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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanna Maffia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carugate (MI), via Bertarini 8;
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], con l'Avvocato Piera Parte_2 C.F._2
Speziali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brugherio, via Gramsci, nr. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Voglia il tribunale adito:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F.: , celebrato davanti C.F._1 Parte_2 C.F._3 all'Ufficiale dello Stato civile in Egitto in data 18.01.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Monza al n. 395 dell'anno 2016 parte II serie C, e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI Per_
1. La FI , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso la madre nella casa familiare e vedrà il padre sulla base di accordi diretti con lo stesso. Nei periodi di vacanza per festività, ponti, ecc. la FI concorderà i periodi di permanenza con il padre, compatibilmente con i propri impegni.
Nelle vacanze estive la FI resterà con il padre 15 gg. consecutivi o, qualora lo volesse, anche per un periodo superiore.
2. La casa familiare sita in Monza, Viale Libertà, 32, di proprietà del sig. resta assegnata con tutto Parte_1 quanto l'arreda e la dota alla IG come in sede di separazione, fino a che non verrà venduta in Pt_2 esecuzione del separato accordo, con il quale le parti hanno composto il potenziale conflitto sulla sussistenza o meno della comunione dei beni. Essi hanno previsto che, con il consenso della IG , tale Pt_2
Per_ appartamento sia posto in vendita prima del raggiungimento dell'indipendenza economica di , e che con la metà del ricavato il sig. rinunciando ad avere il rimborso del 50% delle rate di mutuo Parte_1
Per_ pagate dopo la separazione, acquisti un diverso appartamento che verrà intestato alla FI , che ne riserverà l'usufrutto alla madre.
3. Il padre continuerà a corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00, oggi rivalutata ad € 461,00 per il concorso al mantenimento della FI, mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da dicembre 2025;
4. il padre si impegna a versare gli arretrati dell'Istat sull'assegno stabilito nella separazione e la madre accetta che le siano pagati in rate da € 250 mensili, fino al raggiungimento dell'importo totale di € 1.800,00;
5. il padre si impegna a rimborsare alla madre le spese straordinarie sostenute per la FI relative all'anno
2024, nella misura del 75% e quindi pari all'importo di € 1.270,00 in n. 3 rate mensili di € 423,33 a decorrere dal mese di marzo 2025;
pagina 2 di 5 6. il padre, dopo il pagamento della terza rata di cui al punto che precede, si impegna a versare alla madre gli arretrati dovuti per l'Istat, quantificati in complessivi € 1.800,00 in rate mensili da € 250,00 fino all'estinzione; Per_
7. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie della FI , previamente concordate e documentate, individuate secondo le Linee guida del Tribunale di Monza in ragione del 50% a carico del padre e per il rimanente 50% a carico della madre. Il genitore che dovesse anticiparle sarà rimborsato dall'altro contestualmente al pagamento del mantenimento il mese successivo previa consegna dei giustificativi, che Per_ avverrà mensilmente. Si stabilisce che ciò non varrà per le tasse universitarie di , che saranno anticipate dal padre che ne sosterrà il costo al 100%;
8. I ricorrenti dichiarano di non richiedere per sé alcun assegno dall'altro, e di essere economicamente autosufficienti. Demandano alla separata scrittura privata la più puntuale regolamentazione dei loro rapporti economici relativi alla casa familiare.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18.1.2004 Parte_1 Parte_2 al Cairo, trascritto al n. 395 parte II serie C anno 2016 a Monza;
- Dall'unione è nata in data [...]. Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 17.6.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.6.2020) non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 13.1.2005, maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 19.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
al Cairo in data 18.1.2004 (Atto n. 395, parte II, serie C anno 2016 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 4 di 5 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanna Maffia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carugate (MI), via Bertarini 8;
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], con l'Avvocato Piera Parte_2 C.F._2
Speziali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brugherio, via Gramsci, nr. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Voglia il tribunale adito:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F.: , celebrato davanti C.F._1 Parte_2 C.F._3 all'Ufficiale dello Stato civile in Egitto in data 18.01.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Monza al n. 395 dell'anno 2016 parte II serie C, e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI Per_
1. La FI , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso la madre nella casa familiare e vedrà il padre sulla base di accordi diretti con lo stesso. Nei periodi di vacanza per festività, ponti, ecc. la FI concorderà i periodi di permanenza con il padre, compatibilmente con i propri impegni.
Nelle vacanze estive la FI resterà con il padre 15 gg. consecutivi o, qualora lo volesse, anche per un periodo superiore.
2. La casa familiare sita in Monza, Viale Libertà, 32, di proprietà del sig. resta assegnata con tutto Parte_1 quanto l'arreda e la dota alla IG come in sede di separazione, fino a che non verrà venduta in Pt_2 esecuzione del separato accordo, con il quale le parti hanno composto il potenziale conflitto sulla sussistenza o meno della comunione dei beni. Essi hanno previsto che, con il consenso della IG , tale Pt_2
Per_ appartamento sia posto in vendita prima del raggiungimento dell'indipendenza economica di , e che con la metà del ricavato il sig. rinunciando ad avere il rimborso del 50% delle rate di mutuo Parte_1
Per_ pagate dopo la separazione, acquisti un diverso appartamento che verrà intestato alla FI , che ne riserverà l'usufrutto alla madre.
3. Il padre continuerà a corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00, oggi rivalutata ad € 461,00 per il concorso al mantenimento della FI, mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da dicembre 2025;
4. il padre si impegna a versare gli arretrati dell'Istat sull'assegno stabilito nella separazione e la madre accetta che le siano pagati in rate da € 250 mensili, fino al raggiungimento dell'importo totale di € 1.800,00;
5. il padre si impegna a rimborsare alla madre le spese straordinarie sostenute per la FI relative all'anno
2024, nella misura del 75% e quindi pari all'importo di € 1.270,00 in n. 3 rate mensili di € 423,33 a decorrere dal mese di marzo 2025;
pagina 2 di 5 6. il padre, dopo il pagamento della terza rata di cui al punto che precede, si impegna a versare alla madre gli arretrati dovuti per l'Istat, quantificati in complessivi € 1.800,00 in rate mensili da € 250,00 fino all'estinzione; Per_
7. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie della FI , previamente concordate e documentate, individuate secondo le Linee guida del Tribunale di Monza in ragione del 50% a carico del padre e per il rimanente 50% a carico della madre. Il genitore che dovesse anticiparle sarà rimborsato dall'altro contestualmente al pagamento del mantenimento il mese successivo previa consegna dei giustificativi, che Per_ avverrà mensilmente. Si stabilisce che ciò non varrà per le tasse universitarie di , che saranno anticipate dal padre che ne sosterrà il costo al 100%;
8. I ricorrenti dichiarano di non richiedere per sé alcun assegno dall'altro, e di essere economicamente autosufficienti. Demandano alla separata scrittura privata la più puntuale regolamentazione dei loro rapporti economici relativi alla casa familiare.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18.1.2004 Parte_1 Parte_2 al Cairo, trascritto al n. 395 parte II serie C anno 2016 a Monza;
- Dall'unione è nata in data [...]. Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 17.6.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.6.2020) non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 13.1.2005, maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 19.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
al Cairo in data 18.1.2004 (Atto n. 395, parte II, serie C anno 2016 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 4 di 5 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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