TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1862/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
via Corradino di Svevia 21 (C.F ) rappresentata e difesa, C.F._1
dall'Avv. Stefania Virga, ed elettivamente domiciliato in San NN IN
(Ag) C.so Umberto I n. 215, presso lo Studio del suo procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in
Palermo, via Laurana n. 59
Resistente
Oggetto: opposizione avviso addebito Gestione Commercianti
Mediante deposito, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
3.12.2024 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 59620230002690715000, formato il 24.11.2023, notificato il
02.01.2024 che annulla;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 870,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Virga, procuratore antistario.
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.02.2024 promuoveva il presente Parte_1
giudizio chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato atteso che mancano i presupposti per la contribuzione richiesta.
Assumeva infatti che la società denominata " Parte_2
” con oggetto “produzione e vendita di scatole di qualsiasi tipo e pregio,
[...]
sia artigianalmente sia industrialmente" nel 2006 era cessata, come da visura della Camera di Commercio e che, ingiustificatamente, era stata iscritta, dopo la cancellazione, alla Gestione Commercianti. Allo stato infatti la società è inattiva e l'unico guadagno riconducibile è la locazione dell'immobile dove è stata svolta in precedenza l'attività di produzione e vendita di scatole.
Si costituiva in giudizio l' che contestava genericamente l'assunto avversario CP_1
e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti, preso atto delle note scritte depositate dalla ricorrente, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti prodotti dal ricorrente emerge che la ditta è inattiva avendo cessata l'attività in data 11.3.2002 con domanda avanzata il 25.01.2006 (cfr: visura camerale).
L'immobile già adibito ad attività di produzione di beni (scatole) dal 2006, come dichiarato dalla ricorrente, è stato concesso in locazione. Alla luce dei dati documentali, non contrastati da alcuna prova di segno contrario che era onere dell' fornire, le pretese contributive da esso vantate devono CP_1
ritenersi infondate.
Presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti sono ai sensi dell'art. 1 comma 203 L. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 203 sono:
a) essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli .
Sulla scorta del superiore principio, in tema di riparto degli oneri probatori, incombe quindi sull' convenuto l'onere della prova della effettivo CP_1
svolgimento di attività commerciale da parte dell'opponente.
Nella fattispecie tale onere non è stato assolto.
Essendo documentato che l'attività esercitata dalla società è di mero godimento dell'immobile, si deve escludere che l'attività svolta dalla società possa essere qualificata attività commerciale, dovendosi a tal proposito rammentarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “la locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente” (Cass. ordinanza n. 3145/2013) nonché "l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività
d'impresa indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare Ciò in quanto l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti” (Cass. sez. lav. 16.11.2016 n. 23360; conforme Cass. sez. VI ordinanza 29.12.2016 n. 27376).
Ne deriva che l'avviso opposto va annullato.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata, CP_1
del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità della questione e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 03.12.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente