Sentenza breve 17 novembre 2025
Decreto cautelare 19 novembre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026
Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. TAR Liguria, sezione I, sentenza 11 febbraio 2026, n. 174https://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2026
FATTO 1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue. 2. La ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dalla Regione Liguria per l'affidamento servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al R.U.P., nonché dell'Ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova diga foranea del porto di Genova. Dopo aver ottenuto il massimo punteggio, è risultata aggiudicataria. In data 2 ottobre 2025 la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha comunicato a tutti gli operatori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2025 REG.RIC.
N. 00229/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2025, proposto dalle società NA CO s.p.a., AR Italia s.p.a., Pricewaterhousecoopers Business Services s.r.l., S.J.S. RI s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6F3EADA66, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della B.T.P. Infrastrutture s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Ulisse Corea, Renato Marini, Pier Paolo Nocito, Esper Tedeschi e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in proprio e quale mandataria delle società Rogedil Servizi s.r.l., Thetis s.p.A., Seacon s.r.l. e Interprogetti s.r.l., non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2026, proposto da NA CO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con AR Italia s.p.a.; AR s.a.s., PricewaterhouseCoopers Business Services s.r.l. e S.J.S. RI s.r.l., in relazione alla procedura CIG B6F3EADA66, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle società BTP Infrastrutture s.p.a., Rogedil Servizi s.r.l., Thetis s.p.a., Seacon s.r.l., Interprogetti s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1232 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- dell’atto n. 6968-2025 prot. n. 2025-461403 del 30 settembre 2025 del Direttore Generale della Regione Liguria “ Aggiudicazione della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management CO), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova a favore del RTP costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) - Rogedil S.r.l. - Thetis s.p.a. - Seacon S.r.l. – INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) per un importo complessivo di €. 12.622.985,02=, IVA ed altri oneri esclusi -CIG: B6F3EADA66 ”;
- dei relativi allegati tra i quali tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate (verbale del 26/06/2025; verbale dell’08/07/2025; verbale del 09/07/2025; verbale del 21/07/2025; verbale del 23/07/2025; verbale del 29/07/2025; verbale del 06/08/2025; verbale del 07/08/2025; verbale del 28/08/2025; verbale del 29/08/2025 e del 17/09/2025);
- della nota Prot. 2025-0465600 del 02/10/2025 della Regione Liguria con la quale è stata comunicata ai concorrenti l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto “ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management CO), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova -CIG: B6F3EADA66 – comunicazione aggiudicazione ed ostensione documentazione presentata ”;
- nei limiti dell’interesse, della suddetta nota del 2.10.2025 nella parte in cui si dovesse ritenere che, laddove è stata omessa la trasmissione della documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTI BTP Infrastrutture S.p.A. e delle note Prot. 2025- 0413909 del 29/08/2025 (con cui il RTP è stato invitato a fornire tutte le giustificazioni del caso per i servizi offerti e dettagliati nel file denominato “Dettaglio prezzi unitari”, utili a consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.
110, del D.Lgs. n. 36/2023 e contestualmente di inserire nel fascicolo FVOE la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale) e Prot-2025-0433821 del 12/09/2025 (con cui sono state richieste al RTP alcune integrazioni, rispetto a quanto già inviato ed acquisito agli atti, con Prot-2025-0424242 del 05/09/2025) nonostante si affermi che “ Al seguente link, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si trasmette a tutti i partecipanti la documentazione tecnica, economica e le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in forma integrale, ad eccezione di parte dell’offerta tecnica presentata dall’operatore NA CO, in quanto coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. n. 36/2023 come da motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, resa in sede di gara, https://deposito.regione.liguria.it/access/yAidg5xNkFauYCLPLD9aTZSVhFDcbPer la parte amministrativa stiamo procedendo ad oscurare gli indirizzi di residenza e a togliere le carte di identità allegate ad alcuni documenti firmati digitalmente. Tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate relative al procedimento in argomento sono allegati al Decreto di aggiudicazione 6968/2025 ” non è stata accolta integralmente l’istanza di accesso formulata dal RTP NA CO S.p.A. del 30/09/2025.
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento:
- del diritto a conseguire l’aggiudicazione della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con NA CO S.p.A., AR Italia S.p.A., AR SAS, PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e S.J.S. RI S.r.l.;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo;
nonché per la condanna dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare;
nonché per la condanna della Regione Liguria ad ostendere la documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTP BTP Infrastrutture S.p.A. e quella non ancora resa disponibile sopra indicata ex art. 116 c.p.a.;
nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della documentazione sopra indicata.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BTP Infrastrutture s.p.a. il 6 marzo 2026, per l’annullamento, in parte qua , dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati al provvedimento di aggiudicazione n. 6968 del 30.9.2025 (verbale del 26.6.2025; verbale dell’8.7.2025; verbale del 9.7.2025; verbale del 21.7.2025; verbale del 23.7.2025; verbale del 29.7.2025; verbale del 6.8.2025; verbale del 7.8.2025; verbale del 28.8.2025; verbale del 29.8.2025 e del 17.9.2025), nelle parti nelle quali il RTP RI è stato ammesso o non è stato escluso e/o la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio.
Quanto al ricorso n. 229 del 2026:
per l’annullamento del Decreto n. 1 (prot. Prot. n. D_2026_1) del 13 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, depositato nel iudizio R.G. 8831/2025 dinanzi al Consiglio di Stato il 15 gennaio 2026 e notificato il 22 gennaio 2026, avente ad oggetto “ P. 3062 - Nuova Diga Foranea di Genova FASE B – nomina del soggetto attuatore\stazione appaltante per la fase esecutiva dell’intervento relativo alla realizzazione della FaseB della Nuova Diga Foranea di Genova ”
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di BTP Infrastrutture s.p.a. e del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2025 e depositato in data 27 ottobre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Con decreto del Direttore Generale Centrale n. 3677 del 20 maggio 2025, la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale, su incarico del Commissario straordinario competente per la realizzazione dell’opera, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche “c.c.p.”), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di « supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management CO), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova per un importo complessivo di € 17.763.548,85, IVA ed altri oneri esclusi ».
La ricorrente ha preso parte alla gara assieme ad altre tre concorrenti.
In seguito alla valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, con provvedimento di aggiudicazione n. 6968 del 30 settembre 2025 è stata approvata la seguente graduatoria: 1) raggruppamento B.T.P. Infrastrutture, con punteggio complessivo di 96,54 (punteggio tecnico 80 e punteggio economico 16,54); 2) raggruppamento RI CO con punteggio complessivo di 74,37 (punteggio tecnico 54,37 e punteggio economico 20); 3) raggruppamento Consorzio Ingegneria opere marittime con punteggio complessivo di 50,29 (punteggio tecnico 30,51 e punteggio economico 19,78); 4) raggruppamento TO RI con punteggio complessivo di 19,10 (punteggio tecnico 8,10 e punteggio economico 11).
3. Il raggruppamento in epigrafe ha impugnato l’esito della procedura di gara lamentando: la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato per carenza del possesso del requisito della lingua inglese in capo ad alcuni componenti del gruppo; l’omessa presentazione di un servizio contenente le caratteristiche proprie dell’attività di Project Management CO (di seguito anche “PMC”); la violazione del disciplinare, in quanto sarebbero state valutate opere non collaudate con riferimento al criterio 3.1.; l’omessa dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 94, co. 3 e 4 c.c.p. e dell’organigramma di cui all’art. 36, co. 5, dell’all. II.12 c.c.p.; l’indicazione nel gruppo di lavoro di componenti non legati al raggruppamento da rapporto di dipendenza né da altro degli istituti previsti dal c.c.p. In subordine, deduce l’erronea attribuzione del punteggio al raggruppamento aggiudicatario, nonché la violazione degli artt. 35 e 36 c.c.p. e dell’art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per non aver l’amministrazione resistente osteso integralmente la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso del 30 settembre 2025.
Si è costituita in giudizio la Regione, quale stazione unica appaltante, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’ente, avendo l’amministrazione operato non in proprio ma per conto e a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, unico ente passivamente legittimato ad agire in giudizio che, in quanto organo ministeriale, è difeso ex lege solo dall’Avvocatura dello Stato.
Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria B.T.P. Infrastrutture s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento, insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza del 7 novembre 2025, n. 1292, questo Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per avere la ricorrente notificato l’atto introduttivo unicamente nei confronti della Regione e non del Commissario straordinario, unico ente a cui risulta imputabile il provvedimento di aggiudicazione.
La sentenza suindicata è stata impugnata dal Raggruppamento soccombente innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza della Quinta Sezione, 3 dicembre 2025, n. 4351, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza di questo Tribunale nonché dei provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado e, con successiva sentenza del 20 febbraio 2026, n. 1388, ha annullato la sentenza gravata, con rimessione della causa al primo giudice.
5. Con atto in riassunzione notificato e depositato in data 23 febbraio 2026, il raggruppamento NA CO ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale, chiedendo l’adozione di misure cautelari, monocratiche e collegiali, e insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
Con decreto presidenziale del 25 febbraio 2026, n. 43 è stata inibita la stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
5.1. La controinteressata B.T.P. Infrastrutture s.p.a., con atto notificato e depositato in data 6 marzo 2026, ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento, in parte qua, dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati al provvedimento di aggiudicazione ivi impugnato, nonché di tutti gli altri atti e verbali della S.U.A.R. Regione Liguria nelle parti in cui il raggruppamento NA CO s.p.a. è stato ammesso alla procedura di gara o non è stato escluso; in subordine, ha censurato la quantificazione del punteggio.
In data 7 marzo 2026 il Commissario Straordinario è intervenuto ad opponendum nel giudizio, chiedendo il rigetto delle misure cautelari in virtù dell’urgenza di procedere nella Fase B della realizzazione dell’opera.
5.2. All’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026, con ordinanza della Seconda Sezione, 12 marzo 2026, n. 59, il Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai soli fini dell’inibitoria della stipulazione del contratto, chiarendo che « nell’ottica di contemperare le esigenze di tutte le parti, in particolare quella dell’Amministrazione all’utilizzo immediato della prestazione, fino alla definizione del giudizio di merito, rimane comunque aperta la possibilità di ricorso all’istituto dell’esecuzione anticipata ».
6. Con separato ricorso notificato in data 16 febbraio 2026 e depositato in data 27 febbraio 2026, rubricato al n.r.g 229/2026, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 1 del 13 gennaio 2026 del Commissario straordinario, con il quale è stata nominata la Regione Liguria come soggetto attuatore, deducendo: la nullità o comunque l’illegittimità dell’atto « ove debba interpretarsi, non quale conferma del ruolo di soggetto attuatore già svolto dalla Regione e la specificazione che il suo ruolo di Stazione Appaltante è confermato (e prosegue) anche per la fase esecutiva della procedura di gara in oggetto, bensì quale modifica ora per allora degli atti commissariali di incarico alla Regione Liguria »; l’illegittimità dell’atto « qualora dovesse intendersi quale revoca o riduzione dell’oggetto del contratto della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management CO), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova ».
In tale giudizio si sono costituti il Commissario Straordinario per la realizzazione dell’opera e la Regione Liguria.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 le cause sono state chiamate congiuntamente e i procuratori delle parti hanno discusso. Su richiesta del Collegio, parte ricorrente ha dato atto della cessata materia del contendere con riguardo al settimo motivo di ricorso rubricato al n. r.g. 1232-25, relativo all’ostensione degli atti; inoltre, ha dato atto di non aver riproposto in riassunzione i motivi aggiunti presentati dinanzi al Consiglio di Stato. Infine, il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso incidentale e del ricorso rubricato al n. r.g. 229/2026 in relazione all’esito del ricorso introduttivo, rubricato al n. r.g. 1232/25.
IR
8. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione tra i due ricorsi, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.
9. Il ricorso rubricato al n. r.g. 1232/25 è infondato.
9.1. Il primo motivo è infondato.
Il raggruppamento ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria BTP Infrastrutture per la carenza in capo a tutti i componenti del gruppo di lavoro del requisito della lingua inglese.
A tal proposito va premesso che l’art. 6.4 del disciplinare prevede, fra l’altro, l’impegno dell’operatore economico partecipante « a costituire un gruppo di lavoro adeguato all'opera, di almeno n. 16 componenti, con conoscenza della lingua italiana e inglese, con esperienza specifica di settore, iscritti (per le funzioni tecniche) agli albi professionali e con le professionalità indicate nel capitolato tecnico ».
Il disciplinare, interpretato alla lettera, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, riferisce la conoscenza della lingua inglese al gruppo e non ai singoli componenti e comunque non richiede di specificare il livello di conoscenza.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti prodotti in giudizio, l’aggiudicataria controinteressata ha indicato per ogni componente la conoscenza della lingua inglese, specificando per taluni – pur se non richiesto – anche il livello di conoscenza.
9.2. Dall’infondatezza del primo ordine di censure deriva automaticamente il rigetto del secondo motivo di ricorso, con il quale il Raggruppamento ricorrente si duole della mancata esclusione dell’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara, per la mancanza in capo all’aggiudicataria del requisito della conoscenza della lingua inglese.
9.3. Anche il terzo motivo, che racchiude più ordini di censure, non è suscettibile di positivo apprezzamento.
9.3.1. La ricorrente deduce anzitutto che i servizi valutati con riguardo ai sub-criteri 1.1. e 1.2 non sarebbero riconducibili all’attività di PMC.
Al fine di scrutinare la bontà delle censure, è utile premettere che il disciplinare di gara, in relazione ai criteri 1.1 e 1.2, attribuisce fino a 10 punti per ciascuno dei due servizi di PMC indicati dall’offerente in caso di dimostrazione dell’adeguatezza del servizio prestato « durante l’evoluzione e l’avanzamento di una commessa avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime collaudate nei dieci anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Un maggior apprezzamento viene attribuito a PMC e DL eseguiti per la realizzazione di dighe assimilabile a quella in oggetto, realizzate a protezione dei porti » (doc. 4 ricorrente, pag. 23).
Il raggruppamento B.P.T. Infrastrutture ha presentato due servizi: quello svolto per il porto di RN e quello per le opere strategiche del porto di Civitavecchia, ottenendo per entrambi il massimo del punteggio.
Secondo la ricorrente i servizi indicati non sarebbero qualificabili come PMC, poiché non contemplano l’attività di supporto tecnico e gestionale al RUP ma soltanto attività di direzione lavori.
Ebbene, va anzitutto premesso che la riconduzione delle esperienze pregresse a una determinata categoria di servizi implica una valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, in quanto tale sindacabile solo se connotata da profili di manifesta irrazionalità, « con la conseguenza che, ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non potrebbe in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante » (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2025, n. 5761; Id. 14 maggio 2018, n. 2853; Id., 28 novembre 2018, n. 6689). Dalla disamina dei due servizi presentati dal Raggruppamento controinteressato, la valutazione della Commissione non può reputarsi inattendibile.
Prendendo le mosse dal primo, dalla convenzione prodotta dal Raggruppamento controinteressato con l’Autorità Portuale di RN (doc. 11 controinteressato, in particolare pagg. 6 e 7) risulta che l’incarico ha avuto ad oggetto varie attività di supporto tecnico al R.U.P. Tra i compiti descritti si legge, infatti, che il direttore dei lavori: « prende visione del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore e verificato dalla struttura tecnica all’uopo incaricata dall'Amministrazione, e segnala al R.U.P eventuali criticità che in esso dovessero essere riscontrate; […] assiste il R.U.P. nella verifica dell'esistenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e dagli Enti competenti sull'area dove devono essere realizzate le opere; redige nel corso della fase realizzativa delle opere e qualora non fossero di competenza dell'impresa e dei progettisti, gli elaborati richiesti dall'Autorità Portuale per l'ottenimento di autorizzazioni, pareri, ecc. nonché tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione e fruibilità dell’opera; assiste l'Autorità Portuale nei contatti - qualora non fossero di competenza dell'impresa e dei progettisti - con le Aziende erogatrici di acqua, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici; supporta per quanto di propria competenza il R.U.P. nell'attività amministrativa relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con l'Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub affidamenti in genere, le comunicazioni periodiche richieste dal Ministero ai fini del monitoraggio e rendicontazione del finanziamento); produce al responsabile del procedimento, con cadenza almeno trimestrale, una relazione sull'andamento tecnico-economico dei lavori corredata da foto con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi […]. Inoltre, il direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al RUP, in sede di emissione dei certificati di pagamento, i dati per consentire l'acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva con le modalità previste dalle vigenti normative. Il direttore dei lavori, nella fattispecie, svolge tutti gli adempimenti per la verifica in corso d’opera ed allo stato dell’incidenza della manodopera dell'appaltatore e dei subappaltatori, in relazione alle attività effettivamente svolte, per la verifica della regolarità contributiva». Si tratta, all’evidenza, di un catalogo di prestazioni che va oltre il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (art. 114, co. 3 del codice).
Considerazioni analoghe valgono per l’incarico di cui al sub-criterio 1.2, relativo al Porto di Civitavecchia: anche in tal caso l’attività trascende i connotati propri della direzione lavori. Esemplificativamente, il disciplinare dell’appalto in parola prevede che l’offerta tecnica debba menzionare le modalità di organizzazione del « servizio di supporto al R.U.P. con particolare riferimento alla prevenzione e/o risoluzione di eventuali contenziosi con l’impresa esecutrice » (doc. 12 controinteressato, in particolare pag. 14). Inoltre, il capitolato prevede che all’aggiudicatario sia demandata la verifica circa la corretta applicazione dei protocolli di legalità e richiede il « coordinamento e la supervisione a tutti i servizi complementari in capo all’appaltatore di cui alle prescrizioni ambientali riportati nella delibera CIPE n. 140/2007» (doc. 13 controinteressato, in particolare pag. 4).
In definitiva, il raggruppamento ricorrente, proponendo un inquadramento dei servizi offerti dall’aggiudicataria, pretende di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, così risolvendo le censure avanzate « nella prospettazione di un proprio (opinabile) apprezzamento non suffragato da elementi dimostrativi tali da rendere palese l’erroneità o irragionevolezza del (diverso) giudizio complessivo espresso dalla commissione giudicatrice » (Cons. Stato, Sez. V., 2° ottobre 2020, n. 6335; Id., 22 giugno 2020, n. 3970).
Anche gli ulteriori ordini di censure non colgono nel segno.
9.3.2. Secondo il Raggruppamento ricorrente la controinteressata avrebbe dovuto essere altresì esclusa dalla procedura di gara per il fatto che con riferimento al servizio n. 1.1, Seacon s.r.l. (nell’appalto in questione mandataria) non avrebbe svolto almeno il 40% del servizio offerto.
La censura non può essere validamente scrutinata poiché non ulteriormente circostanziata.
In ogni caso, il Collegio ritiene opportuno rilevare che la stessa ricorrente indica che la quota di esecuzione del servizio da parte di Seacon s.r.l. è stata pari al 40%, in conformità della lex specialis nella parte in cui prevede che il servizio di PMC offerto deve essere « eseguito dalla mandataria di un eventuale raggruppamento temporaneo di imprese in misura maggiore o pari al 40% » %, (art. 18.1 del disciplinare di gara).
9.3.3. Sempre in seno al terzo motivo, la ricorrente deduce poi che la Commissione avrebbe valutato opere non collaudate con riguardo al sub-criterio costituito dalla « Precedente esperienza professionale nell'attività di Project management consultant (PMC), Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione », in violazione del disciplinare.
Non risulta tuttavia che la Commissione abbia attribuito rilievo alle opere non collaudate dichiarate dal Raggruppamento vincitore, posto che il punteggio attribuito non pare inattendibile, anche volendo considerare le sole opere collaudate, che, stando all’esposizione della controinteressata – non specificamente contestata sul punto dalla ricorrente – ammontano a tre. Il punteggio più elevato attribuito al Raggruppamento aggiudicatario potrebbe essere giustificato dal fatto che le opere presentate nell’offerta tecnica sono state valutate come espressive di una esperienza particolarmente adeguata rispetto alle caratteristiche dell’appalto oggetto della gara. Infatti, i servizi offerti devono riguardare, secondo quanto previsto dal par. 16 della lex specialis , opere implicanti la risoluzione di « particolari problematiche di tipo geologico, marittimo, idrogeologico e geotecnic o».
9.3.4. Non merita apprezzamento neppure la censura della ricorrente secondo cui la presentazione da parte dell’aggiudicataria di opere non collaudate costituirebbe un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, co. 3, lett. b) c.c.p., intendendo le informazioni fornite in merito alle opere non collaudate fuorvianti per la Commissione e suscettibili di influenzarne l’apprezzamento.
La censura non può essere assecondata atteso che il Raggruppamento ha dichiarato che alcune delle opere presentate nell’offerta non sono ancora collaudate; pertanto, è ragionevole presumere che la Commissione abbia consapevolmente valutato l’offerta tecnica tenendo conto di tali precisazioni.
9.4. Anche il quarto motivo è infondato.
9.4.1. Anzitutto, la censura relativa alla mancata verifica dei requisiti è inammissibile laddove formulata senza indicare la specifica carenza che affligge l’operatore aggiudicatario (T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 1089). Tale principio vale ancora più nel caso di specie, posto che nel provvedimento di aggiudicazione si dà atto che « i requisiti di ordine generale e speciale sono stati verificati con esito positivo mediante la piattaforma FVOE di ANAC » (doc. 1 ricorrente, pag. 6), in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare.
9.4.2. Nel merito, il Collegio comunque osserva anzitutto che le carenze dichiarative relative ai soggetti non sono previste dal disciplinare a pena di esclusione (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425).
Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che « in relazione a mere omissioni dichiarative non può predicarsi alcun automatismo espulsivo, risultando invece indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante » (Cons. Stato, Sez. V., 23 maggio 2025, n. 5108; nello stesso senso si vedano anche i principi affermati da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16).
Scendendo più nello specifico, l’Amministrazione ha dato prova di aver verificato che non sussistono cause di esclusione quanto all’amministratore unico della Montegillo Infrastrutture s.r.l., socio unico della BTP Infrastrutture s.p.a., Gianluca Romano, e al revisore della Interprogetti s.r.l., Federico Parasassi (docc. 17 e 18 Regione).
Ebbene, a tal proposito è opportuno ricordare che in assenza dell’attivazione del soccorso istruttorio, l’esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti sarebbe illegittima laddove, nel corso del giudizio, sia intervenuta la prova del possesso dei requisiti suddetti (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180; Id., 11 dicembre 2017, n. 5826). In ogni caso, va richiamato il principio per il quale non esiste un limite sistematico al soccorso istruttorio processuale, se non quello costituito dalla natura formale delle carenze, il che consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 3483)
Infine, con riguardo all’organigramma della società Interprogetti s.r.l., risulta che la Stazione appaltante ha esercitato il soccorso istruttorio (doc. 5 Raggruppamento controinteressato).
9.5. Anche il quinto ordine di doglianze non merita accoglimento.
In merito alle censure relative ai membri del gruppo di lavoro, in seguito ai chiarimenti chiesti dalla Stazione appaltante è emerso che i due componenti del gruppo di lavoro “minimo” sono legati al Raggruppamento da contratti quadro.
Pertanto, è infondata la critica di parte ricorrente, secondo la quale per tali figure non sarebbe possibile ricostruire il rapporto sussistente con le Società del raggruppamento.
9.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, in via subordinata rispetto alle precedenti censure, l’erronea attribuzione del punteggio per i criteri 1.1., 1.2., 3.1. e 3.2.
Le doglianze non meritano condivisione per ragioni in parte già esposte.
Va premesso che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa « l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti » (Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2026, n. 2982; Sez. IV, 28 novembre 2025, n. 9388; Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2815; Id., 1° ottobre 2024, n. 7877; Id., 20 ottobre 2023, n. 9126; Id., 27 settembre 2022, n. 8337).
9.6.1. Quanto ai sub-criteri 1.1. e 1.2., si è già detto che la riconduzione delle precedenti esperienze esibite dalla controinteressata alla nozione di supporto tecnico e gestionale non risulta irragionevole.
Va in questa sede aggiunto che, scrutinato negativamente tale profilo, il ricorso non offre elementi per sconfessare la bontà del punteggio conseguito dal Raggruppamento controinteressato. Solo per completezza, si può osservare che i progetti esibiti dal medesimo con riguardo ai due sub-criteri in esame riguardano la stessa modalità costruttiva (a cassoni cellulari) dell’opera alla quale il servizio di supporto tecnico e gestionale messo a gara si riferisce (si veda lo stralcio del progetto esecutivo – doc. 22 controinteressato).
9.6.2. Con riguardo al criterio 3.1., l’attribuzione di un punteggio massimo per le sole opere collaudate non risulta illogica, entro gli spazi di sindacato consentiti a questo Tribunale, considerato che, secondo quanto esposto dalla controinteressata – e sul punto non vi è contestazione specifica della ricorrente – queste ammontano a tre. Del resto, il relativo descrittore sembra annettere maggior valore ai profili di carattere qualitativo dei servizi presentati, dando prevalenza a quelli relativi a progetti che presentano « problematiche di tipo geologico, marittimo, idrogeologico e geotecnico ». Ebbene, sotto tale profilo la ricorrente non ha censurato l’adeguatezza dei servizi esibiti dal raggruppamento controinteressato.
9.6.3. Infine, con riferimento al criterio 3.2., va rilevato che con riguardo ai professionisti “aggiuntivi” del gruppo di lavoro, viene contestata la mancanza di inquadramento solo per (massimo) sette dei componenti. Considerato che l’aggiudicataria controinteressata ha presentato nove componenti aggiuntivi a fronte dei cinque consentiti, stando al disciplinare, l’attribuzione di un punteggio pari a 9.6, a fronte dei 15 punti conseguiti dalla ricorrente, non appare arbitraria.
9.7. L’atto di riassunzione ripropone il settimo motivo di ricorso, recante domanda di accesso a documenti – in tesi – non esibiti dalla Stazione Appaltante.
Secondo la Regione, si tratta delle prot. n. 2025-0413909 del 29 agosto 2025 e n. 2025-0433821 del 12 settembre 2025, consegnate con nota prot. n. 2025-0554693 del 24 novembre; tale allegazione non è stata contestata dalla ricorrente e l’ostensione è stata ammessa nell’atto di motivi aggiunti dinanzi al Consiglio di Stato.
Su tale ordine di censure si registra dunque la cessazione della materia del contendere.
9.8. In conclusione, sulla base delle ragioni epsoste, il ricorso introduttivo deve essere respinto ad eccezione del settimo motivo, per il quale va dichiarata la cessata materia del contendere.
10. Il rigetto delle impugnazioni proposte dalla ricorrente principale comporta il sopravvenuto difetto di interesse della controinteressata BTP Infrastrutture alla coltivazione del ricorso incidentale, che va dichiarato improcedibile.
11. L’infondatezza del ricorso rubricato al n.r.g. 1232-25 determina, altresì, l’improcedibilità del ricorso, rubricato al n.r.g. 229/26, proposto dal raggruppamento guidato dalla NA CO s.p.a. avverso il decreto n. 1 del 13 gennaio 2026 del Commissario straordinario, poiché non potendo la ricorrente conseguire l’aggiudicazione, non ha alcun interesse a dolersi degli atti successivi alla stessa.
12. Conclusivamente, il ricorso rubricato al n. r.g. 1232/25 deve essere rigettato in quanto infondato, ad eccezione del settimo motivo, in relazione al quale va dichiarata la cessata materia del contendere; il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile; il ricorso rubricato al n. r.g. 229/26 è parimenti improcedibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Liguria e nella medesima misura in favore della controinteressata; sono liquidate nella misura di euro 4.000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge, in favore del Commissario straordinario, stante l’avvenuta costituzione in giudizio soltanto nella fase successiva alla riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi:
- quanto al ricorso rubricato al n. r.g. 1232/25, in parte lo respinge e in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla RTP Infrastrutture s.p.a.;
- dichiara improcedibile il ricorso rubricato al n. r.g. 229/26.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole nella misura di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Liguria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata e nella misura di euro 4.000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge, in favore del Commissario straordinario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LI, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
NI TI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NI TI | LU LI |
IL SEGRETARIO