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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23561/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi elettivamente domiciliati a Parte_2 C.F._2
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti BRESCIANI ADRIANA e RAGNI ANDREA, che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.4.2025)
“pronunci con sentenza di omologa la separazione dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le dovute annotazioni a margine dell'atto di matrimonio
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalente presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte
1 di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare, in comproprietà tra i coniugi, meglio identificata al catasto del Comune di Brescia come A/2, foglio 39, mappale 57, sub. 18, sita in RI (Bs), Via Caduti del Lavoro n. 34, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, viene assegnata al IG. il quale continuerà a viverci con i figli Pt_1
e . Saranno a carico del IG. tutte le relative utenze nonché gli oneri ordinari;
Per_1 Per_2 Pt_1
4. in merito alle frequentazioni di e i coniugi convengono un regime paritario. La IG.ra Per_1 Per_2
potrà tenere i figli con sé: Parte_2
− due week alternati al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 con prelevamento presso la casa familiare, fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà all'asilo e/o a scuola e/o d'estate presso il centro ricreativo frequentato:
− nelle settimane in cui il week end sarà di competenza del padre, dal mercoledì pomeriggio prelevandoli direttamente all'uscita della scuola e/o dell'asilo (o del dopo-scuola) e/o d'estate dal centro ricreativo frequentato, fino al sabato mattina alle ore 9:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione familiare;
− nelle settimane in cui il week end sarà di competenza della madre, dal lunedì pomeriggio prelevandoli direttamente all'uscita della scuola e/o dell'asilo (o del dopo-scuola) e/o d'estate dal centro ricreativo frequentato, fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o all'asilo e/o d'estate presso il centro ricreativo;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni dal 23 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 9:00 del primo giorno ed ivi riaccompagnarli alle ore 18:00 dell'ultimo giorno. I minori trascorreranno con la madre ad anni alterni anche la Vigilia di Natale o il giorno di Natale. Tale alternanza inizierà dalle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale e dalle ore 10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno di
Santo Stefano. Nel rispetto delle tradizioni familiari e trascorreranno ogni anno il pranzo Per_1 Per_2
di Santo Stefano con la madre, mentre la cena con il padre. Durante i giorni della Vigilia, di Natale e di
Santo Stefano gli spostamenti dei minori saranno a carico del genitore cui non compete la settimana;
− durante le vacanze pasquali tre giorni anche non consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e di Pasquetta. L'alternanza inizierà alle ore 19:00 del giorno di Pasqua e terminerà alle ore 18:00 del martedì sera;
− durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive. Il calendario di cui sopra potrà subire negli anni, di comune accordo tra i coniugi, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori.
In ogni caso:
2 − i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 2 giugno, compleanno della IG.ra , Per_1 Per_2 Parte_2
con la madre, mentre la giornata del 11 dicembre, compleanno del IG. con il padre;
Pt_1
− e trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni con entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Si precisa che:
− i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.);
− entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro;
− ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
− ciascun genitore, qualora nei periodi di propria competenza si avvalesse di terzi per la custodia dei minori
(esclusi i nonni), sarà tenuto a comunicare all'altro tale circostanza nonché il nominativo e il numero di telefono della persona che ha in cura la figli;
5. ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei giorni di propria spettanza. I coniugi concordano di suddividere al 50%, utilizzando il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio, le spese relative all'abbigliamento ordinario dei minori (vestiti, giubbini e scarpe) nonché al 50% le spese straordinarie, secondo il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si trascrive.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese:
3 − Spese per la salute
A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione
A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
− Spese per la custodia di prole minorenne:
A. spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento
A. spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
4 III) viaggi e vacanze.
6. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo, il conto corrente n. 3446448 acceso presso Bper Banca filiale di Brescia ed a far confluire il saldo su quello acceso presso Banco di Desio;
7. i coniugi concordano che i minori resteranno a carico di ciascun genitore al 50%;
8. l'assegno unico, stante l'affido condiviso, sarà suddiviso al 50% tra i genitori e versato sul conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
9. i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata mensile del mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della casa familiare mediante il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
10. i coniugi concordano che suddivideranno al 50% le spese straordinarie dell'abitazione familiare mediante il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
11. i coniugi concordano che suddivideranno il recupero fiscale derivante dal superbonus 110 relativo all'abitazione familiare, che sarà versato sul conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di
Desio;
12. la IG.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 28.02.2025 ed a spostare la residenza Parte_2
altrove entro il 31.03.2025;
13. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
14. entrambi i coniugi si impegnano per il futuro a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
15. entrambi i coniugi si concedono il nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e;
Per_1 Per_2
16. tali condizioni avranno valore a far data dalla sottoscrizione congiunta del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 13.6.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli (in data 21.9.2016) e Per_1 Per_2
(in data 26.8.2019).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della loro tenera età.
5 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23561/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi elettivamente domiciliati a Parte_2 C.F._2
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti BRESCIANI ADRIANA e RAGNI ANDREA, che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.4.2025)
“pronunci con sentenza di omologa la separazione dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le dovute annotazioni a margine dell'atto di matrimonio
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalente presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte
1 di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare, in comproprietà tra i coniugi, meglio identificata al catasto del Comune di Brescia come A/2, foglio 39, mappale 57, sub. 18, sita in RI (Bs), Via Caduti del Lavoro n. 34, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, viene assegnata al IG. il quale continuerà a viverci con i figli Pt_1
e . Saranno a carico del IG. tutte le relative utenze nonché gli oneri ordinari;
Per_1 Per_2 Pt_1
4. in merito alle frequentazioni di e i coniugi convengono un regime paritario. La IG.ra Per_1 Per_2
potrà tenere i figli con sé: Parte_2
− due week alternati al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 con prelevamento presso la casa familiare, fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà all'asilo e/o a scuola e/o d'estate presso il centro ricreativo frequentato:
− nelle settimane in cui il week end sarà di competenza del padre, dal mercoledì pomeriggio prelevandoli direttamente all'uscita della scuola e/o dell'asilo (o del dopo-scuola) e/o d'estate dal centro ricreativo frequentato, fino al sabato mattina alle ore 9:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione familiare;
− nelle settimane in cui il week end sarà di competenza della madre, dal lunedì pomeriggio prelevandoli direttamente all'uscita della scuola e/o dell'asilo (o del dopo-scuola) e/o d'estate dal centro ricreativo frequentato, fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e/o all'asilo e/o d'estate presso il centro ricreativo;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni dal 23 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandoli dalla casa familiare alle ore 9:00 del primo giorno ed ivi riaccompagnarli alle ore 18:00 dell'ultimo giorno. I minori trascorreranno con la madre ad anni alterni anche la Vigilia di Natale o il giorno di Natale. Tale alternanza inizierà dalle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale e dalle ore 10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno di
Santo Stefano. Nel rispetto delle tradizioni familiari e trascorreranno ogni anno il pranzo Per_1 Per_2
di Santo Stefano con la madre, mentre la cena con il padre. Durante i giorni della Vigilia, di Natale e di
Santo Stefano gli spostamenti dei minori saranno a carico del genitore cui non compete la settimana;
− durante le vacanze pasquali tre giorni anche non consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e di Pasquetta. L'alternanza inizierà alle ore 19:00 del giorno di Pasqua e terminerà alle ore 18:00 del martedì sera;
− durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive. Il calendario di cui sopra potrà subire negli anni, di comune accordo tra i coniugi, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori.
In ogni caso:
2 − i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 2 giugno, compleanno della IG.ra , Per_1 Per_2 Parte_2
con la madre, mentre la giornata del 11 dicembre, compleanno del IG. con il padre;
Pt_1
− e trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni con entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Si precisa che:
− i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.);
− entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro;
− ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
− ciascun genitore, qualora nei periodi di propria competenza si avvalesse di terzi per la custodia dei minori
(esclusi i nonni), sarà tenuto a comunicare all'altro tale circostanza nonché il nominativo e il numero di telefono della persona che ha in cura la figli;
5. ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei giorni di propria spettanza. I coniugi concordano di suddividere al 50%, utilizzando il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio, le spese relative all'abbigliamento ordinario dei minori (vestiti, giubbini e scarpe) nonché al 50% le spese straordinarie, secondo il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si trascrive.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese:
3 − Spese per la salute
A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione
A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
− Spese per la custodia di prole minorenne:
A. spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento
A. spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
4 III) viaggi e vacanze.
6. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo, il conto corrente n. 3446448 acceso presso Bper Banca filiale di Brescia ed a far confluire il saldo su quello acceso presso Banco di Desio;
7. i coniugi concordano che i minori resteranno a carico di ciascun genitore al 50%;
8. l'assegno unico, stante l'affido condiviso, sarà suddiviso al 50% tra i genitori e versato sul conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
9. i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata mensile del mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della casa familiare mediante il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
10. i coniugi concordano che suddivideranno al 50% le spese straordinarie dell'abitazione familiare mediante il conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di Desio;
11. i coniugi concordano che suddivideranno il recupero fiscale derivante dal superbonus 110 relativo all'abitazione familiare, che sarà versato sul conto corrente comune n. 391000 acceso presso Banco di
Desio;
12. la IG.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 28.02.2025 ed a spostare la residenza Parte_2
altrove entro il 31.03.2025;
13. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
14. entrambi i coniugi si impegnano per il futuro a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
15. entrambi i coniugi si concedono il nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e;
Per_1 Per_2
16. tali condizioni avranno valore a far data dalla sottoscrizione congiunta del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 13.6.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli (in data 21.9.2016) e Per_1 Per_2
(in data 26.8.2019).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della loro tenera età.
5 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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