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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/12/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. SC DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, iscritta al n. 1669 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nepi (VT) alla Via Tre Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ornella Rufini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
E
nato a Galati in [...], il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via dell'Oro- C.F._2 logio Vecchio n. 29, presso lo studio dell'Avv. Marina Bernini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 31 ottobre e 3 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, nata fuori Persona_1
dal matrimonio a Terni (TR) il 22 giugno 2017. In ragione dell'attuale stato di de- tenzione del e del disinteresse da quest'ultimo mostrato per la cura della Pt_2
figlia anche nel periodo anteriore, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata con la modalità esclusiva alla Persona_1
madre , con dimora prevalente e residenza anagrafica nel domicilio Parte_1
della stessa;
2) quanto alle necessità quotidiane, alle attività scolastiche, sportive e ludiche, non- ché alla documentazione medica ed anagrafica, compreso il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o documento equipollente per la figlia, la madre è autorizzata ad adottare singolarmente tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, nonché a sottoscrivere qualsiasi atto che la riguardi, senza necessità di ac- cordo e/o firma da parte del padre;
3) il padre, non appena ne avrà la capacità, provvederà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
200,00, somma che verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rende- ranno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato tribu- nale;
il padre manifesta il proprio consenso affinché la Sig.ra percepisca Pt_1
direttamente il 100% dell'assegno unico per la figlia e si rende disponibile ad fornire tutta la documentazione reddituale qualora necessaria ad integrare la domanda”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse appaiono congrue alla cura e all'interesse della minore.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est.
(SC DD)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. SC DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, iscritta al n. 1669 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nepi (VT) alla Via Tre Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ornella Rufini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
E
nato a Galati in [...], il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via dell'Oro- C.F._2 logio Vecchio n. 29, presso lo studio dell'Avv. Marina Bernini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 31 ottobre e 3 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, nata fuori Persona_1
dal matrimonio a Terni (TR) il 22 giugno 2017. In ragione dell'attuale stato di de- tenzione del e del disinteresse da quest'ultimo mostrato per la cura della Pt_2
figlia anche nel periodo anteriore, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata con la modalità esclusiva alla Persona_1
madre , con dimora prevalente e residenza anagrafica nel domicilio Parte_1
della stessa;
2) quanto alle necessità quotidiane, alle attività scolastiche, sportive e ludiche, non- ché alla documentazione medica ed anagrafica, compreso il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o documento equipollente per la figlia, la madre è autorizzata ad adottare singolarmente tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, nonché a sottoscrivere qualsiasi atto che la riguardi, senza necessità di ac- cordo e/o firma da parte del padre;
3) il padre, non appena ne avrà la capacità, provvederà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
200,00, somma che verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rende- ranno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato tribu- nale;
il padre manifesta il proprio consenso affinché la Sig.ra percepisca Pt_1
direttamente il 100% dell'assegno unico per la figlia e si rende disponibile ad fornire tutta la documentazione reddituale qualora necessaria ad integrare la domanda”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse appaiono congrue alla cura e all'interesse della minore.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est.
(SC DD)
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