Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 1700/2024 tra le parti:
STUDIO LEGALE AVV. c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'avv. Lorenzo Calvani (c.f. ) e dell'avv. Andrea Stramaccia C.F._1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Giorgini, elettivamente C.F._2
domiciliato in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e residente a [...], contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
Ricorrente: In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che gli Avv.ti Andrea
Stramaccia e Lorenzo Calvani nella qualità di titolari dello Studio LO e Associati, come in epigrafe, hanno svolto l'attività professionale in favore di , (…), e per Controparte_2
l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 500,00 per i motivi esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. O la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e pagina 1 di 5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 14, d.l.vo n. 150/2011, nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c., lo Studio Legale avv. e Associati (di seguito: «Lo Studio Legale»), ha proposto Controparte_1
nei confronti di le domande sopra trascritte, a fondamento delle quali ha Controparte_2
allegato: che la convenuta ha conferito mandato all'avv. Lorenzo Calvani e all'avv. Andrea
Stramaccia al fine di procedere con rito Fornero nei confronti di Parte_1
che il ricorso è stato depositato in data 14/03/2013 presso il Tribunale di Firenze,
[...]
Sezione Lavoro, e iscritto al n. 1275/2013 r.g.; che il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento della ricorrente e, per effetto, ha condannato la convenuta alla reintegra della stessa nel posto di lavoro, al pagamento di un importo a titolo d'indennità pari alla retribuzione globale di fatto (€ 1.731,00) dal recesso all'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal recesso all'effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva per il medesimo periodo, nonché al pagamento delle spese processuali;
che con decreto ingiuntivo del 9/07/2013 n. 2783, il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 25.965,00, a titolo di opzione ex art.18 della legge n. 300/1970; che tale decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 4/11/2013; che il 13/01/2014 è stato altresì redatto pignoramento presso terzi, mai iscritto a ruolo in quanto la società è stata dichiarata fallita;
che nella procedura fallimentare la sig.ra è stata ammessa al CP_2 passivo per € 42.647,26 e ha riscosso € 13.767,24; che lo Studio LO ha limitato la richiesta di compenso per attività svolta in favore della cliente a complessivi € 3.000,00, che la convenuta ha pagato € 2.499,53 in data 30/06/2021; che la sig.ra non ha risposto al sollecito di CP_2 pagamento del residuo di € 500,46.
La convenuta non si è costituita malgrado la regolarità della notificazione ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, senza l'espletamento di attività istruttoria, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta.
Lo Studio Legale agisce per l'adempimento del contratto d'opera intellettuale, nello specifico del contratto di patrocinio, che assume essere stato stipulato tra la sig.ra e gli avvocati CP_2
pagina 2 di 5 Calvani e Stramaccia per l'assistenza e la rappresentanza della odierna convenuta nella controversia giudiziale di lavoro contro Parte_1
La legittimazione attiva dell'associazione professionale discende dall'art. 9 dell'atto costitutivo
(doc. 1-bis allegato al ricorso) secondo cui i compensi, di qualsiasi natura, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale degli associati, prodotti nell'ambito associativo, spettano all'associazione stessa e da essa devono essere riscossi e contabilizzati. Dallo stesso atto risulta che hanno costituito l'associazione gli avvocati Calvani e Stramaccia, che ne sono associati.
Ciò premesso, mette conto richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Il ricorrente non ha prodotto la procura alle liti quale indizio dell'esistenza del contratto di patrocinio (Cass., n. 7037 del 12/03/2020), fonte del diritto azionato, ma quest'ultima si presume dall'intestazione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, depositata il
20/05/2013 (do. 3 allegato al ricorso), in cui la sig.ra risulta rappresentata dai CP_2
predetti difensori.
Riguardo alla causa di lavoro n. 1275/2013 r.g., il ricorrente ha provato che i professionisti hanno espletato la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale: infatti, sebbene sia stato prodotto soltanto il ricorso introduttivo (doc. 2 ibidem), si presume che i difensori della sig.ra abbiano partecipato alle ulteriori fasi del processo perché, in CP_2
caso contrario, stante la contumacia di il giudice avrebbe dichiarato estinto il Parte_1
procedimento.
Non è invece provato che il contratto inter partes comprendesse anche il successivo procedimento monitorio, il pignoramento presso terzi e l'insinuazione al passivo del fallimento della datrice di lavoro della cliente in quanto: a) non sono stati prodotti la procura alle liti, un contratto in forma scritta o un preventivo nei quali sia individuato o dai quali possa essere ricavato l'oggetto dell'incarico; b) non sono stati prodotti il ricorso monitorio e il successivo decreto ingiuntivo (il doc. 4, infatti, al contrario di quanto indicato nell'indice dei documenti, contiene solo l'atto di pignoramento); c) non è stata prodotta l'istanza di ammissione al passivo fallimentare;
d) gli ulteriori documenti prodotti (atto di pignoramento presso terzi, piano di pagina 3 di 5 riparto, corrispondenza tramite posta elettronica) non contengono indizi gravi, precisi e concordanti dell'incarico e della sua esecuzione.
Poiché non è dimostrato lo svolgimento di attività professionale riferibile al rapporto tra gli associato dello e la convenuta successivamente al deposito della sentenza del Parte_2
20/05/2013, si applicano i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 140/2012, all'epoca vigenti (Cass., Sez. Unite, n. 17405 del 12/10/2012) che, in relazione alle quattro fasi del giudizio e al valore indeterminabile della controversia risultante dal ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, prevedono compensi medi di € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria;
€ 1.500,00 per la fase decisionale che, all'esito della riduzione del 50% dei valori della fase decisionale in quanto non si era Parte_1
costituita, ammontano complessivamente a € 3.750,00, importo che appare remunerare equamente il grado di complessità e di difficoltà della prestazione espletata.
In base al d.m. n. 140/2012, il rimborso forfettario delle spese generali non era dovuto e in ogni caso non vi è domanda sul punto.
Il compenso di € 3.000,00 indicato dal ricorrente, da intendersi comprensivo degli accessori di legge non specificamente richiesti, è quindi dovuto.
Poiché il ricorrente ha allegato il pagamento di acconti pari a € 2.499,53, può essere pronunciata la condanna invocata di € 500,00.
Non risultando il ricevimento della raccomandata recante il sollecito di pagamento datata
28/10/2022 (doc. 6 allegata al ricorso) - l'avviso di ricevimento, infatti, non reca la firma del destinatario né l'attestazione di compiuta giacenza -, sono dovuti gli interessi di mora dal deposito del ricorso (9/09/2024) al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Le spese processuali del presente procedimento, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00), nella misura minima (valori medi ridotti del 50%) per le fasi di studio e introduttiva, stante la limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e per la fase decisionale, che si è svolta con conclusioni orali, alla prima udienza, nella contumacia della controparte. Non sono invece dovuti i compensi della fase istruttoria, che non vi è stata.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore Controparte_2 dello Studio Legale avv. della somma di € 500,00, oltre agli Controparte_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 9/09/2024 al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 80,86 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 52, comi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Prato, 14/01/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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