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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1565/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1565/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
Spezia (SP), Via Stradone D'Oria n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Sommovigo (C.F.
) e dall'Avv. Sara Ferrari (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
Vezzano LI (SP), Via Provinciale Spezia n. 77/Bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Sommovigo (C.F. ) e dall'Avv. Sara Ferrari (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 05/08/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in ER (SP) e che dall'unione è nata la figlia (in data 1/05/2011). I coniugi Per_1 sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La figlia minore avrà la propria residenza e il proprio domicilio presso l'abitazione della madre che sarà ritenuta il genitore collocatario. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I genitori determinano il loro diritto di visita nella maniera di seguito descritta tale per cui la figlia trascorrerà con il padre la cena del mercoledì e le giornate dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina mentre il resto dei giorni infrasettimanali lo trascorrerà presso la madre.
La figlia trascorrerà poi i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera alternativamente con entrambi i genitori.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, le visite così come sopra programmate.
Inoltre i coniugi/genitori garantendo il rispetto delle esigenze e dei bisogni reciproci e della figlia, previo congruo avviso telefonico, potranno far visita alla figlia durante i giorni della settimana in cui la stessa non si trova presso di loro.
In relazione alle festività natalizie e pasquali, i coniugi qualora non addivengano concordemente a diverso accordo, la figlia trascorrerà i giorni 24 / 26 /31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed i giorni 25 dicembre, 6 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni. trascorrerà ad anni alterni il Per_1
pag. 2 di 5 giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì successivo con l'altro; così come ogni altra festività non menzionata verrà trascorsa dalla figlia un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, i giorni di festa che la figlia dovrebbe trascorrere con loro così come pianificati.
Per quanto riguarda le vacanze chela figlia potrà trascorrere con i singoli genitori, i coniugi/genitori, concordano che la figlia trascorrerà una settimana di vacanza estiva con ciascuno di essi.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, tale intesa e pianificare periodi di vacanza che trascorrerà Per_1 singolarmente con ciascuno di loro.
4. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia entro CP_1 Pt_1
i primi 10 giorni di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
5. Per le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, terapeutiche, gite, sport o corsi) i genitori si obbligano a sostenerle cadauno al 50%.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato tra loro ogni altro tipo di rapporto economico e patrimoniale rinunciando ad ogni tipo di assegno di mantenimento reciproco”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia. pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in ER (SP) in data 4/09/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di ER (SP) dell'anno 2005, al n. 55, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La figlia minore avrà la propria residenza e il proprio domicilio presso l'abitazione della madre che sarà ritenuta il genitore collocatario. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I genitori determinano il loro diritto di visita nella maniera di seguito descritta tale per cui la figlia trascorrerà con il padre la cena del mercoledì e le giornate dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina mentre il resto dei giorni infrasettimanali lo trascorrerà presso la madre.
La figlia trascorrerà poi i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera alternativamente con entrambi i genitori.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, le visite così come sopra programmate.
Inoltre i coniugi/genitori garantendo il rispetto delle esigenze e dei bisogni reciproci e della figlia, previo congruo avviso telefonico, potranno far visita alla figlia durante i giorni della settimana in cui la stessa non si trova presso di loro.
In relazione alle festività natalizie e pasquali, i coniugi qualora non addivengano concordemente a diverso accordo, la figlia trascorrerà i giorni 24 / 26 /31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed i giorni 25 dicembre, 6 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni. trascorrerà ad anni alterni il Per_1
pag. 4 di 5 giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì successivo con l'altro; così come ogni altra festività non menzionata verrà trascorsa dalla figlia un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, i giorni di festa che la figlia dovrebbe trascorrere con loro così come pianificati.
Per quanto riguarda le vacanze chela figlia potrà trascorrere con i singoli genitori, i coniugi/genitori, concordano che la figlia trascorrerà una settimana di vacanza estiva con ciascuno di essi.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, tale intesa e pianificare periodi di vacanza che trascorrerà Per_1 singolarmente con ciascuno di loro.
4. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia entro CP_1 Pt_1
i primi 10 giorni di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
5. Per le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, terapeutiche, gite, sport o corsi) i genitori si obbligano a sostenerle cadauno al 50%.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato tra loro ogni altro tipo di rapporto economico e patrimoniale rinunciando ad ogni tipo di assegno di mantenimento reciproco”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1565/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
Spezia (SP), Via Stradone D'Oria n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Sommovigo (C.F.
) e dall'Avv. Sara Ferrari (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
Vezzano LI (SP), Via Provinciale Spezia n. 77/Bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Sommovigo (C.F. ) e dall'Avv. Sara Ferrari (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 05/08/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in ER (SP) e che dall'unione è nata la figlia (in data 1/05/2011). I coniugi Per_1 sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La figlia minore avrà la propria residenza e il proprio domicilio presso l'abitazione della madre che sarà ritenuta il genitore collocatario. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I genitori determinano il loro diritto di visita nella maniera di seguito descritta tale per cui la figlia trascorrerà con il padre la cena del mercoledì e le giornate dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina mentre il resto dei giorni infrasettimanali lo trascorrerà presso la madre.
La figlia trascorrerà poi i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera alternativamente con entrambi i genitori.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, le visite così come sopra programmate.
Inoltre i coniugi/genitori garantendo il rispetto delle esigenze e dei bisogni reciproci e della figlia, previo congruo avviso telefonico, potranno far visita alla figlia durante i giorni della settimana in cui la stessa non si trova presso di loro.
In relazione alle festività natalizie e pasquali, i coniugi qualora non addivengano concordemente a diverso accordo, la figlia trascorrerà i giorni 24 / 26 /31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed i giorni 25 dicembre, 6 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni. trascorrerà ad anni alterni il Per_1
pag. 2 di 5 giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì successivo con l'altro; così come ogni altra festività non menzionata verrà trascorsa dalla figlia un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, i giorni di festa che la figlia dovrebbe trascorrere con loro così come pianificati.
Per quanto riguarda le vacanze chela figlia potrà trascorrere con i singoli genitori, i coniugi/genitori, concordano che la figlia trascorrerà una settimana di vacanza estiva con ciascuno di essi.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, tale intesa e pianificare periodi di vacanza che trascorrerà Per_1 singolarmente con ciascuno di loro.
4. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia entro CP_1 Pt_1
i primi 10 giorni di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
5. Per le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, terapeutiche, gite, sport o corsi) i genitori si obbligano a sostenerle cadauno al 50%.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato tra loro ogni altro tipo di rapporto economico e patrimoniale rinunciando ad ogni tipo di assegno di mantenimento reciproco”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia. pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in ER (SP) in data 4/09/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di ER (SP) dell'anno 2005, al n. 55, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La figlia minore avrà la propria residenza e il proprio domicilio presso l'abitazione della madre che sarà ritenuta il genitore collocatario. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I genitori determinano il loro diritto di visita nella maniera di seguito descritta tale per cui la figlia trascorrerà con il padre la cena del mercoledì e le giornate dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina mentre il resto dei giorni infrasettimanali lo trascorrerà presso la madre.
La figlia trascorrerà poi i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera alternativamente con entrambi i genitori.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, le visite così come sopra programmate.
Inoltre i coniugi/genitori garantendo il rispetto delle esigenze e dei bisogni reciproci e della figlia, previo congruo avviso telefonico, potranno far visita alla figlia durante i giorni della settimana in cui la stessa non si trova presso di loro.
In relazione alle festività natalizie e pasquali, i coniugi qualora non addivengano concordemente a diverso accordo, la figlia trascorrerà i giorni 24 / 26 /31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed i giorni 25 dicembre, 6 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni. trascorrerà ad anni alterni il Per_1
pag. 4 di 5 giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì successivo con l'altro; così come ogni altra festività non menzionata verrà trascorsa dalla figlia un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, i giorni di festa che la figlia dovrebbe trascorrere con loro così come pianificati.
Per quanto riguarda le vacanze chela figlia potrà trascorrere con i singoli genitori, i coniugi/genitori, concordano che la figlia trascorrerà una settimana di vacanza estiva con ciascuno di essi.
Resta ovviamente inteso che i coniugi/genitori potranno modificare di comune accordo, sulla base delle esigenze loro e della figlia, tale intesa e pianificare periodi di vacanza che trascorrerà Per_1 singolarmente con ciascuno di loro.
4. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia entro CP_1 Pt_1
i primi 10 giorni di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
5. Per le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, terapeutiche, gite, sport o corsi) i genitori si obbligano a sostenerle cadauno al 50%.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato tra loro ogni altro tipo di rapporto economico e patrimoniale rinunciando ad ogni tipo di assegno di mantenimento reciproco”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5