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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2853/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU AR Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2853/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
NA AN
e
nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
NA SC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_2 cui alla sentenza n. 252/2016 del Tribunale di Tivoli.
Le parti hanno allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed hanno documentato l'adesione di costei Persona_1 all'accordo raggiunto dai genitori avente ad oggetto la revoca dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
- “revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, da parte de ricorrente Sig.
l'obbligazione di pagamento di 350,00 euro a titolo di Parte_1 mantenimento, della figlia dalla data del 17.01.2025”. Persona_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 novembre 2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 252/2016 del Tribunale Parte_2 di Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU AR NC IA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU AR Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2853/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
NA AN
e
nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
NA SC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_2 cui alla sentenza n. 252/2016 del Tribunale di Tivoli.
Le parti hanno allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed hanno documentato l'adesione di costei Persona_1 all'accordo raggiunto dai genitori avente ad oggetto la revoca dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
- “revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, da parte de ricorrente Sig.
l'obbligazione di pagamento di 350,00 euro a titolo di Parte_1 mantenimento, della figlia dalla data del 17.01.2025”. Persona_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 novembre 2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 252/2016 del Tribunale Parte_2 di Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU AR NC IA
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