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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7437/2024 vertente
TRA
in proprio e quale lrpt della società C.B.M. IMPIANTI SOCIETA' Parte_1
OO , rappresentato e difeso dall'avv.to GRULLO MARCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA. CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.6.2024 il ricorrente sopra indicato, in proprio e nella qualità, proponeva opposizione alla ordinanza d'ingiunzione nr. OI-001659493- d'importo pari ad € 490,50 - notificata in data 09/05/2024 conseguente all'atto di accertamento prot. N. .2001.04/03/2029.0031020 CP_1
del 04/03/2019 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 N. 638.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'atto per assoluto difetto di motivazione;
eccepiva inoltre di non aver mai ricevuto l'atto prodromico, la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 nonché la prescrizione del diritto vantato.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Va infatti osservato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha per oggetto l'art. 2 comma 1 bis del
DL 463/83 recita: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”
E' evidente dalla lettura della norma che l'irrogazione della sanzione amministrativa è subordinata alla notifica dell'accertamento della violazione, ovvero alla contestazione immediata, decorrendo da tale adempimento il termine per il datore di lavoro per provvedere al versamento senza sanzioni.
Nel caso di specie, di fronte alla contestazione della parte di mancata comunicazione degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, l' ha prodotto in giudizio copia della comunicazione CP_1
al ricorrente del verbale di accertamento .2001.04/03/2019.0031020 con raccomandata AR del CP_1
9.3.2019 presso l'indirizzo del ricorrente stesso.
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione, rilevando come la sottoscrizione non sia riferibile a lui stesso o ad altra persona idonea alla ricezione, risultando quindi illegittima e non essendovi riscontro della corrispondenza con il contenuto dell'atto.
A differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ovvero CP_2 dall'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
- adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Ciò posto nel caso di specie l'agente postale ha correttamente fatto apporre la sottoscrizione al ricevente, quale persona incaricata;
non vi era alcun obbligo di identificazione della stessa persona che riceveva l'atto, comunicato si noti bene all'indirizzo corretto del destinatario.
Quanto alla corrispondenza fra ricevuta di ritorno e contenuto dell'atto va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 Cod. Civ. spettando al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto al suo interno
(cfr. anche Cass. 22687/2017, Cass. 23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass. 2070/2015, Cass. 20167/2014).
Inammissibile si presenta anche l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 14 della legge
689/81, che doveva essere correttamente evidenziata, vista la regolare notificazione dell'avviso di accertamento, con la impugnazione tempestiva dello stesso.
Venendo all'esame dei vizi propri della ordinanza va osservato che il difetto di motivazione eccepito
è insussistente sia con riferimento alla normativa di riferimento che all'accertamento già notificato che infine all'entità delle sanzioni. Ed infatti la violazione delle norme risulta correttamente individuata, facendosi riferimento ad un verbale di accertamento regolarmente comunicato così come l'entità delle sanzioni risulta specificamente indicata.
Né risulta maturato il termine prescrizionale, sia pure quinquennale posto che il termine stesso rimane sospeso per i tre mesi concessi al datore di lavoro ai fini della regolarizzazione (notifica del verbale il 9.3.2019- notifica dell'OI il 9.5.2014).
Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 9.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7437/2024 vertente
TRA
in proprio e quale lrpt della società C.B.M. IMPIANTI SOCIETA' Parte_1
OO , rappresentato e difeso dall'avv.to GRULLO MARCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA. CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.6.2024 il ricorrente sopra indicato, in proprio e nella qualità, proponeva opposizione alla ordinanza d'ingiunzione nr. OI-001659493- d'importo pari ad € 490,50 - notificata in data 09/05/2024 conseguente all'atto di accertamento prot. N. .2001.04/03/2029.0031020 CP_1
del 04/03/2019 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 N. 638.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'atto per assoluto difetto di motivazione;
eccepiva inoltre di non aver mai ricevuto l'atto prodromico, la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 nonché la prescrizione del diritto vantato.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Va infatti osservato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha per oggetto l'art. 2 comma 1 bis del
DL 463/83 recita: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”
E' evidente dalla lettura della norma che l'irrogazione della sanzione amministrativa è subordinata alla notifica dell'accertamento della violazione, ovvero alla contestazione immediata, decorrendo da tale adempimento il termine per il datore di lavoro per provvedere al versamento senza sanzioni.
Nel caso di specie, di fronte alla contestazione della parte di mancata comunicazione degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, l' ha prodotto in giudizio copia della comunicazione CP_1
al ricorrente del verbale di accertamento .2001.04/03/2019.0031020 con raccomandata AR del CP_1
9.3.2019 presso l'indirizzo del ricorrente stesso.
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione, rilevando come la sottoscrizione non sia riferibile a lui stesso o ad altra persona idonea alla ricezione, risultando quindi illegittima e non essendovi riscontro della corrispondenza con il contenuto dell'atto.
A differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ovvero CP_2 dall'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
- adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Ciò posto nel caso di specie l'agente postale ha correttamente fatto apporre la sottoscrizione al ricevente, quale persona incaricata;
non vi era alcun obbligo di identificazione della stessa persona che riceveva l'atto, comunicato si noti bene all'indirizzo corretto del destinatario.
Quanto alla corrispondenza fra ricevuta di ritorno e contenuto dell'atto va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 Cod. Civ. spettando al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto al suo interno
(cfr. anche Cass. 22687/2017, Cass. 23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass. 2070/2015, Cass. 20167/2014).
Inammissibile si presenta anche l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 14 della legge
689/81, che doveva essere correttamente evidenziata, vista la regolare notificazione dell'avviso di accertamento, con la impugnazione tempestiva dello stesso.
Venendo all'esame dei vizi propri della ordinanza va osservato che il difetto di motivazione eccepito
è insussistente sia con riferimento alla normativa di riferimento che all'accertamento già notificato che infine all'entità delle sanzioni. Ed infatti la violazione delle norme risulta correttamente individuata, facendosi riferimento ad un verbale di accertamento regolarmente comunicato così come l'entità delle sanzioni risulta specificamente indicata.
Né risulta maturato il termine prescrizionale, sia pure quinquennale posto che il termine stesso rimane sospeso per i tre mesi concessi al datore di lavoro ai fini della regolarizzazione (notifica del verbale il 9.3.2019- notifica dell'OI il 9.5.2014).
Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 9.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo