe spettato ove non avesse svolto alcuna attività di lavoro;
iv. In conseguenza di tale ultima declaratoria, accertare e dichiarare che la ricorrente e/o i componenti del suo nucleo familiare non sono obbligati alla restituzione dell'importo di € 5.505,12;
v. In via gradata, rideterminare, ai sensi dell'art. 7, co. 6, DL. 4/2019
l'indebito conseguito dalla ricorrente e/o dai componenti del nucleo familiare per l'omessa comunicazione dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente all'atto della presentazione della domanda amministrativa;
vi. In ogni caso, vinte le spese di lite e il compenso di avvocato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. per fattone anticipo, oltre rimborso forfettario delle spese e oneri accessori come per legge».
L' si costituisce rilevando che nel caso di specie si applicherebbe CP_1
l'articolo 7 del DL n. 4/2019 nella parte in cui dispone che «Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Pertanto, sostiene «l' ha legittimamente provveduto a revocare la CP_1 prestazione, essendo VINCOLATO dalla disposizione di legge che prevede una
DECADENZA dal beneficio per la sola omissione nelle dichiarazioni obbligatorie, dandone comunicazione all'interessato con la lettera del
15.11.2023».
Quanto alla applicabilità della disciplina generale in tema di indebito previdenziale, rileva:
«La norma speciale dettata dal legislatore del 2019 è espressamente dedicata al beneficio del REDDITO DI CITTADINANZA e consente sempre la ripetibilità della prestazione indebitamente erogata, per cui non può essere applicata la disciplina prevista per gli indebiti di prestazioni previdenziali dall'articolo 52 L.88/89.
4 Del resto, il reddito di cittadinanza non è una prestazione previdenziale, vale a dire collegata al versamento dei contributi quindi finanziata dallo stesso lavoratore, ma una prestazione assistenziale, finanziata dalla collettività generale».
Replica la ricorrente: «La revoca e la decadenza hanno diversi effetti giuridici. La revoca comporta i) l'interruzione dell'erogazione del RdC e ii) la ripetizione di tutte le somme erogate, avendo essa “efficacia retroattiva” (v. art. 7, commi 3 e 4). La decadenza invece determina la sola interruzione del RdC mentre il recupero dell'indebito non dipende dalla sanzione ma si fonda sui presupposti generali dell'indebito che, all'esito dell'accertamento, potrebbero anche non sussistere. In effetti, la decadenza è, in primo luogo, prevista a danno dei percettori del RdC che non siano stati partecipi alle politiche attive del lavoro: mancata dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro, mancata sottoscrizione del Patto per il Lavoro, ingiustificata assenza a percorsi formativi ecc.
(v. art. 7, comma 5 – eccetto quanto previsto alle lett f) e g) – e commi
7, 8 e 9, DL 4/2019). In questi casi la sanzione punisce il disinteresse del percettore e non si generano situazioni di indebito poiché quanto riscosso non deve essere restituito. La decadenza è anche prevista per condotte che hanno l'effetto di dare luogo a un'erogazione che può essere parzialmente indebita. Sono i casi contemplati dall'art. 7, comma 5, lettere f) e g), e comma 6, DL 4/2019. La lett. f) del comma 5, infatti, prevede che la decadenza debba essere comminata in caso di omessa o mendace comunicazione dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo se da ciò deriva “… un beneficio economico del Rdc maggiore.” Una tale iniziativa economica non determina di per sé l'estinzione del diritto al
RdC poiché ad essa non segue con certezza anche la percezione di un reddito. Ma se un reddito è invece conseguito, la decadenza è prevista per essere stato comunque erogato un RdC superiore al dovuto. Stesso discorso è per l'ipotesi di cui alla lett. g) del comma 5, secondo cui si ha decadenza dal RdC quando varia la composizione del nucleo familiare e non sia stata presentata una nuova DSU. L'obbligo di presentare tale dichiarazione è previsto dall'art. 3, comma 12, DL 4/2019 il quale aggiunge che alla decadenza si perviene “… nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo …” Nei due casi considerati, la sanzione vera e propria è solo la decadenza, cioè l'interruzione del beneficio dato che di ripetizione del RdC non c'è menzione. La disposizione che prevede chiaramente quanto si è fin qui sostenuto è l'art. 7, comma 6, DL 4/2019 per cui se il nucleo familiare percepisce, per una serie di condotte irregolari, un RdC superiore a quello cui avrebbe avuto diritto è disposta la decadenza “… fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
5 L' ha contestato alla ricorrente di aver omesso, in sede di prima CP_1 istanza, la dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato non interamente valorizzato nell'attestazione ISEE, in violazione dell'art. 3, comma 10, DL. 4/2019. Orbene, tale condotta è regolata proprio all'art. 7, comma 6, DL. 4/2019 secondo il quale: “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato
… per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.” Per tali ragioni, disponendo la revoca del RdC e pretendendo la restituzione di tutte le somme corrisposte da marzo 2021 a luglio 2022 l' ha agito in difformità della norma CP_1 citata giacché avrebbe dovuto disporre, invece, la decadenza dal RdC, con effetto dalla data dell'accertamento, e verificare se dall'inesatta compilazione della domanda fossero scaturiti pagamenti eccedenti il dovuto.
L'azione di recupero avrebbe potuto, pertanto, legittimamente concentrarsi solo su tale differenza economica.
Il ricorso è fondato.
Invero, la parte ricorrente propone una lettura della normativa che disciplina il reddito di cittadinanza e le sanzioni collegate agli oneri poste a carico dei richiedenti, nel senso che esisterebbe una netta distinzione tra ipotesi di revoca e ipotesi di decadenza dal beneficio, operando la prima con effetto ex tunc e la seconda con effetto ex nunc.
Ed in base a tale distinzione, in via principale sostiene che l'essere incorsa in una ipotesi, a suo dire, di decadenza e non di revoca, impedirebbe in radice all' il recupero delle somme già erogate. CP_1
Tale lettura non è però avallata dal tenore letterale della norma.
Il DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 (recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (nel testo vigente al 06/02/21, data della domanda della prestazione in relazione alla quale viene contestata la mancata comunicazione dell'attività lavorativa in essere con un membro del nucleo familiare), all'art. 7, utilizza infatti i due termini come sinonimi. Si consideri la relazione tra il 4 e il 5 comma dell'art. 7, qualificata dall'avverbio di affermazione "altresì":
«4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con
6 efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì...».
Qui non vi sono dubbi che il legislatore abbia inteso utilizzare i due termini "revoca" e "decadenza" in chiave di sinonimi: "altresì", non diversamente dall'avverbio "anche", introduce infatti un accostamento che richiede la perfetta coincidenza tra i due istituti.
Dunque il mero tenore letterale del nome utilizzato non autorizza una distinzione meramente basata sul nome utilizzato, imponendo pertanto di individuare eventuali differenze sulla base di altri elementi di natura sistematica, letterale o teleologica.
Tuttavia, il comma 6, regolando il caso di specie, secondo quanto la stessa parte attrice ricorda, testualmente dispone:
«6 La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso».
In particolare, il richiamato art. 3 comma 10 è relativo alla comunicazione che nel caso di specie è stata omessa.
L'art. 3 prevede infatti ai commi 8,9, 10:
«8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. ((L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione CP_1
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)).
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in
7 forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della CP_1 stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4)), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1».
E nella specie la contestazione riguarda l'omessa comunicazione al momento della domanda dell'esistenza di un reddito in capo ad un membro del nucleo familiare («rapporto di lavoro con dal 03.01.2019 Controparte_2 attivo alla data di presentazione della domanda»).
Ma la norma, ed in questo la decadenza disciplinata al comma 6 si differenzia nettamente dalla revoca disciplinata dal comma 4, impone per lo stesso verificarsi della decadenza (che opera indiscutibilmente ex nunc) che la dichiarazione omessa comporti l'avvenuta percezione (non già di un importo non dovuto in toto bensì) di un importo superiore al dovuto, prevede la restituzione della sola eccedenza.
In tal senso deve leggersi il chiarissimo tenore letterale dell'inciso finale «fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso», che si salda con l'ipotesi sanzionata, in cui il «familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10».
In proposito, va chiarito che l'ipotesi contemplata dal comma 6 non è in nulla sovrapponibile a quella contemplata dal comma 4 cui l si appella CP_1
8 per invocare il diritto alla ripetizione del totale.
Ad un'attenta lettura delle due disposizioni, infatti, si evince che nel primo caso (comma 4) si fa riferimento ad una condotta positiva al momento della proposizione della domanda, e ad una omissiva ma in un momento successivo alla proposizione della domanda. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni rese al momento della proposizione della domanda, si fa riferimento al caso di dichiarazioni mendaci (non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza), che sono radicalmente diverse dalle mere omesse dichiarazioni. A queste ultime si fa invece riferimento relativamente al momento successivo alla proposizione della domanda, e cioè al periodo di erogazione del beneficio.
Resta fuori come si vede l'ipotesi contemplata dal comma 6, relativa alle omesse dichiarazioni al momento della proposizione della domanda.
Dunque, è illegittima la ripetizione dell'intero importo erogato atteso che in primo luogo la decadenza si verifica solo se effettivamente la parte abbia conseguito un importo superiore a quello che le sarebbe spettato, e in secondo luogo perché anche in tal caso l' avrebbe potuto ripetere CP_1 esclusivamente l'eventuale eccedenza risultante dalla differenza tra quanto
è stato erogato e quanto sarebbe spettato tenuto conto del reddito non dichiarato.
In proposito, la parte ricorrente sottolinea che alcuna eccedenza si sarebbe concretamente verificata. La parte fa infatti riferimento all'art. 3, co. 8 e 10, DL. 4/2019, in base al quale, «in caso di inizio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno dei componenti del nucleo familiare, il maggior reddito atteso (rispetto al reddito risultante dalla
DSU) concorre nella misura dell'80% a determinare l'importo del beneficio economico, fino a quando esso non sia rilevato per l'intera annualità nell'attestazione ISEE».
E nella specie, sostiene: «i redditi percepiti dal nucleo familiare nel
2021 sono stati inferiori ai redditi esposti nella DSU presentata per l'attestazione ISEE 2021, visto che in quell'anno era percepito un reddito di € 6.829,63 mentre il reddito dichiarato nella DSU del 05/02/2021
(riferita al reddito del 2019) era di € 7.921,00».
In ogni caso, l' non ha allegato né provato (come sarebbe stato suo CP_1 onere trattandosi di un'ipotesi di decadenza, ben diversa da quella di indebito secondo quanto lo stesso istituto tiene a sottolineare), che sarebbe stato percepito un importo superiore al dovuto. L' infatti CP_1 incentra le proprie difese sulla mera esistenza di un'ipotesi di revoca del beneficio con effetto retroattivo che nella specie, per le ragioni esposte, non si è verificata.
9 Va pertanto dichiarata l'insussistenza del credito vantato dall' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accerta la insussistenza dell'indebito di cui alla comunicazione dell' del 15/11/23; CP_1
b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 25/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
10