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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1169 del Registro Generale Contenzioso 2019,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.02.1976, c.f.: , elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo C.F._2 di Gotto (ME), Via Umberto I n.195 presso lo studio dell'avv. Mario Pietro Coppolino, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponenti -
CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Messina, Via XXIV Maggio n.21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Langher;
- opposta contumace –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_3
- p.iva.: , quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 Controparte_5 tempore, c.f.: , elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele P.IVA_4
Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Parte_2
e p.iva.: , quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_5 P.IVA_3 [...]
( in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_5 pro tempore, c.f.: , elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio P.IVA_4
Emanuele Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- intervenute ex art. 111 c.p.c. - avente per OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte opponente e di n.q., hanno concluso Parte_2 come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
615, comma 2, c.p.c. dinanzi al Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 82/2017 R.G.E., con contestuale istanza di sospensione della richiamata procedura.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'usurarietà del contratto di mutuo stipulato il 30.10.2006 ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1°
Settembre1993 n. 385, in Notar Rep. n.862 - Racc. n.355, con Persona_1 [...]
, con il quale quest'ultima aveva Controparte_2 concesso agli opponenti l'importo di €.95.000,00 con garanzia ipotecaria di primo grado.
Segnatamente, con il primo, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di opposizione,
è stato dedotto il superamento del tasso soglia antiusura per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori e per effetto della previsione contrattuale della clausola di estinzione anticipata, nonché in ragione degli interessi moratori applicati e dei costi di ritardo nel pagamento delle rate, conseguendone l'asserita gratuità del mutuo.
Inoltre, gli opponenti hanno dedotto: l'illegittimità dell'esecuzione incardinata sulla base dei reati di usura ed estorsione;
la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ex art.117 T.U.B. per inferiorità dell'ISC (TAEG) applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto di mutuo;
l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati per effetto del piano di ammortamento c.d. alla francese;
la violazione di legge in ordine al tasso contrattuale stabilito su parametro Euribor manipolato;
la violazione di legge in ordine al cumulo di interessi corrispettivi e moratori in ipotesi di ritardato pagamento.
Ciò premesso e per l'effetto, gli opponenti hanno invocato, in via principale, la gratuità del mutuo e l'insussistenza di una posizione debitoria sulla scorta della rimodulazione del piano di ammortamento;
in via subordinata, hanno invocato il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione di interessi al tasso legale e, in via ulteriormente subordinata, il ricalcolo del piano di ammortamento con sostituzione degli interessi originariamente ivi previsti con quelli ricalcolati in applicazione del tasso minimo dei BOT ex art.117, comma 7, T.U.B. In ogni caso, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto di dichiararsi l'illegittimità dell'azione esecutiva, della quale
[...] hanno chiesto la declaratoria di estinzione per difetto di un credito esigibile.
Pertanto, parte opponente, previa istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “RITENERE E
DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo summenzionato stipulato con la
Banca procedente nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi tanto corrispettivi quanto moratori, attesa la loro evidente usurarietà ab origine, ossia sin dalla previsione contrattuale sugli interessi;
- RITENERE E DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, configurando la loro usurarietà al momento della dazione;
- RITENERE E DICHIARARE che il contratto di mutuo sia derubricato a prestito a titolo gratuito ai sensi dell'art.1815, comma secondo, c.c.; - RIDETERMINARE l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
In subordine, RITENERE E DICHIARARE che il contratto de quo ha violato l'art.117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al Tasso Minimo dei BOT;
In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art. 1346 (indeterminatezza) ed altresì l'art.1283 c.c. e le altre disposizioni di tutela contro l'anatocismo illegittimo e senza previa informativa delle modalità di formazione della quota interessi corrispettivi di cui all'art.117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi corrispettivi al saggio degli interessi legali
o al Tasso Minimo dei BOT, sempre con piano di ammortamento che utilizzi un sistema di capitalizzazione semplice (cd. all'italiana), indi senza capitalizzazione degli interessi.
- RIDETERMINARE l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute. - In ogni caso RITENERE E DICHIARARE illegittima, non sussistendo i presupposti di cui all'art.474 c.p.c., l'azione esecutiva promossa dal creditore procedente per le motivazioni indicate in narrativa, da intendersi di seguito richiamate e trascritte, stante l'assenza di un credito esigibile vantato o vantabile dall'Istituto nella misura di cui all'importo precettato e conseguentemente: - RITENERE E DICHIARARE
l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento allo stato gravante sugli immobili degli istanti;
- RITENERE E DICHIARARE che gli opponenti siano rimessi in termini ed adempiano ratealmente il pagamento del capitale residuo secondo le determinazioni in punto di ricalcolo dell'effettivo dovuto come da superiori gradate domande;
- RITENERE E DICHIARARE che la nuova rata per l'adempimento del solo capitale sia ricondotta ad equità e venga a corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere;
- CONDANNARE l'istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, subiti ed anche ex art.96, comma 2, c.p.c. atteso l'illegittima sottoposizione a pignoramento degli immobili degli esecutati, nonostante non sussista e non sussistesse all'epoca del pignoramento in capo all'Istituto oggi procedente un credito esigibile, danni che si quantificheranno nel corso di causa e/o in via equitativa e/o nell'eventuale Giudizio di merito.”, con favore di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 27.05.2019, comunicata dalla
Cancelleria il 28.05.2019, veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, con contestuale assegnazione di termine per l'introduzione del giudizio di merito e con regolamentazione delle spese processuali della fase sommaria in favore di ed a carico degli opponenti, in quanto soccombenti. Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 27.06.2019, e Parte_1 CP_1
hanno introdotto il presente giudizio di merito di opposizione, richiamando le
[...] conclusioni già rassegnate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2021 è intervenuta in giudizio
[...] quale mandataria con rappresentanza di cessionaria di Controparte_3 Controparte_5
la quale ha contestato tutti i motivi di opposizione, dei quali ha Controparte_2 chiesto il rigetto, con condanna degli attori opponenti al pagamento di spese e compensi di giudizio.
Istruita la causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7.06.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate, ivi compresa quella avente ad oggetto la c.t.u. contabile formulata dagli opponenti.
Frattanto, è intervenuta in giudizio quale nuova mandataria Parte_2 di con comparsa depositata in data 3.03.2022 nella quale si è riportata Controparte_5 integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste già spiegate nei precedenti scritti difensivi.
Sostituita l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dalla trattazione c.d. cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori di parte opponente e di hanno concluso come da note Parte_2 scritte depositate in atti.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità/invalidità e di inopponibilità agli opponenti della cessione intercorsa tra e CP_2 CP_5
Premesso che non sono stati dedotti vizi sanzionabili con la nullità della cessione del 15.12.2019, circostanza dalla quale si evince l'infondatezza della relativa eccezione, con riguardo alla non opponibilità della cessione in questione va osservato quanto segue.
e hanno dedotto il difetto di prova della Parte_1 Controparte_1 inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo del 30.10.2006 nel portafoglio dei crediti ceduti da ad e il difetto di comunicazione Controparte_2 Controparte_5 dell'avvenuta cessione.
Partendo da detto ultimo profilo, la doglianza è infondata dal momento che, in materia di cessione di crediti cartolarizzati, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione opponibile erga omnes, sostituendo la notificazione ai debitori ceduti e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti.
In caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 TUB, "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana...". Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20/07/2023, n.21821).
Quanto alla prova dell'inclusione del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa da ed asseritamente trasferito nel patrimonio di CP_2 CP_6
intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., va Controparte_5 richiamato che il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene anzitutto ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario.
In particolare, la società che si affermi successore a titolo particolare della parte originaria e assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società e che in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, al fine di agire o – come nella specie – di resistere all'altrui domanda, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione Contr di cessione in blocco ex art. 58 , dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, profilo peraltro rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, 02/03/2016, n.4116).
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli trasferiti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Nel caso di specie, nonostante l'esplicita contestazione, l'onere non risulta adempiuto da a mezzo delle mandatarie costituitesi in giudizio, che non Controparte_5 hanno prodotto documenti idonei al fine.
Come è noto, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione
(cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 21821/2023 cit.).
All'evidenza, nel caso di specie l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta non risulta idoneo alla prova richiesta: sebbene risultino soddisfatti i criteri identificativi dei crediti ceduti di cui alla lettera b) specificamente riferiti ai contratti di finanziamento, non risultano invece dimostrate, alla luce della documentazione in atti, le qualità di cui alla lettera a) che tutti i rapporti oggetto di cessione devono soddisfare.
Non soccorre lo stralcio dell'atto di cessione prodotto nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (2°memoria istruttoria) dal momento che da esso non si rinviene la prova dell'inclusione del rapporto dedotto in giudizio, né a tal fine è idoneo l'allegato, asseritamente rubricato “elenco dei debitori ceduti”.
In quest'ultimo, infatti, in disparte la riferibilità di detto allegato al contratto di cessione, non vi sono elementi per individuare con certezza nel mutuo del 30.10.2006 il rapporto ivi indicato mediante codici identificativi non verificabili, neanche mediante il ricorso ad indici extratestuali, e non essendo sufficiente all'uopo il mero richiamo al nominativo o al tipo di rapporto.
A tutto quanto sopra consegue che non è dimostrata la legittimazione di CP_5
a resistere in giudizio a mezzo delle procuratrici succedutisi in giudizio, non essendo
[...] provata la sua titolarità del credito derivante dal contratto di mutuo erogato da
[...]
con conseguente inammissibilità, per difetto di una condizione dell'azione, CP_2 degli interventi spiegati dalle mandatarie nel nome e per conto di Controparte_5
Ciò non comporta in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, ben potendo l'azione proseguire nei confronti dell'originaria mutuataria citata nel giudizio in opposizione, non costituitasi in giudizio e della quale va dichiarata Controparte_2 la contumacia.
3. Ciò posto in rito, nel merito l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte opponente ha dedotto, articolando le proprie censure nei motivi primo, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di opposizione, l'usurarietà del contratto di mutuo ex art. 38 del d. lgs. n. 385/1993 del 30.10.2006, assumendo per l'effetto, a titolo sanzionatorio per la banca mutuataria, la nullità parziale del contratto di mutuo per superamento ab origine del tasso soglia antiusura, con conseguente gratuità del finanziamento a norma dell'art. 1815, comma 2, c.c. e con l'ulteriore conseguenza che, in ragione di quanto corrisposto dai debitori, non si sarebbero verificati i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.
L'asserita usurarietà è stata affermata, anzitutto, per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
La superiore doglianza è priva di pregio.
La questione giuridica rilevante nel caso di specie attiene all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06/03/2017, n.
5598).
Rileva il giudicante che, al riguardo, nel tempo si sono diffusi opposti orientamenti.
Il primo orientamento esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo" e, dunque, valorizzano la fase fisiologica del rapporto;
le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori;
la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa;
il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Un secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, comma quarto, c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia.
Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento contrapposto secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura: il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del c.d. principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione e la circostanza che il ritardo colpevole non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge.
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass.
Civ., n. 5598/2017 cit.; Cass. Civ., sez. VI, 04/10/2017, n.23192) si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti: la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L.
108/1996, testualmente disciplina gli "interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo", quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000); l'art. 644 c.p. statuisce il "limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).
Orbene, il decidente condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda.
Nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi, come di recente affermato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 08/04/2024, n.9201).
Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed automatica sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro di cui
è espressione la disposizione dell'art. 1282 c.c.; gli interessi moratori rappresentano, invece, una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo di predeterminare il danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è, infatti, del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e - conseguentemente
- l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi.
Le basi di calcolo, infatti, sono anch'esse diverse: il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.MO.)" – così dando contezza dell'infondatezza anche del settimo motivo di opposizione - posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi connessi all'erogazione del credito.
Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi.
Del resto, dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.
Invero, in tale sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, senza, peraltro, affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Da tutto quanto sopra osservato deriva che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora e di quello corrispettivo (cfr. Tribunale
Napoli sez. II, 13/02/2018, n.1558: “Essendo espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva che il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso
d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo.”).
Ciò premesso e venendo al caso di specie, va respinta la difesa degli opponenti circa l'usurarietà del mutuo per effetto della sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi per tutte le ragioni sopra esposte, dovendosi in via assorbente affermare che detta prospettazione è frutto di un'erronea modalità di calcolo.
Quanto al superamento del tasso soglia antiusura per effetto della previsione della penale di estinzione anticipata di cui all'art. 7 del contratto di mutuo (“Ai termini del comma 1° dell'art.40 del D.Lvo 1/9/93 n. 385, così come modificato dall'art. 6 del D.Lvo
4/8/99 n.342, è in facoltà del mutuatario di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato alle seguenti condizioni: 3% del capitale rimborsato […]”), dedotto nel quinto motivo di opposizione, va osservato che la penale per anticipata estinzione del contratto di mutuo non va conteggiata nel TEG ai fini del raffronto al tasso soglia usura, tanto più se, nel corso del rapporto, tale penale – come nel caso di specie - non è mai stata concretamente applicata, con conseguenti irrilevanza dei calcoli di cui alla perizia di parte e ultroneità del loro vaglio.
Il superiore convincimento trova riscontro nell'orientamento della Suprema Corte, la quale ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. I, 15.05.2023, n. 13228: “È ben vero che, a mente della l.
108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art.
644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per
l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento”.).
Quanto al sesto motivo e al settimo di opposizione ove gli opponenti hanno asseritamente prospettato l'usurarietà dell'interesse moratorio convenuto e delle spese per il ritardato pagamento delle rate, pur dovendosi aderire alla prospettazione degli opponenti secondo la quale il superamento della soglia antiusura può inerire anche l'interesse di mora per tutto quanto sopra già osservato, nondimeno detta affermazione di principio non può portare ex se a ritenerne il superamento.
Come ribadito dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, “non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, è necessario procedere sempre al calcolo separato della loro relativa incidenza;
cosa che va fatta, per i primi, ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass. Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1
n. 10250-21; e poi anche Cass. Sez. 2 n. 2798723).” (Cass. Civ., n. 9201/2024 cit.).
Ed invero, nella specie gli opponenti si sono limitati a richiamare dei precedenti giurisprudenziali senza nulla dedurre in concreto con riguardo al rapporto di mutuo e alla sua concreta applicazione, così evincendosi l'infondatezza della doglianza articolata, che si risolve in una mera clausola di stile.
Va anche considerato – e non è elemento di secondo momento considerati sia il difetto di alcuna allegazione specifica, sia la circostanza che dall'atto di precetto si evince che l'entità degli interessi moratori conteggiati alla data del 31.01.2017 era di soli €
440,09, sia il mancato conteggio di ulteriori costi inerenti l'inadempimento all'obbligazione di rimborso - che il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare il mutuante, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata. Gli interessi di mora, infatti, non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del credito e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario. 3.2 Esclusa quindi la fondatezza delle difese articolate in punto di usurarietà del contratto di mutuo del 30.10.2006, va osservato che è conseguentemente infondato il secondo motivo di opposizione ove è stata dedotta l'illegittimità dell'azione esecutiva
“incardinata sulla base dei reati di usura ed estorsione”, il cui accertamento – quanto alla dedotta usurarietà – è stata escluso sotto il profilo civilistico, e la cui consumazione non risulta né configurata quale ipotesi e oggetto di indagine, né accertata in sede penale.
Ciò porta a ritenere che la società mutuataria ha legittimamente azionato l'azione di recupero coattivo del credito.
3.3 Con il terzo motivo di opposizione e Parte_1 Controparte_1 hanno eccepito la nullità della clausola pattizia degli interessi in ragione della differenza tra l' applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto, con richiamo CP_8 dell'applicazione dell'art. 117 t.u.b. e alla necessità di rideterminare il piano di ammortamento secondo l'indice del tasso minimo BOT.
La superiore doglianza non è fondata.
In materia è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale Co l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Co L'eventuale erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del rapporto, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contrante, e, conseguentemente, non rendere applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 177., comma 6, t.u.b. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 19/09/2024, n.25199:
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Co Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, la cui erronea o mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, tenuto conto che essa di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 14/02/2023 n.4597; Cass. Civ., sez. I, 09/12/2021,
n.39169).
Non è conducente, altresì, il richiamo all'art. 117 t.u.b. che sanziona, con la nullità parziale e con la previsione di un tasso sostitutivo, i contratti che non indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, essendo evidente che una cosa è
l'omessa indicazione del costo del finanziamento, altra cosa è l'erronea o mancata indicazione dell' per tutto quanto sopra osservato. CP_8
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò Co in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Pertanto, la doglianza è già inammissibile in quanto non supportata da un interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché non diretta a svolgere una domanda di risarcimento del danno, non specificamente formulata in atti in parte qua, né l'eventuale accertamento Co dell'asserita erronea indicazione dell' è idoneo ad inficiare la validità del rapporto di mutuo.
3.3.1 Sempre con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha svolto difese in ordine ad un asserita applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Ora, premesso che la doglianza non è adeguatamente supportata già sotto il profilo della valida e sufficiente allegazione non essendo stati allegati né l'entità delle somme indebitamente pattuite e versate, né i relativi criteri di calcolo, con riguardo al mutuo del
30.10.2006 e del relativo piano di ammortamento, la tesi difensiva dell'illegittimità della capitalizzazione insita nell'ammortamento alla francese non è condivisibile (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 17/01/2025, n.1168; Cass. Civ., SS.UU., n. 15130/24).
Per consolidata giurisprudenza l'ammortamento "alla francese" deve ritenersi conforme all'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti.
Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità (cfr. Cass.
Civ. SS.UU., n. 15130/24, cit: l'ammortamento "alla francese" è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale).
Detto metodo di ammortamento non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso, né importa indeterminatezza del tasso o automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
All'ammortamento "alla francese" è connaturato proprio il regime della capitalizzazione composta, che è legittimo ed applicabile in presenza di una valida pattuizione tra le parti e se il contratto di mutuo contiene il piano di ammortamento e l'indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo.
3.4 Con il quarto motivo gli opponenti hanno lamentato la violazione di legge in ragione della previsione del tasso contrattuale stabilito sul parametro Euribor manipolato.
Sul punto, l'opposizione si limita a esporre deduzioni generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto di finanziamento dedotto in giudizio.
Premesso, poi, che la pattuizione dell'interesse corrispettivo non può ritenersi affetto da indeterminatezza o indeterminabilità - peraltro non meglio allegate e precisate
- se solo si ha riguardo alla previsione contrattuale di cui all'art. 2 del mutuo, gli opponenti non hanno dedotto, né dimostrato alcuna specifica “manipolazione”, essendo detta evidenza processuale sufficiente a ritenerne l'infondatezza della censura e ad escludere l'invalidità della clausola pattizia oggetto di contrattazione tra le parti.
3.5 Da ultimo va rigettato il nono motivo di opposizione con il quale è stata censurata la previsione della contestuale applicazione degli interessi corrispettivi e moratori in caso di ritardato pagamento.
Invero, detto mero asserto è rimasto già privo di specifica allegazione, non essendo stata neanche indicata la pattuizione oggetto di doglianzae partendo dall'erroneo presupposto della lamentata sommatoria, mentre ex actis dall'esame del contratto si evince che, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, era stato convenuto il pagamento dei soli interessi moratori previsti all'art. 6 del capitolato allegato, come si ricava per tabulas all'art. 2, ultimo capoverso, del mutuo.
Pertanto, la difesa articolata è in nuce infondata.
3.6 Per tutto quanto sopra esposto i motivi di opposizione vanno integralmente rigettati, dovendosi respingere la censura di illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'opposta, non ravvisandosi altresì i presupposti per il riconoscimento di alcun risarcimento del danno, chiesto in maniera generica nelle conclusioni rassegnate, ma non adeguatamente allegato e dimostrato in giudizio.
L'infondatezza delle deduzioni articolante in opposizione impedisce un qualsiasi approfondimento istruttorio, atteso che l'eventuale c.t.u. contabile – di cui è stata rinnovata la richiesta pure in sede di precisazione delle conclusioni dagli opponenti - sarebbe indubbiamente esplorativa e non decisiva ai fini del decidere.
4. Nonostante la soccombenza di e rispetto Parte_1 Controparte_1 all'opposizione proposta nei confronti di nulla va disposta sulle spese Controparte_2 processuali del presente giudizio, dal momento che la banca opposta non si è costituita nel presente giudizio di merito di opposizione.
Quanto ai rapporti degli opponenti con le società intervenute nel corso del giudizio quali mandatarie di ricorrono i presupposti per compensare interamente Controparte_5 le spese processuali tra le parti in ragione della genericità delle difese articolate in parte qua dagli opponenti.
Non merita accoglimento la domanda degli opponenti che hanno chiesto la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., essendo sufficiente evidenziare l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'istituto invocato, primo fra tutti l'inesistenza del diritto per cui è compiuta l'esecuzione forzata.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1169/2019 R.G. così provvede: - dichiara la contumacia di - Controparte_2 Controparte_2
[...]
- dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di a mezzo Controparte_5 delle mandatarie e di Controparte_3 Parte_2
- rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 2, c.p.c. proposta da e;
Parte_1 Controparte_1
- compensa interamente le spese processuali tra parte opponente e le società intervenute quali mandatarie di Controparte_5
- rigetta la domanda svolta da parte opponente ai sensi dell'art. 96, commi 2,
c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile