Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2241/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bagno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Novara n.66, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ortensia Pagnotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Arona, Via Gramsci n.12, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: Per
“1) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con possibilità di visita del padre in base alle scelte della minore e previo accordo tra i genitori in considerazione dell'età dei figli. Durante le vacanze estive -da considerarsi nel periodo dal 10 Giugno al 10 Settembre di ogni anno Per
trascorrerà con i genitori 15 gg. consecutivi ciascuno, ovvero 2 settimane non consecutive.
2) la madre rimarrà ad abitare la casa coniugale, di proprietà della madre del sig. e CP_1 concessa in comodato gratuito a quest'ultimo, insieme ai di lei figli sino a quando reperirà nuova abitazione, che si impegna a reperire al più presto, e in ogni caso entro e non oltre febbraio 2025. La sig.ra si occuperà per intero delle utenze provvedendo alla intestazione delle stesse, Parte_1 autorizzando sin dalla sottoscrizione del ricorso il sig. chiudere la propria posizione di CP_1 intestatario delle utenze di casa di via Croce 28/A.
4) Il sig. a titolo di contribuzione mensile per il mantenimento dei due figli verserà CP_1
l'importo di € 450,00 mensili complessivi (€ 225,00 ciascuno), da versarsi a mezzo bonifico bancario,
5) la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico relativo ai due figli;
Parte_1
6) la sig.ra rilascerà libero da persone e cose l'immobile della sig.ra entro Parte_1 Persona_2
e non oltre Febbraio 2025, ed il sig. si impegna a corrispondere direttamente alla CP_1 eventuale futura locatrice dell'immobile che andrà ad occupare la sig.ra la somma di € Parte_1
450,00 se il rilascio avverrà entro i primi 30 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, diminuendo così di € 150,00 ogni 30 gg fino ad esaurimento ( ovvero 450,00 il primo mese 300,00 entro il 2 mese
150, entro il 3 mese).
7) Le parti non hanno proprietà immobiliari.
8) le spese di lite verranno interamente compensate tra le particolare.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 Controparte_1 Per sono nati (22/08/2005), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ed Per_3 (20/07/2007) riconosciuti da entrambi i genitori. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 04/12/2024 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta: l'accordo delle parti, invero, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto delle ulteriori condizioni, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin